Contratto TRA
Allegato 5 | Schema di Contratto |
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE AI SENSI DELL’ART.19 CO.1 LETT. F) DEL D.LGS. N.163/06.
Area dell’Assistenza e dell’Inclusione | CIG : | 4515139A90 |
Area della Sicurezza e della Salute | CIG: | 451518722F |
Repertorio n. del
Contratto TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da ;
E
……….…(di seguito denominato Appaltatore) con sede in ……... alla via
……………………….…….., Codice fiscale ………………., in questo atto rappresentato dal…………………………………, nato a ……………… il……………………., nella qualità di…………………………….. e residente per la carica presso
………………………………………………….
PREMESSO
- Che con A.D. n. ………….. del il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato
l’indizione della procedura di gara per l’acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalità di prodotti e servizi già esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualità della vita indipendente delle persone non autosufficienti, ai sensi dell’art.19 co.1 lett. f) del d.lgs. n.163/06;
- che la predetta procedura era suddivisa in due Macro Aree: 1) Assistenza e Inclusione, 2) Sicurezza e Salute, rispetto alle quali gli operatori economici interessati dovevano presentare progetti di ricerca e sviluppo;
- che, con determinazione dirigenziale n. del , preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, l’Appaltatore (per sé e/o per i
propri aventi causa in quanto facenti parte del medesimo raggruppamento
temporaneo) è risultato in via definitiva aggiudicatario del servizio di ricerca e sviluppo (prima fase) per poi accedere successivamente alla eventuale fase di sperimentazione dei prototipi (seconda fase);
Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.
Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 FONTI
I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:
a) dalle clausole del presente atto;
b) dal bando di gara, capitolato tecnico e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell’A.D. n. ………..del del Dirigente del Servizio Affari Generali;
c) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
d) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.
I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli Uffici
, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
ART. 2 OGGETTO
La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione dei servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale indicati nell’offerta tecnica, nell’ambito della MacroArea
.
L’Appaltatore si impegna a fornire, per l’intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità di otto mesi a decorrere dalla data di stipulazione.
ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore si impegna all’osservanza puntuale di tutte le prescrizioni elencate nel Capitolato tecnico, che qui si intende integralmente riportato; in particolare si richiama il rispetto dei seguenti parametri:
- Fabbisogni funzionali;
- Ambiti tecnologici di riferimento;
- Caratteristiche vincolanti del servizio,
Il servizio sarà eseguito nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.
ART. 5 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Responsabile di azione provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, con le seguenti modalità:
A) anticipazione finalizzata in via prioritaria all’applicazione da parte dell’Appaltatore delle disposizioni nazionali in materia di anticipazione del prezzo d’appalto, su presentazione
di specifica domanda di pagamento a seguito della stipula del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio.
L’anticipazione, allo stato parametrata al 5% dell’importo di aggiudicazione del servizio, in relazione all’art.2 – comma 91 della legge n. 662/1996, potrà essere aggiornata, previa specifica disposizione dell’Autorità di Gestione, in relazione alle eventuali intervenute modificazioni delle normative nazionali;
B) successiva erogazione pari complessivamente al 35% dell’importo di aggiudicazione del servizio, sottratto l’importo di anticipazione già erogato di cui alla lettera A) secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. XXXX 0000-0000;
C) erogazioni successive pari al 30% dell’importo di aggiudicazione del servizio, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. XXXX 0000-0000;
D) erogazione saldo finale nell’ambito del residuo 5% previo rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Servizio Ricerca industriale e Innovazione.
La fattura sarà intestata alla Regione Puglia, Servizio Ricerca industriale e Innovazione (C.F.
) – via Caduti di Tutte le Guerre n.15 – 00000 Xxxx e riporterà il codice IBAN e il codice C.I.G.
L’Appaltatore, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare alla Regione l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l’esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell’elenco in oggetto è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.
ART. 6
OBBLIGHI E ONERI DELL’AGGIUDICATARIO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore, per sé e/o per i propri aventi causa, è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel disciplinare di Gara, nonché a:
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste dall’incarico, in stretta sinergia con l’Amministrazione regionale competente;
b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del servizio;
c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della realizzazione del servizio e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di xxxxx, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l’Amministrazione;
g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:
• applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio regionale;
• garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
• eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
• adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di terzi.
L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.
L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del servizio.
L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.
L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.
La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
ART. 7 PENALITA’
La mancata od irregolare effettuazione del servizio comporterà per l'Appaltatore l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 50,00=, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto al crono-programma. La stessa penalità verrà applicata per ogni singola azione di cui non sarà fornita la prevista documentazione comprovante l'effettuazione delle attività di cui all'art.1 del capitolato d’oneri.
Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili all’Appaltatore.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 8
VARIAZIONI, RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE
Il prezzo complessivo dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare, del Capitolato tecnico e dell’Offerta tecnica si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, l'Amministrazione procederà a fissare all'Appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
La Regione si riserva di concordare con l’Appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.
La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.
Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.
Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.
Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.
La Regione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
L'Amministrazione accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.
Il responsabile unico del procedimento provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'Appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.
ART. 9
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
• venir meno in capo all’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara.
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
• esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel Disciplinare;
• mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
• reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
• frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• violazione dell'obbligo di riservatezza;
• cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
• sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.
Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'aggiudicatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto dall'Appaltatore.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.
ART.10
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto potrà, altresì, risolversi nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l’Appaltatore, ricevuta dal Responsabile del Procedimento, a mezzo raccomandata A.R., l’intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.
In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, oltre il risarcimento del maggior danno.
ART. 11
OBBLIGHI PER LA TRASPARENZA
L’Appaltatore, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare alla Regione l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l’esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell’elenco in oggetto è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.
ART. 12 VIGILANZA
La Regione ha facoltà di vigilare sull’attività dell’Appaltatore per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto.
ART. 13
ONERI DELLA SICUREZZA
L’Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Conseguentemente, l’Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore, per sé e/o per i propri aventi causa, si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
(Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.)
L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’Appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali
xxxxxxxx nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
(Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.)
ART. 15
LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Prima dell’inizio dell’attività l’Appaltatore e/o i suoi aventi causa dovranno essere muniti di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
ART. 16
DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE
La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.
Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dell’appalto, rimarranno di sua proprietà entro i limiti dell’importo di compartecipazione al valore dell’appalto, calcolato in sede di aggiudicazione come sconto rispetto al prezzo a base d’asta.
ART. 17 CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € ……… a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata da
con sede .
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l’Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario.
ART. 18
FORO COMPETENTE
In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.
ART. 19
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso in alla via
.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
ART. 20 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto. Bari,