FRA
COMUNE DI CASTEL SAN XXXXXX TERME
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL AL
Codice CIG derivato
L’anno
( ), il giorno
( ) del mese di
, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
FRA
, nato/a a ( ) in data che, in qualità di Dirigente/Responsabile di Area/Servizio del Comune di Castel San Xxxxxx Terme, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della determinazione n. del , interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Xxxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx (X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000), con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, che legalmente rappresenta, ivi domiciliato/a per la carica
(indicato nel prosieguo, anche, come “Ente”)
E
, nato/a a ( ) in data , in qualità di
della ditta (Codice Fiscale/Iscrizione al Registro Imprese di n. - P.IVA ), con sede in
, che legalmente rappresenta, ivi domiciliato/a per la carica (indicato nel prosieguo, anche, come “Fornitore”);
PREMESSO CHE:
- in data 29 aprile 2016 è stata sottoscritta la convenzione, registrata al n. 9 di registro del Nuovo Circondario Imolese (N.C.I.), per la gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza con tutti gli enti facenti parte del Nuovo Circondario Imolese, tra i quali il Comune di Castel San Xxxxxx Terme;
- il Comune di Castel San Xxxxxx Terme in data ha adottato la determinazione a contrarre n. necessaria all’indizione di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo per un periodo di 36 mesi, quantificando un importo di € 290.000, IVA compresa;
- con determinazione del della Centrale Unica di Committenza n. del
sono stati approvati gli atti di gara relativi alla conclusione dell’Accordo Quadro, assumendo il codice identificativo di gara (CIG) n. e si è provveduto a bandire la relativa gara;
- a mezzo di determinazione n. del del Nuovo Circondario Imolese sono state approvate le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e si è disposta l’aggiudicazione definitiva efficace in favore di con sede in , Via , che ha presentato la migliore offerta in sede di gara con un moltiplicatore pari al , risultante dal ribasso percentuale unico offerto sul moltiplicatore posto a base di gara ed un conseguente importo massimo dell’Accordo Quadro di € ;
- in data è stato stipulato dal Comune di Castel San Xxxxxx Terme l’Accordo Quadro per il periodo 01/09/2022–31/08/2025, iscritto al Repertorio al n. ;
- ai sensi dell'Accordo Quadro il servizio di somministrazione sarà attivato dall’Ente sulla base di appositi Contratti attuativi, che il Fornitore si è impegnato a perfezionare secondo le modalità e nei termini previsti nell’Accordo suindicato;
- con determinazione n. del , adottata dal del Comune di Castel San Xxxxxx Terme, si è disposto di affidare al Fornitore un appalto basato sul predetto Accordo Quadro, come di seguito specificato:
- Servizio dal al per un importo effettivo/presunto di €
(IVA compresa);
- secondo quanto disposto dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004 n. 191, al presente contratto si allega, sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, un’apposita dichiarazione con la quale il attesta il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3 dell’articolo 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. responsabile del procedimento è ; tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo punto.
ARTICOLO 2 – Disciplina del Contratto attuativo
1. Le previsioni del presente Contratto attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro citato in premessa e da tutti gli atti da esso richiamati.
ARTICOLO 3 - Oggetto del Contratto attuativo
1. L’Ente, come sopra rappresentato, affida al Fornitore che, come sopra costituito, accetta, il Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il periodo di seguito indicato, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell’Accordo Quadro, nel presente Contratto attuativo e nel CCNL Enti Locali:
- figure professionali richieste: n. unità di personale con qualifica di
categoria (ovvero il cui numero presuntivo di lavoratori da somministrare non è
quantificabile in quanto collegato ad esigenze impreviste di sostituzione e quindi a variabili non definibili a priori) da assegnare presso il per il periodo dal al
, con orario di lavoro pari a ore settimanali.
Il corrispettivo previsto, nei limiti del valore massimo stabilito dall’Accordo Quadro, è di €
(IVA compresa). (Eventuale: Tale importo è da intendersi presuntivo e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili esattamente a priori).
ARTICOLO 4 – Modalità di svolgimento
Il servizio dovrà essere svolto secondo le previsioni contenute nell’offerta tecnica e nell’Accordo Quadro, che qui si intendono integralmente riportate.
ARTICOLO 5 – Corrispettivo
Con il presente Contratto attuativo il Fornitore si obbliga ad effettuare la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il Comune di Castel San Xxxxxx Terme – Servizio
, per un importo effettivo/presunto di € IVA inclusa,
impegnandosi ad applicare il coefficiente moltiplicatore unico offerto in sede di gara, pari al
, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 6 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo di spettanza del Fornitore sarà pagato dal Comune di Castel San Xxxxxx Terme con le modalità e nei termini previsti dall’Accordo Quadro, sul conto corrente comunicato dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
La liquidazione del compenso per le attività espletate oggetto del presente appalto avverrà a seguito invio di fattura elettronica, utilizzando il codice univoco del Comune di Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx XXX0X0.
ARTICOLO 7 – Cauzione e garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto attuativo, e in applicazione di quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dell’Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva pari ad € , corrispondente al % del valore dell’Accordo Quadro, in base a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx, mediante , nonché polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o verso Prestatori di lavoro (RCO) n. rilasciata in data da , entrambi conservati agli atti del Comune di Castel San Xxxxxx Terme.
ARTICOLO 8 – Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 19 dell’Accordo Quadro ed in misura non superiore al
% dell’importo del presente Contratto attuativo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
In alternativa
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto attuativo.
ARTICOLO 9 - Cessione del credito
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Ente, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 xx.xx., a pena di risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 10 - Divieto di cessione
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto attuativo, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 11 – Penali e risoluzione del contratto
1. Per quanto attiene la disciplina delle penalità e della risoluzione del contratto si rimanda a quanto disposto agli artt. 21 e 22 dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 12 – Condizione risolutiva e diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1 del DL 95/2012 xx.xx.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del Dl 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, successivamente alla stipula del contratto attuativo, l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA, Intercent-er o altro soggetto aggregatore a cui l’Ente possa aderire, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx., siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx..
ARTICOLO 13 - Recesso
1. Il Comune di Castel San Xxxxxx Terme si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto attuativo, nei casi previsti dall’art. 24 dell’Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, previa trasmissione di apposita comunicazione al Fornitore tramite PEC. In tal caso il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
2. L’Ente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati nel sopra richiamato articolo, dal presente Contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Cod.Civ., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Ente.
ARTICOLO 14 – Imposte ed oneri fiscali
1. Il presente Contratto attuativo viene stipulato mediante scrittura privata.
2. Sono a esclusivo carico del Fornitore tutte e indistintamente le spese di contratto, di bollo, di diritti di segreteria per la stipulazione del presente Contratto attuativo e tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto, a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
L’imposta di bollo di euro , a carico del Fornitore, è assolta dal Comune di Castel San Xxxxxx Terme in modo virtuale, come da autorizzazione dell’Intendenza di finanza di Bologna n. 2296/89 Rep. III del 20.2.89. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione
unicamente in caso d’uso, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 131/86.
ARTICOLO 15 - Controversie e foro competente
1. Per eventuali controversie aventi a oggetto le condizioni e l’esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna.
2. Nelle more della definizione della controversia, il Fornitore non può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
ARTICOLO 16 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, dall’Accordo Quadro e dagli atti di gara, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna.
Per il Comune di Castel San Xxxxxx Terme - Dirigente/Responsabile di Area/Servizio
Per il Fornitore
Il legale rappresentante