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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO PERCOLATO (CODICE CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE DEL COMUNE DI ANDRIA SITA IN LOCALITA’ SAN NICOLA LA GUARDIA. CIG
TRA
COMUNE DI ANDRIA, sede legale in Andria,-Palazzo di Città | Xxxxxx Xxxxxxx X x 00000 Xxxxxx Piazza Xxxxxxx I, CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721, in persona di giusta poteri conferiti con (nel seguito “Stazione Appaltante”)
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con sede legale in , Via , capitale sociale , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , X.XXX , PEC , domiciliata ai fine del presente atto in , alla Via , in persona del legale rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti con (di seguito, per brevità, anche solo Appaltatore);
PREMESSO
a) che, è stato redatto il progetto esecutivo stralcio/Disciplinare Tecnico relativo al “Servizio di emungimento, Trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato”, per la raccolta del percolato presso la discarica sita in Andria alla c.da San Xxxxxx La Guardia”;
b) che, il Comune di Andria, ha indetto con Bando, approvato con D.D. n.2734 del 26/11/2020 e n.2825, pubblicato sulla G.U.U.E. in data , sulla GURI in data e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, relativo ad una gara europea telematica a procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54, comma 3, del D.lgs.50/2016 avente ad oggetto il “Servizio di Emungimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato prodotto dalla discarica comunale di Andria sita in località “San Xxxxxx La Guardia”;
c) che, la gara sopra menzionata è stata espletata sulla piattaforma EMPULIA;
d) che, l’Appaltatore ha offerto il prezzo unitario di € (al netto di IVA ed esclusi gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza) per lo svolgimento del servizio;
e) che, con determinazione dirigenziale n. del…. , a valle del completamento della procedura e della regolarità di tutte le verifiche, il Dirigente ha approvato i verbali di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto alla società ;
f) che, l’Appaltatore è risultato aggiudicatario e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi come definiti nel seguito;
g) che, l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
i) che la presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Norme regolatrici
1. L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto, dal Disciplinare di gara e dal Disciplinare Tecnico che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016,
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 2 – Disposizioni Generali
L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di servizio di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni incoveniente derivante da rumori e odori.
Articolo 3 - Oggetto dell'appalto
1. Con la stipula della presente Convenzione, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune di Andria a fornire il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) prodotto dalla discarica sita in Andria alla Contrada San Xxxxxx La Guardia, nella misura risultante dagli Ordinativi di Fornitura e nei limiti di 13.500 tonnellate e comunque fino al concorrere dell’importo stabilito per il contratto per una durata non superiore ai 24 mesi eventualmente prorogabili.
2. L’appalto è stato aggiudicato “a misura” e, pertanto, la quantità di percolato e l’importo contrattuale devono intendersi meramente indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante che sarà obbligata a remunerare esclusivamente le prestazioni effettivamente ordinate e contabilizzate, ancorché in misura inferiore a quella prevista negli atti di gara.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nell’atto de quo. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo massimo contrattuale e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare l’incremento alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite del 20% del predetto Importo massimo contrattuale.
4. Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica sita in Andria (BT) alla Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx dovrà essere necessariamente prestato dall’Appaltatore con le modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico oltre che nel presente documento.
5. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione degli
Ordinativi di Fornitura da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.
Art 4. Oggetto e modalità del servizio
4.1 Luogo di esecuzione
L'accesso agli impianti sarà possibile esclusivamente negli orari che saranno indicati dal Direttore dell’Esecuzione del contratto (D.E.C.). Su richiesta della ditta aggiudicataria, si potranno concordare altri orari di prelevamento previa verifica della disponibilità e modalità di esecuzione del servizio.
4.2 Caratteristiche chimico fisiche dei percolati
Le caratteristiche chimico/fisiche di riferimento dei percolati sono riportate nel rapporto di prova nr. 33.197_20 del 22/07/2020 della Eco Salento s.n.c. (allegato); detti campionamenti si ritengono puramente indicativi e, pertanto, eventuali variazioni in merito alle caratteristiche chimico/fisiche del percolato oggetto del servizio, rientranti nelle normali oscillazioni relative al percolato prodotto da impianti analoghi, non potranno determinare variazioni sul prezzo.
4.3 Modalità di prelievo/emungimento - termine di esecuzione del servizio.
Il percolato da emungere, trasportare e smaltire giornalmente è pari a circa 30 tonnellate/die (l’Amministrazione Comunale si riserva, nel corso dell’esecuzione delle attività, di dare apposita disposizione sulle quantità da emungere giornalmente). L’attività dovrà essere organizzata dal lunedì al venerdì di ogni settimana e dovrà avvenire in settimane continuative (salvo diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale). Ciascun Ordinativo di Fornitura da disporsi a cura del DEC indicherà, oltre al quantitativo massimo di percolato da smaltire per detto ordinativo, anche la durata massima dell’attività relativa all’Ordinativo stesso.
Il servizio dovrà essere erogato secondo le seguenti fasi:
a) ingresso all'impianto con sosta obbligatoria sul sistema di pesatura dell'impianto (in caso di non funzionamento del sistema di pesatura la Stazione Appaltante identificherà un sito alternativo – prossimo all’impianto – per l’esecuzione della pesatura) e consegna dei documenti di accettazione (formulano identificativo o sistema SISTRI, etc...); nel caso di primo accesso dell'automezzo, l'attività di registrazione dell'automezzo nel sistema informatico dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'accesso dell'automezzo all'impianto;
b) attesa della conferma di accettazione della conformità dei documenti e di seguito raggiungimento del punto di carico del percolato (la percorrenza della viabilità interna degli impianti deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni di guida indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale presente, in particolare procedendo a passo d'uomo);
c) attesa della conferma per poter dare inizio alle attività di carico;
d) inizio delle operazioni di carico del percolato;
e) termine delle operazioni di carico;
f) conferma dell'avvenuto termine della operazione di carico e/o segnalazione immediata di eventuali criticità;
g) avvio verso l'uscita mediante la viabilità ordinaria interna;
h) sosta obbligatoria al sistema di pesatura prima di lasciare l'impianto (in caso di non funzionamento del sistema di pesatura la Stazione Appaltante identificherà un sito alternativo – prossimo all’impianto – per l’esecuzione della pesatura) per il ritiro della documentazione.
4.4 Modalità di trasporto
I mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, dovranno essere regolarmente autorizzati al trasporto come elencati nel provvedimento autorizzativo e dovranno inoltre possedere
caratteristiche, dimensioni ed equipaggiamento tale da garantire il trasporto in sicurezza del rifiuto. Le autocisterne dovranno essere sostituibili in caso di guasto. L'Appaltatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi adoperati per il trasporto, con particolare riferimento alle autorizzazioni previste dalla legge.
Ogni trasporto dovrà essere accompagnato come previsto dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 da formulario di identificazione del rifiuto o da scheda XXXXXX.
In caso di mancato funzionamento del sistema di tracciabilità elettronica SISTRI, si provvederà alla eventuale compilazione del formulano di identificazione del rifiuto.
L'Appaltatore si impegna a trasmettere la quarta copia del formulano identificazione rifiuti, regolarmente timbrata e firmata per accettazione dall'impianto/i di smaltimento entro i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.
L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, sarà tenuto a garantire:
o la sostituzione immediata degli autisti e dei mezzi che dovessero risultare indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare alcuna interruzione allo svolgimento del servizio. In tale evenienza, per quanto attiene agli automezzi, dovranno essere sostituiti con altri di analoghe caratteristiche ed idoneamente autorizzati; l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi dell'Impresa;
o il pronto recupero del percolato in caso di spandimenti accidentali presso l'impianto, il trasporto ed il conferimento presso gli impianti esterni;
o la piena efficienza dei mezzi, al fine di evitare spandimenti e gocciolamenti; in caso di spandimenti e gocciolamenti dovrà provvedere al pronto recupero del materiale sversato;
o il pieno rispetto delle procedure e delle regole di viabilità stabilite.
4.5 Possesso di autorizzazioni in capo all'appaltatore
La ditta esecutrice del servizio è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per:
- Categoria 4 - Raccolta di Rifiuti non pericolosi prodotti da terzi - classe C o superiore per il CER 190703 n………..…………….del ;
- Categoria 8 - Intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – classe C o superiore n……….. del…………...
4.6 Disponibilità di impianti di smaltimento
L'appaltatore ha dichiarato la disponibilità per tutta la durata dell'appalto di impianto di smaltimento di adeguata capacità della Ditta. Per tale ragione, si allega, alla presente, l’autodichiarazione di disponibilità con l’impegno a garantire tempestivamente altro impianto in caso di mancata disponibilità dell’impianto originario.
4.7 Oneri per l’esecuzione del servizio
Sono in capo all’appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, per la corretta erogazione del servizio.
Art 5. Condizioni economiche -
5.1 PREZZO
Il prezzo unitario è pari ad € , oltre Iva, oltre gli oneri della sicurezza, offerto in sede di gara e rimarrà fisso per tutta la durata del servizio. L’ammontare dell’appalto è pari ad € 810.000,00, oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00, oltre IVA, non soggetti a ribasso d’asta.
Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura, sulla base delle quantità di percolato effettivamente smaltite indicate dall’impianto di destinazione nel Formulario di identificazione del Rifiuto e liquidato a 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di esecuzione del Servizio.
5.2 Corrispettivo di fornitura
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Ordinativi di Fornitura regolarmente eseguiti dall’Appaltatore, è calcolato moltiplicando il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di procedura, per i quantitativi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura rinveniente dal formulari del rifiuto
Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato Progetto esecutivo stralcio/Disciplinare tecnico, allegato alla presente Convenzione.
5.3 Verifiche sulla qualità del servizio
Nel corso della durata delle Convenzioni e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Comune di Andria, anche avvalendosi di terzi da essa incaricati, potrà effettuare apposite verifiche sul rispetto dei livelli di servizio richiesti ed attesi dall’Appaltatore.
I costi delle verifiche suddette saranno a totale carico della Stazione Appaltante.
Le risultanze negative delle predette verifiche possono comportare, laddove previsto e con le modalità stabilite nel Progetto esecutivo stralcio/Disciplinare tecnico e nello Schema di Convenzione, l’applicazione delle penali ovvero la risoluzione e il recesso, in caso di reiterati inadempimenti, dalla Convenzione.
Art 6. Durata e importo presunto dell'Appalto/Ordinativo di Fornitura.
6.1 DURATA
La durata della Convenzione è da intendersi ad esaurimento della quantità di tonnellate di percolato che si renderà possibile conferire, con riferimento al prezzo unitario ribassato e comunque fino al concorrere dell'importo complessivo di € 810.000,00, oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 ed IVA, non soggetti a ribasso d'asta, e comunque per presunti 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della stessa.
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale il Comune di Andria può emettere Ordinativi di Fornitura verso l’Appaltatore.
Resta, altresì, inteso che la facoltà di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
6.2 Opzioni e rinnovo
L’emissione degli Ordinativi di Fornitura potrà continuare per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione/Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la durata di 6 (sei) mesi.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l’importo massimo spendibile, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare
tale importo fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Fermo restando quanto sopra, il Comune di Andria potrà, altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Art.7 Importo massimo nel sistema delle convenzioni
7.1 IMPORTO
L’importo massimo contrattuale espresso in Convenzione non sarà garantito all’Appaltatore in quanto non è da considerarsi vincolante per il Comune di Andria che, pertanto, non risponderà nei confronti dell’Appaltatore nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale entro i 24 mesi.
Più in generale, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Andria nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali degli Ordinativi di Fornitura che verranno emessi dalla Stazione Appaltante.
7.2 Quantità
Con riferimento alla quantità stimata di 13.500 tonn., si precisa che trattasi di una stima presunta del fabbisogno delle forniture nell’ambito dell’intera durata della Convenzione, effettuata al meglio delle conoscenze attuali del Comune di Andria.
Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, si obbliga a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell’Importo Massimo Contrattuale, come precedentemente esposto, ed eventualmente incrementato (punto 5.1).
Art 8. Soggezione alle norme dell'appalto
L'appaltatore è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni locali.
Art 9. Materiali ed attrezzature
L’Appaltatore all’inizio del servizio dovrà fornire apposita documentazione circa il volume di carico delle cisterne per calcolare la quantità prelevata, che comunque dovrà risultare dai formulari di carico e scarico e verificata in situ attraverso la pesa posta all'ingresso dell'impianto.
La ditta appaltatrice dovrà disporre continuativamente delle attrezzature, rispondenti alle norme ed in ottimale stato di manutenzione, necessarie all'effettuazione dei servizi compresi nell'appalto.
La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre l'allontanamento e la sostituzione di mezzi o attrezzature che siano ritenute non idonee all'effettuazione del servizio, fatta salva la responsabilità in capo all'appaltatore per l'utilizzo delle stesse.
Art 10. Responsabile del servizio per l'appaltatore
L'appaltatore deve comunicare, entro 7 giorni dall'affidamento del servizi, un recapito telefonico con costante reperibilità, e deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del responsabile di servizio stesso che dovrà avere ampia delega per rapportarsi con la stazione appaltante.
Art 11. Responsabilità dell'appaltatore
L'appaltatore è responsabile verso l'amministrazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti al Comune di Andria che avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento di quelli che ritenesse non adeguati al servizio, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.
Nella conduzione e gestione del servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che le
apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti la conduzione ed esecuzione del servizio.
Per il mancato intervento nei tempi richiesti, l’Appaltatore risponderà a termini di legge qualora per la propria responsabilità causasse la tracimazione della vasca di raccolta del percolato.
Il prelievo del percolato dovrà essere effettuato a mezzo di pompe situate nei pozzi di proprietà della Stazione Appaltante e messe a disposizione per tale prelievo. Il percolato prelevato dovrà essere trasportato con idonee autocisterne che prima delle operazioni di carico dovranno essere completamente vuote.
L'impresa sarà comunque, sempre, considerata come unica ed esclusiva responsabile verso il Comune di Andria e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.
Art 12. Norme relative al personale
L'appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio, è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione, o analoga documentazione prevista dalle norme vigenti, relativa al personale che impiegherà nel servizio:
- Elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente impiegato nella esecuzione dell'appalto corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola, dell'idoneità sanitaria e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08;
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni volta che avvengano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.
L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica.
L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro.
Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell'appaltatore di idoneo abbigliamento da lavoro, decoroso ed adeguato ai servizi da svolgere. Il personale dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni atte alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario e antinfortunistico, ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro.
Il personale dovrà infine essere munito di tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da mantenere sempre in vista. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo, deve usare diligenza e deve tenere un contegno corretto e riguardoso; esso è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di segnalazione all'appaltatore.
È facoltà della stazione appaltante chiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi sopra indicati.
Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) con la quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.
L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse
alle ditte subappaltatrici; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo.
Articolo 13. Penali
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’Amministrazione Comunale ovvero causato da forza maggiore, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel documento, all’Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera del 1% del valore totale dell’Ordinativo di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché l’eventuale previsione della risoluzione per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell’importo contrattuale. L’applicazione della penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Operatore economico, da parte dell’Amministrazione Comunale, per i danni causati per qualsiasi titolo, dai ritardi ed inefficienze verificatisi.
Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ovvero da disposizioni interpretative pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017).
2. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
• Il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto;
• I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto;
3. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, l’Appaltatore:
a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 8;
b) si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto da Comune di Andria nell’Ordinativo di Fornitura, ha l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l’irricevibilità della medesima, il CIG della procedura;
d) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto),
provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore emetterà nei confronti del Comune di Andria una fattura trimestrale, cumulativa per tutti gli Ordinativi di Fornitura intercorsi nel trimestre precedente e conforme alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alla Stazione Appaltante secondo le modalità di cui ai successivi commi.
5. Ciascuna fattura trimestrale riporterà l’importo complessivo degli Ordinativi di Fornitura emessi dalla Stazione Appaltante nel trimestre precedente; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l’importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
6. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, al Comune di Andria in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati negli Ordinativi di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, ai singoli Ordinativi di Fornitura a cui fa riferimento, nonché dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante.
7. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all’art. 6 del D.lgs n. 231/2002 l’Appaltatore, qualora richiesto, dovrà fornire alla Stazione Appaltante il dettaglio delle suddette spese.
8. Ai sensi dell’art. 3, comma1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell’Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. intestato all’Appaltatore, presso , IBAN . In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG.
9. L’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla Stazione Appaltante in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: C.F.
10. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità dei servizi prestati trasmesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, interrompono i termini di pagamento dei soli Servizi oggetto di contestazione.
12. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dall’Amministrazione Contraente.
13. Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativi di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del Comune di Andria trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.
14. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il
D.M. 18 gennaio 2008,n. 40. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’Appaltatore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.
15. Relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto della presente Convenzione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010.
Articolo 15 – Obbligazioni dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.
2. L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
• delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
• delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione
medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che il Comune di Andria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
• svolgere il servizio impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
• manlevare e tenere indenne Stazione Appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Comune di Andria di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
• comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. L’Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell’Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso il sito dell’Amministrazione Contraente dovranno essere eseguite:
• senza interferire nel normale lavoro dell’Amministrazione Contraente definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
• nella consapevolezza che il sito della medesima Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
• salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.
7. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti dell’Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Contraente, assumendosene il medesimo appaltatore ogni relativa alea.
Articolo 16– Patto di Integrità
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di Integrità” e si obbliga ad uniformarsi e ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente Convenzione.
2. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere la previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
3. L’Appaltatore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la Stazione Appaltante a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
4. Qualora l’Appaltatore metta a disposizione della SA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno la Stazione Appaltante sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
5. L’Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
Articolo 17 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro ed alla previdenza
1. L’Appaltatore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 8, D.lgs. n.50/2016 in caso di subappalto.
Articolo 18 – Disposizioni in materia di sicurezza
1. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore ha predisposto il D.U.V.R.I e ha presentato il DUV della Società.
2. Prima di iniziare l’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà partecipare alla riunione di coordinamento, ex Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione del servizio il contenuto della suddetta riunione, dei documenti richiamati nel verbale della riunione, compreso il Documento di Valutazione Rischi da Interferenza redatto, ed adottare tutte le misure di prevenzione previste in tali atti, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normativi in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
Articolo 19 – Cauzione definitiva
1. Ai fini della stipula della presente Convenzione, l’Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva a favore del Comune di Andria., rilasciata da , polizza n. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’Amministrazione Contraente e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo
2. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione della Convenzione.
3. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs.50/2016;
5. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, il Comune di Andria dichiarerà risolta la Convenzione.
Articolo 20 - Responsabilità dell’Appaltatore per danni e polizza assicurativa
1. L’Appaltatore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell’esecuzione della fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune di Andria
2. A tal fine, l’Appaltatore ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
• polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dall’attività di trasporto e smaltimento di percolato, svolta per conto del Comune di Andria, a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00) per sinistro con la società , Agenzia di , la polizza
fidejussoria n° emessa in data , valida ed efficace per l’intera durata dell’appalto, contenente specifica clausola che considerati quali terzi altresì il Comune di Andria.
3. Nell’ipotesi in cui il Comune di Andria dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dall’Appaltatore, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull’importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore dell’Appaltatore alla liquidazione del sinistro.
4. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare immediatamente al Comune di Andria, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi all’Ente.
Articolo 21 - Subappalto
1. Il subappalto sarà consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all’Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara.
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. L’Appaltatore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
• la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
• la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
• la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
• la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
• la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
4. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 22 - Divieto di cessione della Convenzione
1. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e la Convenzione.
Articolo 23 – Risoluzione
1. il Comune di Andria potrà risolvere il presente contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti dell’Appaltatore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:
• l’applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara;
• il verificarsi di un ritardo nei tempi di esecuzione del servizio di oltre 24 (ventiquattro) ore dalla data indicata nell’Ordinativo di Fornitura;
• la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie;
• la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro;
• la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
• la violazione della disciplina sul subappalto;
• reiterate negligenze o deficienze nel servizio, che a giudizio della Stazione Appaltante compromettano gravemente l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie attività;
• la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all’appalto.
3 Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Stazione Appaltante.