Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 1914
PROROGA E PARZIALE MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE EMERGENZIALE.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrazione del personale”, confermata dal dirigente del Servizio Amministrazione del Personale nonché dal dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.
VISTI:
⋅ la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e Impiego;
⋅ la risoluzione del Parlamento Europeo, approvata il 13 settembre 2016, relativa alla “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”;
⋅ il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in coordinamento con le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
⋅ il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità”;
⋅ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
⋅ il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
⋅ il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
⋅ il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
⋅ il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
⋅ la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
⋅ la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
⋅ la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e ss.mm.ii.;
⋅ la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
⋅ la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
⋅ i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
⋅ il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 recante “Modalità
organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”e le successive “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021”;
⋅ la nota r_puglia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006728 con la quale il Responsabile per la Transizione
al Digitale della Regione Puglia ha diramato a tutto il personale indicazioni in ordine a buone pratiche per la sicurezza informatica;
⋅ la nota r_puglia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006729 del Responsabile per la Transizione al Digitale
della Regione Puglia recante “Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione 08.10.2021, avente ad oggetto le ‘Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni’ – Art. 1, comma 3, lett. c) ed e) – Indicazioni operative”;
⋅ l’articolo 6, comma 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, come da ultimo modificato, prevede che “per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni […], entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
⋅ la deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2022, n. 921 recante “Piano integrato di attività e
organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 della Regione Puglia. Adozione”, con particolare riferimento alla Sezione relativa a “Organizzazione e capitale umano” – Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”;
⋅ il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.
⋅ la deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della
Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
⋅ la deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2022, n. 302 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;
DATO ATTO CHE:
- l’articolo 14, comma 1, della legge n. 124/2015, come da ultimo modificato, dispone che “le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile”. A tale riguardo, nelle more della adozione o comunque in assenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), le pubbliche amministrazioni applicano il lavoro agile “almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano”, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l’articolo 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 2021 ha disciplinato le modalità di ricorso al lavoro agile applicabili “nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi […] nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”, prescrivendo specifiche condizionalità e prevedendo la sottoscrizione di accordi individuali;
- con deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 446 è stata adottata, sia per il personale di comparto sia per il personale dell’area dirigenza, la “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale” nel rispetto delle condizionalità previste dall’articolo 1, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 8 ottobre 2021 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del predetto decreto;
- con determinazione del Dirigente della Sezione Personale 30 marzo 2022, n. 362 sono stati approvati i modelli di istanza di lavoro agile e di accordo individuale ed è stata trasmessa alle Strutture interessate l’ “Informativa sui rischi generali e specifici per il dipendente che svolge prestazioni di lavoro agile”;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2022, n. 914, nelle more della introduzione della disciplina collettiva del suddetto istituto, è stata prevista la proroga della menzionata regolamentazione regionale; in particolare, l’articolo 16 della disciplina ha previsto che essa abbia validità fino “[…] al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla precedente data di recepimento da parte dell’amministrazione regionale delle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicabile”;
CONSIDERATO CHE:
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali – Triennio 2019 - 2021, nell’ambito del quale è stata introdotta, al Titolo VI, la disciplina del c.d. “lavoro a distanza”, comprensivo sia del lavoro agile (Capo I) che di altre forme di lavoro da remoto (Capo II);
- in particolare, l’articolo 63, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022 definisce il lavoro agile come “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare nella suddetta modalità. […] Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro”. Il successivo comma 2 della citata disposizione statuisce che tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato è “disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”;
- il predetto Capo I del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 contiene, altresì, una serie di disposizioni che disciplinano il ricorso al lavoro agile e alle quali deve essere conformata la emananda regolamentazione interna all’amministrazione;
- il successivo Capo II del menzionato Titolo VI del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 detta, inoltre, una serie di disposizioni applicabili ad altre forme di lavoro a distanza, tra cui il lavoro da remoto, prestato in luogo diverso dalla ordinaria sede di lavoro;
- l’articolo 70 del suddetto CCNL statuisce, infine, che, dalla data di entrata in vigore della disciplina contenuta nel Titolo VI, sono disapplicate le disposizioni previste dall’articolo 1 del CCNL del 14 settembre 2000 in materia di “Disciplina sperimentale del telelavoro”, fatti salvi, fino al termine di scadenza dei relativi progetti, gli accordi di telelavoro sottoscritti sino alla data di entrata in vigore del medesimo contratto collettivo;
RILEVATO CHE:
- la disciplina del lavoro agile, come introdotta e riportata per il personale di comparto negli articoli dal
63 al 67 del CCNL Funzioni Locali - Triennio 2019 – 2021, presuppone l’adozione di una serie di misure organizzative e tecnologiche propedeutiche, nonché, tra le altre previsioni, la individuazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, di “condizioni di particolare necessità [dei lavoratori], non coperte da altre misure” in presenza delle quali favorire l’accesso al lavoro agile, in aggiunta ai diritti di priorità già riconosciuti dalla vigente normativa;
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- l’articolo 64, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 prevede che l’adesione alla suddetta modalità di svolgimento della prestazione è consentita “a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale [….]”;
- l’articolo 3, comma 2, lettera ii), della disciplina regionale di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale n. 446/2022 esclude l’accesso al lavoro agile per il “personale titolare di contratto di lavoro a tempo parziale in modalità verticale o mista, [….]”;
- l’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevedendo che “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
- in data 31 luglio 2022, hanno cessato di avere validità le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio contenute nell’articolo 83, commi 1 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e già recepite nell’articolo 3, comma 4, della disciplina regionale di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 446;
Per quanto innanzi riportato, nelle more della adozione di una nuova regolamentazione del lavoro agile da parte dell’amministrazione regionale, che recepisca e dia compiuta attuazione alle disposizioni contenute negli articoli dal 63 al 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali - Triennio 2019 – 2021, nonché nelle more della introduzione di una nuova disciplina regionale in tema di lavoro da remoto secondo le previsioni contenute negli articoli 68 e 69 del medesimo contratto collettivo, si ritiene sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
- disporre la modifica della “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale” di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 446, successivamente prorogata con deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2022, n. 914, nei termini di seguito indicati:
a) nell’ambito dell’articolo 3, rubricato “Destinatari”:
✓ abrogare la lettera ii) del comma 2, che esclude l’accesso al lavoro agile per il “personale titolare di contratto di lavoro a tempo parziale in modalità verticale o mista, salvo ricorrano le condizioni di applicazione del successivo comma 4”;
✓ modificare il comma 3 in tema di diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, recependo integralmente il contenuto della disposizione di cui al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;
✓ abrogare il comma 4 che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio contenute nell’articolo 83, commi 1 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) nell’ambito dell’articolo 16, rubricato “Disposizioni finali”, modificare al comma 1 il termine di validità della disciplina;
- prorogare, con le modificazioni innanzi evidenziate, la “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale”, come riportata nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- dare atto che, ai sensi dell’articolo 70 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali – Triennio 2019 – 2021, cessa di avere validità la disciplina sperimentale del telelavoro, approvata con determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 39 del 13 dicembre 2013, fatti salvi, fino al termine di scadenza dei relativi progetti, gli accordi di telelavoro sottoscritti sino alla data di entrata in vigore del medesimo CCNL.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del vigente Regolamento regionalen. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere |
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: × diretto ❏ indiretto ❏ neutro |
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
L’Assessore relatore Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
1. di disporre la modifica della “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale” di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 446, successivamente prorogata con deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2022, n. 914, nei termini di seguito indicati:
a) all’articolo 3, rubricato “Destinatari”:
✓ è abrogata la lettera ii) del comma 2, che esclude l’accesso al lavoro agile per il “personale titolare di contratto di lavoro a tempo parziale in modalità verticale o mista, salvo ricorrano le condizioni di applicazione del successivo comma 4” e, per l’effetto, il suddetto comma 2 è modificato come segue: “Non è ammesso lo svolgimento della prestazione in modalità agile da parte del personale per il quale è in corso di svolgimento un progetto di telelavoro, nonché del personale per il quale sia stato approvato un progetto di telelavoro e rilasciato il documento di valutazione dei rischi da parte del competente Servizio Datore di Lavoro, salva eventuale rinuncia o revoca ai sensi del Regolamento adottato con determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 39 del 13 dicembre 2013”;
✓ il comma 3 è modificato come segue: “Hanno accesso a tale modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, in via preferenziale, le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
✓ è abrogato il comma 4 che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio contenute nell’articolo 83, commi 1 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) all’articolo 16, rubricato “Disposizioni finali”, il comma 1 è modificato come segue: “La presente disciplina ha validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 ovvero fino alla precedente data di recepimento da parte dell’Amministrazione regionale delle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali – Triennio 2019 – 2021”.
2. di prorogare, previa approvazione delle modificazioni innanzi riportate, la “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale”, come riportata nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 70 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali – Triennio 2019 – 2021, cessa di avere validità la disciplina sperimentale del telelavoro, approvata con determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 39 del 13 dicembre 2013, fatti salvi, fino al termine di scadenza dei relativi progetti, gli accordi di telelavoro sottoscritti sino alla data di entrata in vigore del medesimo CCNL;
4. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alle XX.XX. nonché alla RSU;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è predisposto da:
Responsabile P.O. “Coordinamento Amministrazione del personale” Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx Dirigente della Sezione Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Dott. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
L’Assessore al Personale e Organizzazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx
L A G I U N T A
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di disporre la modifica della “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale” di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 446, successivamente prorogata con deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2022, n. 914, nei termini di seguito indicati:
a) all’articolo 3, rubricato “Destinatari”:
✓ è abrogata la lettera ii) del comma 2, che esclude l’accesso al lavoro agile per il “personale titolare di contratto di lavoro a tempo parziale in modalità verticale o mista, salvo ricorrano le condizioni di applicazione del successivo comma 4” e, per l’effetto, il suddetto comma 2 è modificato come segue: “Non è ammesso lo svolgimento della prestazione in modalità agile da parte del personale per il quale è in corso di svolgimento un progetto di telelavoro, nonché del personale per il quale sia stato approvato un progetto di telelavoro e rilasciato il documento di valutazione dei rischi da parte del competente Servizio Datore di Lavoro, salva eventuale rinuncia o revoca ai sensi del Regolamento adottato con determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 39 del 13 dicembre 2013”;
✓ il comma 3 è modificato come segue: “Hanno accesso a tale modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, in via preferenziale, le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers
ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
✓ è abrogato il comma 4 che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio contenute nell’articolo 83, commi 1 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) all’articolo 16, rubricato “Disposizioni finali”, il comma 1 è modificato come segue: “La presente disciplina ha validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 ovvero fino alla precedente data di recepimento da parte dell’Amministrazione regionale delle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali – Triennio 2019 – 2021”.
2. di prorogare, previa approvazione delle modificazioni innanzi riportate, la “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale”, come riportata nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 70 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali – Triennio 2019 – 2021, cessa di avere validità la disciplina sperimentale del telelavoro, approvata con determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 39 del 13 dicembre 2013, fatti salvi, fino al termine di scadenza dei relativi progetti, gli accordi di telelavoro sottoscritti sino alla data di entrata in vigore del medesimo CCNL;
4. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alle XX.XX. nonché alla RSU;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Il presente atto sarà trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali e dell’Area della dirigenza ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria a cura della Sezione Personale.
Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
ALLEGATO A
DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE EMERGENZIALE
VISTI:
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e Impiego;
- la risoluzione del Parlamento Europeo, approvata il 13 settembre 2016, relativa alla "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale";
- il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in coordinamento con le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “lndirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- l’articolo 83 del decreto−legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVlD−19”;
- la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;
- la nota r_puglia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006728 con la quale il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia ha diramato a tutto il personale indicazioni in ordine a buone pratiche per la sicurezza informatica;
- la nota r_puglia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006729 del Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia recante “Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione 08.10.2021, avente ad oggetto le ‘Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni’ − Art. 1, comma 3, lett.
c) ed e) − lndicazioni operative”;
1
- il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Oggetto del presente atto è la disciplina del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa, in alternanza al lavoro in sede, in modalità spazio−temporali flessibili, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con l’utilizzo di strumenti tecnologici per l’espletamento dell’attività lavorativa.
2. La Regione Puglia intende, attraverso il ricorso al lavoro agile, perseguire le seguenti finalità:
− promuovere soluzioni organizzative flessibili che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al conseguimento degli obiettivi e al raggiungimento dei risultati e, al contempo, all’incremento della produttività ed alle economie di gestione;
− razionalizzare l’organizzazione del lavoro implementando la semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi con l’ausilio delle tecnologie con conseguente rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa;
− agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, in aggiunta/sostituzione di altri istituti tradizionali funzionali a tale finalità;
− ridurre il tasso di assenteismo;
− migliorare il benessere organizzativo;
− favorire l’accrescimento delle competenze digitali e rafforzare l’autonomia organizzativa ed operativa dei dipendenti;
− ridurre il pendolarismo e contenere l’utilizzo di mezzi privati, contribuendo a migliorare la mobilità sostenibile.
ARTICOLO 2
Condizioni abilitanti lo svolgimento della prestazione in modalità agile
1. Il ricorso al lavoro agile è consentito, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni di seguito riportate, esclusivamente per lo svolgimento di attività che, all’esito delle ricognizioni effettuate dalle singole strutture regionali, siano risultate compatibili con tale forma di esecuzione della prestazione di lavoro. La predetta ricognizione deve essere aggiornata laddove, in conseguenza di mutamenti organizzativi, se ne ravvisi la necessità.
2. Devono, in ogni caso, ritenersi incompatibili con l’esecuzione della prestazione in modalità agile le attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente presso la sede di lavoro, le attività che non possono essere eseguite con l’utilizzo di tecnologia informatica, nonché le attività che comportano l’effettuazione di turni di lavoro.
3. Ferma restando la preliminare verifica di compatibilità di cui al comma 1, ai fini dell’attivazione del lavoro agile, il Direttore, il Dirigente di Struttura equiparata/speciale ovvero il Dirigente di Sezione o di Sevizio deve attestare che la predetta modalità di esecuzione della prestazione non pregiudichi o riduca in alcun modo, sul piano quantitativo e qualitativo, la fruizione dei servizi resi dall’amministrazione in favore degli utenti e deve, altresì, predisporre un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato, ovvero dare atto che tale condizione non ricorra.
4. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 è specificamente attestata dal Direttore/Dirigente in sede di sottoscrizione dell’accordo individuale.
ARTICOLO 3
Destinatari
1. La presente disciplina è rivolta al personale di comparto e dell’area dirigenza, titolare di contratto di lavoro subordinato full time o part time in modalità orizzontale, a tempo indeterminato o determinato, in servizio, anche attraverso l’istituto del comando, presso le strutture della Giunta Regionale.
2
2. Non è ammesso lo svolgimento della prestazione in modalità agile da parte del personale per il quale è in corso di svolgimento un progetto di telelavoro, nonché del personale per il quale sia stato approvato un progetto di telelavoro e rilasciato il documento di valutazione dei rischi da parte del competente Servizio Datore di Lavoro, salva eventuale rinuncia o revoca ai sensi del Regolamento adottato con determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 39 del 13 dicembre 2013.
3. Hanno accesso a tale modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, in via preferenziale, le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 4
Modalità di accesso al lavoro agile
1. L’accesso al lavoro agile avviene su base volontaria. A tal fine, il dipendente presenta al Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza istanza redatta in conformità al format che sarà approvato con successivo atto del Dirigente della Sezione Personale.
2. Il Direttore/Dirigente, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, autorizza lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
3. L’accesso al lavoro agile avviene previa sottoscrizione dell’accordo individuale. Il predetto accordo è stipulato dal dipendente e dal Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, in conformità al format che sarà approvato dalla Sezione Personale, e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) le attività oggetto di svolgimento della prestazione in modalità agile e gli specifici obiettivi perseguiti;
b) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione agile, anche ai fini del proseguimento dell’attività lavorativa nella suddetta modalità;
c) il luogo di svolgimento della prestazione agile ed il numero sul quale attivare, durante le fasce di contattabilità, la funzione di trasferimento di chiamata dal numero di ufficio assegnato dall’amministrazione;
d) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere a distanza;
e) le modalità di recesso e le ipotesi di giustificato motivo di recesso;
f) i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera e settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii.;
h) la durata dell’accordo che non potrà essere superiore al periodo di validità della presente disciplina, salvo proroga.
L’accordo individuale, unitamente ai relativi allegati, è conservato agli atti della struttura.
ARTICOLO 5
Luogo e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa in modalità agile deve essere svolta presso la residenza o domicilio del dipendente. Lo svolgimento della prestazione presso un luogo diverso da quello indicato in sede di presentazione dell’istanza deve essere comunicata preventivamente al Direttore/Dirigente della Struttura di appartenenza, sulla base di specifiche esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In ogni caso, la sede individuata dal singolo dipendente deve essere idonea a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati di cui lo stesso dispone per ragioni di ufficio.
3
2. II Direttore/Dirigente garantisce una adeguata rotazione dei dipendenti che presentano istanza di Iavoro agiIe in modo da assicurare Ia piena funzionaIità degIi uffici. A taI fine, iI Direttore/Dirigente autorizza, per ciascun Iavoratore, Io svoIgimento deIIa prestazione neIIa predetta modaIità fino ad un numero massimo di otto giornate neII’arco di un mese, che dovranno essere individuate assicurando, in ogni caso, Ia prevaIenza deIIe ore Iavorate in sede rispetto a queIIe Iavorate da remoto, saIva I’ipotesi prevista daII’articoIo 3, comma 4.
3. II Iavoro agiIe può essere autorizzato soIo a giornata intera. EccezionaImente ed escIusivamente a fronte di improcrastinabiIi esigenze di servizio, iI Direttore/Dirigente può disporre, a mezzo comunicazione scritta, che iI dipendente compIeti in sede I’orario di Iavoro avviato in modaIità agiIe. Non è ammessa, in nessun, caso Ia possibiIità di compIetare in modaIità agiIe iI servizio prestato iniziaImente in presenza.
4. Per sopravvenute esigenze di servizio, iI Direttore/Dirigente può richiamare in sede iI dipendente in Iavoro agiIe con comunicazione scritta che dovrà pervenire aImeno iI giorno prima deIIa ripresa in servizio.
II Direttore/Dirigente dispone iI rientro in presenza aItresì neII’ipotesi in cui iI dipendente comunichi Ia sopravvenienza di probIematiche di natura tecnica e/o informatica e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, che impediscono o raIIentano sensibiImente Io svoIgimento deIIa prestazione Iavorativa a distanza.
II rientro in presenza non comporta iI diritto aI recupero deIIe giornate di Iavoro agiIe non fruite.
5. Fermi restando i Iimiti di durata massima deII’orario di Iavoro giornaIiero e settimanaIe fissati daIIa vigente normativa e fermo restando iI rispetto per iI personaIe di comparto deIIa durata deI normaIe orario di Iavoro giornaIiero e settimanaIe secondo iI profiIo ordinario previsto daI contratto integrativo decentrato deIIa Regione PugIia 2010, Ia prestazione Iavorativa in modaIità agiIe è svoIta senza precisi vincoIi orari neII’intervaIIo temporaIe 7.30 − 19.00, neI rispetto deIIe disposizioni in materia di pause e riposi.
AI fine di garantire una efficace interazione con I’ufficio di appartenenza e con Ie aItre strutture regionaIi e di assicurare I’erogazione dei servizi aII’utenza, sono stabiIite Ie seguenti fasce di contattabiIità:
− daIIe ore 9.30 aIIe ore 13.00 daI Iunedì aI venerdì;
− daIIe ore 15.00 aIIe ore 16.30 per i giorni di martedì e giovedì.
NeIIe predette fasce di contattabiIità è assicurato iI riscontro aIIe utenze interne ed esterne con Ie modaIità stabiIite daI Direttore/Dirigente, iI quaIe, in reIazione aIIa natura deIIe attività da svoIgere o in considerazione di specifiche esigenze organizzative, potrà disporre, in sede di sottoscrizione deII’accordo individuaIe, diverse e/o più ampie fasce di contattabiIità, neI rispetto deI diritto aIIa disconnessione e comunque nei Iimiti deIIa durata deI normaIe orario di Iavoro.
6. L’attestazione deI servizio è effettuata attraverso I’utiIizzo di apposite appIicazioni web fruibiIi da quaIunque postazione fissa e mobiIe presso iI Iuogo indicato daI dipendente quaIe sede di svoIgimento deIIa prestazione di Iavoro in modaIità agiIe, neI rispetto deIIe indicazioni fornite daII’Amministrazione.
ARTICOLO 6
Verifica delle prestazioni
1. II Direttore/Dirigente definisce gIi specifici obiettivi, Ie modaIità ed i criteri di misurazione deIIa prestazione resa in modaIità agiIe, ivi compresa Ia cadenza con Ia quaIe i dipendenti dovranno fornire apposita reportistica suII’attività svoIta. La predetta reportistica, vaIidata daI Direttore/Dirigente, è conservata agIi atti di ciascuna Struttura, anche ai fini deIIo svoIgimento di successive verifiche.
ARTICOLO 7
Strumentazioni di lavoro
1. NeIIo svoIgimento deIIa prestazione in modaIità agiIe, iI dipendente si avvaIe deIIe dotazioni tecnoIogiche (software e appIicativi) resi disponibiIi daII’Amministrazione regionaIe, come indicate daI ResponsabiIe per Ia Transizione aI DigitaIe con nota r_pugIia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006729.
4
2. II dipendente utiIizza Ia dotazione tecnoIogica hardware fornita daII’amministrazione ovvero è autorizzato ad utiIizzare Ia propria dotazione tecnoIogica purché idonea ad assicurare iI rispetto di tutte Ie condizioni di sicurezza e protezione dei dati e deIIe informazioni aIIe quaIi ha accesso in ragione deIIa prestazione Iavorativa.
3. EventuaIi costi sostenuti daI dipendente, direttamente e/o indirettamente coIIegati aIIo svoIgimento deIIa prestazione Iavorativa (eIettricità, Iinea di connessione, spostamenti ecc.), non sono rimborsati daII’Amministrazione.
ARTICOLO 8
Diritto alla disconnessione
1. L’Amministrazione riconosce e garantisce iI diritto deI dipendente in modaIità agiIe di non Ieggere e non rispondere a e−maiI, teIefonate o messaggi Iavorativi e di non teIefonare, di non inviare e−maiI e messaggi di quaIsiasi tipo inerenti aII’attività Iavorativa neI periodo di disconnessione.
2. II diritto aIIa disconnessione si appIica:
- in senso verticaIe bidirezionaIe (verso i propri responsabiIi e viceversa), oItre che in senso orizzontaIe, cioè anche tra coIIeghi;
- daIIe ore 19.00 aIIe ore 7.30 deI mattino seguente, xxX Xxxxxx aI venerdì, nonché neII’intera giornata di sabato, saIvi i casi di comprovata urgenza o reperibiIità, di domenica e di aItri giorni festivi (fatti saIvi i casi di attività istituzionaIe);
- aI termine deIIa ordinaria prestazione Iavorativa giornaIiera e durante Ia fruizione di permessi ed aItri istituti previsti daIIa vigente discipIina IegaIe e contrattuaIe.
ARTICOLO 9
Trattamento giuridico ed economico
1. I dipendenti in modaIità di Iavoro agiIe hanno diritto aII’ordinario trattamento economico e normativo previsto daIIa vigente contrattazione coIIettiva per iI personaIe avente eguaIe inquadramento e che svoIge Ia propria attività escIusivamente presso Ia sede deII’Amministrazione.
2. In reIazione aIIe giornate di Iavoro agiIe, non è riconosciuto iI trattamento di trasferta e non sono configurabiIi prestazioni straordinarie, notturne o festive nonché protrazioni deII’orario di Iavoro aggiuntive.
3. Non sono consentiti, a vaIere suI Iavoro agiIe, recuperi reIativi a carenze o debiti orari maturati daI dipendente.
4. NeIIe fasce di contattabiIità, iI Iavoratore agiIe può fruire di tutti i permessi o aItri istituti previsti daIIe vigenti disposizioni IegaIi e contrattuaIi, previa comunicazione/autorizzazione deI Direttore/Dirigente.
5. NeIIe giornate svoIte in modaIità agiIe non matura iI diritto aI buono pasto.
NeII’ipotesi in cui Ia prestazione Iavorativa sia resa in parte in modaIità agiIe e in parte in sede aIIe condizioni di cui aII’articoIo 5, comma 3, secondo periodo, iI dipendente ha diritto aI buono pasto soIo quaIora svoIga in presenza presso I’ufficio aImeno otto ore e trenta minuti di Iavoro comprensive deIIa pausa pranzo ai sensi deIIa vigente normativa regionaIe.
ARTICOLO 10
Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza delle strumentazioni informatiche
1. II dipendente in modaIità agiIe deve attenersi aIIe istruzioni impartite daII’Amministrazione in merito aII’utiIizzo deIIe dotazioni tecnoIogiche, degIi strumenti e dei sistemi informatici, adottando Ie buone pratiche per Ia sicurezza informatica definite daI ResponsabiIe per Ia Transizione aI DigitaIe.
5
2. II dipendente in modaIità agiIe comunica con Ia massima tempestività aI Direttore/Dirigente deIIa struttura di appartenenza Ia sopravvenienza di probIematiche di natura tecnica e/o informatica e comunque iI cattivo funzionamento dei sistemi informatici, che impediscono o raIIentano sensibiImente Io svoIgimento deIIa prestazione Iavorativa.
3. II dipendente in modaIità agiIe è tenuto a custodire con diIigenza Ie dotazioni tecnoIogiche hardware messe a disposizione daII’Amministrazione e ad avvaIersene escIusivamente per Io svoIgimento deII’attività Iavorativa.
4. Tutte Ie operazioni di trattamento dati, effettuate daI dipendente in ragione deI proprio incarico e nei Iimiti di esso, sono svoIte in conformità aI RegoIamento (UE) 2016/679 (GDPR), aI decreto IegisIativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd. “Codice Privacy”) e aI decreto IegisIativo di armonizzazione 10 agosto 2018, n. 101, nonché aIIa discipIina regionaIe in materia adottata daIIa Regione PugIia quaIe TitoIare deI trattamento.
5. II dipendente è comunque tenuto a mantenere Ia massima riservatezza sui dati e suIIe informazioni di cui venga a conoscenza neII’esecuzione deIIa prestazione Iavorativa e a non divuIgare e a non usare informazioni che non siano state pubbIicate o che non siano di pubbIica conoscenza, fermo restando Ie disposizioni deI presente articoIo.
ARTICOLO 11
Sicurezza sul lavoro
1. L’Amministrazione, in quaIità di Datore di Lavoro, garantisce Ia tuteIa deIIa saIute e sicurezza neIIo svoIgimento deIIa prestazione in modaIità agiIe, assicurando aI dipendente Ia tuteIa contro gIi infortuni suI Iavoro e Ie maIattie professionaIi conseguenti ai rischi connessi a taIe specifica modaIità di esecuzione deII’attività Iavorativa.
2. A taI fine, aII’atto deIIa sottoscrizione deII’accordo individuaIe, I’Amministrazione consegna aI Iavoratore I’informativa scritta di cui aII’articoIo 22 deIIa Xxxxx 00 maggio 2017 n. 81, con indicazione dei rischi generaIi e specifici correIati aIIa particoIare modaIità di esecuzione deIIa prestazione.
3. II Iavoratore agiIe è tenuto ad assumere una condotta diIigente neII’attuazione deIIe misure di prevenzione disposte daII’Amministrazione in reIazione ai rischi connessi aIIo svoIgimento deIIa prestazione in modaIità agiIe. L’Amministrazione non risponde degIi infortuni che si verifichino a causa deIIa mancata osservanza, da parte deI dipendente in modaIità agiIe, deII’obbIigo di cooperazione aII’attuazione deIIe misure di prevenzione predisposte, anche in reIazione aIIa individuazione di un Iuogo di esecuzione deIIa prestazione non conforme aIIe prescrizioni deIIa suddetta informativa.
4. L’Amministrazione provvede ai prescritti adempimenti INAIL ai sensi deIIa vigente normativa secondo Ie indicazioni che saranno fornite daIIa Sezione PersonaIe.
5. II Iavoratore agiIe ha diritto aIIa tuteIa contro gIi infortuni suI Iavoro verificatisi durante iI normaIe percorso di andata e ritorno daI Iuogo di residenza a queIIo individuato per Io svoIgimento deIIa prestazione agiIe, nei Iimiti e aIIe condizioni prescritte daII’articoIo 2, comma 3, deI Testo unico deIIe disposizioni per I’assicurazione obbIigatoria contro gIi infortuni suI Iavoro e Ie maIattie professionaIi, di cui aI decreto deI Presidente deIIa RepubbIica 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii., Iaddove Ia sceIta deI Iuogo di Iavoro sia determinata da esigenze connesse aIIa prestazione o da esigenze di conciIiazione vita Iavoro, come indicate in sede di sottoscrizione o eventuaIe modifica deII’accordo individuaIe.
ARTICOLO 12
Condotte sanzionabili
1. Durante Io svoIgimento deIIa prestazione in modaIità agiIe trovano appIicazione tutte Ie norme previste daI codice discipIinare aIIegato aI Contratto coIIettivo nazionaIe appIicabiIe e daI codice di comportamento di cui aI Xxxxxxx xxX Xxxxxxxxxx xxXXx XxxxxxXxxx 00 apriIe 2013, n. 62 nonché daI codice di comportamento per iI personaIe deIIa Regione PugIia approvato con deIiberazione deIIa Giunta RegionaIe 4 IugIio 2014, n. 1423.
6
ARTICOLO 13
Interruzione anticipata dello svolgimento della prestazione in modalità agile
1. La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in presenza può essere ripristinata anticipatamente, su istanza del dipendente o su iniziativa del Direttore/Dirigente, a mezzo comunicazione scritta, dando un preavviso non inferiore a 30 giorni. Il termine di preavviso è elevato a novanta giorni nel caso in cui si tratti di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
2. Nessun preavviso è dovuto nell’ipotesi di revoca da parte dell’Amministrazione in presenza di una delle causali di seguito riportate:
a) inosservanza da parte del dipendente dei tempi o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, nonché in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
In caso di interruzione anticipata dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo il profilo orario e presso la sede di lavoro già assegnati alla data di sottoscrizione dell’accordo individuale.
ARTICOLO 14
Formazione
Al fine di supportare adeguatamente il processo di innovazione organizzativa conseguente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, l’amministrazione promuove e organizza specifiche iniziative formative per il personale autorizzato alla predetta modalità, anche con riferimento ai profili di tutela della salute e sicurezza applicati al lavoro da remoto.
ARTICOLO 15
Normativa di rinvio
1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, alla vigente contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed alla legislazione in materia di rapporto di lavoro pubblico.
ARTICOLO 16
Disposizioni finali
1. La presente disciplina ha validità dal 1˚ gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 ovvero fino alla precedente data di recepimento da parte dell’Amministrazione regionale delle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale di comparto Funzioni Locali − Triennio 2019 − 2021.
2. La presente disciplina potrà essere aggiornata in considerazione di quanto sarà previsto all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO).
3. Successive disposizioni statali sostituiscono o integrano senza necessità di recepimento gli articoli della presente disciplina che risultino incompatibili.
7