TRA
Contr. n /2015
SUBCONCESSIONE AREE BAR
L’anno ……, il giorno ….. del mese di …….,
TRA
SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari-Elmas con sede legale in Elmas (CA) via dei Trasvolatori s.n., partita IVA 01960070926, in persona del suo legale rappresentante e Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
…………………... con sede in ……………., Via ……………, …., codice fiscale e partita IVA …………., in persona del suo ………………, in seguito denominata per brevità “Subconcessionario”.
PREMESSO
- che con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata con Decreto Ministeriale n° 52 T, registrato alla Corte dei Conti il 08.06.07, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell’Aviazione Civile ha affidato alla So.G.Aer. la gestione totale dell’aeroporto di Cagliari;
- che la So.G.Aer., con avviso per estratto pubblicato sui quotidiani e con
disciplinare pubblicato sul proprio sito xxx.xxxxxx.xx, ha comunicato il proprio intendimento di affidare in subconcessione gli spazi meglio descritti al successivo art. 2, destinati a area bar/caffetteria;
- che l’impresa è risultata aggiudicataria, avendo presentato l’offerta al maggior
rialzo;
- che le parti sono a conoscenza che il presente accordo potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da autorità a ciò titolate;
- che il Subconcessionario si obbliga ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalla So.G.Aer. o dall’Autorità competente e ad osservarle scrupolosamente.
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 PREMESSE
Le premesse di cui sopra, il Regolamento di Scalo e gli ulteriori documenti di gara formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 OGGETTO
La So.G.Aer., nella sua veste di concessionario del Ministero dei Trasporti nella gestione aeroportuale subconcede alla ………. la seguente area, di cui all’allegata planimetria, destinata allo svolgimento di un’attività di ristorazione:
1. area bar arrivi | mq. 484,00 | quota | 0 |
2. area bar galleria commerciale | mq. 488,00 | quota | 5,60 |
3. area bar partenze internazionali | mq. 28,00 | quota | 0 |
4. area bar molo partenze | mq. 437,00 | quota | 5,90 |
5. area bar partenze nazionali | mq. 74,00 | quota | 0 |
L’impresa affidataria dovrà assicurare presso ogni area le tipologie merceologiche minime di seguito indicate:
- area 1: bar e caffetteria, vendita tabacchi, valori bollati, schede telefoniche, giornali e riviste;
- area 2: bar e caffetteria, vendita tabacchi, valori bollati, schede telefoniche, paninoteca;
- area 3: bar e caffetteria;
- area 4: bar e caffetteria, vendita tabacchi, valori bollati, schede telefoniche, giornali e riviste;
- area 5: bar e caffetteria.
Il Subconcessionario potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente comma 2 se previamente autorizzato per iscritto dalla So.G.Aer; lo svolgimento di attività non comprese tra quelle autorizzate da So.G.Aer. è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il Subconcessionario prende atto che la subconcessione non comporta alcuna esclusiva e che, in particolare, So.G.Aer si riserva di affidare ad altri soggetti la medesima attività in altre aree aeroportuali.
La consegna degli spazi sarà formalizzata mediante appositi verbali da sottoscriversi in contraddittorio tra le parti.
Tutte le attività esercitate dal Subconcessionario dovranno essere munite delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali autorizzazioni saranno ottenute a spese del Subconcessionario, senza responsabilità della So.G.Aer. circa il mancato ottenimento delle stesse. Il Subconcessionario terrà comunque indenne la So.G.Aer. da ogni responsabilità, richiesta o addebito delle autorità competenti o di terzi in merito a tali attività. Il subconcessionario deve disporre, oltre che dei sistemi di analisi dei pericoli e punti di controllo critici (H.A.C.C.P.) in conformità alla normativa vigente, anche delle ulteriori certificazioni volontarie di seguito elencate:
- Norma internazionale per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – UNI EN ISO 22005:2008
- Norma internazionale per la progettazione e realizzazione di un sistema di gestione per la qualità - UNI EN ISO 9001:2008
- Norma internazionale per la progettazione e realizzazione di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare – UNI EN ISO 22000:2005
- Norma internazionale per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale – UNI EN ISO 14001:2004
- Norma internazionale per la realizzazione di un sistema di gestione dell’energia – UNI CEI EN ISO 50001:2011
- Norma internazionale per la progettazione e realizzazione di un sistema di autocontrollo basato sul metodo H.A.C.C.P. – UNI 10854:1999
La So.G.Aer. potrà richiedere al Subconcessionario copia delle licenze ed autorizzazioni. Dovrà comunque essere data alla So.G.Aer. tempestiva notizia circa ogni eventuale fatto od atto relativo ai suddetti provvedimenti.
Art. 3 DURATA
Il contratto ha la durata di 6 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna degli spazi, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 6 anni qualora il Subconcessionario non si sia reso inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 16 e 22; il rinnovo dovrà essere effettuato per iscritto. In occasione del rinnovo le parti dovranno concordare per iscritto l’aggiornamento dei costi legati a tutte le utenze di cui al successivo art. 6.
E’ esclusa, pertanto, ogni forma di tacito rinnovo.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di formale disdetta.
Al termine del contratto sarà applicata la procedura di cui all’art. 15 in quanto nessun diritto di prelazione viene riconosciuto al Subconcessionario.
Il Subconcessionario dichiara di conoscere e accettare che, al fine di garantire l’operatività di almeno un punto di ristoro nel periodo utile al completamento degli allestimenti, le consegne degli spazi potranno essere eseguite in modo frazionato, nel qual caso il termine di cui al comma 1 decorre dall’ultimo verbale di consegna.
Art. 4 CORRISPETTIVI
A compenso della subconcessione degli spazi oggetto del presente contratto, il Subconcessionario verserà alla So.X.Xxx. un corrispettivo così determinato:
1. canone di subconcessione € 650.000,00 + IVA annui;
2. percentuale del …… % sul fatturato al netto dell’IVA sul servizio bar caffetteria e paninoteca;
3. percentuale sul fatturato netto del 3% su tabacchi;
4. percentuale sul fatturato netto del 1,5 % su bollati, ricariche telefoniche;
5. percentuale sul fatturato netto del 5 % su giornali e altri articoli;
6. percentuale aggiuntiva dello 0,5 %, sul fatturato netto di cui al precedente punto 2, da destinarsi al finanziamento delle iniziative di promozione dell’aerostazione, con particolare riferimento alle attività commerciali ad essa connesse; detta percentuale sarà insindacabilmente gestita da So.G.Aer.
Le percentuali sul fatturato netto di cui ai punti da 2 a 6 saranno calcolate in aggiunta al canone di subconcessione.
A far data dal 1 gennaio di ciascun anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, si procederà all’adeguamento del canone in misura pari al 100% dell’incremento medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in Italia calcolato dall’ISTAT e riferito ai periodi ottobre/ottobre precedenti.
L’aggiornamento dell’importo decorrerà in modo automatico, senza che la So.G.Aer. ne faccia espressa richiesta. Il corrispettivo è dovuto anche nei periodi in cui l’attività dovesse
essere sospesa per esigenze legate all’operatività aeroportuale o in caso di temporanea chiusura dell’aeroporto dovuta alle esigenze di cui sopra.
Art. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO
I corrispettivi di cui al precedente art. 4 saranno dovuti a far data dal verbale di consegna spazi, il quale dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti.
Il canone di cui al punto 1 dell’art. 4 sarà fatturato in ratei annuali anticipati.
La percentuale sul fatturato netto sarà fatturata trimestralmente, in quattro rate posticipate. Con la stessa cadenza sarà fatturata la percentuale sul fatturato netto dello 0,5 % per le iniziative di promozione dell’aerostazione.
Gli importi di cui all’art. 6, relativi alle utenze, saranno fatturati in ratei trimestrali anticipati di pari importo.
I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dall’emissione della fattura mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN - IT 28 U 01015 04800 000000025239 della Banca di Sardegna, filiale di Cagliari Viale Bonaria.
Entro il venti di ciascun mese, il Subconcessionario provvederà alla consegna delle copie del registro dei corrispettivi relativi al mese precedente.
I pagamenti annuali del canone, trimestrali della percentuale sul fatturato e trimestrali per utenze ex art. 6 (1 Gennaio – 31 Marzo, 1 Aprile – 30 Giugno, 1 Luglio – 30 Settembre e 1 Ottobre – 31 Dicembre) dovranno essere effettuati secondo cadenze del calendario solare. Per il primo anno, nel caso il contratto decorra da una data intermedia rispetto ai periodi sopra indicati, verranno emesse le fatture per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e le rispettive scadenze, semestrale per il canone, trimestrale per la percentuale sul fatturato e per le utenze.
Il Subconcessionario dovrà indicare la sede presso la quale inviare le fatture.
Annualmente dovranno essere consegnati alla So.G.Aer. copia della denuncia annuale IVA o analoga dichiarazione certificata riferita all’unità locale dell’aeroporto di Cagliari, nonché dichiarazione circa la composizione del capitale sociale.
I registri corrispettivi dovranno essere attivati al momento della consegna degli spazi. La stessa impresa si impegna a consentire sino a cinque revisioni di tale contabilità da parte di funzionari So.G.Aer. e/o di uno o più professionisti da questa incaricati: una annuale, relativa a tutte le liquidazioni per pagamenti dovuti alla So.G.Aer., e quattro infrannuali. La revisione annuale è comunicata con una settimana di anticipo; le revisioni infrannuali sono comunicate con 48 ore di anticipo. La So.G.Aer. comunica i nominativi dei soggetti incaricati delle revisioni.
In caso di risultati delle revisioni che evidenzino irregolarità nella gestione e contabilizzazione del rapporto, la So.G.Aer si riserva di porre in essere tutte le iniziative atte a tutelare i propri diritti; tuttavia l’attuazione e il completamento della revisione non costituisce motivo che possa in alcun modo ritardare le operazioni di liquidazione e pagamento delle competenze a favore So.G.Aer rispetto ai tempi da prevedere in contratto.
Il Subconcessionario si impegna a fornire i corrispettivi certificati da un Professionista regolarmente iscritto all’Albo dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori contabili da almeno 5 anni.
Art. 6 UTENZE COMUNI E UTENZE ESCLUSIVE
Le spese legate alle utenze e ai servizi comuni dell’aerostazione (condizionamento, pulizie, illuminazione, etc.) sono contabilizzate in ragione delle superfici concesse, al costo di 30,00 euro/mq anno.
La So.G.Aer. provvederà all’approvvigionamento idrico e energetico e alla manutenzione degli impianti So.G.Aer. ubicati presso gli spazi subconcessi in uso esclusivo a fronte di un corrispettivo annuo determinato forfetariamente in €. 89.350,00.
Il corrispettivo è parametrato sulla seguente potenza massima disponibile:
- area bar arrivi mq. 484,00 quota 0 62 Kw
- area bar galleria commerciale mq. 488,00 quota 5,60 100 Kw
- area bar molo partenze mq. 437,00 quota 5,90 125 Kw
Le aree bar partenze internazionali (mq. 28,00, quota 0) e bar partenze nazionali (mq.74,00, quota 0 hanno una potenza massima disponibile rispettivamente di 15 Kw e 10 Kw
Ogni variazione relativa alle utenze dovrà essere chiesta alla So.G.Aer. e da questa autorizzata; l’intervento richiesto sarà eseguito dalla Sogaer, la quale vi provvederà secondo le modalità ed i costi che verranno comunicati preliminarmente all’esecuzione delle modifiche richieste.
Il Subconcessionario riconosce e accetta che sarà a suo carico ogni imposta correlata all’uso degli spazi subconcessi.
Art. 7 RITARDATO PAGAMENTO
In caso di mancato o parziale pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, nel periodo che intercorre fra la data di scadenza del pagamento e quella di effettiva corresponsione dell’importo dovuto, sarà applicato il tasso di interesse calcolato secondo il D.lgs. 231/02.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del corrispettivo senza che il Subconcessionario abbia eseguito il relativo pagamento, So.G.Aer. provvederà all’escussione della fideiussione di cui al successivo art. 8 per un importo pari alla rata scaduta, maggiorata degli interessi di mora, riservandosi di attivare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 8 CAUZIONE
Contestualmente alla stipula del contratto, il Subconcessionario deve produrre una fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa a favore della So.G.Aer. per un importo pari a € 650.000,00.
Detta fideiussione dovrà contenere espressamente le seguenti condizioni: esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.; rinuncia al decorso dei termini ex art. 1957 c.c.; durata estesa a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza della subconcessione; operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della So.G.Aer.; foro di Cagliari quale foro elettivo per le controversie.
Nel caso in cui la So.G.Aer. dovesse procedere alla riscossione anche parziale della fideiussione, il subconcessionario dovrà provvedere al suo reintegro entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta riscossione.
Il Subconcessionario dovrà inviare, entro dieci giorni dall’avvenuta scadenza, copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento a scadenza dei corrispettivi versati per il mantenimento dell’efficacia della cauzione, pena la risoluzione automatica del presente contratto ex art. 1456 c.c..
Art. 9 LISTINO PREZZI
Il Subconcessionario concorderà con So.G.Aer. i criteri di determinazione dei prezzi sulla base di quelli medi praticati in analoghe strutture operanti in aeroporti, autostrade, porti, grandi centri commerciali.
La So.G.Aer. si riserva il diritto di controllare in qualunque momento i prezzi e la qualità dei prodotti, anche avvalendosi di ditte esterne specializzate.
I prezzi praticati dovranno essere comprensivi di tasse e servizio, e dovranno corrispondere a quelli elencati sul listino del bar, ed essere permanentemente esposti al pubblico in modo ben visibile in prossimità della cassa.
Il Subconcessionario si impegna a applicare particolari convenzioni ai dipendenti del Gruppo So.G.Aer. ed agli operatori aeroportuali e ad accettare i buoni pasto rilasciati agli stessi per l’intero valore nominale.
Art. 10 ASSICURAZIONI
Il subconcessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che possono derivare a SOGAER e/o a qualunque terzo, dall’esercizio della propria attività o comunque dall’esecuzione del presente atto.
Il subconcessionario - prima dell’inizio della propria attività prevista nel presente contratto - dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazioni, adeguata polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO), comprensiva delle altre garanzie accessorie tradizionali ed in particolare delle deroghe necessarie in funzione dell’attività esercitata; parimenti deve stipulare – con gli stessi criteri indicati per la Responsabilità Civile - apposita polizza contro gli Incendi e Garanzie Accessorie, nonché per i danni da Eventi Speciali (sociopolitici ed atmosferici).
Dette polizze dovranno garantire la Sogaer per tutto il periodo della subconcessione.
A. La polizza RCT/O, di durata pari al periodo della subconcessione, deve prevedere massimali di garanzia adeguati in funzione del tipo di attività svolta, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per danni a terzi (RCT) e con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00, col sottolimite di € 1.000.000,00 per persona per i danni a prestatori d’opera (RCO), che si intendono prestati per singolo sinistro occorso durante il periodo di durata del contratto.
Resta fermo ed impregiudicato il diritto di Sogaer di richiedere – per particolari tipologie di attività – massimali superiori ai minimi indicati.
Con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi l’ENAC e i suoi dipendenti, gli Enti di Stato presenti in aeroporto e i loro dipendenti, la SOGAER, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate della Sogaer, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime.
B. La polizza incendio, di durata pari al periodo della subconcessione, emessa con clausola "per conto di chi spetta" - pur essendo il presente un contratto di subconcessione e non di locazione -, dovrà prevedere la copertura assicurativa per l’importo di € 1.965.000,00 per il rischio locativo e a copertura del rischio “ricorso terzi” un massimale di € 5.000.000,00. Con esplicita clausola si escluderà la rivalsa nei confronti di Xxxxxx, delle Società controllate, collegate, controllanti, nonché degli amministratori, dipendenti, collaboratori e persone di cui le medesime rispondono a norma di legge.
Nella polizza incendio dovrà essere stabilito che in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla Compagnia pagato direttamente a SOGAER, salvo che quest’ultima non autorizzi il pagamento in favore del subconcessionario, nel qual caso il ripristino/riparazione il danno graverà sul subconcessionario stesso.
Rimane a carico del subconcessionario l’obbligo del puntuale pagamento dei premi in modo tale da garantire la piena operatività e la continuità della copertura assicurativa; il subconcessionario risponderà inoltre direttamente degli importi dei danni ricadenti nelle eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle polizze, nonché degli importi dei sinistri che dovessero eccedere i massimali e/o capitali assicurati, oltre che degli eventuali danni non coperti dalle garanzie assicurative.
Per sopraggiunte esigenze, dovute a nuove disposizioni di legge, regolamentari o connesse all’operatività aeroportuale, Sogaer potrà richiedere al subconcessionario la modifica, la variazione e/o adeguamenti sia delle condizioni di polizza che dei massimali assicurati per i rischi RCT - RCO ed Incendio.
Il subconcessionario si obbliga fin da ora ad accettare le richieste della Sogaer senza per questo poter richiedere alcuno storno e/o riduzione del corrispettivo dovuto.
Il subconcessionario, in caso di sinistro sia per la parte di RCT - RCO che Incendio, si obbliga a dare comunicazione scritta alla Sogaer entro 3 giorni dal fatto.
Le polizze stipulate devono contenere apposita clausola mediante la quale le Compagnie Assicuratrici si impegnano a non modificare i contratti in alcun modo senza il consenso scritto della Sogaer e l’impegno a comunicare alla stessa, con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla scadenza, l’eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in copertura i rischi per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
Il subconcessionario dovrà inviare, entro 10 giorni dall’avvenuta scadenza copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento dei relativi premi debitamente quietanzati, pena la decadenza del presente contratto.
Sia nei contratti RCT/O che Incendio, sarà precisata la validità delle garanzie prestate anche in ambito aeroportuale, pertanto senza l’esclusione dei danni agli aeromobili.
Art. 11 PROCEDURE QUALITÀ
So.G.Aer. ed il Subconcessionario riconoscono che è necessario un impegno costante al fine di assicurare un adeguato livello di qualità dei prodotti e/o servizi erogati.
Il Subconcessionario è obbligato a permettere e ad agevolare le verifiche ispettive della qualità condotte da parte del personale della So.G.Aer. la quale, attraverso procedure coerenti con le indicazioni della circolare ENAC APT-12 del 2 maggio 2002, gestirà i reclami e le segnalazioni provenienti dall’utenza.
I reclami e le segnalazioni degli utenti di pertinenza del Subconcessionario insieme ai risultati delle verifiche ispettive operate dal personale So.G.Aer. saranno formalmente comunicati al Subconcessionario unitamente ad una nota che evidenzia, per i disservizi rilevati, le azioni necessarie ed i relativi tempi di attuazione.
Il Subconcessionario, entro cinque giorni lavorativi, comunicherà alla So.G.Aer. S.p.A. le iniziative che intende adottare per rimuovere le cause delle criticità evidenziate.
Il mancato ripristino del livello di qualità costituirà inadempimento contrattuale.
Art. 12 TRASMISSIONE DATI
Il Subconcessionario ha l’obbligo di comunicare a So.G.Aer, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al fatturato e al numero di scontrini fiscali emessi, suddivisi per attività svolte ed altri eventuali dati che possano essere utili alla elaborazione del piano di promozione dell’aerostazione ed al miglioramento della gestione complessiva dei servizi.
So.G.Aer, si impegna ad utilizzare i dati analitici solo per il controllo e per il miglioramento della gestione complessiva dei servizi e per l’elaborazione del piano di promozione dell’aerostazione.
So.G.Aer si impegna a non diffondere tali dati in forma analitica o in forma tale che essi siano riconducibili univocamente al Subconcessionario.
So.G.Aer, nell’ambito della attuazione del progetto per il proprio Sito-Web, si impegna a mettere a disposizione dei subconcessionari tramite una area riservata alla quale si connetteranno i subconcessionari, i dati sui flussi di traffico passeggeri che siano utili al miglioramento della gestione dei servizi erogati.
Art. 13 ORARIO
Fatto salvo il principio generale che l’orario di effettuazione del servizio dovrà essere tale da assicurarne la continuità nell’arco di funzionamento dell’Aerostazione, le attività commerciali, al fine di garantire l’apertura al pubblico in maniera adeguata, devono essere operative 365 giorni l’anno.
L’orario al pubblico, ed ogni sua variazione, dovranno essere preventivamente approvati da Sogaer, fermo restando la facoltà da parte di Sogaer di richiedere il prolungamento degli orari di apertura per sopravvenute esigenze di carattere operativo e/o commerciale.
Al fine di rendere minimi i disagi per gli utenti, le chiusure straordinarie degli esercizi (per inventari, manutenzioni, ristrutturazioni, ecc.) devono essere preventivamente concordate con SOGAER.
Gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati durante gli orari di chiusura degli esercizi. Gli orari di apertura devono essere permanentemente esposti al pubblico all’ingresso del locale.
Allo scopo di poter, da parte di Sogaer, verificare, il rispetto degli orari specificati nel presente articolo, il subconcessionario ha l’obbligo di conservare e di rendere disponibili, per una durata di sei mesi, le registrazioni di cassa relative alla apertura e chiusura giornaliera.
Il Subconcessionario dovrà garantire l’apertura dei locali secondo la seguente tempistica:
- a. bar arrivi (quota 0): da 60 minuti prima dell’arrivo del primo volo fino a 30 minuti dopo l’arrivo schedulato dell’ultimo volo;
- b. bar galleria commerciale (quota 5,60) e bar molo partenze (quota 5,90): da 60 minuti prima della partenza del primo volo fino a 30 minuti dopo partenza schedulata dell’ultimo volo;
- c. bar partenze internazionali (quota 0): l’attività dovrà essere svolta in maniera tale da assicurare il servizio in coincidenza della partenza schedulata di ogni volo internazionale, ivi compresi i voli notturni ed i charter; il punto vendita dovrà essere operativo da 30 minuti prima dell’imbarco di ogni volo internazionale fino alla conclusione delle attività di imbarco.
- d. bar partenze nazionali (quota 0): l’attività dovrà essere svolta in maniera tale da assicurare il servizio in coincidenza della partenza schedulata di ogni volo nazionale; il punto vendita dovrà essere operativo da 30 minuti prima dell’imbarco di ogni volo internazionale fino alla conclusione delle attività di imbarco
Art. 14 SANZIONI
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti al Subconcessionario, ferma restando la risarcibilità dei danni ulteriori, saranno applicate le seguenti penali:
- €. 2.000,00 nei seguenti casi: svolgimento di attività non autorizzata; mancato pagamento di un rateo del canone; mancato pagamento di due ratei della percentuale sul fatturato netto; mancato pagamento di due ratei dei corrispettivi di cui all’art. 6.
- €. 800,00: in caso di grave inosservanza degli articolati contrattuali e di capitolato relativi al decoro, all’immagine, alla qualità ed efficienza del servizio; interruzione ingiustificata del servizio; inosservanza delle regole relative alla manutenzione; mancata produzione bilanci e documenti contabili; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Il Subconcessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione. In caso di conferma della sanzione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dal Subconcessionario entro 10 giorni dalla emissione della fattura. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l’escussione della fideiussione prevista all’art.8, per l’importo corrispondente.
In ogni caso oltre all’obbligo di corrispondere l’importo relativo all’applicazione della penale, il Subconcessionario dovrà ovviare all’infrazione contestatagli nel termine stabilito dalla So.G.Aer.
Art. 15 RESTITUZIONE DEGLI SPAZI E IMPIANTI
In ciascuna delle ipotesi contemplate di risoluzione del contratto, revoca della subconcessione, rinuncia o scadenza per decorso del termine, il Subconcessionario, entro 30 giorni dal ricevimento di una semplice intimazione scritta, ha l’obbligo di riconsegnare gli spazi ricevuti in uso, restituendoli al pristino stato a proprie spese e sgombrandoli di tutti i beni che la So.G.Aer. dichiarasse di non voler acquisire.
Con la sottoscrizione del contratto il Subconcessionario riconosce che in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 la So.G.Aer. ha il diritto di provvedere allo sgombero delle aree in danno del Subconcessionario, con ulteriore aggravio di spese a suo carico; per il ristoro delle spese sostenute, So.G.Aer. potrà avvalersi della cauzione di cui all’art. 8.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la So.G.Aer. si riserva di rilevare gli allestimenti e le attrezzature al valore residuo di ammortamento.
In occasione della riconsegna degli spazi sarà redatto in contraddittorio apposito verbale, firmato dalla So.X.Xxx. e dal Subconcessionario o da loro delegati.
I danni che venissero eventualmente riscontrati verranno addebitati al Subconcessionario che sarà tenuto a riparare a proprie spese o a corrispondere alla So.G.Aer., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.
Art. 16 MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli spazi assegnati e sui relativi impianti fissi sono di esclusiva competenza di So.G.Aer. Non è consentito al Subconcessionario intervenire in alcun modo sugli spazi assegnati, salvo preventiva esplicita autorizzazione della So.G.Aer.
Compete al Subconcessionario la manutenzione degli allestimenti, dei quali garantirà il perfetto stato d’uso, assicurandone la corrispondenza alle condizioni di offerta per tutta la durata del contratto. Qualora il Subconcessionario non esegua tempestivamente tali interventi, la So.G.Aer. avrà il diritto di provvedervi direttamente, addebitando i relativi oneri al Subconcessionario.
Il Subconcessionario dovrà consentire in ogni momento l’accesso agli incaricati So.G.Aer. per i sopralluoghi o interventi necessari alle attività di cui al comma 1.
Sono a carico del Subconcessionario gli adempimenti relativi alla sicurezza degli impianti di allestimento, nonché l’ottenimento del certificato di conformità alla normativa vigente. Copia di tale certificazione dovrà essere trasmessa alla So.G.Aer. preliminarmente all’avvio dell’esercizio dei relativi impianti.
Restano a carico del Subconcessionario tutti gli adempimenti, ove richiesti, relativi alla sicurezza antincendi e dell’ambiente di lavoro previsti dalla normativa vigente in materia. E’ a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all’uso e alla conduzione degli impianti.
Per quanto concerne eventuali implementazioni degli impianti, quali l’acquisizione e la posa in opera dei quadri elettrici e la realizzazione dell’impianto di distribuzione interna di forza motrice e illuminazione, nonché l’eventuale successiva sostituzione del cavo elettrico per esigenze del Subconcessionario, saranno eseguiti a cura di So.G.Aer. ed a spese del Subconcessionario. I costi relativi agli interventi eseguiti su richiesta del Subconcessionario saranno a questo riaddebitati, con un ricarico del 20% per oneri accessori e spese generali.
Le richieste di nuove utenze o di incremento di utenze telefoniche, così come le disdette, indirizzate dal Subconcessionario agli Enti competenti dovranno essere inoltrate in copia alla So.G.Aer.
Per il riscaldamento dei cibi dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi elettrici.
Art. 17 ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO
I lavori necessari all’allestimento dello spazio subconcesso o eventuali interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli stessi saranno eseguiti a cura e spese del Subconcessionario. I lavori dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna spazi.
La So.G.Aer. procederà ad una preventiva approvazione formale del progetto esecutivo di attuazione/ristrutturazione/riqualificazione e concorderà congiuntamente con il Subconcessionario le fasi realizzative. Il Subconcessionario si impegna ad eseguire i lavori nell’osservanza delle disposizioni impartite dalla direzione tecnica della So.G.Aer., la quale eserciterà l’attività di controllo sull’andamento dei lavori, verificando la conformità degli stessi al progetto originale, fino alla loro definitiva esecuzione.
In particolare tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi e degli allestimenti, i sistemi di montaggio ed esecuzione degli stessi, i componenti e la realizzazione degli impianti e/o di eventuali predisposizioni impiantistiche, dovranno risultare conformi alle prescrizioni di legge o dei regolamenti in vigore o che siano emanati in corso d’opera, anche se non espressamente richiamati nel presente documento.
Eventuali modifiche o rinnovamenti degli allestimenti o arredi dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto e sottoposti al preventivo benestare della So.G.Aer.
Gli spazi sono dotati di allacci alle singole utenze elettriche, idriche e di telefonia e trasmissione dati.
I servizi telefonici e di telecomunicazione saranno forniti dagli Enti competenti e dalle Società con le quali il Subconcessionario stipulerà i regolari contratti di fornitura, sostenendone i relativi costi, munendosi in ogni caso, in via preventiva, del benestare della So.G.Aer. per ogni tipo di impianto che installerà, di cui dovrà fornire le caratteristiche.
So.G.Aer. si riserva comunque la facoltà di richiedere interventi manutentivi da parte del Subconcessionario in caso di appurato degrado degli arredi e allestimenti, nonché sostituzione delle attrezzature obsolete.
Al Subconcessionario compete la responsabilità dello stato di conservazione, la relativa manutenzione e la buona conduzione dell’allestimento dello spazio assegnato.
All’interno dell’area subconcessa il Subconcessionario non potrà procedere all’installazione di insegne pubblicitarie, salvo quelle strettamente connesse alla attività commerciale ed attinenti ai prodotti commercializzati e salvo proprie insegne distintive.
Il Subconcessionario prende atto che è facoltà esclusiva della So.G.Aer. la commercializzazione degli spazi pubblicitari nelle aree non oggetto di subconcessione.
Le imposte pubblicitarie anche relative all’insegna posta nell’area subconcessa, se dovute, saranno a carico del Subconcessionario.
E’ vietato l’uso di vetrofanie ed adesivi, salvo che dietro specifica autorizzazione preventiva da parte di So.G.Aer..
Art. 18 PULIZIA DEI LOCALI
Il Subconcessionario si impegna a garantire a propria cura e spese la pulizia degli spazi subconcessi avvalendosi, a sua scelta, dell’impresa alla quale So.G.Aer. avrà affidato il servizio di pulizia, o di altra comunque preventivamente autorizzata da So.G.Aer.. La pulizia degli spazi assegnati comprenderà le vetrate, lato interno ed esterno compresa la porzione di terrazzo in subconcessione, con esclusione della pulizia esterna delle vetrate lato pista. Il subconcessionario si impegna altresì alla rimozione e al trasporto giornaliero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati fino ai punti di raccolta indicati da So.G.Aer..
I rifiuti dovranno essere rimossi entro la giornata secondo le modalità indicate da So.G.Aer.. In caso di inadempimento, So.G.Aer., mediante contestazione, intimerà al Subconcessionario di attuare nelle ore immediatamente successive alla contestazione gli interventi necessari a garantire le migliori condizioni di igiene. Nell’ipotesi in cui detta intimazione non sortisse alcun esito, So.G.Aer provvederà direttamente addebitando al Subconcessionario il costo della prestazione, oltre le spese generali e oneri accessori, così come quantificati all’art. 16.
Per la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali il Subconcessionario provvederà a propria cura e spese, in base alle disposizioni della vigente normativa in materia; in ogni caso è vietata la triturazione dei rifiuti e l’immissione degli stessi nella rete fognaria.
Il Subconcessionario sarà unico responsabile dell’ottemperanza di quanto previsto dalle norme in materia, sollevando So.G.Aer. da ogni responsabilità e/o conseguenza.
Le imposte relative allo smaltimento rifiuti nelle aree subconcesse e tutti gli oneri connessi, compresi quelli legati all’organizzazione della raccolta differenziata, saranno a carico del Subconcessionario.
Art. 19 PERSONALE
Il Subconcessionario è consapevole del fatto che l’accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della Direzione Aeroportuale d’intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino in favore dei dipendenti del Subconcessionario e di coloro che, per suo conto, opereranno all’interno delle aree subconcesse. Il ritiro o la revoca del tesserino costituiscono impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali.
Compete al Subconcessionario ogni onere, anche economico, connesso al rilascio dei tesserini di cui al comma precedente.
Il Subconcessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all’accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione Aeroportuale e la stessa So.G.Aer. hanno emanato o emaneranno
relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroportuale.
Il personale del Subconcessionario non potrà svolgere l’attività al di fuori degli spazi oggetto del contratto, in caso la So.G.Aer. si riserva di attivare la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c.
Il Subconcessionario si impegna ad impedire che persone da esso non dipendenti o comunque da esso non autorizzate possano accedere all’interno dell’aeroporto attraverso i beni alla stessa assegnati e/o tramite i propri mezzi ed attrezzature.
Il Subconcessionario si impegna, anche in accordo con So.G.Aer. a mettere a disposizione del proprio personale divise ed abiti da lavoro che siano rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e che garantiscano un’immagine unitaria. Su tali divise ed abiti di lavoro il Subconcessionario non potrà apporre marchi pubblicitari di alcun genere fatta eccezione per i propri marchi distintivi.
Premesso che per la So.G.Aer l’efficacia, la qualità e l’immagine dell’Azienda sono in massima parte determinate dalla competenza, tempestività, capacità di relazione e cortesia del personale, il Subconcessionario si impegna ad avvalersi di operatori di contatto con l’utenza in possesso della conoscenza base della lingua inglese.
L’organico deve essere composto soprattutto da dipendenti del subconcessionario e la turnazione del personale deve essere atta a garantire, per 365 giorni all’anno, durante tutto l’orario di lavoro ed in ogni condizione di traffico passeggeri, un adeguato livello di servizio durante tutto l’orario di apertura dell’aerostazione.
Il personale è tenuto a mantenere un aspetto di massimo decoro consono al ruolo svolto nell’ambito dell’attività assegnatagli.
Il Subconcessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione, infortuni ed assicurazioni sociali obbligatorie. In nessun modo o momento potranno essere coinvolti il nome e/o la responsabilità di Xx.X.Xxx. In particolare, il Subconcessionario nella sua qualità di datore di lavoro è pienamente e unicamente responsabile degli obblighi a garanzia della salute e sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, di cui alla normativa vigente e si impegna a valutare, congiuntamente a So.G.Aer, il piano rischi.
ART. 20 RAPPRESENTANZA DEL SUBCONCESSIONARIO
Il Subconcessionario si impegna a nominare un proprio rappresentante qualificato alla conduzione dell’attività e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; detti soggetti devono essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto; inoltre, dovranno essere autorizzati all’accoglimento di qualunque prescrizione o informativa dovesse essere a questi trasmessa dalla So.X.Xxx.
Il Subconcessionario rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante e del sostituto di questi.
Eventuali prescrizioni o informative di particolare rilievo, verranno comunque inviate a cura della So.G.Aer anche alla Direzione Centrale del Subconcessionario.
Il rappresentante del Subconcessionario o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento, per tutta la durata del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
Art. 21 CESSIONE DEGLI SPAZI
Il Subconcessionario non può cedere totalmente o parzialmente a terzi l’area ricevuta in subconcessione.
Art. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Subconcessionario eseguirà direttamente le attività commerciali indicate all’art. 2.
Non è consentita la cessione, anche parziale, del contratto, salvo consenso scritto della So.X.Xxx.
L’eventuale trasformazione, fusione, incorporazione, cessione di ramo d’azienda, cessione di quote o azioni che trasferiscano, anche solo di fatto, i diritti e gli obblighi oggetto del contratto, dovranno essere comunicati alla So.G.Aer., che si riserva il diritto di recedere ai sensi dell’art. 25.
L’Impresa, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione alla So.G.Aer. di ogni modifica nelle cariche sociali e relativi incaricati che comporti il rinnovo degli accertamenti antimafia, nonché a fornire, contestualmente, la necessaria documentazione in accordo alla normativa vigente.
Art. 23 MANCATA OPERATIVITA’ AEROPORTUALE
Per esigenze legate all’operatività aeroportuale l’attività del Subconcessionario potrà subire delle sospensioni senza che quest’ultimo possa per ciò avanzare pretese di indennizzo, di rimborso spese o riduzione del corrispettivo, salvo determinare congiuntamente con So.G.Aer. la riparametrazione del canone.
Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o posta certificata, oltre che nelle altre ipotesi previste nei precedenti articoli, nei casi di:
1) gravi violazioni di legge in corso di contratto;
2) interruzione del servizio presso uno o più spazi subconcessi;
3) revoca di autorizzazioni e/o licenze;
4) rifiuto da parte del Subconcessionario di consentire gli accertamenti di carattere economico ed amministrativo da parte So.G.Aer;
5) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
6) mancato reintegro della fideiussione;
7) mancato pagamento entro i termini contrattuali di un rateo del canone di subconcessione, di due ratei dei corrispettivi dovuti sul fatturato
8) mancato pagamento entro i termini contrattuali di due ratei dei corrispettivi di cui all’art. 6;
9) cessione del contratto senza il previo consenso scritto della So.G.Aer.;
10) trasformazione, fusione, incorporazione, cessione di ramo d’azienda, cessione di quote o azioni che trasferiscano, anche solo di fatto, i diritti e gli obblighi oggetto del contratto, senza la previa comunicazione alla So.G.Aer.;
11) in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività commerciale del Subconcessionario;
12) violazione degli obblighi di cui all’art. 22, comma 4.
13) vendita di prodotti non rientranti nelle merceologie di contratto o comunque autorizzate da So.G.Aer.;
14) grave violazione delle norme di contratto dettate in materia di manutenzione degli spazi assegnati.
Nelle ipotesi indicate, la risoluzione del contratto darà luogo ad incameramento della cauzione di cui all’art. 8.
Art. 25 RECESSO
Le Parti si riconoscono il diritto di recedere liberamente dal presente contratto con preavviso scritto di 12 mesi mediante lettera raccomandata, fax o posta certificata.
La So.G.Aer., inoltre, si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione, senza che il Subconcessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno, nell’eventualità di:
- revoca anche parziale, della concessione tra So.G.Aer. e Ministero dei Trasporti;
- obbligo per So.G.Aer. di destinare a diversa utilizzazione gli spazi assegnati con il presente atto, con impossibilità, da parte della medesima, di sostituirli con altri di analoga funzionalità;
- sopravvenute ragioni legate agli obblighi che a So.G.Aer. derivano dalla succitata convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti autorità;
- in caso di fusione, trasformazione, incorporazione, cessione di ramo d’azienda, cessione di quote o azioni che trasferiscano, anche solo di fatto, i diritti e gli obblighi oggetto del contratto.
Art. 26 MODIFICA DEGLI SPAZI
In rapporto alla realizzazione di progetti e di ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, o per far fronte a motivate necessità operative o di equa ripartizione degli spazi in relazione alle esigenze generali di scalo o dei vari operatori presenti o subentranti o dell'ENAC, la So.G.Aer. quale ente di gestione si riserva la facoltà di ridurre le dimensioni o di modificarne l’ubicazione e/o la loro superficie, secondo criteri di trasparenza, obiettività e non discriminazione, senza che il Subconcessionario possa opporre eccezioni di sorta né pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.
La So.G.Aer. comunicherà, con nota scritta, la variazione delle dimensioni e dell’ubicazione dello spazio in subconcessione e la conseguente riparametrazione del corrispettivo annuale. Il Subconcessionario riconosce ad accetta la facoltà riservata alla So.G.Aer. in forza del presente articolo e si impegna a comunicare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della nota di cui al presente comma, la propria volontà di proseguire o recedere dal contratto.
In caso di recesso il Subconcessionario avrà diritto unicamente all’eventuale restituzione della quota di rateo del corrispettivo relativa a periodi d’uso eventualmente non goduti.
Il Subconcessionario, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di recesso, ha l’obbligo di riconsegnare gli spazi ricevuti in uso, eventualmente sgombrandoli a proprie spese di tutti i beni che vi avesse collocato ai fini dell’allestimento; con la sottoscrizione del contratto il Subconcessionario riconosce che in caso di inosservanza del termine la So.G.Aer. ha il diritto di provvedere allo sgombero delle aree, con ulteriore aggravio di spese a carico del Subconcessionario.
Sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di riconsegna dei beni e delle aree avute in subconcessione, firmato dalla So.G.Aer. e dal Subconcessionario o da loro delegati.
I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno addebitati al Subconcessionario che accetta fin d’ora di corrispondere alla So.G.Aer., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.
Art. 27 AVVIAMENTO
Il Subconcessionario riconosce e dà atto del particolare valore derivante dall’ubicazione dell’attività in ambito aeroportuale e che tale valore, essendo strettamente connesso all’attività aeroportuale, è creato e promosso dalla Società di gestione e pertanto è da intendersi proprietà della stessa.
Art. 28 DIREZIONE AEROPORTUALE
Il Subconcessionario prende atto che alla locale DA sarà data comunicazione della subconcessione ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare ENAC EAL 06 del 15.05.2001.
ART. 29 CLAUSOLA SOCIALE
Il Subconcessionario si impegna ad armonizzare le esigenze organizzative dell’attività con l’esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali del contratto di subconcessione in essere, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività di impresa dell’Affidatario medesimo o avvalendosi di altri strumenti quali riduzione orario di lavoro e part time.
L’impegno è legato alla circostanza che il numero e la qualifica dei lavoratori sia compatibile con l’organizzazione di impresa dell’Aggiudicatario, anche tenuto conto dei metodi di esecuzione del servizio e dei sistemi tecnologici adottati.
Il Subconcessionario iscritto all'associazione imprenditoriale aderente al contratto collettivo che, nei casi di subentro, prevede l’obbligo di assunzione del personale dell’impresa uscente, dovrà assicurare l’assolvimento del predetto obbligo, avviando l’attività di concertazione con gli enti e le organizzazioni competenti.
Il Subconcessionario è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del contratto.
Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n.196/03, con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario presta il suo assenso al trattamento dei propri dati personali. La So.G.Aer. si obbliga a trattare i predetti dati esclusivamente per le finalità collegate all’adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò titolate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall’esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Nel quadro dell’attività esercitata da So.G.Aer., i dati personali oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all’oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra, e in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
• società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati;
• organismi di controllo e certificazione contabile;
• società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate alla nostra società;
• enti e amministrazioni pubbliche.
I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge. Titolare del trattamento dei dati è la So.G.Aer.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs di cui sopra.
Art. 31 FORO COMPETENTE
Competente a decidere di ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto in oggetto è esclusivamente il foro di Cagliari.
Art. 32 SPESE DI REDAZIONE E REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte richiedente.
Si da atto che il contratto è soggetto a imposta di registro in misura fissa, essendo i corrispettivi soggetti a IVA.
Letto, confermato e sottoscritto.