Contract
CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L’ENTE UNICO GESTORE STUDIO MALATTIE EPATO - METABOLICHE LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L. (STEM) CON SEDE LEGALE IN BRESCIA PER LA STRUTTURA LABORATORIO ANALISI GAMMA DI MANTOVA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE – PRIMO QUADRIMESTRE 2017
PREMESSO CHE:
1. con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l’altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL (ora ATS) e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l’art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 1) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla D.G.R. n. 3275 del 16.03.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;
5. con la Deliberazione n. 5954 del 5.12.2016 la Giunta Regionale ha stabilito che l’attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori sia integrato con l’indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;
6. ai sensi dell’art. 21, comma 5 della legge regionale n.33/2009, così come modificato dalla legge regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le
modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CRS-SISS;
7. in precedenza, tra l’ATS Val Padana e l’Ente Unico Gestore Studio Malattie Epato-Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.r.L., si è stipulato un contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale;
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell’Allegato alla DGR X/5954/2016, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;
Visto l’art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge regionale 23/2015;
Tutto ciò premesso
tra
l’AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx, 0 – C.F.02481970206, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
e
l’ENTE UNICO GESTORE STUDIO MALATTIE EPATO-METABOLICHE LABORATORIO ANALISI
CLINICHE S.r.L. con sede legale in Brescia, via Rodi n. 49,– C.F. 80051880179, nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – Rappresentante dell’Impresa -, si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già precedentemente stipulato, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:
Art. 1 - Oggetto
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.8, integrano il contratto già in precedenza stipulato tra l’ATS della Val Padana e l’Ente Unico gestore Studio Malattie Epato-Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.r.L;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali si demanda alla contrattazione definitiva per l’anno 2017 per la definizione di un budget dedicato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali prestazioni devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2017.
In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente
integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.17.
Art. 3 - Valorizzazione per le attività di specialistica
Per il primo quadrimestre si individua una quota di risorse pari ad € 104.424,00, corrispondente ai 4/12 di quanto negoziato per l’attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale per l'anno 2016 con l’Ente Laboratorio Analisi Gamma di Mantova ora, a seguito di subentro nell’autorizzazione e accreditamento, dell’Ente Unico Gestore Studio Malattie Epato-Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.r.L.di Brescia.
Ciò in quanto la chiusura dell'esercizio 2016 permetterà, per le attività ambulatoriali e per ogni struttura, di
definire il finanziamento 2016 totale, calcolato applicando le regressioni tariffarie e le altre regole di
valorizzazione vigenti per lo stesso anno. Il valore del contratto relativo all’intera annualità sarà quindi definito entro e non oltre il 15 maggio 2017.
Art. 4 - Progetti per il miglioramento della qualità dei servizi
Nel contratto relativo all’intera annualità sarà quantificata la quota di risorse relativa alle attività di specialistica ambulatoriale assegnate sulla base di specifici progetti, sviluppati con la finalità di migliorare la qualità dei servizi erogati.
Art. 5 - Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. L’erogatore, si impegna a programmare l’erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l’arco dell’anno con le risorse economiche negoziate, al fine di evitare cali di offerta nell’ultimo trimestre dell’anno.
Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto
Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all’allegato 2C del DPCM LEA e le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.
Art. 7 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale
I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con la DGR 9581/09 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali il cui pieno rispetto rappresenta un’obbligazione contrattualmente rilevante.
Art.8 - Validità e durata
Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall’accreditamento. Ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.33/2009, così come modificato dalla L.R. 23/2015, l’erogatore dichiara la piena accettazione delle regole di sistema e segnatamente del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e dell’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause.
(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)
Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.
Il Direttore Generale | Il Legale Rappresentante |
ATS della Val Padana | Ente Unico Gestore Studio Malattie Epato- Metaboliche Lab.Analisi |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Cliniche S.r.L. |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx |