NUOVO STATUTO
Prot. n. 0123472 del 27/09/2021 - [UOR: 990078 - Classif. II/2]
NUOVO STATUTO
FONDAZIONE EULO – UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Articolo 1 - Denominazione e Sede
In continuità ed al fine di valorizzare l’eredità del Consorzio Ente Universitario Lombardia Orientale cui si deve la nascita dell’Università degli Studi di Brescia, è costituita tra il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia una Fondazione denominata “FONDAZIONE E.U.L.O. – UNIVERSITA’ DI BRESCIA”.
La Fondazione ha sede in Brescia.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della
Fondazione si esauriscono nell’ambito della Regione Lombardia.
Articolo 2 - Finalità
Scopo della Fondazione è la raccolta di finanziamenti e contributi a supporto dell’Università degli Studi di Brescia, così da favorire, attraverso l’impiego e la valorizzazione di tali risorse, lo sviluppo dell’istruzione e della ricerca scientifica, il finanziamento della didattica, la promozione del diritto allo studio, lo sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell’alta formazione, il potenziamento dei rapporti tra l’Università degli Studi di Brescia e il mondo del lavoro per la formazione continua e la formazione manageriale, lo svolgimento delle attività di terza missione.
Inoltre, scopo della Fondazione è supportare l’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con la Provincia e il Comune, nel favorire la diffusione della formazione di livello universitario nelle giovani generazioni, con particolare attenzione ai residenti nel territorio provinciale, nella convinzione che una formazione universitaria più diffusa possa essere di stimolo allo sviluppo economico della comunità, anche in chiave di sostenibilità, di attenzione per l’ambiente, di crescita
sociale e di responsabilità intergenerazionale.
Scopo della Fondazione è altresì la gestione e valorizzazione degli immobili di edilizia universitaria del cosiddetto campus Nord nel patrimonio della Fondazione stessa ed in uso, in forza di contratto di comodato o di diritto di superficie, all’Università degli Studi di Brescia.
Articolo 3 - Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione intende, in particolare:
- proporre e attivare la raccolta di fondi privati e pubblici e l’accesso ai contributi, pubblici e privati, locali, nazionali, europei e internazionali, anche attraverso la partecipazione a bandi, da destinare agli scopi della Fondazione;
- realizzare servizi ed iniziative diretti a favorire la ricerca, la didattica e la terza missione quali compiti fondamentali dell'Università degli Studi di Brescia;
- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti, amministrazioni ed organismi nazionali o internazionali con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- promuovere e favorire la collaborazione con altre realtà universitarie, con particolare attenzione a quelle già operanti sul territorio bresciano;
- favorire la collaborazione, per il perseguuimento delle proprie finalità, tra la Fondazione e: il mondo imprenditoriale dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e dei servizi; le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni; le associazioni datoriali e sindacali; gli enti pubblici e privati;
- supportare l’eventuale apertura di sedi decentrate dell’Università degli Studi di
Brescia;
- supportare l’eventuale apertura di corsi di laurea o comunque lo svolgimento di iniziative formative di livello universitario di specifico interesse del tessuto economico e sociale della provincia di Brescia e del territorio regionale;
- promuovere e organizzare eventi di natura scientifica - nazionali e internazionali - ed eventi legati alla terza missione;
- promuovere assegni o contratti finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e di
didattica;
- promuovere borse di dottorato;
- sostenere cattedre finalizzate a obiettivi di docenza e di ricerca specifici;
- sostenere studenti meritevoli assicurando il diritto allo studio;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- sviluppare, di concerto con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Brescia, un adeguato progetto di orientamento rivolto agli studenti frequentanti il IV e V anno al fine di promuovere lo studio universitario, oltre a contenere/contrastare l’abbandono/cambiamento del percorso universitario;
- effettuare interventi di ristrutturazione degli immobili, previo accordo unanime tra gli enti fondatori.
Articolo 4 - Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, come individuato nell’atto di costituzione, e dai conferimenti effettuati con tale destinazione dai Fondatori e dai Sostenitori.
Tale patrimonio potrà essere incrementato da tutte le risorse espressamente destinate a costituire il patrimonio e quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente
Statuto;
- dalle elargizioni e contributi fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata, al netto delle spese correnti e di investimento sostenute, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 6 – Risorse della Fondazione
Le risorse della Fondazione sono costituite:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi corrisposti dai Fondatori, dai Sostenitori o da terzi;
- da eventuali donazioni, contributi o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore se nominato, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione approva poi, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio
di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
Copia di tali documenti viene trasmessa ai Fondatori. È vietata la distribuzione di utili nonché di riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Fondazione puo’ disporre, per le proprie attività, delle risorse economiche e finanziarie raccolte a partire dalla sua costituzione. Non è consentito l’indebitamento di natura finanziaria. Le attività pluriennali devono disporre di coperture di analoga durata.
La Fondazione deve operare secondo il principio dell’equilibrio di bilancio, senza obblighi di ripianamento delle perdite in capo ai Fondatori.
Articolo 8 – Fondatori della Fondazione
I Soci Fondatori della Fondazione sono il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e
l’Università degli Studi di Brescia.
Articolo 9 - Sostenitori della Fondazione
Possono essere Sostenitori della Fondazione tutti i soggetti, pubblici e privati, persone giuridiche e persone fisiche, che abbiano contribuito o possano contribuire, con erogazioni finanziarie e/o patrimoniali o con apporti di altro genere, al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
È competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all’accettazione
dei contributi e al riconoscimento della qualifica di Sostenitore della Fondazione.
Articolo 10 - Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Articolo 11 - Esclusione e recesso
II Consiglio di Amministrazione può decidere, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Sostenitori per condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i
seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, senza alcun diritto alla restituzione di quanto eventualmente donato o conferito a qualunque titolo.
Articolo 12 - Organi ed Uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato dei Sostenitori;
- il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
È ufficio della Fondazione il Direttore, ove nominato ai sensi dell’articolo 16.
Articolo 13 – Consiglio di amministrazione - Composizione e competenze
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 4 membri di cui 1 nominato dal Comune di Brescia; 1 nominato dalla Provincia di Brescia; 2 nominati dall’Università degli Studi di Brescia, di cui uno assume la carica di Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può individuare invitati, anche permanenti, alle proprie
riunioni, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto solo consultivo, due rappresentanti del Comitato dei Sostenitori.
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al primo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
1. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
2. deliberare l’accettazione di contributi da sostenitori e soggetti terzi nonché
l’ammissione di nuovi soci Sostenitori;
3. deliberare l’utilizzo delle risorse raccolte e comunque a disposizione della Fondazione, con particolare riferimento al finanziamento di cattedre, borse di studio, corsi, ricerche e ogni altra attività coerente con gli scopi della Fondazione;
4. approvare il documento programmatico annuale corredato dall’impatto economico- finanziario ed il programma pluriennale delle attività;
5. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
6. deliberare gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli immobili della Fondazione - diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che gravano sull’Università di Brescia - previa intesa unanime tra i soci Fondatori, che regolerà anche gli effetti derivanti sulla proprietà del bene;
7. nominare, ove opportuno, il Direttore, ai sensi dell'art.16 del presente statuto;
8. individuare le linee generali dell'assetto organizzativo degli uffici della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
9. istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
10. deliberare in merito alla composizione dell’organismo di revisione della
Fondazione, ai sensi dell’art. 19 del presente statuto;
11. deliberare all’unanimità eventuali modifiche statutarie;
12. deliberare all’unanimità in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;
13. nominare il Vice-Presidente della Fondazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
14. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dalla legge e dal presente statuto.
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
In sede di prima nomina, il Presidente della Fondazione, di nomina dell’Università degli Studi di Brescia ai sensi dell’art. 13 del predente Statuto, rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022.
Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum
Il Consiglio d'Amministrazione è convocato, almeno quattro volte all’anno, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di due dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 24 ore prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e
l'ora.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, ferma la necessità della presenza di almeno 2 componenti per la validità delle sedute del Consiglio.
Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, interventi sugli immobili diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, atti di alienazione o di acquisto o di costituzione di diritti reali sugli immobili stessi, e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate all’unanimità da tutti i componenti il Consiglio, previa autorizzazione espressa dei Soci Fondatori.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
Articolo 15 - Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall’Università degli Studi di Brescia ed ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente convoca, oltre a quanto previsto all’art. 14, almeno una volta all’anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione di tutti i Fondatori e di tutti i Sostenitori della Fondazione, quale momento di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. A detta riunione possono
partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Direttore, ove nominato, nonché soggetti che il Presidente ritenga opportuno coinvolgere. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16 - Direttore
Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, ove necessario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne delibera l’assunzione, il licenziamento o la revoca, il trattamento economico, secondo le norme di legge.
Il Direttore è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, opera nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Cda. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente, con il Vice Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare:
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.
Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.
Articolo 17 – Comitato dei Sostenitori
Tutti coloro che sono riconosciuti quali Sostenitori sono membri di diritto del Comitato dei Sostenitori, che svolge un ruolo consultivo del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica e di terza missione che la Fondazione si proporrà di finanziare.
Il Comitato dei sostenitori può nominare due rappresentanti che partecipano, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Brescia o da un suo delegato che lo presiede, e da altri 8 componenti, di cui 4 indicati dall’Università di Brescia, 2 indicati dalla Provincia e 2 indicati dal Comune di Brescia.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina i componenti tra persone fisiche italiane o straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione.
Compete al Presidente convocare, almeno due volte all’anno, il Comitato.
Il Comitato scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire le linee programmatiche e la strategia culturale della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono confermabili.
Ai componenti del Comitato Scientifico non spetta alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 19 – Rapporti specifici con l’Università di Brescia e con gli altri soci Fondatori
I rapporti di consulenza, collaborazione, servizio, supporto, sostegno per la promozione e lo sviluppo di attività che la Fondazione è chiamata a svolgere per l’Università e per gli altri soci Fondatori, sono regolati da apposite convenzioni che disciplineranno i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici.
Le convenzioni stabiliranno inoltre le modalità di messa a disposizione dei beni, delle strutture e degli impianti necessari al perseguimento degli obiettivi perseguiti.
L’eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell’Università presso la Fondazione avviene nel rispetto della normativa vigente e dei CCNL, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell’Università.
Resta pienamente valido ed efficace il contratto di comodato in essere tra la Fondazione Eulo, la Provincia di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia, fatta salva la novazione soggettiva del contratto tra Provincia di Brescia e Università degli Studi di Brescia.
Articolo 20 - Incompatibilità
La carica di componente del Consiglio di amministrazione designato dall’Università di Brescia è incompatibile con quella di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, di Rettore, di Prorettore e Delegato del Rettore, di Direttore generale, di Direttore di dipartimento, di Presidente di Consiglio di corso di studio, di componente del Nucleo di Valutazione.
Articolo 21 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, oltre a due supplenti.
L’Università degli Studi di Brescia, il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia nominano ciascuno un componente del Collegio dei Revisori. Il Presidente è individuato nel componente nominato dall’Università degli Studi di Brescia. Il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia nominano ciascuno un supplente.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti, come previsto dall'art. 2397 c.c., tra gli iscritti nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; i restanti membri dell’organo collegiale, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 29 Dicembre 2004, n. 320, oppure tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche.
I nominati restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri nominati partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Ai componenti del Collegio dei Revisori non spetta alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 22 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio immobiliare esistente alla data di costituzione della Fondazione è devoluto al Comune di Brescia e alla Provincia di Brescia, in quote paritarie, per il perseguimento di finalità analoghe, fatti salvi gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione che saranno oggetto, in occasione dell’effettuazione di tali interventi, di una disciplina specifica che tenga conto della tipologia e del rilievo dell’intervento effettuato, come deliberato dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all’art. 14, co. 4, del presente statuto.
Il restante patrimonio sarà devoluto all’Università degli Studi di Brescia, che dovrà
reimpiegarlo in attività analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.
Anche in caso di scioglimento della Fondazione, il contratto di comodato in essere alla data della sua costituzione tra Fondazione Eulo, Provincia di Brescia e Università degli Studi di Brescia rimarrà in essere e continuerà a regolare il diritto dell’Università degli Studi di Brescia di utilizzare gli immobili, fino alla scadenza originaria del suddetto contratto.
Articolo 23 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice
Civile e le norme di legge vigenti in materia.