I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
Provvedimento n. 25090
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);
VISTA la propria delibera del 4 dicembre 2013, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI Soc. coop., volta
ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del TFUE in relazione alla costituzione della società comune Centrale Italiana S.r.l., avente funzione di centrale di acquisto, ai singoli contratti di collaborazione e di mandato volti a precisarne il funzionamento e/o a sviluppare i contenuti della collaborazione tra le imprese aderenti, alle concrete condotte adottate dalle Parti per realizzare la collaborazione delineata nei citati accordi;
VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;
VISTE le comunicazioni del 28 aprile 2014, con le quali CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI, secondo
le modalità specificatamente indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n. 287/90”, hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, precisati e integrati con la comunicazione di COOP ITALIA del 12 maggio 2014, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;
VISTA la propria delibera del 28 maggio 2014, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 9 giugno 2014, degli impegni proposti dalle società CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO
S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI Soc. coop. sul sito dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni, ed è stato fissato al 10 settembre 2014 il termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, salvo l’ulteriore termine necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori;
VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l. è una società cooperativa il cui capitale sociale risulta suddiviso tra: Coop Italia S.c. a r.l., che detiene una partecipazione del 69%, il Consorzio Despar Servizi, con il 25%, Gartico S.c. a r.l., con il 5% e Discoverde S.r.l, con l’1% (di seguito tutte qualificate come “associate” a Centrale). La società ha per oggetto l’attività di contrattazione delle condizioni quadro di acquisto dei prodotti di interesse della GDO per conto delle proprie imprese partecipanti.
Anche la società Sigma Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Soc. coop. usufruisce indirettamente dei servizi di negoziazione erogati da Centrale Italiana, attraverso un contratto di collaborazione e di mandato stipulato con Coopitalia (la società sarà qualificata di seguito come “aderente” a Centrale Italiana).
Il fatturato sviluppato da Centrale Italiana nel 2012 è stato pari a 331.000 euro.
2. COOP ITALIA S.c. a r.l. (di seguito anche Coopitalia) è un Consorzio del quale fanno parte 115 cooperative di consumatori attive nel settore della GDO, più altre società, anche consortili, costituite tra tali cooperative di consumo e/o controllate da, o collegate a, tali cooperative. Tra le cooperative di consumo aderenti a Coopitalia ve ne sono, in particolare, 9 grandi (Nova Coop, Coop Lombardia, Coop Liguria, Coop Nordest, Coop Estense, Coop Adriatica, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia e Ipercoop Sicilia), 14 medie e 92 piccole.
Nel loro insieme, le cooperative aderenti a Coopitalia costituiscono il c.d. sistema (o gruppo) Coop, attivo in 17 regioni italiane e leader nazionale nel settore della GDO. Esso ha fatturato, nel 2012, circa 13 miliardi di euro.
Sulla base delle previsioni statutarie, Coopitalia svolge numerose attività per conto e nell’interesse delle proprie associate, tra cui la principale è rappresentata dalla contrattazione delle condizioni di acquisto con i fornitori nazionali e multinazionali. Essa svolge inoltre attività di: (i) definizione dei capitolati di produzione dei prodotti a marchio proprio, acquisto e successiva rivendita alle associate di tali prodotti; (ii) negoziazione di alcune campagne promozionali di interesse nazionale; (iii) verifica e controllo dei prodotti (di marca, a marchio e freschi) contrattati per conto delle associate; (iv) gestione di iniziative promozionali legate al marchio Coop; (v) sviluppo di progetti e di consulenze tecniche per le cooperative. Coopitalia è inoltre titolare dei marchi e delle insegne “Coop”, al cui utilizzo sono autorizzate tutte le associate.
Il fatturato di Coopitalia, nel 2012, è stato pari a circa 274 milioni di euro.
3. DESPAR SERVIZI è un consorzio che eroga servizi alla catena distributiva Despar, importante operatore a livello nazionale nel settore della GDO, con un giro d’affari complessivo, nel 2012, pari a circa 3,6 miliardi di euro.
A Despar Servizi aderiscono 7 imprese attive nel settore della GDO. La catena Despar si avvale, tuttavia, anche dei servizi di un secondo consorzio, Despar Italia, il quale associa 5 imprese attive nel settore della GDO, di cui 4 aderenti anche a Despar Servizi. L’insieme delle 8 imprese che fanno parte di almeno uno dei due consorzi costituisce la catena Despar.
Mentre il Consorzio Despar Italia detiene la titolarità del marchio “Despar” e si occupa di gestire i rapporti tra i Consorziati e con le istituzioni esterne, Despar Servizi svolge una serie di funzioni per conto dei propri associati, tra cui le principali risultano essere: i) la contrattazione per conto dei Soci con i grandi fornitori nazionali ed internazionali; ii) la gestione del piano promozionale e delle politiche di fidelizzazione di carattere nazionale; iii) la gestione del piano di sviluppo dei prodotti a marchio Despar.
Il fatturato sviluppato da Despar Servizi, nel 2012, è stato pari a circa 9 milioni di euro.
4. GARTICO S.c. a r.l. è una società consortile di servizi controllata dalla società Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante S.p.A.. Il capitale sociale di tale società risulta detenuto al 65% dalla società Riva Azzurra S.p.A., che fa capo a una persona fisica, e al 25% dalla società Esselunga S.p.A.. La Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante è la holding del gruppo Il Gigante, il quale opera nel settore della GDO con una presenza territoriale circoscritta alle regioni Lombardia, Piemonte e, in misura estremamente limitata, Xxxxxx Xxxxxxx. Il fatturato della società Gartico, nel 2012, è stato pari a circa 745 milioni di euro, mentre il fatturato consolidato del gruppo Il Gigante è stato pari, nel 2012, a circa 980 milioni di euro.
5. DISCOVERDE S.r.l. è una società controllata da persone fisiche, attiva nel settore della GDO, con una presenza territoriale limitata alla regione Puglia. Il fatturato della società, nel 2012, è stato pari a circa 76 milioni di euro.
6. SIGMA Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Soc. coop. (di seguito anche SIGMA) rappresenta la centrale operativa della catena Sigma, appartenente alla Distribuzione Organizzata e attiva quindi nel settore della GDO alimentare. Alla cooperativa SIGMA aderiscono 14 soci, caratterizzati da diverse forme societarie (S.p.A., S.r.l., Cooperative, ecc.), i quali svolgono attività di Centro Distributivo e a cui risultano collegati i punti vendita attraverso forme di associazione e o affiliazione. La SIGMA si occupa prevalentemente della gestione della contrattazione con l’industria di marca e dei prodotti a marchio, nonché dell’organizzazione delle campagne pubblicitarie e dell’attività di fidelizzazione.
Il fatturato di Sigma, nel 2012, è stato pari a circa 13 milioni di euro.
La catena Sigma aderisce a Centrale Italiana attraverso un accordo di collaborazione e di mandato stipulato con Coopitalia.
II. LA DESCRIZIONE DELL’INTESA
7. Centrale Italiana è una c.d. “supercentrale di acquisto”, cioè un’alleanza tra catene distributive volta ad ottenere risparmi di costo nella fase di acquisto delle merci attraverso la negoziazione collettiva con i fornitori. Ciascuna catena aderente a Centrale Italiana, a propria volta, funge da centrale d’acquisto per il proprio gruppo e per i propri affiliati.
L’attività di Centrale Italiana consiste nella negoziazione di accordi quadro contenenti le principali condizioni di acquisto applicabili ai contratti di fornitura, i quali vengono invece successivamente stipulati dalle singole catene distributive.
8. L’instaurazione della collaborazione tra gli associati a Centrale Italiana in relazione all’attività di contrattazione con i fornitori avviene sia mediante partecipazione al capitale sociale della società comune, sia mediante la sottoscrizione di specifici contratti di collaborazione con Coopitalia, società capofila della supercentrale, e di mandato alla negoziazione con Centrale Italiana o con Coopitalia stessa. Nel caso di Sigma, la collaborazione è regolata esclusivamente da un contratto di collaborazione stipulato con Coopitalia e di mandato stipulato con Coopitalia o con Centrale Italiana.
9. Le condizioni contrattate dalle catene della GDO con le imprese fornitrici comprendono sia gli sconti applicati direttamente in fattura sul prezzo di listino, sia numerose altre voci (c.d. extra-fattura), di sconto e di contributo, condizionate alla realizzazione di specifici obiettivi di vendita, eventi e/o attività promozionali da parte delle imprese distributive. In particolare, vengono negoziati, tra gli altri, gli sconti legati alle condizioni di pagamento (tempi e
modalità), i contributi legati alla realizzazione di attività promozionali, al mantenimento di un determinato assortimento, all'inserimento di nuovi prodotti, alla realizzazione del co-marketing con le imprese fornitrici. In fase di contrattazione vengono altresì concordate le prestazioni da effettuare a fronte dei contributi promozionali stabiliti.
10. La collaborazione tra le Parti sviluppata nell’ambito di Centrale Italiana, o in virtù dell’adesione a tale alleanza, non si esaurisce nella contrattazione congiunta delle condizioni di acquisto, estendendosi alla ricerca di ulteriori sinergie di tipo commerciale e nelle strategie di sviluppo delle rispettive catene.
Sono stati stipulati, inoltre, alcuni accordi commerciali di natura bilaterale tra catene aderenti a Centrale Italiana, aventi ad oggetto specifiche aree geografiche. Nell’ambito di tali specifiche aree di collaborazione, assumono rilievo gli accordi di collaborazione e di licenza di marchio stipulati tra Despar e Distribuzione Roma (società controllata da 7 grandi cooperative aderenti a Coopitalia) aventi ad oggetto la gestione di punti vendita localizzati in alcune province della regione Lazio; tali punti vendita erano stati acquisiti dalla società Distribuzione Roma a seguito di uno scambio di asset avvenuto nel mese di aprile 2013 con la società TUO S.p.A., ex socio Despar.
11. La costituzione della società comune “Centrale Italiana S.r.l.”, i singoli contratti di collaborazione e di mandato volti a precisarne il funzionamento e/o a sviluppare i contenuti della collaborazione tra le imprese aderenti, le concrete condotte adottate dalle Parti per realizzare la collaborazione delineata nei citati accordi, nel loro insieme, sono stati ritenuti dall’Autorità una fattispecie di intesa, avente per oggetto e/o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti.
III. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DELLE PARTI
12. I mercati interessati da una supercentrale di acquisto sono sia quelli relativi ai prodotti acquistati (cd. procurement market), ove le Parti sono presenti dal lato della domanda, sia i diversi mercati in cui si articola la distribuzione moderna al dettaglio (cd. selling market), ove le Parti operano dal lato dell’offerta.
i) I mercati di approvvigionamento
13. I mercati dell’approvvigionamento rilevanti ai fini della valutazione sono stati circoscritti ai soli acquisti effettuati dalle catene della GDO, direttamente dai produttori, ai fini della rivendita nel canale della distribuzione moderna. Inoltre, poiché il servizio offerto dalla GDO ai consumatori consiste nella possibilità di acquistare in un unico punto vendita l’intero paniere di prodotti alimentari e di largo consumo di utilizzo quotidiano, ciascuno appartenente ad una categoria merceologica distinta, l’Autorità ha ritenuto corretto individuare diversi mercati di approvvigionamento, distinti per categorie di prodotti.
14. I mercati dell'approvvigionamento, ove le catene operano dal lato della domanda e i produttori dal lato dell'offerta, hanno generalmente dimensione nazionale, effettuandosi a livello nazionale sia gli acquisti che le relative negoziazioni. Fanno eccezione soltanto alcune categorie di prodotti freschi o di tipicità locale, caratterizzati da mercati di dimensione più circoscritta, che tuttavia sono generalmente esclusi dall’ambito di contrattazione delle supercentrali.
15. Sui mercati dell'approvvigionamento, il potere di acquisto degli operatori aderenti a Centrale Italiana è stato approssimato dalle quote delle vendite complessive detenute a livello nazionale dalle imprese aderenti alla supercentrale: Centrale Italiana rappresenta la principale supercentrale di acquisto in Italia, con una quota di vendite complessive che, a livello nazionale, si aggira attorno al 23%, valore quasi doppio rispetto alla quota detenuta dalla seconda supercentrale.
ii) I mercati della vendita
16. Nell’ambito della GDO, secondo un’impostazione oramai consolidata dell’Autorità, sono stati identificati mercati rilevanti distinti per ciascuna delle diverse tipologie distributive. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti mercati del prodotto:
i) il mercato delle superette (superficie inferiore ai 400 mq), composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq.;
ii) il mercato dei supermercati (superficie di vendita compresa tra i 400 mq e i 2.500 mq), composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette);
iii) il mercato degli ipermercati (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq), composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq).
17. I mercati relativi alla distribuzione commerciale hanno dimensione geografica locale, in considerazione dell’importanza attribuita dai consumatori alla prossimità dei punti vendita. L’esatta delimitazione di ciascun mercato deve tuttavia essere valutata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei punti vendita interessati e del loro livello di sovrapposizione. Quale prima griglia di analisi per la valutazione, può essere utilizzata la delimitazione territoriale definita dai confini amministrativi provinciali.
18. Nei mercati a valle della vendita, le imprese aderenti a Centrale Italiana detengono, congiuntamente, quote superiori al 40% in 20 province, in 11 delle quali la quota è pari o superiore al 50%. Considerando i soli punti vendita di dimensione pari o superiore ai 1.500 mq, che costituiscono il mercato degli ipermercati, la quota di Centrale Italiana supera il 40% in 38 province, in 12 delle quali le quote assumono valori superiori al 70%.
IV. I PROFILI ANTICONCORRENZIALI EVIDENZIATI NEL PROVVEDIMENTO DI AVVIO
19. Data la specifica natura dell’intesa, l’Autorità ha ritenuto che essa sia suscettibile di produrre effetti sia sui mercati a monte interessati dagli acquisti, in cui le Parti operano dal lato della domanda, sia sui mercati a valle della GDO, in cui le catene aderenti all’accordo sono presenti quali diretti concorrenti.
20. I possibili effetti restrittivi sui mercati di approvvigionamento derivanti dal possesso di un forte potere di acquisto sono stati individuati in una riduzione della capacità di competere dei produttori contrattualmente più deboli, con conseguenze negative, nel medio periodo, sulla varietà e la qualità dei prodotti.
21. Sui mercati locali della distribuzione dei prodotti, l’intesa in esame è stata ritenuta suscettibile di produrre effetti negativi in termini di coordinamento delle politiche di vendite o, quanto meno, di forte riduzione degli incentivi alla competizione reciproca tra le imprese socie e/o aderenti a Centrale Italiana. E ciò sia in considerazione della larga condivisione dei costi di approvvigionamento che l’intesa necessariamente comporta, sia in conseguenza del probabile effetto di omologazione dei servizi offerti dalle singole insegne e dei relativi assortimenti derivante dalla negoziazione congiunta. Tale effetto risulta sostanzialmente riconducibile alle specifiche caratteristiche della contrattazione della GDO con i propri fornitori, nell’ambito della quale la negoziazione dei contributi versati dalle imprese fornitrici in cambio di servizi distributivi e promozionali (il c.d. trade spending) risulta aver acquisito crescente rilievo (le voci di contribuzione incidono infatti, mediamente, del 40% sul totale delle riduzioni del prezzo di listino negoziate, considerate come totale di sconti e contributi).
22. L’Autorità ha inoltre osservato, nel provvedimento di avvio del caso in esame, come la collusione tra le Parti possa essere ulteriormente facilitata dallo scambio di informazioni aziendali sensibili che avviene tra le imprese che usufruiscono dei servizi di Centrale Italiana: nell’ambito di Centrale Italiana, infatti, risulta avvenire uno scambio di informazioni altamente sensibili dal punto di vista commerciale, non soltanto relative ai costi e alle condizioni di acquisto, ma anche ai fatturati di acquisto e di vendita dei diversi prodotti. Oggetto di scambio di informazioni, inoltre, possono essere altri importanti alcuni aspetti della politica di vendita, nella misura in cui i contributi risultano condizionati al presidio dell’assortimento del fornitore, ad una specifica modalità espositiva preferenziale, alla partecipazione dei fornitori al co-marketing distributivo, ecc..
23. La condivisione di ulteriori obiettivi e funzioni strategiche all’interno della supercentrale, conseguente alla volontà di ricercare più ampie sinergie di tipo commerciale e nelle strategie di sviluppo delle rispettive catene, aumenta considerevolmente il rischio di coordinamento sulle politiche di vendita tra i soggetti aderenti alla medesima alleanza di acquisto, riducendo, simmetricamente, anche la probabilità di un trasferimento virtuoso al consumatore delle migliori condizioni ottenute.
24. Infine, l’esistenza di specifici accordi di collaborazione bilaterale tra le Parti, aventi ad oggetto le politiche localizzative e le strategie commerciali in alcuni mercati locali, è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione in quanto: i) possibile indizio dell’esistenza di un patto di “non belligeranza” sui mercati distributivi, sotteso alla partecipazione a Centrale Italiana; ii) ulteriore elemento di disincentivo alla reciproca concorrenza, non soltanto nelle aree geografiche direttamente interessate, ma, in virtù della natura “multi-market contact” dei mercati, su tutti i mercati ove le imprese si confrontano.
25. I sopra-indicati elementi di facilitazione della collusione tra le imprese aderenti a Centrale Italiana, sulla base di quanto ritenuto dall’Autorità nel provvedimento di avvio, acquisiscono particolare rilievo alla luce dell’elevato potere di mercato detenuto congiuntamente da tali imprese sui mercati a valle interessati, evidenziato da una quota di mercato superiore al 40% in numerose province. Il possesso di un’elevata quota di mercato, infatti, non soltanto conferisce consistenza alla restrizione della concorrenza indotta dall’intesa in esame, ma rende meno probabile, così come sostenuto anche dalla Commissione, che i prezzi di acquisto più bassi ottenuti dall’accordo di acquisto in comune siano trasferiti ai consumatori.
V. GLI IMPEGNI PROPOSTI
26. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio del presente procedimento, le società CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI, il 28 aprile 2014, hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, precisati e integrati con la comunicazione di COOP ITALIA del 12 maggio 2014, allegati nelle rispettive versioni non riservate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante. Gli impegni presentati, aventi durata illimitata, consistono nell’adozione delle seguenti condotte:
A) Centrale Italiana (cfr. All. 1 alla presente delibera)
i) deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana entro il 31 dicembre 2014, impegnandosi altresì a non svolgere alcuna attività di negoziazione nell’interesse di alcuna parte relativamente alla tornata contrattuale 2015;
ii) risolvere contestualmente gli Atti di conferimento di mandato alla negoziazione conclusi tra Centrale Italiana e, rispettivamente, Despar, Gartico, Coop Italia, Discoverde e Sigma al più tardi entro il 30 giugno 2014, residuando l’impegno di Centrale Italiana a portare a compimento la tornata contrattuale 2014;
iii) far cessare, a far data dal 1° gennaio 2015, la vigenza del contratto di prestazione di servizi concluso tra Coop Italia e Centrale Italiana in data 12 dicembre 2005 (avente ad oggetto l’organizzazione, da parte di Coop Italia, in nome e per conto di C.I., delle attività di negoziazione);
B) Coop Italia (cfr. All. 2 alla presente delibera)
i) con riferimento agli impegni proposti da Centrale Italiana, Coop Italia, per quanto di propria competenza, s’impegna a:
a. concorrere a deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana, anche previo acquisto delle quote detenute dalle società Despar Servizi e Gartico, entro il 31 dicembre 2014, con l’obbligo a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativa alla tornata contrattuale 2015;
b. far cessare, a far data dal 1° gennaio 2015, la vigenza del contratto di prestazione di servizi concluso tra Coop Italia e Centrale Italiana in data 12 dicembre 2005;
c. risolvere contestualmente il contratto di mandato stipulato tra Coop Italia e Centrale Italiana per la negoziazione degli acquisti;
ii) risolvere i rapporti di collaborazione che Coop Italia ha in essere, rispettivamente, con le società Despar Servizi e Gartico. Per tale effetto, sussiste l’impegno di tali società a trasferire a Coop Italia le partecipazioni da esse detenute in Centrale Italiana;
iii) modificare i Contratti di collaborazione che Coop Italia ha in essere, rispettivamente, con le società Sigma e Discoverde (volti a consentire a Sigma e Discoverde di beneficiare dell’attività svolta da Centrale Italiana attraverso apposito contratto di mandato), per recepire gli effetti dello scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014 e per far sì che tali contratti proseguano esclusivamente per l’attività di negoziazione degli acquisti in comune con fornitori che realizzino un fatturato complessivo superiore a 2 milioni di euro, escludendo espressamente la negoziazione delle forniture di prodotti a proprio marchio (private label);
iv) con specifico riferimento al nuovo dettato contrattuale relativo alla collaborazione con Sigma, non inserire previsioni relative a: i) il riconoscimento di un diritto di prelazione in caso di cessione a terzi di punti vendita di proprietà delle associate Sigma; ii) l’identificazione di aree di comune interesse nell’ambito delle quali avviare una collaborazione ulteriore rispetto alla contrattazione delle condizioni di fornitura;
v) con specifico riferimento al nuovo dettato contrattuale relativo alla collaborazione con Discoverde, non inserire previsioni relative alla possibile estensione della collaborazione a contratti alternativi non inclusi nell’ambito iniziale della negoziazione in comune;
vi) inoltre:
a. quanto ai rapporti intercorrenti tra Distribuzione Roma S.r.l. – formata da cooperative aderenti a Coop Italia – e la società Tuo S.p.A., regolati da un contratto di servicing, in base al quale TUO S.p.A. fornisce un supporto per la gestione dei punti vendita di Distribuzione Roma, per quanto riferito dall’associata Distribuzione Roma, tale contratto è destinato a terminare entro il 31 dicembre 2014, salvo un’eventuale proroga che verrà comunicata all’Autorità;
b. a far data dal 1° gennaio 2015, i punti vendita di cui è titolare Distribuzione Roma cesseranno l’utilizzo dell’insegna Despar: infatti, sulla base del contratto di licenza d’uso del marchio tra Despar Italia Consorzio a r.l. e Distribuzione Roma, i punti vendita di cui all’Allegato D di tale contratto utilizzeranno l’insegna Despar fino al 30 giugno 2014, mentre i punti vendita indicati nell’Allegato C del medesimo contratto utilizzeranno l’insegna Despar sino al 31 dicembre 2014;
C) Despar Servizi (cfr. All. 3 alla presente delibera)
i) risolvere il contratto di collaborazione in essere con Coop Italia entro il 31 maggio 2014; per tale effetto sussiste l’impegno a cedere a Coop Italia le quote detenute da Despar Servizi in Centrale Italiana;
ii) risolvere il mandato conferito a Centrale Italiana entro il 30 giugno 2014;
iii) qualora Despar Servizi dovesse essere ancora associata a Centrale Italiana in concomitanza con la prima Assemblea convocata dopo l’eventuale accettazione degli impegni da parte dell’Autorità, concorrere a deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana entro il 31 dicembre 2014, con l’assunzione dell’obbligo a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativa alla tornata contrattuale 2015;
D) Gartico (cfr. All. 4 alla presente delibera)
i) non rinnovare il contratto di collaborazione in essere con Coop Italia, che verrà a scadenza il 31 maggio 2014, e cedere alla stessa le quote detenute in Centrale Italiana;
ii) non rinnovare il mandato conferito a Centrale Italiana, che verrà a scadenza il 31 maggio 2014;
E) Discoverde (cfr. All. 5 alla presente delibera)
i) in relazione al Contratto di collaborazione in essere con Coop Italia (volto a consentire a Discoverde di beneficiare dell’attività svolta da Centrale Italiana attraverso apposito contratto di mandato), modificare il contratto stesso per recepire gli effetti dello scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014, risolvendo qualsiasi rapporto con Centrale Italiana entro il 30 giugno 2014;
ii) far sì che il contratto di collaborazione con Coop Italia prosegua esclusivamente per l’attività di negoziazione degli acquisti con fornitori che realizzino un fatturato complessivo superiore a 2 milioni di euro;
F) Sigma (cfr. All. 6 alla presente delibera)
i) modificare il Contratto di collaborazione in essere con Coop Italia (volto a consentire a Sigma di beneficiare dell’attività svolta da Centrale Italiana attraverso apposito contratto di mandato) per recepire gli effetti dello scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014, revocando qualsiasi rapporto con Centrale Italiana entro il 30 giugno 2014;
ii) far sì che il contratto di collaborazione con Coop Italia prosegua esclusivamente per l’attività di negoziazione degli acquisti con fornitori che realizzino un fatturato complessivo superiore a 2 milioni di euro;
VI. L’ESITO DEL MARKET TEST
27. Entro i termini prefissati per le conclusioni del market test, non sono pervenute osservazioni da parte dei terzi interessati in merito al contenuto degli impegni sopra descritti.
VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
28. Il presente procedimento ha ad oggetto la verifica di possibili restrizioni della concorrenza rilevanti ai sensi dell’articolo 101 TFUE imputabili alle società CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI Soc. coop., alle quali è stato contestato come l’appartenenza/adesione alla supercentrale di acquisto Centrale Italiana possa comportare un coordinamento dei comportamenti commerciali delle società socie e/o aderenti, sia nella fase di contrattazioni degli acquisti che nella fase di impostazione delle strategie localizzative e di vendita, con possibili effetti anti-competitivi nei mercati interessati dell’approvvigionamento e della distribuzione dei prodotti.
29. Gli impegni presentati dalle Parti, in estrema sintesi, prevedono:
i) lo scioglimento di Centrale Italiana a partire dal 2015 e l’obbligo per la stessa di limitarsi a concludere le contrattazioni relative al 2014;
ii) l’interruzione dei rapporti di collaborazione di Xxxxxx Servizi e di Gartico con tutte le imprese aderenti a Centrale Italiana, ivi compresa Coop Italia;
iii) la prosecuzione dei rapporti di collaborazione esistenti tra Sigma e Coopitalia e tra Discoverde e Coop Italia con esclusivo riferimento all’attività di negoziazione degli acquisti; tale attività sarebbe inoltre circoscritta ai fornitori con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro e non riguarderebbe i fornitori di private label. Il rapporto di collaborazione verrebbe formalizzato attraverso la stipula di contratti di mandato alla negoziazione, sottoscritti rispettivamente da Sigma e Discoverde, quali società mandanti, e Coop Italia quale società mandataria.
30. Quanto alla valutazione degli specifici effetti delle misure proposte dalle Parti, va in primo luogo rilevato l’importante impatto pro-concorrenziale derivante dallo scioglimento di Centrale Italiana, che rimuove in radice la sede e le principali motivazioni del coordinamento commerciale tra le 5 catene aderenti all’intesa.
31. Un forte rilievo positivo sembra inoltre assumere l’interruzione di qualsiasi rapporto di collaborazione tra Despar e Coop Italia, catene che, nell’ambito di Centrale Italiana, presentano il maggiore grado di sovrapposizione territoriale sui singoli mercati locali della GDO. Al riguardo, si osserva infatti che, in diverse province ove Coopitalia o Despar detengono già singolarmente una posizione significativa, Centrale Italiana raggiunge quote prossime o superiori al 50% soprattutto a causa del valore elevato della somma delle quote di tali due operatori (cfr. tab. n. 1).
Tab. n. 1- Quote detenute in alcune province nel settore della GDO* dalle catene aderenti a Centrale Italiana
Province | COOP | DESPAR | SIGMA | TOT. C.I.** |
SI | 65,6 | 2,1 | - | 67,7 |
AR | 49,5 | 11,1 | 0,1 | 60,7 |
FI | 56,4 | 2,8 | 0,5 | 59,7 |
BZ | 51,2 | 2,9 | - | 54,1 |
FE | 39,1 | 13,9 | 0,8 | 53,7 |
TN | 43,9 | 7,9 | - | 51,8 |
MO | 46,4 | 0,3 | 5,0 | 51,5 |
BO | 46,9 | 1,2 | 2,1 | 50,4 |
UD | 14,1 | 32,8 | 2,8 | 49,7 |
TS | 29,1 | 16,5 | 3,8 | 49,5 |
GO | 26,6 | 20,2 | 2,6 | 49,5 |
RE | 29,0 | - | 17,6 | 47,9 |
PN | 28,6 | 9,5 | 1,9 | 40,0 |
* Le quote sono calcolate sull’intero settore della GDO, ma sono mediamente molto più elevate con riferimento al solo mercato degli ipermercati
** Inclusi Il Gigante e Discoverde
32. Per quanto di minore impatto sulla consistenza complessiva dell’intesa, anche la risoluzione dei rapporti tra Coop Italia e Gartico ne riduce notevolmente l’impatto anticoncorrenziale, indebolendo in modo sostanziale il potere di mercato della centrale di acquisto nelle province, soprattutto lombarde, ove Il Gigante è presente con quote di rilievo.
33. In relazione alla prevista prosecuzione di una forma di collaborazione tra Sigma e Coop Italia, nonché tra Discoverde e Coop Italia - consistente nella stipula, da parte di Sigma e di Discoverde, di un contratto di mandato alla negoziazione nei confronti di Coop Italia - va rilevato, in primo luogo, come le quote detenute congiuntamente da Coop, Sigma e Discoverde - sia sui mercati a monte degli acquisti che sui mercati a valle della vendita - risultino decisamente più contenute rispetto a quelle detenute dalla supercentrale oggetto del procedimento istruttorio. In particolare:
a) a livello nazionale, e quindi nei confronti dei grandi fornitori, la quota del raggruppamento Coop-Sigma-Discoverde risulta pari a circa il 18,3% (14,4% Coop, 3,8% Sigma e 0,04% Discoverde), di poco superiore alla soglia di attenzione del 15% stabilita a livello comunitario con specifico riferimento agli accordi di acquisto, e comunque di poco superiore a quella già detenuta singolarmente da Coop Italia;
b) nei mercati locali a valle della GDO, le quote detenute congiuntamente dai tre operatori, pur risultando in diversi casi elevate grazie alla posizione già forte detenuta da Coop, presentano limitati margini di sovrapposizione, con la sola eccezione della provincia di Reggio Emilia, ove sia Sigma che Coop detengono quote consistenti. Del tutto trascurabili risultano invece le sovrapposizioni tra Coop e Discoverde in Puglia (unica regione ove Discoverde è presente).
34. In secondo luogo, con riguardo alla tipologia dei fornitori ammessi alla negoziazione congiunta, assumono rilievo sia l’esplicita esclusione dei produttori di piccola dimensione (con fatturato inferiore a 2 milioni di euro), idonea a ridurre i rischi di squilibrio di potere negoziale, sia l’esclusione dei fornitori di private label, idonea a ridurre i rischi di coordinamento tra le Parti nelle politiche commerciali, costituendo le marche private una delle principali leve competitive e distintive di una catena commerciale.
35. Infine, e con specifico riferimento ai rapporti di collaborazione tra Coop Italia e Sigma - attualmente finalizzati alla realizzazione di un’integrazione commerciale più ampia rispetto alla mera negoziazione congiunta degli acquisti - va valutato in modo estremamente positivo l’impegno di Coop Italia e Sigma a modificare il contratto di collaborazione in essere, non solo per tener conto dello scioglimento di Centrale Italiana, ma anche per far sì che la collaborazione prosegua “esclusivamente” con riferimento all’attività di negoziazione degli acquisti, escludendo anche alcune specifiche clausole contrattuali non strettamente necessarie a tale collaborazione, quale il diritto di prelazione in favore di Coop in caso di cessione a terzi di punti vendita di proprietà delle associate Sigma. Detti impegni, quindi, lasciano impregiudicata per l’Autorità la possibilità di un eventuale, successivo intervento nei confronti di forme di collaborazione che travalicassero i limiti espressamente indicati.
VIII. CONCLUSIONI
36. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati dalle Parti appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI Soc.
coop. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;
RITENUTO di disporre l’obbligatorietà degli impegni presentati da CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI
ASSOCIATI Soc. coop. ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
a) di rendere obbligatori per la società CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI Soc. coop. gli impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
c) che le società CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI Soc. coop. presentino all’Autorità,
entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sull’attuazione degli impegni assunti.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |