Contratto di Assicurazione
Credit Protection a Premio Unico di tipo collettivo e facoltativo abbinato ai Prestiti Personali erogati da ProFamily
e collocati dalle Banche del Gruppo Bipiemme
Per i casi di: Decesso ‐ Invalidità Permanente Totale ‐ Inabilità Temporanea Totale al Lavoro ‐
Malattia Grave ‐ Perdita Involontaria d’Impiego.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Note Informative
b) Glossario
c) Condizioni di Assicurazione
d) Fac‐simile Modulo di Adesione
deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note Informative.
Edizione 06/2015
CPI PRESTITI PERSONALI FASCICOLO INFORMATIVO
Bipiemme Vita S.p.A. ‐ Sede legale 00000 Xxxxxx ‐ Xxx xxx Xxxxx, 0 ‐ Xxxxxxxx sociale € 179.125.000,00 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10769290155
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17.03.1994 e con Provv. ISVAP n. 1208 del 07.07.1999 e n. 2023 del 24.01.2002 Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’ISVAP al n. 1.00116
‐Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle – SGAM
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. a socio unico ‐ Xxxx xxxxxx 00000 Xxxxxx ‐ Xxx xxx Xxxxx, 0 ‐ Xxxxxxxx sociale € 22.000.000,00 int.vers.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 2860 del 22.12.2010, n. 2964 del 22.02.2012 e n. 3023 del 19.11.2012 Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.00177
CPI Prestiti Personali erogati da ProFamily e collocati dalle Banche del Gruppo BPM
Nota Informativa Bipiemme Vita S.p.A. ‐ Pagina 1 di 6
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A.
NOTA INFORMATIVA BIPIEMME VITA S.p.A.
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010)
XXXXXXX XXXXXXXXXX n°2248 CPI PRESTITI PERSONALI
Copertura assicurativa Credit Protection a Premio Unico abbinata ai Prestiti Personali erogati da ProFamily e collocati dalle Banche del Gruppo Bipiemme.
Copertura Decesso.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
L’Assicurando deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE;
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE;
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) INFORMAZIONI GENERALI
Bipiemme Vita S.p.A. è capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle ‐ SGAM. L’indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Xxx xxx Xxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx ‐ Xxxxxx. Recapito telefonico: 02 ‐ 77.00.24.05 Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Bipiemme Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all’esercizio 2014, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 238.749.249 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 32.206.052
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,47.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
La durata del contratto è pari alla durata del Prestito Personale al quale lo stesso è abbinato.
In alcuni casi particolari, sono previsti termini di durata inferiori. Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto prevede la Prestazione assicurativa per il caso di Decesso.
La copertura assicurativa per il caso di Decesso prestata in forza della presente Polizza è offerta esclusivamente in modo congiunto alle coperture Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Malattia Grave, Perdita Involontaria d’Impiego, prestate in forza della Polizza Collettiva n. 10000000174 stipulata tra Profamily S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A., in quanto tali Polizze costituiscono un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due Polizze Collettive.
Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole Prestazioni.
Avvertenze:
alla copertura assicurativa si applicano le Esclusioni specificamente indicate all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
4) DURATA, DECORRENZA E TERMINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA:
La durata della copertura assicurativa è pari all’arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza della copertura assicurativa e quella di scadenza del Prestito Personale quale prevista dal Piano di Rimborso Originario e non può comunque essere superiore a 120 mesi.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del Prestito Personale, a condizione che sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto.
La copertura assicurativa ha comunque termine:
- in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Decesso, per Invalidità Permanente Totale o per Malattia Grave;
- alla scadenza del Piano di Rimborso Originario;
- per esercizio del diritto di recesso;
- in caso di anticipata estinzione del Prestito Personale (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la copertura assicurativa).
5) PREMI
Il Premio è unico e anticipato. Il suo ammontare dipende dall’importo, dalla tipologia e dalla durata del Prestiti Personali.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei Premi versati.
Il Premio è incluso nel Capitale Finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Prestiti Personali.
Avvertenze:
in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Prestito Personale, la Compagnia restituisce all’Assicurato debitore –anche per il tramite della Contraente‐ entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di estinzione anticipata ‐ la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto anche indicando un Beneficiario diverso.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
In sede di conclusione del contratto, l’Assicurato deve fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. Si rinvia all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.
Avvertenze:
si richiama l'attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze, contenute nel Modulo di Adesione, relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
7) COSTI
Il presente contratto prevede i seguenti costi a carico dell’Assicurato:
Costo Percentuale: il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio, è pari alla seguente percentuale:
62,56%
Costo %
Il costo è calcolato sul Premio unico versato.
Costi di emissione: il presente Contratto prevede un costo di emissione pari a € 5,00 incluso nel costo di cui sopra.
Costi di rimborso del Premio in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Prestito Personale: tale costo è pari a pari a € 12,50.
Nella seguente tabella viene riportata la quota parte percepita dagli Intermediari:
76,73%
Quota parte retrocessa agli Intermediari
A titolo esemplificativo per un Premio di € 100,00, i costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a € 62,56 di cui € 48,00 rappresentano l’importo retrocesso agli Intermediari.
All’Assicurato viene data indicazione dell’ammontare del totale dei costi effettivamente sostenuti con l’evidenza dell’importo percepito dagli Intermediari (corrispondenti alle percentuali suindicate) nel Modulo di Adesione.
8) SCONTI
Non sono previsti sconti di Premio.
9) REGIME FISCALE
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alla copertura assicurativa offerta da Bipiemme Vita S.p.A.:
- la totale esenzione da imposte sui Premi versati;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura prevista dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti previsti all’Assicurato;
- la totale esenzione da imposte della Prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10) MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Le modalità di perfezionamento dell’adesione e la decorrenza della copertura assicurativa sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazioni.
11) RISCATTO E RIDUZIONE
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
12) REVOCA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
Nella fase che precede l’entrata in vigore della copertura assicurativa l’Assicurando ha sempre la facoltà di revocare la propria adesione alla Polizza effettuata attraverso la sottoscrizione del Modulo.
L’Assicurando che intende revocare l'adesione deve inoltrare una richiesta scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’Assicurando può inviare la richiesta di revoca all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx. In ogni caso l’Assicurando deve restituire la copia del Modulo di propria pertinenza.
La revoca della richiesta di adesione alla copertura assicurativa offerta da Bipiemmevita S.p.A., implica altresì, necessariamente, anche la revoca della richiesta di adesione alle coperture assicurative offerte da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., costituendo tali coperture un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo.
13) DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Se l’Assicurato è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e dei costi di emissione di cui al precedente punto 7 nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
L’esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Collettiva n°10000000174 costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo.
14) DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE
Per la verifica della documentazione da presentare all’impresa per la liquidazione delle Prestazioni, si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della Prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
15) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
16) LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
17) RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Bipiemme Vita S.p.A.
Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXXXX Fax 00 00000000
Indirizzo e‐mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Se l’Assicurato è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare il reclamo all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, fax 00 00 00 00 00 oppure 06 42 13 33 53.
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
Il reclamo – da inviarsi direttamente all’IVASS al recapito sopra indicato – deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno
della stessa. Al reclamo trasmesso all’IVASS dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia Parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
- direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx‐net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET;
- all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria
18) COMUNICAZIONI TRA L’ASSICURATO E LA COMPAGNIA
Le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte per iscritto a: Bipiemme Vita S.p.A., xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
19) CONFLITTI D’INTERESSE
Si richiama l'attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che Bipiemme Vita S.p.A., è partecipata al 19% dalla Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., capogruppo del Gruppo Bipiemme.
Le Società del Gruppo Bipiemme hanno pertanto, seppur indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto in virtù del suddetto rapporto partecipativo.
Inoltre, esistono situazioni di conflitto di interessi dovute al fatto che gli Intermediari percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte dei costi che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio versato dall’Assicurato.
Bipiemme Vita S.p.A. opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati il miglior risultato possibile.
20) MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso, la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx ovvero a mezzo fax al n. 02. 859644.40.
21) INFORMAZIONI SULL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
le coperture assicurative in essere;
le condizioni contrattuali sottoscritte;
lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxx.xx
dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e‐mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e‐mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
* * * * *
Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. xxx.xxxxxxx.xx.
La Compagnia è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx
NOTA INFORMATIVA BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A.
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010)
XXXXXXX XXXXXXXXXX n°10000000174 CPI PRESTITI PERSONALI
Copertura assicurativa Credit Protection a Premio Unico abbinata ai Prestiti Personali erogati da ProFamily e collocati dalle Banche del Gruppo Bipiemme.
Coperture Danni: Invalidità Permanente Totale – Inabilità Temporanea Totale al Lavoro – Malattia Grave – Perdita Involontaria d’Impiego.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
L’Assicurando deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE;
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO;
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI;
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) INFORMAZIONI GENERALI
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita anche la “Compagnia”), società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012 e ha sede legale e direzione generale in xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Telefono (x00) 00 00000.000 ‐ Fax (x00) 00 00000.000 ‐ Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ‐ Indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31/12/2014, il Patrimonio Netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 17.746.562, il capitale sociale ammonta a Euro 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a Euro 4.128.421.
L’indice di solvibilità ‐ dato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari al 226,01 %.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenze:
Il Contratto di Assicurazione non prevede tacito rinnovo e le Coperture Assicurative cessano nei casi previsti all’art.3 “Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Prestito Personale e Portabilità” delle Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative prestate in forza della Polizza n°10000000174 sono offerte esclusivamente in modo congiunto alla copertura Decesso prestata in forza della Polizza Collettiva n. 2248 stipulata tra ProFamily S.p.A. e Bipiemme Vita S.p.A., in quanto tali Polizze costituiscono un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due Polizze Collettive.
3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Con la presente Polizza Collettiva, stipulata tra Bipiemme Assicurazioni S.p.A. e ProFamily S.p.A., la Compagnia si impegna, nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, in relazione agli Assicurati che hanno aderito alla Polizza, a riconoscere in caso di Sinistro, una Prestazione a favore dell’avente diritto, pari al Debito Residuo o alla Rata Mensile del Prestito Personale, come risultanti dal Piano di Rimborso Originario del Prestito medesimo, nei limiti e alle modalità previste e disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.
3.1 Descrizione Sintetica delle Garanzie offerte:
A. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia (valida per tutti gli Assicurati). Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60%, da Infortunio e Malattia. La Compagnia corrisponde una somma pari al Debito Residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il Piano di Rimborso Originario del Prestito Personale erogato dalla Contraente, escluse eventuali rate insolute.
Avvertenze:
per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
B. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Autonomi). Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio e Malattia. La Compagnia corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Prestito Personale risultanti dal Piano di Rimborso Originario e che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa.
Avvertenze:
alla copertura assicurativa si applica un Periodo di Franchigia;
per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione.
C. Prestazioni in caso di Malattia Grave (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori). Il rischio coperto è la Malattia Grave quando presenti le caratteristiche dettagliate nell’art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia corrisponde una somma pari al
Debito Residuo in linea capitale, risultante alla data del Sinistro, secondo il Piano di Rimborso Originario del Prestito Personale erogato dalla Contraente, escluse eventuali rate insolute.
Avvertenze:
alla copertura assicurativa si applica una Carenza;
per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.
D. Prestazione in caso di Xxxxxxx Involontaria d’Impiego (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati). Il rischio assicurato è la perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La Compagnia corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Prestito Personale, risultanti dal Piano di Rimborso Originario e che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego.
Avvertenze:
alla copertura assicurativa si applica un Periodo di Franchigia; alla copertura assicurativa si applica una Carenza;
per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Le garanzie di cui alle lettere B., C. e D. operano alternativamente in funzione dello stato lavorativo o posizione professionale dell’Assicurato al momento del Sinistro.
3.2 Avvertenze relative a tutte le coperture:
Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di Esclusione elencate nell’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Per tutte le coperture indicate è prevista l’applicazione di un Massimale riportato nell’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Esemplificazioni:
Il Periodo di Franchigia è un periodo di tempo – immediatamente successivo alla data di accadimento del Sinistro ‐ durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Periodo di Franchigia di 30 giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l’operatività della copertura.
La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, durante il quale l’efficacia della copertura assicurativa è sospesa.
Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una Carenza di 60 giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 giorni dalla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, non potrà essere indennizzato.
Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le garanzie.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a € 1.000,00 e il valore della rata di rimborso ammonti a € 1.500,00, la Compagnia corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a € 1.000,00.
3.3 Durata, Decorrenza e Termine della copertura assicurativa:
La durata della copertura assicurativa è pari all’arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza della copertura assicurativa e quella di scadenza del Prestito Personale quale prevista dal Piano di Rimborso Originario e non può comunque essere superiore a 120 mesi.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del Prestito Personale, a condizione che sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto.
La copertura assicurativa ha comunque termine:
- in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Decesso, per Invalidità Permanente Totale o per Malattia Grave;
- alla scadenza del Piano di Rimborso Originario;
- per esercizio del diritto di recesso;
- in caso di anticipata estinzione del Prestito Personale (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la copertura assicurativa);
4) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
In sede di conclusione del contratto, l’Assicurato deve fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. Si rinvia all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.
Avvertenze:
si richiama l'attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze, contenute nel Modulo di Adesione, relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute.
5) PREMI
Il Premio è unico e anticipato. Il suo ammontare dipende dall’importo e dalla durata del Prestito Personale.
Il Premio è incluso nel Capitale Finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Prestito Personale.
Avvertenze:
in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, la Compagnia restituisce all’Assicurato debitore ‐ anche per il tramite della Contraente ‐ entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di estinzione anticipata, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6) COSTI A CARICO DELL’ASSICURATO
Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell’Assicurato:
Costi di emissione: il presente Contratto prevede un costo di emissione pari a € 5,00.
Costi di rimborso del Premio in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Prestito Personale: tale costo è pari a € 12,50.
Costo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio: tale costo è pari alla seguente percentuale:
62,56%
Costo %
Il costo è calcolato sul Premio versato al netto delle imposte.
Nella seguente tabella viene riportata la quota parte percepita dagli Intermediari:
86,31%
Quota parte retrocessa agli Intermediari
A titolo esemplificativo per un Premio imponibile di € 100,00, i costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a € 62,56 di cui € 54,00 rappresentano l’importo retrocesso agli Intermediari.
All’Assicurato viene data indicazione dell’ammontare dei costi effettivamente sostenuti con l’evidenza dell’importo percepito dagli Intermediari (corrispondenti alle percentuali suindicate) nel Modulo di Adesione.
I costi sono calcolati sul Premio Unico versato al netto delle imposte.
Costi di emissione: il presente contratto prevede un costo di emissione pari a Euro 5,00 incluso nel costo di cui sopra.
Costi di rimborso del Premio in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento: tale costo è pari a Euro 12,50.
7) DIRITTO DI RECESSO
7.1 Diritto di recesso dal contratto di assicurazione
L’Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e dei costi di emissione di cui al precedente punto 6 nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
7.2 Diritto di Recesso nel corso della durata contrattuale
L’Assicurato può recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.
. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La Compagnia restituirà all’Assicurato la quota parte di Premio calcolato in base a quanto riportato all’Art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.
In entrambi i casi previsti ai precedenti punti 7.1 e 7.2, la comunicazione deve essere inoltrata a :
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Xxx xxx Xxxxx x. 0 00000 XXXXXX
In alternativa alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata se l’Assicurato è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso. L’esercizio di tali diritti implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Collettiva n°2248 costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile Pacchetto Assicurativo.
8) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
9) LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
10) REGIME FISCALE
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Bipiemme Assicurazioni S.p.A. un’imposta sui Premi versati nella misura del 2,50% del relativo Premio imponibile.
11) DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI
I Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Invalidità Permanente superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa vigente.
12) RIVALSA
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato, al diritto di rivalsa, così come specificato all’art.12 delle Condizioni di Assicurazione.
13) CONFLITTO DI INTERESSI
Si richiama l'attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che Bipiemme Assicurazioni S.p.A., è controllata al 100% da Bipiemme Vita S.p.A., a sua volta partecipata al 19% dalla Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., capogruppo del Gruppo Bipiemme.
Le Società del Gruppo Bipiemme hanno pertanto, seppur indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto in virtù del suddetto rapporto partecipativo.
Inoltre, esistono situazioni di conflitto di interessi dovute al fatto che gli Intermediari percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte dei costi che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. trattiene dal Premio versato dall’Assicurato.
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si
impegna ad ottenere per gli Assicurati il miglior risultato possibile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14) SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 000.000.000 (per Italia)
Linea Urbana x00.000.00.000.00 (per l’Estero)
contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Avvertenze:
per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.
15) RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXXXX Fax 00 00000000
Indirizzo e‐mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Se l’Assicurato è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare il reclamo all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, fax 00 00 00 00 00 oppure 06 42 13 33 53.
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
Il reclamo – da inviarsi direttamente all’IVASS al recapito sopra indicato – deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa. Al reclamo trasmesso all’IVASS dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia Parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
- direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx‐net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET;
- all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
16) ARBITRATO E MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le divergenze sul diritto all’Indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest’ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio dei medici si riunirà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
AVVERTENZA:
Resta salva in ogni caso la possibilità di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso, la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Servizio Legale e Societario, Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n. 02. 859644.40.
17) INFORMAZIONI SULL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
le coperture assicurative in essere;
le condizioni contrattuali sottoscritte;
lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e‐mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e‐mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Assicurazioni garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
* * * * *
Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Bipiemme Assicurazioni
S.p.A. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx
GLOSSARIO
Assicurato
Persona fisica che, in relazione a un contratto di Prestito Personale erogato dalla Contraente, ha aderito alle Polizze.
Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario
Soggetto avente diritto a ricevere la Prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa durante il quale le garanzie non sono operanti. Pertanto, se l’evento assicurato si dovesse verificare nel corso di tale periodo la Compagnia non corrisponderà la Prestazione assicurata.
Capitale Assicurato
La somma pari al Capitale Finanziato con il limite massimo di € 50.000,00 per ogni Assicurato per cui è prestata la copertura assicurativa. Per una stessa operazione di Prestito Personale è possibile assicurare fino ad un massimo di due cointestatari, entrambi per l’intero Capitale Finanziato.
Capitale Finanziato
E’ il debito in linea capitale del Prestito Personale risultante dal Piano di Rimborso Originario alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva ed è pari alla sommatoria del Capitale Richiesto e del Premio.
Capitale Richiesto
E’ il capitale richiesto dall’Assicurato, comprensivo di eventuali commissioni previste dal contratto di Prestito Personale. Rappresenta la base di calcolo del Premio.
Compagnia
Per la garanzia Decesso, relativa alla Xxxxxxx x.0000, Xxxxxxxx Vita S.p.A. con sede legale in xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Per le garanzie Invalidità Permamente Totale, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Malattia Grave e Perdita Involontaria d’Impiego, relative alla Polizza Collettiva n. 10000000174, Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede legale in xxx xxx Xxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Contraente
ProFamily S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono Prestiti Personali concessi dalla stessa Contraente.
Contratto di Assicurazione
Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce alle Compagnie un rischio al quale egli è esposto.
Data di Decorrenza
Giorno di erogazione del Prestiti Personali da parte della Contraente.
Debito Residuo
Debito in linea capitale del Prestito Personale risultante dal Piano di Rimborso Originario alla data del Sinistro, con Esclusione di eventuali importi di rate insolute prima del Sinistro.
Decesso
La morte dell’Assicurato.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalle Compagnie.
Fascicolo Informativo
Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni ed il fac‐simile del Modulo di Adesione.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
La perdita temporanea a seguito di Infortunio e Malattia, e in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo, Indennità, Prestazione
Importo liquidabile dalla Compagnia in caso di Sinistro in base alle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario
Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di Contratti di Assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
Invalidità Permanente Totale
La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.
ISVAP (vedi IVASS) IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazioni.
Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro
intermittente.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Grave
Una delle seguenti Malattie: ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza renale, trapianto di organi principali (cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo).
Massimale
Limite dell’esposizione finanziaria della Compagnia al di là del quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell’Assicurato.
Modulo di Adesione
Documento predisposto dalle Compagnie contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell’Aderente.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Pacchetto Assicurativo
L’insieme delle Polizze Collettive n.2248 e n.10000000174.
Parti
Assicurato, Compagnie e Contraente.
Perdita Involontaria d’Impiego
La cessazione del rapporto di lavoro dipendente a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Periodo di Franchigia
Periodo di tempo – immediatamente successivo al Sinistro ‐ durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Piano di Rimborso Originario
E’ il piano di ammortamento del Prestito Personale rilasciato all’Assicurato dalla Contraente al momento dell’erogazione del Prestito Personale.
Polizze
Le Polizze Collettive n.2248 e n.10000000174 stipulate fra Contraente e le Compagnie.
Polizza Collettiva
Contratto di Assicurazione stipulato da un Contraente nell’interesse di più Assicurati.
Portabilità
Il trasferimento del Prestito Personale ad altro soggetto finanziatore.
Premio
La somma dovuta alla Compagnia per la copertura assicurativa prestata.
Premio Unico
Premio corrisposto in un un’unica soluzione alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prestito Personale
Il finanziamento erogato dalla Contraente, di durata non superiore a 120 mesi, e al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della presente Polizza Collettiva. Sono inclusi i finanziamenti
- con periodo di pre‐ammortamento pari a 90 giorni;
- con durata variabile in funzione della scelta del cliente dopo 12 o 24 mesi.
Sinistro
Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, Bipiemme Vita S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominate le “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informano che al fine di fornire i servizi assicurativi richiesti o previsti devono raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali.
Quali dati raccogliamo
I dati personali, eventualmente anche quelli sensibili e giudiziari2, del Contraente, dell’Assicurato ed eventualmente del beneficiario, ove designato nominalmente, fornitici dai medesimi o da terzi3, verranno trattati dalle Società secondo le finalità e con le modalità necessarie sia all’adempimento delle obbligazioni strettamente connesse e strumentali, sia alla gestione dei rapporti con la clientela, sia all’esecuzione del contratto assicurativo stipulato (tra cui, ad esempio: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazioni di sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge, etc.).
Inoltre, i dati personali saranno necessariamente trattati per le finalità imposte da obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria o disposizioni impartite da organi di vigilanza e di controllo a ciò debitamente autorizzati dalle disposizioni normative in vigore4.
Il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione o l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Perché chiediamo i dati
Le Società utilizzeranno i dati per le finalità connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all’attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi5; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo6.
1 Valida peri soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.
2 L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
3 Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4 Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; le Circolari emanate dall’IVASS in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa.
5 Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico‐tariffarie; l’invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.
6 Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al
I dati potranno essere comunicati, anche all’estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alle Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa7.
Come trattiamo i dati
I dati saranno trattati dalle strutture delle Società appositamente incaricate, con modalità manuali e automatizzate (elettroniche) in modo tale da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza.
All’interno delle Società possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori, anche esterni, adibiti a particolari uffici (tra cui servizi legali, servizi informatici, consulenti medici e servizi di spedizione e di archiviazione)8.
Quali sono i Vostri diritti
Responsabili del trattamento sono i Direttori Generali pro‐tempore delle Società.
più ampio Gruppo Covéa.
7 In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
8 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
9 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché da quanto contenuto nel Modulo di Adesione. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato (sia nella forma singolare che plurale) attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA
La Compagnia riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’art. 5, le seguenti Coperture Assicurative valide in tutti i paesi del mondo:
‐ Decesso, per tutti gli Assicurati;
‐ Invalidità Permanente Totale, per tutti gli Assicurati;
‐ Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Autonomi;
‐ Malattia Grave, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori;
‐ Perdita Involontaria d’Impiego, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati.
Le Polizze, che includono le Coperture Assicurative sopra elencate, e che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente. I clienti della Contraente potranno aderire al Pacchetto Assicurativo mediante un unico atto di adesione.
ART. 2 PERSONE ASSICURABILI E ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
È assicurabile la persona fisica che sottoscrive un Prestito Personale, di durata non superiore a 120 mesi, concesso dalla Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 75° anno di età dello stesso soggetto finanziato.
L’assicurando deve poter rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie e contenuta nel Modulo di Adesione e, qualora sia un lavoratore dipendente del settore privato, non deve aver ricevuto in precedenza dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
All’atto dell’adesione alla Polizza Collettiva, l’Assicurando dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni di assicurabilità:
- di essere in buono stato di salute;
- non essere stato affetto da una Malattia acuta o cronica (esempi di Malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa non controllata dal trattamento, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività HIV, tumori, Malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva) e non presentare postumi invalidanti che riducano l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità);
- non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di Malattia o di Infortunio;
- (in caso di lavoratore dipendente del settore privato) non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa
integrazione.
Si aderisce al Pacchetto Assicurativo sottoscrivendo la dichiarazione di adesione contenuta nel Modulo di Adesione.
Per una stessa operazione di Prestito Personale è possibile assicurare fino ad un massimo di 2 persone, entrambe per l'intero Capitale Finanziato, in tal caso, ciascun Assicurato pagherà il Premio previsto relativo all’intero importo finanziato.
ART. 3 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO PERSONALE E PORTABILITÀ
3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza a patto che sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto.
3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal Piano di Rimborso Originario del Prestito Personale e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione;
in caso di estinzione anticipata del Prestito Personale o di Portabilità, laddove l’Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza prevista dal Piano di Rimborso Originario;
in caso di liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave;
per esercizio del diritto di recesso.
3.3 Estinzione anticipata del Prestito Personale e Portabilità
In caso di estinzione anticipata del Prestito Personale o di Portabilità la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell’estinzione anticipata o della Portabilità, salvo il caso in cui l’Assicurato, per il tramite della Contraente, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza prevista dal Piano di Rimborso Originario, entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o Portabilità.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all’Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di Copertura Assicurativa non goduta, calcolata alla data dell’estinzione, sommando i risultati delle seguenti formule:
Rimborso del Premio Puro: (Premio netto‐ Costi) * [(n‐t) * (n‐t+1)] / [n * (n+1)]
Rimborso dei Costi: Costi * [(n‐t) / n] dove:
Premio netto = Premio versato al netto delle imposte di assicurazione;
Costi = importo trattenuto dalla Compagnia e riportato alla voce "Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)” nel Modulo di Adesione;
n = durata della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi) così come risultante dal Modulo di Adesione;
t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi);
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate nel Modulo di Adesione.
In alternativa alla restituzione del premio non goduto, l’Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere che le Coperture Assicurative rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale risultante dal Piano di Rimborso Originario.
ART. 4 DIRITTO DI RECESSO
4.1 Diritto di recesso dal contratto di assicurazione
L’Assicurato può recedere dalle Polizze entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alle Compagnie.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Le Compagnie tratterranno inoltre dall’importo dovuto le spese sostenute per l’emissione del contratto quantificate nel Modulo di Adesione.
4.2 Diritto di Recesso nel corso della durata contrattuale
L’Assicurato può recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà dandone comunicazione alle Compagnie, avendo cura di indicare gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La Compagnia restituirà all’Assicurato il Premio calcolato in base a quanto riportato all’Art. 3.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le comunicazioni di cui al presente art. 4, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) ai recapiti indicati al successivo Art. 15 o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata (qualora l’Assicurato ne sia in possesso) ai seguenti indirizzi:
Per Bipiemme Vita S.p.A. : xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Per Bipiemme Assicurazioni S.p.A. : xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
ART. 5 CONDIZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
5.1 Copertura assicurativa per Decesso
(a) Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è il Decesso, qualunque possa esserne la causa.
(c) Prestazione assicurativa
Fermi i Massimali di cui all’art. 9, la Compagnia liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il Piano di Rimborso Originario, esclusi eventuali importi di rate insolute.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale
(a) Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini del calcolo dell’Invalidità per la Prestazione. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
(c) Prestazione assicurativa
Fermi i Massimali di cui all’art. 9, la Compagnia liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il Piano di Rimborso Originario, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza ed esclusi eventuali importi di rate insolute.
Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
5.3 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Autonomi.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio e Malattia.
(c) Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Prestazione assicurativa
Xxxxx i massimali di cui all’art. 9, la Compagnia, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Prestito Personale come risultanti dal Piano di Rimborso Originario che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca ‐ prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa ‐ una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
5.4 Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è la Malattia Grave, quando presenti le seguenti caratteristiche:
ICTUS
Qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente;
CANCRO
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno;
ATTACCO CARDIACO
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori:
‐ anamnesi di precordialgia tipica;
‐ nuove alterazioni elettrocardiografiche;
‐ aumento degli enzimi cardiaci;
PATOLOGIA CORONARICA CHE RICHIEDE INTERVENTO CHIRURGICO
Intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l’occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un’ostruzione mediante tecniche laser;
INSUFFICIENZA RENALE
Malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l’Assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale;
TRAPIANTO DI ORGANI PRINCIPALI
L’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.
(c) Periodo di Carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 giorni.
(d) Prestazione assicurativa
Xxxxx i Massimali di cui all’art. 9, in caso di diagnosi di una delle patologie sopra riportate, la Compagnia liquida un capitale pari al Debito Residuo in linea capitale, risultante alla data di Sinistro, secondo il Piano di Rimborso Originario, escluse eventuali rate insolute.
Come data di Sinistro si intende la data di prima diagnosi.
La Compagnia effettuerà la liquidazione della Prestazione solo al termine del periodo di sopravvivenza, che è pari a 2 mesi dalla data di diagnosi della Malattia Grave.
5.5 Copertura assicurativa in caso di Xxxxxxx Involontaria d’Impiego
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati, che al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno 6 mesi.
(b) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è la Perdita Involontaria d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).
(d) Periodo di Carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 giorni.
(e) Prestazione assicurativa
Xxxxx i Massimali di cui all’art. 9, la Compagnia, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Prestito Personale come risultanti dal Piano di Rimborso Originario, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Compagnia e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.
ART. 6 ESCLUSIONI
Le coperture assicurative sono escluse nei seguenti casi:
Per la sola garanzia Decesso:
a) dolo dell'Assicurato ovvero del Beneficiario;
b) suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell’Assicurazione.
Per le garanzie Invalidità Permanente Totale , Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Malattia Grave e Perdita Involontaria d’Impiego :
c) dolo dell'Assicurato ovvero del Beneficiario;
d) Xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; atti di autolesionismo; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
e) Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
f) Xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
g) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
h) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere, anche se non noti o diagnosticati, alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
i) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
j) Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica
del paracadutismo o di sport aerei in genere;
k) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate.
Oltre che nei casi generali sub lettere da c) a l), la copertura relativa al rischio di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è inoltre esclusa in caso di:
l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Oltre che nei casi generali sub lettere da c) a l), la copertura relativa al rischio di Perdita Involontaria d’Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:
m) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
n) dimissioni;
o) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
p) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
q) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
r) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
s) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
t) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
u) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
v) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
w) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
x) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
ART. 7 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Beneficiari delle Prestazioni assicurative previste dal contratto in caso di Decesso dell’Assicurato nel corso della durata della copertura assicurativa sono gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, legittimi dell’Assicurato stesso, in parti tra loro uguali.
Beneficiario delle Prestazioni assicurative previste dal contratto in caso di Invalidità Permanente Totale , Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Perdita Involontaria d’Impiego e Malattia Grave è l’Assicurato.
In nessun caso, nel corso della durata del contratto, la Contraente ovvero qualsiasi società appartenente al Gruppo Bipiemme potrà essere indicata come Beneficiario o vincolatario delle Prestazioni assicurative.
ART. 8 PREMI DELL'ASSICURAZIONE
Il Premio è unico e anticipato e dipende dall’importo e dalla durata del Prestito Personale. L'ammontare totale del Premio lordo si ottiene secondo la formula seguente:
0.0825% * Capitale Richiesto * mesi di durata del Prestito Personale
Il Premio è incluso nel Capitale Finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Prestito Personale.
L’ammontare totale del Premio Unico, indicato sul Modulo di Adesione è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
ART. 9 MASSIMALI
Per ciascun Assicurato, la Prestazione massima garantita dalla Compagnia è:
a. in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave: il Capitale Assicurato risultante dal Modulo di Adesione con un massimo di € 50.000,00;
b. in relazione alle garanzie Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Xxxxxxx Involontaria d'Impiego: € 2.000,00 per Indennità mensile. Inoltre, l’Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
I. per singolo Sinistro, 12 rate mensili del Prestito Personale; e,
II. per l’intera durata della copertura, 24 rate mensili del Prestito Personale.
ART. 10 DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Perdita Involontaria d'Impiego e Malattia Grave, i Sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall’Assicurato o dai suoi aventi causa, componendo i seguenti numeri di telefono:
Numero Verde 000.000.000 (per Italia),
Linea Urbana x00.000.00.000.00 (per l’Estero),
contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 seguendo le indicazioni ricevute dall’operatore.
In caso di Decesso, il Sinistro deve essere tempestivamente denunciato a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi a:
Bipiemme Vita S.p.a. Ufficio Gestione Portafoglio Xxx xxx Xxxxx, 0
00000 ‐ XXXXXX
Gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al numero 02.77.00.24.05
Ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest’ultima necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, la Compagnia si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dalla Compagnia):
Decesso: certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di Decesso a seguito di Xxxxxxxx, copia della cartella clinica relativa al primo ricovero per la patologia che ha causato il Decesso o verbale del Soccorso Sanitario d’Urgenza in caso di morte improvvisa; in caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale di chiusura delle indagini reso dalle autorità competenti; in caso di effettuazione di autopsia, copia del referto autoptico; se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia
autenticata del testamento e copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l’età e la capacità di agire; se l’Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente Totale: certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica e in caso di incidente stradale, copia del verbale di chiusura delle indagini reso dalle autorità competenti.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: dichiarazione del medico curante o del Pronto Soccorso e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica.
Perdita Involontaria d’Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.
Malattia Grave: copia della documentazione medica relativa alla diagnosi della Malattia Grave assistita da relativa documentazione sanitaria di supporto.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia, il costo delle quali sarà a totale carico della Compagnia medesima.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
ART. 11 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Le Compagnie si impegnano a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
ART. 12 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Le Compagnie rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del codice civile.
ART. 13 PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, per la sola copertura per il caso di morte prestata da Bipiemme Vita S.p.A. i diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le coperture prestate da Bipiemme Assicurazioni
S.p.A. i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono invece nel termine di 2 anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Con riferimento alla copertura caso morte prestata da Bipiemme Vita S.p.A., ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, il maturare del termine di prescrizione, con conseguente perdita del diritto alla prestazione, comporta l’obbligo per Bipiemme Vita S.p.A. di devolvere l’importo della prestazione allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alimentato dall’importo dei rapporti definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
ART. 14 LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile al contratto è quella italiana.
ART. 15 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie dovranno essere fatte per iscritto a:
- per la Polizza n.2248: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx;
‐ per la Polizza n.10000000174: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
ART. 16 CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
ART. 17 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte delle Compagnie, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalle Compagnie all'atto dell’adesione all'Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto, foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto.
ART. 19 ARBITRATO
Le divergenze sul diritto all’Indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest’ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio dei medici si riunirà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva Vita n.2248 e Polizza Collettiva Danni n. 10000000174 tra ProFamily S.p.A. e Bipiemme Vita S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Pratica Prestito Personale N°: Capitale Richiesto (in Euro): Durata Prestito Personale (mesi): Capitale Assicurato (in Euro): Durata Copertura (mesi): N° intestatari:
Dettaglio Polizza Vita | Dettaglio Polizza Danni | Totale | |
Premio Unico anticipato (in Euro) | |||
di cui Imposte (in Euro) | |||
di cui Premio per garanzie detraibili (in Euro)* | |||
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) (in Euro) | |||
Importo percepito dall’Intermediario (in Euro) | |||
Costi di emissione del contratto (in Euro) | |||
Costi di rimborso del contratto (in Euro) |
Il/la sottoscritto/a Signor/a, Cognome e nome: Codice Fiscale: Data di nascita: Sesso: Luogo di Nascita: Prov.: Indirizzo Residenza: Via/Piazza n°: Città: Prov.: C.A.P.: Stato:
*Quota parte del premio versato in relazione a cui è previsto il diritto ad una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche, alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla vigente normativa fiscale.
PRENDO ATTO
• che ProFamily S.p.A. ha stipulato, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un finanziamento da essa erogato, con Bipiemme Vita S.p.A. la Polizza Collettiva Vita n.2248 (“Polizza Vita”) concernente una copertura assicurativa per il caso di Decesso, e con Bipiemme Assicurazioni S.p.A. la Polizza Collettiva Danni n.10000000174 (“Polizza Danni”) concernente una copertura assicurativa per i casi di Invalidità Permanente Totale; di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (operante per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Autonomi); di Malattia Grave (operante per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori); di Perdita Involontaria d’Impiego (operante per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati);
• che le Polizze hanno carattere facoltativo e che l’erogazione del finanziamento da parte di ProFamily S.p.A. non è in alcun modo condizionata all’adesione alle Polizze stesse;
• che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento ‐ a condizione che siano stati sottoscritti il presente Modulo di Adesione e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e sia stato pagato il relativo Premio ‐ e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del finanziamento, così come prevista dal Piano di Rimborso Originario;
• della possibilità di recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo;
• che il Premio è unico e anticipato, è incluso nel Capitale Finanziato ed il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Prestito Personale;
• che Beneficiari delle Prestazioni assicurative previste dal contratto sono l’Assicurato e/o i suoi eredi testamentari o, in assenza, legittimi.
DICHIARO di voler aderire in qualità di Assicurato alle Polizze Collettive Vita e Xxxxx.
AUTORIZZO ProFamily S.p.A. a trasmettere a Bipiemme Vita
S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di finanziamento, necessarie per l’esecuzione delle Polizze Vita e Xxxxx.
CONFERISCO MANDATO irrevocabile a ProFamily S.p.A. di effettuare, in nome e per conto mio, il pagamento dei Premi a favore di Xxxxxxxx Vita S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. ProFamily S.p.A. tratterrà l’ammontare dei Premi direttamente dal Capitale Finanziato.
Data e Luogo
Firma dell’Assicurato
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE
Ai fini dell’efficacia di tale adesione, DICHIARO espressamente di essere in buono stato di salute e, in particolare:
• di non essere stato affetto da una Malattia acuta o cronica (esempi di Malattie acute o croniche: disturbi cardiovascolari, insufficienza respiratoria,
insufficienza renale, ipertensione arteriosa non controllata dal trattamento, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività all’HIV, tumori, Malattie del sangue, broncopneumopatia cronica ostruttiva) e di non presentare postumi invalidanti che riducano l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità);
• di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di Malattia o di Infortunio.
DICHIARO inoltre (operante per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati) di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
PROSCIOLGO dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino ed autorizzo sin d’ora le Compagnie all’acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati.
AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla Prestazione. Prima della sottoscrizione è necessario verificare l’esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni relative al proprio stato di salute.
Anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica con costo a proprio carico per certificare l’effettivo stato di salute.
Data e Luogo
Firma dell’Assicurato
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPRESSAMENTE
L’Assicurato dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 5 “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative”; 6 “Esclusioni”; 9 “Massimali”; 10 “Denuncia dei Sinistri”; 16 “Cessione dei diritti”.
Data e Luogo Firma dell’Assicurato
INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE
DICHIARO di avere ricevuto, letto ed accettato, prima dell’adesione alle Polizze Vita e Danni, copia integrale del Fascicolo Informativo – composto da Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Fac‐Simile Modulo di Adesione – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Data e Luogo
Firma dell’Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196)
Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornitami, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (il “Codice della Privacy”), da Bipiemme Vita S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo quindi il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa ricevuta.
Data e Luogo Firma dell’ Assicurato