Francesco Converso
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
CN = Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
O = Comune di Cosenza C = IT
COMUNE DI COSENZA Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza Xxxxxx xxx Xxxxx - Xxx. 0000.000000 - xxx: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx | |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO – DURATA: TRE ANNI. CIG: 7388603414 |
Premessa
Il Comune di Cosenza deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati ed alla loro restituzione ai proprietari e ai detentori o all’affidamento ad eventuali richiedenti, attraverso l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento con gestori di strutture idonee.
Art. 1 – Oggetto
Il presente Capitolato regolamenta l’appalto tra il Comune di Cosenza e il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale per i quali non è stato possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, in struttura privata autorizzata.
Il detto servizio consiste nello svolgimento delle attività, dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, attribuite al Comune di Cosenza dalle normative vigenti in materia di prevenzione del randagismo nonché di tutela e benessere animale.
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio è denominato, negli articoli successivi, anche con la dizione abbreviata “Gestore” mentre il Comune di Cosenza, verrà denominato anche con la dizione abbreviata di “Amministrazione”. Tutte le attività poste in essere dal Gestore in virtù del presente Capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali e, pertanto, la gestione dovrà ispirarsi rigorosamente ai principi di salvaguardia del benessere psico-fisico e di una elevata qualità della vita dei cani ospiti della struttura, con particolare riguardo al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, di possibilità di svago e socializzazione e con la finalità precipua di ridurne la permanenza in canile favorendo e incentivando le adozioni da parte di privati e/o Associazioni Animaliste.
La gestione dovrà garantire, altresì, l’attuazione di quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, fatti salvi gli eventuali aspetti non accolti e non valutati da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché eventuali variazioni non sostanziali, che potranno avvenire nel corso della gestione esclusivamente per motivate ragioni concordate e approvate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi
Trattasi di appalto di servizio, alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.
Inoltre, il Gestore, nell’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale e/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281 e s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), alla Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00/0000 x x.x.x. (Xxxxx in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), il D.C.A. della R.C. n. 32 dell’11/5/2015 nonché, le eventuali nuove disposizione di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione. Il Gestore, inoltre, è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle direttive e delle indicazioni impartite dal Settore 8 Ambiente e Edilizia Privata e dall’osservanza degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi all’uopo emanati.
Art. 3 – Durata del servizio di gestione
L’Amministrazione stipulerà, con il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura concorsuale, apposito contratto con decorrenza a far data dalla sottoscrizione dello stesso e per un periodo di 3 (tre) anni, purché il medesimo soddisfi tutti gli adempimenti previsti per l’assegnazione definitiva. Alla scadenza del contratto, l’Amministrazione, laddove sulla base di oggettive e motivate esigenze connesse alle peculiarità del servizio non avesse ancora individuato il nuovo affidatario, si riserva la facoltà di predisporre una proroga tecnica nei confronti dell’aggiudicatario della presente procedura di gara per il tempo necessario al completamento della nuova procedura di gara.
Art. 4 – Importo del servizio
L’importo giornaliero, per ciascun singolo animale, è omnicomprensivo di qualsiasi altro onere, mezzi e personale per l’espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento ed è pari a € 2,20 (€ duevigolaventi).
L’importo del servizio ammonta a € 754.257,90 - IVA esclusa e comprensivi di oneri sicurezza pari a € 7.467,90 per il ricovero di nr. 300/310 cani, il prezzo offerto indicante l’importo al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l’intera durata dell’appalto. L’offerta dovrà essere effettuata sull’importo giornaliero. Al momento dell’affidamento, la Ditta aggiudicataria dovrà trasportare a proprie spese, nella propria struttura, i cani ospitati presso altri canili rifugio attualmente utilizzati dall’Ente.
Art. 5 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura
Il Gestore, relativamente alla struttura adibita a canile, deve comprovare il possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Azienda Sanitaria competente territorialmente, indicante tra l’altro, la ricettività massima del canile .
In detta struttura, inoltre, dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l’obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Cosenza, e dovrà essere necessariamente in possesso delle ulteriori, seguenti caratteristiche mantenute per tutta la durata del contratto:
a. presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria, per il ricovero dei cani ammalati o per l’eventuale degenza post-operatoria;
b. previsione di un reparto isolato, destinato all’isolamento dei casi di malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e separata dai box destinati al ricovero dei cani;
c. presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box destinati ai cani adulti;
d. predisposizione di un’area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il rapporto uomo-animale, animale- animale e limitare lo stress dovuto alla permanenza in canile;
e. i box o i recinti dovranno essere strutturati in modo da rendere agevoli le operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della struttura;
f. i box o i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli animali.
Art. 6 – Obblighi del Gestore
II Gestore, relativamente all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna:
a. a prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;
b. ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali somministrazione di cibo e di acqua potabile; somministrazione di eventuali terapie;
c. al mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità; effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale– animale/animale; rieducazione e gestione dei soggetti problematici;
d. a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni;
e. a nominare un Responsabile Amministrativo e un Direttore Sanitario della Struttura;
f. a nominare e comunicare, all’Amministrazione Comunale dell’Ente, il Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo), in esecuzione della Legge 196/2003 e s.m.i., all’atto della stipula del Contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione;
g. ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni su apposito file da trasferire mensilmente al Settore Comunale competente, mediante supporto informatico ovvero on line al fine di consentire all’Ente Comunale, in tempo reale, tutte le informazioni sui cani;
h. a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
i. a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione Comunale fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
j. a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
k. a promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali
ricoverati nella struttura direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 41/1990 e s.m.i., anche stipulando apposite convenzioni;
l. a redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio per documentare l’attività svolta;
m.a provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Cosenza, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l’impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata;
n. ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell’intera area adibita a canile.
Art. 7 – Obblighi gestionali
È compito altresì del Gestore:
a. assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell’Ente;
b. assicurare durante tutto l’arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l’applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
c. comunicare l’elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
d. dimostrare l’avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
e. provvedere all’affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e s.m.i. e dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità indicate all’art. 5;
f. garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l’utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati.
Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Il presente appalto non comporta l’obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d’impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.
In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.
Art. 8 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
a. corrispondere il corrispettivo dovuto per l’espletamento del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. n. 35;
b. fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.
Art. 9 – Obbligatorietà dell’offerta
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il comune potrà aggiudicare il servizio anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida e si riserva la possibilità a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare qualora le offerte presentate non siano ritenute congrue.
Art. 10 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali
Il servizio di cattura e prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato dal personale dell’Azienda Sanitaria competente con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti Regionali, i cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l’osservazione sanitaria, la registrazione
segnaletica, l’identificazione con microchip e l’avviso all’eventuale proprietario.
Gli opportuni interventi di profilassi veterinaria, da effettuarsi dopo l’osservazione sanitaria, comprendenti la sverminazione polivalente e le vaccinazioni relative al cimurro, alla parvovirosi, alla leptospirosi e all’epatite infettiva, sono da eseguirsi a cura e a spese del servizio veterinario.
Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione, della durata massima di quindici giorni, salvo specifiche e motivate patologie in atto, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne facciano richiesta.
Il Gestore può prendere in consegna i cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo il periodo di osservazione sanitaria.
All’atto della consegna, il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all’anagrafe canina intestata al Comune di Cosenza e contenente, quale detentore, gli estremi del Gestore nonché la Scheda di Cattura ed il certificato sanitario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Cosenza a cura del Gestore, entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.
Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e della sua salute, fermo restando l’obbligo in capo all’Amministrazione, della vigilanza e controllo sull’operato del Gestore.
Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo. In caso contrario, l’Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.
Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.
Art. 11 – Condizioni di mantenimento dei cani
Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Calabria n. 41/1990 s.m.i e dal D.C.A. n.32 dell’11/5/2015 o, se del caso, della normativa della regione ove ha sede la struttura.
In particolare, tutti gli animali ospitati devono essere fatti uscire e camminare nell’apposito spazio aperto, per un periodo non inferiore ad un’ora al giorno, salvo eccezionali circostanze meteorologiche (sgambatura).
Gli animali dovranno essere custoditi da personale con esperienza, il quale dovrà provvedere alla loro pulizia, alla tolettatura, alla tosatura nei periodi più caldi (per i cani a pelo lungo), nonché ad effettuare almeno un bagno a tutti i cani presenti nella struttura nel periodo estivo.
È a carico dell’aggiudicataria l’approvvigionamento di tutto quanto necessario per la pulizia degli animali.
Art. 12 – Modalità di affido dei cani
I cani catturati non identificati e non reclamati entro i termine previsti dalla normativa divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati nonché ad associazioni di volontariato o protezioniste compatibilmente con le normative vigenti.
Gli animali potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.
Art. 13 – Apertura al pubblico
L’aggiudicataria deve osservare un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico, autorizzato dal Sindaco ove ha sede la struttura o, se del caso dalla normativa della regione. ove ha sede la struttura, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani.
Eventuali modifiche di orario saranno preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto, da un lato, delle esigenze organizzative del soggetto aggiudicatario e, dall’altro, di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell’anno. L’orario dovrà essere reso noto mediante affissione di apposita tabella, riportante anche il numero telefonico del canile e del Responsabile della struttura, ai varchi di accesso alla struttura medesima. Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l’apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario, al fine di consentire alla stessa l’effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.
Art. 14 – Responsabile Amministrativo della Struttura
Il Gestore deve comunicare al Comune di Cosenza – Settore Ambiente e Edilizia Privata ed al Servizio Veterinario dell’A.S.P., all’atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l’Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.
Art. 15 – Direttore Sanitario della Struttura
Il Gestore dovrà assicurare l’assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso
un Medico Veterinario iscritto all’Albo che assume l’incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Cosenza, all’atto della stipula del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.
Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all’interno del rifugio.
Il Direttore Sanitario, deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari, ai quali è stato sottoposto il cane.
Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell’Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all’affidatario/adottante nel momento dell’uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.
Il Direttore Sanitario, inoltre, deve garantire l’esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (Leishamnia, Rickettsia ed Ehrlichia ).
Il Direttore Sanitario, altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Cosenza in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.
Art. 16 – Registro di carico/scarico
L’aggiudicataria è tenuta a registrare l’inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente ASP.
Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della struttura e, in base alle risultanze di questo, è rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, anche ai fini della fatturazione e relativa liquidazione dei corrispettivi. Il registro deve essere tenuto sempre aggiornato e a disposizione del Comune per gli eventuali controlli da effettuarsi in qualsiasi tempo.
Al Comune, all’inizio della permanenza, dovrà altresì essere fornita una scheda analitica per ogni cane, completa di tutti i dati e di una fotografia dello stesso.
Art. 17 – Trattamenti sanitari
L’aggiudicataria è tenuta:
- a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell’azienda sanitaria competente per territorio per l’effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli e conformemente alle leggi e regolamenti regionali vigenti;
- ad attivare i controlli trimestrali da parte dell’ASP come previsto per legge;
- a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.
L’aggiudicataria si impegna altresì a prestare l’assistenza sanitaria di base e cioè:
1. controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
2. visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
3. prescrizione di cure mediche veterinarie;
4. acquisto e somministrazione dei farmaci;
5. interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
6. verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
7. gestione, controllo e responsabilità dell’armadio farmaci presso il canile;
8. corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell’emissione di ricette per fornitura di medicinali;
9. verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
10. attività a carattere di urgenza con pronto intervento.
L’aggiudicataria si impegna inoltre:
- alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
- ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie infettive e antizecche;
- ad effettuare sverminazioni semestrali.
L’Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nella struttura dell’aggiudicataria, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento di quanto sopra, per la custodia degli animali, per l’eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l’eventuale nascita di cuccioli.
L’aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.
Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all’esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASP competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali. Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.
Art. 18 – Sgambamento dei cani
La struttura del rifugio deve essere dotata di apposita area per lo sgambamento dei cani.
Il Gestore deve assicurare lo sgambamento dei cani, anche per gruppi compatibili caratterialmente tra loro, al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli animali.
Il Gestore, inoltre, deve attivare tutte le iniziative utili a garantire lo svago, la socializzazione e la ricreazione dei cani ospiti della struttura al fine di limitare, il più possibile, lo stress da canile.
Art. 19 – Decesso e fuga dei cani ricoverati
In caso di decesso di un cane ospite della struttura, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.P. e al Comune di Cosenza - Settore 8 Ambiente e Edilizia Privata - mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell’animale.
Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico del Gestore e dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.
È consentita la soppressione eutanasica dei cani esclusivamente nei casi in cui venga diagnosticata una malattia incurabile da parte di un Medico Veterinario che cagioni all’animale gravi sofferenze. Tale decisione dovrà essere assunta dal Direttore Sanitario del rifugio, supportato da parere di altro veterinario anch’egli iscritto all’Ordine Professionale o di un Medico Veterinario della ASL e solo previa comunicazione scritta al Comune di Cosenza - Settore 8 Ambiente e Edilizia Privata - alla quale dovrà essere allegato il suddetto certificato firmato da entrambi i veterinari.
In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Cosenza entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall’evento.
Art. 20 – Associazioni di volontariato animaliste
Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita, supportando le attività e gli adempimenti necessari.
Art. 21 – Tutela dei lavoratori
Il Gestore dovrà utilizzare, per l’espletamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato, personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione del servizio siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.
Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali riferiti al settore di attività e alla località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Cosenza effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l’esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l’unica e direttamente responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cosenza e di ogni indennizzo.
Art. 22 – Tutela della salute e della sicurezza
Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale rispetto.
Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell’Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentate dal DUVRI, sono pari a zero.
Art. 23 – Responsabilità e obblighi assicurativi
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune di Cosenza o a terzi.
L’Aggiudicatario, inoltre, solleva il Comune di Cosenza da ogni responsabilità per danni a persone o cose che venissero provocati nell’esecuzione dell’incarico nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi avverso le attività facenti parte del servizio affidato con la presente procedura di gara.
L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Comune di Cosenza di eventuali problemi, di qualunque natura ed entità, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento delle attività afferenti l’incarico.
Il Gestore, pertanto, è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto che dovrà essere presentata all’atto di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall’affidamento.
La polizza dovrà specificare che tra le persone, si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà coprire l’intero periodo del servizio.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del Gestore, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
L’Amministrazione Comunale è responsabile esclusivamente per il proprio personale per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere allo stesso nel corso del servizio di vigilanza e controllo sulla struttura del gestore e garantisce che ogni onere relativo è a carico della stessa.
Art. 24 – Divieto di sub-appalto e di cessione
È vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio. È vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.
Art. 25 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte
I compensi spettanti per effetto dell’appalto – corrispondenti all’importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero – verranno corrisposti entro gg. 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:
- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l’indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l’indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.
Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all’imposta dell’IVA ai sensi della vigente legislazione.
In base all’art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell’IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payement ex art. 17 ter del D.P.R.
n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l’imponibile, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’IVA dovuta a fronte dell’operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l’importo al netto di IVA. Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell’IVA dovrà essere eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura “L’IVA riportata in fattura deve essere versata all’Erario ex art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/72”. I soggetti senza scopo di lucro, che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/91 s.m.i. sono esclusi dall’ambito applicativo dello Split Payement come specificato dalla circolare 15/E del 13.04.2015 e quindi dalla presente procedura.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.
Art. 27 – Controlli
Il controllo sull’esatto svolgimento del servizio è demandato alla Polizia Municipale del Comune di Cosenza per il tramite del proprio personale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.
In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull’andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri
eventuali soggetti che opereranno nel canile.
All’Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del canile, per gli accertamenti necessari.
L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico- sanitarie e l’effettiva attività di sgambamento.
Al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente è demandata l’attività di vigilanza e controllo di competenza, sulla struttura convenzionata.
Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della struttura.
Art. 28 - Inadempienze e penalità
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.
L’Amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100 (Euro Cento) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:
1. in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
2. in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari ;
3. in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
4. in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
5. in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
6. in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina);
7. in caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;
8. in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
9. in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
10. in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
11. in caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.
Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità.
L’importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all’aggiudicataria.
Se l’importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un’entità pari o superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, l’Amministrazione comunale procederà comunque a risolvere il contratto secondo le norme vigenti.
Art. 29 – Garanzie
Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all’art.103 D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa, valida per tutta la durata del contratto, per:
1. RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell’attività che viene svolta;
2. Copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell’ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori, etc..
Art. 30 – Spese a carico del gestore
Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati.
Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell’aggiudicataria.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni
aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.
Nel caso in cui, l’aggiudicatario del servizio dovesse risultare un’associazione iscritta al “Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Calabria”, il Contratto sarà esente dall’imposta di bollo e di registro.
Art. 31 – Risoluzione del contratto
Nel caso di inadempienze gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto.
La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.
L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’affidatario del servizio.
Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ogni azione, omissione o ritardo nell’esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;inidonea decisione per l’inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali;
- accertato maltrattamento degli animali;
- omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;
- mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta;
- diniego a consentire l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 26 del capitolato;
- mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;
- omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta;
- danno grave provocato all’immagine del Comune;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Cosenza.
Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C.
Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Cosenza all’esito dei controlli, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.P., C.F.S., A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali.
Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Cosenza per cinque anni (art. 38 del D.Lgs. n. 163/06).
Art. 32 – Diritto di recesso dal contratto
Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.
Art. 33 – Esecuzione in danno
Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Cosenza al Gestore stesso.
Art. 34 – Disposizioni antimafia
Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.
Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell’ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all’evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata al Settore Amministrativo del Comune di Cosenza corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche . Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si
intenderà risolto d’ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Art. 35 – Trattamento dei dati personali
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 36 – Controversie
Successivamente all’affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all’applicazione e all’interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, il Gestore e il Responsabile del Settore Vigilanza, dovranno esperire, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di Cosenza. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 37 – Disposizioni Particolari e Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.
Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso il Comune di Cosenza; in caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti.
Decadenza dall’aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.
Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e/o del numero di fax indicati, dovranno essere tempestivamente segnalati dall’ufficio.
In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.
Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.
Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/ ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07/08/1990, n. 241 e dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Cosenza 16 maggio 2018
IL DIRIGENTE
Xxx. X. Xxxxxxxx