CONTRATTO DI SCRITTURA
MARCA DA BOLLO EURO 16,00 A CARICO COMPAGNIA
CONTRATTO DI SCRITTURA
Stagione teatrale 2020/2021in streaming
Prot. Gen.le Comune di Carpi n. del CIG n.
L’anno 2021 (duemilaventi) il giorno del mese di nella sede del Comune di Carpi, con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le seguenti parti:
XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a FERRARA il 25/06/1963, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù del Decreto Sindacale agli atti del Prot. Gen.le n. 70795 del 17/12/2019 e dell’art. 107. comma 3 D. Lgs. n. 267/2000, e art. 48 comma III dello Statuto Comunale, di seguito denominato “ORGANIZZATORE”;
e
XXXXX XXXXXXX nato a FIRENZE (FI) il 25/11/1972 e residente a FIRENZE (FI) in Xxx XXXXXX XXXXXXXXXXX X.0 agente non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante di AIDA STUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE con sede legale a 00000 XXXXXXX (XX) in via XXXX XXXXXXX, N. 66 - C.F
94173890487 e X.Xxx 06001850483 , regolarmente iscritto al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di FIRENZE (FI) al n. FI 593023, di seguito denominata “COMPAGNIA”;
si conviene e si stipula quanto segue:
1 - Oggetto della prestazione
L’ORGANIZZATORE scrittura la COMPAGNIA per la videoregistrazione, montaggio video e successiva trasmissione online dello spettacolo:
SUITE FRANCESE – reading musicale Xxxxx Xxxxxxx, voce recitante
Xxxxx Xxxxxxxx, pianoforte
Adattamento del testo a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ideazione e cura di Xxxxx Xxxxxxxxx
NOME D'OBBLIGO: XXXXX XXXXXXX
Videoregistrazione e montaggio video da effettuarsi presso il Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 in data
• DOMENICA 18 APRILE 2021 con allestimento e prove il giorno SABATO 17 APRILE 2021
Elementi d'obbligo dovranno considerarsi: la compagnia come da locandina. La mancanza dell’elemento d’obbligo prima dell’inizio della videoregistrazione consente all’ORGANIZZATORE la risoluzione del contratto, fatti salvi i casi indicati al punto 7 del presente contratto.
La COMPAGNIA assumerà a proprio carico le spese di service tecnico, videoregistrazione e montaggio video dello spettacolo e dei compensi e contributi degli artisti e tecnici, loro trasferimenti, vitto e alloggio ed invierà all’ORGANIZZATORE l'agibilità INPS, nei giorni precedenti la videoregistrazione dello spettacolo.
E' obbligo della COMPAGNIA inserire nel montaggio video lo stemma della Città di Carpi e il logo del Teatro Comunale di Carpi.
La COMPAGNIA consegnerà all'ORGANIZZATORE il montaggio video entro il 23 aprile 2021.
Il video dello spettacolo potrà essere trasmesso online sui canali promozionali del Teatro Comunale di Carpi (canale youtube dedicato e pagina facebook dedicata) nei seguenti giorni e orari: da domenica 25 aprile 2021 fino alle 23.59 di martedì 28 aprile 2021.
Dopo tali date concordate il video verrà rimosso e, salvo differenti accordi futuri tra l'ORGANIZZATORE e la COMPAGNIA, ne sarà vietata la diffusione su qualsiasi canale social, internet o radiotelevisivo.
La COMPAGNIA che si occupa del montaggio richiede il file video della registrazione dello spettacolo e produrrà un video trailer.
2 – Cachet e compensi
L’ORGANIZZATORE corrisponderà alla COMPAGNIA un cachet complessivo a produzione completa, per quanto precisato al punto 1 di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre IVA di legge al 10%, per complessivi Euro 13.750,00 (tredicimilasettecentocinquanta/00).
3 - Pagamenti e fatturazione
Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi.
La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi.
Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.
Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni:
Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI)
- CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig)
- IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021)
-In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».
4 – Tracciabilità dei pagamenti.
Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.
La COMPAGNIA si impegna quindi a fornire all’atto della sottoscrizione del contratto, se non ancora inviati in precedenza, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità).
5 – Autorizzazioni e permessi SIAE.
La COMPAGNIA invierà all’ORGANIZZATORE entro 10 giorni dalla data di videoregistrazione dello spettacolo, il permesso generale SIAE o altre indicazioni inerenti.
L’ORGANIZZATORE, provvederà ad ottenere i permessi di apertura pratiche SIAE prima della trasmissione online dello spettacolo. L’ ORGANIZZATORE provvederà a propria cura e spese al pagamento dei Diritti d’Autore.
6 – Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo.
L’ORGANIZZATORE fornirà la sede di spettacolo indicata al punto 1, in buono stato di funzionamento, rispondente alle esigenze tecniche dello spettacolo sulla base della Scheda Tecnica della COMPAGNIA. La COMPAGNIA dichiara di essere a conoscenza delle misure del palcoscenico del Teatro.
L’ORGANIZZATORE assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di Vigilanza Antincendi ed effettuerà un’adeguata pubblicità dello spettacolo, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dalla COMPAGNIA.
Il Teatro si trova in area pedonale, pertanto la COMPAGNIA dovrà per tempo segnalare all’ORGANIZZATORE l’elenco dei mezzi e relative targhe, per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di transito e sosta. Nei giorni di giovedì e sabato la Piazza Martiri, antistante il Teatro, non è raggiungibile dalle ore 6,00 alle ore 15 causa mercato cittadino e pertanto i mezzi dovranno entrare/uscire prima/dopo tali orari).
Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento e l’effettuazione della videoregistrazione, montaggio video e trasmissione online dello spettacolo e che ogni prestatore d’opera sia dell’ORGANIZZATORE che della COMPAGNIA agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive, a tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l’altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivate dalla non veridicità di quanto dichiarato.
7 – Annullamenti e penali
Nei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, il presente contratto è da considerarsi risolto senza oneri per le parti.
Nel caso in cui la videoregistrazione dello spettacolo non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti e non si individuassero soluzioni alternative soddisfacenti per entrambe le parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima del debutto.
Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso. Ove, invece, alla data dello spettacolo, dovessero essere applicabili al caso di specie misure diverse e più restrittive di quelle ad oggi vigenti, la COMPAGNIA e l'ORGANIZZATORE analizzeranno in buona fede la fattibilità tecnica ed economica del servizio e valuteranno le soluzioni possibili per mantenerlo a condizioni variate. Se, nonostante gli sforzi profusi dalle Parti, queste non dovessero individuare una soluzione condivisa, o a condizioni variate, la COMPAGNIA e/o l'ORGANIZZATORE dovessero ritenere lo spettacolo oggetto del contratto non più fattibile dal punto di vista tecnico e/o economico, il presente accordo potrà essere risolto consensualmente, per forza maggiore, senza oneri tra le Parti, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di dieci giorni.
Integra altresì causa di forza maggiore, che abilita alla risoluzione del presente contratto con le modalità di cui al precedente periodo, la positività al Covid-19 clinicamente accertata anche solo di un attore o tecnico coinvolto nella rappresentazione, per il caso in cui la data di rappresentazione dello spettacolo di cui al precedente art. 1 dovesse ricadere entro il periodo di quarantena o isolamento fiduciario cui gli altri attori e tecnici della COMPAGNIA verranno sottoposti in quanto “contatti stretti” del caso positivo.
8 – Sicurezza del lavoro.
Il legale rappresentante della COMPAGNIA si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato.
E' obbligo dell'ORGANIZZATORE presentare venerdì 16 aprile 2021 esito negativo di tamponi antigenici o molecolari per la prevenzione dei contagi da covid19 effettuati entro le 48 ore precedenti la data di allestimento dello spettacolo da tutti i membri dell'ORGANIZZAZIONE coinvolti nelle giornate di lavoro con la COMPAGNIA.
In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La COMPAGNIA dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell’Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni.
La COMPAGNIA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori.
La COMPAGNIA dichiara di aver preso visione e accettare nella loro totalità le norme contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 relativo al Teatro Comunale (prot. n. 29532/2020) allegato al presente contratto.
9 – Responsabilità custodia materiali e polizza
L’ORGANIZZATORE si rende responsabile della buona conservazione del materiale della COMPAGNIA nel luogo della rappresentazione durante il periodo di permanenza della stessa. La responsabilità è riferita a furto, manomissione, incendio, ecc. Sono a carico dell’ORGANIZZATORE tutte le responsabilità relative all’agibilità del locale e delle strutture impiegate per la rappresentazione. La COMPAGNIA è espressamente sollevata (salvo sue colpe) da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi in relazione allo spettacolo. L’ORGANIZZATORE assicura di essere munito di polizza assicurativa per i materiali e per eventuali infortuni derivanti dalla responsabilità civile, durante la permanenza della COMPAGNIA nel luogo della rappresentazione per un massimale NON INFERIORE a 2.500.000,00 di Euro, abbinato a limite singolo per danni fisici e danni materiali.
10 – Cause di risoluzione del contratto.
1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
• sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
• emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
• inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello
spettacolo come indicati all’art. 1;
• grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
• non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica;
• xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.
Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 11 – Spese
Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico della COMPAGNIA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 x.xx 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.
Art. 12 - Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito.
13 – Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto
La COMPAGNIA si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro 10 giorni dal ricevimento, all’indirizzo xxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx, il presente contratto sottoscritto mediante firma digitale dal legale rappresentante unitamente al modulo F24 in allegato, attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.
In allegato:
- modulo F24
- Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 relativo al Teatro Comunale (prot. n. 29532/2020)
Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Modena. Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
L’ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI LA COMPAGNIA
AIDA STUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Il Dirigente Il Legale Rappresentante
Xxxx. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. le parti contraenti dichiarano di approvare specificatamente in via espressa e separata le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 7,8, 9, 11,12,13
L’ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI LA COMPAGNIA
AIDA STUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Il Dirigente Il Legale Rappresentante
Xxxx. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX