Capitolo I
Capitolo I
Norme generali
1. Oggetto dell’appalto
“Servizio di redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima – PAESC del Comune di Cuneo, comprensivo di percorso di accompagnamento all’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” nell’ambito del Progetto Interreg ALCOTRA CClimaTT - Azione
4.8 “Cittadinanza attiva per fronteggiare e convivere con i cambiamenti climatici”, CUP B26J17000260007, così come articolato al seguente punto 2.
2. Descrizione dell’appalto
2.1 Riferimenti e contenuti
Con approvazione DCC n.20 del 31/03/2015, il Comune di Cuneo ha aderito al “Patto dei Sindaci”, il principale movimento europeo lanciato nel 2008 che vede coinvolte le autorità locali e regionali di tutta Europa, impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.
A seguito del successo di questa iniziativa, nel 2014 la Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa “Mayors Adapt” che, sulla base degli stessi principi del Patto dei Sindaci, si è concentrata sull'adattamento al cambiamento climatico.
Nel 2015, le iniziative “Patto dei Sindaci” e “Mayors Adapt” si sono ufficialmente unite nel nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, con cui le amministrazioni si impegnano ad adottare un approccio integrato per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutti.
Il Comune di Cuneo intende attualmente aderire al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e sviluppare il nuovo Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), adottando i nuovi impegni che prevedono un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 40% dalla sottoscrizione dell’impegno entro il 2030 e l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.
A tale scopo si intende affidare lo svolgimento delle attività indicate nei punti seguenti:
1. elaborazione del rapporto di monitoraggio qualitativo sulle azioni del PAES di Cuneo al 2020 approvato con DCC n. 65 del 28/11/2016 (Action Report, documento propedeutico all’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia Sostenibile)
2. redazione documentazione occorrente e supporto allo staff del Comune dedicato nei passaggi necessari all’approvazione dell’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia da parte del Consiglio Comunale del Comune di Cuneo
3. ricerca dati e redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) del PAESC
4. redazione della valutazione dei rischi del cambiamento climatico e delle vulnerabilità potenziali del territorio (VRV) del PAESC
5. elaborazione e presentazione della Strategia e del Piano di adattamento locale, identificando chiaramente i settori strategici di intervento, gli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni, le responsabilità e le risorse necessarie, e presentando le relative azioni di adattamento;
6. compilazione on line (in inglese se richiesto) del template del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima nell’apposita sezione dedicata del sito del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia
7. realizzazione di un percorso formativo/informativo dei dipendenti comunali direttamente coinvolti nell’implementazione del PAESC rispetto alla tematica energetico-ambientale.
La redazione dei suddetti documenti avrà come base un’attenta analisi del sistema territoriale- ambientale e socio-economico all’interno del quale il PAESC dovrà attuarsi, e porrà particolare attenzione ai settori chiave e ai settori più vulnerabili individuati così come indicato nei documenti di riferimento dell’Iniziativa.
La ditta aggiudicatrice sarà altresì responsabile del reperimento di tutti i dati occorrenti presso i vari soggetti depositari nonché delle interazioni con i referenti dei Servizi del Comune di Cuneo che dovranno essere coinvolti, rimanendo in capo all’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente il ruolo iniziale di tramite tra la ditta stessa e i diversi enti coinvolti per il reperimento dei dati.
Accanto ai contenuti essenziali, si prevede di porre in essere alcune attività complementari e fondamentali per dare impulso e sostegno alle politiche di intervento del Comune in termini di sostenibilità energetica e ambientale:
⮚ integrazione di criteri di efficienza energetica negli strumenti di governo e pianificazione del territorio tramite confronto con i relativi responsabili del Comune interessati;
⮚ analisi della struttura interna del Comune per evidenziarne le criticità nella gestione degli aspetti energetico-ambientali;
⮚ organizzazione dei processi partecipativi e di concertazione, che prevedono il coinvolgimento della popolazione e degli stakeholder locali nella pianificazione delle azioni di riduzione;
⮚ identificazione dei principali strumenti finanziari a disposizione degli Enti per il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del PAESC.
Interazione con i PAES dei Comuni del Parco fluviale Gesso e Stura
Il PAESC del Comune di Cuneo dovrà essere redatto tenendo conto di eventuali emergenze/indicazioni significative dei PAES adottati dagli altri Comuni del Parco fluviale Gesso e Stura, di seguito elencati:
- Borgo San Dalmazzo, approvato il 21.12.2015
- Castelletto Stura (aggregazione C. Xxxxx, Xxxxxxxxx, Montanera, Pianfei, Morozzo, Rocca de Baldi), approvato il 14.07.2016
- Montanera (aggregazione C. Xxxxx, Xxxxxxxxx, Montanera, Pianfei, Morozzo, Rocca de Baldi), approvato il 14.07.2016;
- Cervasca (aggregazione Cervasca, Vignolo, Moiola, Vinadio), approvato il 24.06.15;
- Vignolo (aggregazione Cervasca, Vignolo, Moiola, Vinadio), approvato il 24.06.15;
- X. Xxxxxx Xxxxx (aggregazione Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant’Albano, Trinità), approvato il 26.04.17
- Roccasparvera (aggregazione Bernezzo, Valgrana, Roccasparvera), approvato il 26.04.17
- Roccavione (aggregazione Robilante, Roccavione), approvato il 01.12.2016 Interazione con il progetto Interreg ALCOTRA “Habit.A”
La redazione del PAESC dovrà prendere in considerazione/integrare, per quanto compatibile con le proprie indicazioni/azioni di mitigazione e adattamento, i protocolli di valutazione dell’ambiente costruito e della qualità architettonica degli edifici messi a punto nell’ambito del progetto Alcotra Habit.A “Abitare le Alpi Meridionali: architettura e pianificazione per i territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici”.
2.2 Condizioni disciplinanti l’incarico
L’espletamento dell’incarico dovrà avvenire in conformità e nel pieno rispetto della documentazione e delle indicazioni concernenti la redazione dei PAES già disponibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ e delle linee guida per la redazione dei PAESC che saranno disponibili a partire da Settembre 2018. In particolare ma non esclusivamente si fa riferimento a:
- JCR Scientifical and Technical Reports, Linee guida “Come sviluppare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES”
- Mayors Adapt, “Reporting Guidelines”
- Documento di impegno e modulo di adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia
- « Sustainable Energy and Climate Plan Template »
- Urban Adaptation Support Tool.
Materiali di base specifici da utilizzare
Il documento di base da utilizzare per la redazione del PAESC è il PAES di Cuneo approvato con DCC n. 65 del 28/11/2016. Il Comune metterà a disposizione eventuali altri documenti in dotazione, ritenuti utili per lo svolgimento dell’incarico.
Attività di comunicazione
In linea con le finalità del progetto CClimaTT, e in sinergia con la restituzione delle altre attività di ricerca ed elaborazione effettuate nell’ambito del progetto, potrà essere richiesta la partecipazione a momenti di restituzione pubblica del PAESC al fine di evidenziare le caratteristiche del Piano che più rappresentano l’impegno del Parco fluviale Gesso e Stura verso azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.
2.3 Svolgimento prestazione, consegna dati ed elaborati e grafica di progetto
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dall’aggiudicatario garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione.
Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente capitolato.
Il professionista è tenuto a svolgere l’incarico controllandone l’avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio.
Tutti i dati grezzi e gli elaborati dovranno essere consegnati sulla base dei programmi informatici comunemente utilizzati dall’Ente, oltre ad una copia cartacea (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti all'incarico).
Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.
Il PAESC e ogni altro documento connesso all’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia devono essere costituiti dai relativi elaborati previsti, con le specifiche di cui al presente invito.
Il professionista è tenuto a introdurre nel PAESC e in ogni altro elaborato connesso, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva adozione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Il PAESC ed ogni altro elaborato connesso all’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie.
Tutti gli elaborati del PAESC dovranno essere redatti conformemente alla grafica di progetto scelta dai partner nell’ambito del piano di comunicazione del progetto CClimaTT. Le linee grafiche saranno fornite all’aggiudicatario una volta perfezionato il contratto.
3. Luogo di esecuzione dell’appalto
Il luogo di esecuzione dell’appalto è principalmente il territorio del Comune di Cuneo.
4. Durata dell’appalto
La consegna di tutti gli elaborati del Piano dovrà essere effettuata entro 14 mesi dal conferimento, e comunque improrogabilmente entro il 30 gennaio 2020.
L’appalto in oggetto decorrerà dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
5. Requisiti minimi dell’appaltatore
La redazione degli elaborati oggetto dell’appalto dovrà essere effettuata da esperti in materia di “gestione dell’energia” in modo che siano assicurati dal gruppo di lavoro i seguenti requisiti minimi:
• abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75;
• esperienza specifica maturata negli anni 2015-2018 per un importo complessivo minimo di € 50.000,00# nei seguenti ambiti: pianificazione energetica, redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio), progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione, diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
• un laureato in ingegneria in possesso di abilitazione alla libera professione;
• dichiarazione di conoscere le linee guida per la redazione dei PAES e impegno a seguire quelle per la redazione dei PAESC di prossima pubblicazione.
Capitolo II
Obblighi a carico dell’impresa
6. Garanzia definitiva
In caso di aggiudicazione, l’impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”].
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
7. Domicilio e responsabilità
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].
8. Norme di relazione
L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.
L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all’appaltatore.
9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti
È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto.
Capitolo III
Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale
10. Vigilanza e controlli
L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.
11. Garanzie e responsabilità
L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.
L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
12. Penalità
La penale prevista rispetto ai termini previsti è stabilita per ogni giorno solare di ritardo nella misura dello 0,5% dell’importo contrattuale, e verrà detratta sul saldo finale. La stazione appaltante potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, anche di corrispettivo, o ad avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali. L’affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno.
13. Esecuzione d’ufficio
In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’appalto, a rischio e spese dell’impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione dell’impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
L’esecuzione d’ufficio non manleva l’impresa dalla responsabilità per l’avvenuta interruzione del contratto.
Capitolo iv
Personale
14. Personale impiegato nell’appalto
Per l’esecuzione dell’appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.
Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell’offerta. L’eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall’amministrazione comunale.
Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.
Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà totalmente responsabile l’impresa.
15. Infortuni, danni e responsabilità
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
16. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell’impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.
L’impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
17. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.
Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.
Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
Capitolo v
Norme relative al contratto
18. Forma del contratto e spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]. Le relative spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
Ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).
19. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, ed onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’incaricato, comprese le spese di viaggio/trasferta, di cancelleria e di ufficio in senso lato necessarie per l’espletamento completo dell’incarico, nonché di tutte quelle relative all’organizzazione e all’impiego delle risorse, umane e strumentali, che Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per il migliore e puntuale adempimento delle obbligazioni di sua spettanza, è previsto nell’importo massimo di € 35.466,58 oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui € 700 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso1 e € 28.373,27 per costi di manodopera;
Il pagamento, con presentazione di fattura, avverrà secondo le seguenti modalità:
- 20% in acconto a seguito dell’invio, entro 60 giorni dalla firma del contratto, del rapporto di monitoraggio qualitativo degli impegni al 2020 – “Action Report”;
- 30% in acconto a seguito della consegna, entro 180 giorni dalla firma del contratto, dell’Inventario di Base delle Emissioni e della Valutazione dei Rischi e delle Vulnerabilità;
- 50% alla consegna di tutti gli elaborati del PAESC previsti (Strategia e Piano d’Azione) e concluso il caricamento dei dati sul Sustainable Energy and Climate Plan Template, a seguito della presentazione di fattura a saldo.
1 Articolo 23, comma 15, del Codice.
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori il pagamento verrà effettuato a favore del soggetto individuato quale capogruppo.
Il corrispettivo del servizio è subordinato all’accertamento — da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.
In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione di regolare esecuzione del contratto.
A seguito di tale attestazione, l’appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011,
n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].
Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all’appalto.
20. Sospensione dei pagamenti
L’amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
21. Adeguamento ai prezzi
I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.
Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio.
L’impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
22. Subappalto
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 105 del Codice. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto2.
2 Articolo 105, comma 2, del Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
— quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
— in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
— su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
23. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune
Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.
Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo
classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
24. Fallimento, successione e cessione dell’impresa
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.
25. Recesso
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara3, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.4
La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice5.
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
26. Divieti
È fatto tassativo divieto all’impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.
3 Articolo 19 ter del Codice.
4 Articolo 48, comma 19, del Codice.
5 Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
27. Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
28. Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria6.
29. Novazione soggettiva
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
30. Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
31. Varianti
Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
Capitolo VI
Norme finali
32. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
33. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
In considerazione del fatto che la procedura per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto comporta l’acquisizione di dati forniti dall’operatore economico o l’acquisizione di dati inerenti allo stesso presso altri soggetti, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono prendere visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14, Sezione 2 “Informazione e accesso ai dati personali”, del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
6 Articolo 209, comma 2, del Codice.
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx_xxxx parente/privacy/InformativaPerAppalti_200818.pdf.
34. Obbligo di riservatezza
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
35. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
36. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente
ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
37. Codice di comportamento
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
38. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il responsabile unico del procedimento [RUP]7 è il signor Xxxxxxx Xxxx, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente –– tel. 0000 000000 –– fax 0000 000000 –– e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione8.
7 Articolo 31 del Codice.
8 Articolo 101, comma 1, del Codice.