PIANO DEL CONSUMATORE
Tribunale di Reggio Calabria
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO EX LEGE 3/2012
PIANO DEL CONSUMATORE
proposta di RISANAMENTO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ARTT. 9 COMMA 2 E 15 COMMA 6 LEGGE N.
3/2012
Procedura n. 19/2019
RG n. 3793/2019
Professionista nominato con funzioni di OCC: Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXX
Ricorrente:
(
)
Sommario
1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento 4
3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012) 6
4. Dati anagrafici del debitore, composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012) 7
5. Situazione debitoria dell’istante 10
6. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012) 13
7. L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati 14
8. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012) 23
9. L’attivo accertato e disponibile per il piano… 25
10. L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. n. 3/2012) 27
11. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012) 27
12. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – piano del consumatore 27
13. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012) 35
14. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012) 37
15. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6) 38
1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento
Con la legge n. 3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell’indebitamento preesistente.
In particolare, l’art. 6, c. 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore possa, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, concludere un accordo con i creditori nell’ambito di composizione della crisi o in alternativa propone un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto.
Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è, per espressa previsione normativa, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b).
Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con il quale, ai sensi dell’art. 6, c. 2 si intende:
I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
II. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.
Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori.
2. Premessa
L’istante
nato a
e residente a
si trova in
una accertata situazione di sovraindebitamento. Lo stesso, in data 08.11.2019, dava avvio alla procedura ex lege 3/2012 in oggetto presentando a codesto On.le Tribunale la richiesta della nomina di un professionista per gestire la propria situazione di crisi. In data 12.11.2019 il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale adito, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, designava l’Organismo Composizione della Crisi Commercialisti di Reggio Calabria per la nomina del professionista ai sensi e per gli effetti di cui all’art 15 co. 9 L.3/2012; successivamente, in data 21.11.2019 l’OCC incaricato nominava la sottoscritta quale professionista incaricato dell’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla legge all’Organismo di Composizione della crisi (ex art. 15 c. 9 – L. 3/2012).
La procedura, in volontaria giurisdizione, veniva pertanto iscritta al R.G. n. 3793/2019. La sottoscritta alla stessa data accettava la carica dichiarando di essere in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F.
Il ricorrente provvedeva quindi a depositare i documenti atti alla stesura del piano. Dall’esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, la sottoscritta ritiene corretta l’adesione al piano del consumatore. All’uopo infatti si sostiene che il ricorrente rientri nella definizione ex art. 6 c.2 trovandosi nella definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nella fattispecie assunte esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale.
La scrivente, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dal sig. e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:
a. indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b. esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c. resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012)
La scrivente rileva che per il ricorrente de quo sussistano i presupposti di ammissibilità in quanto lo stesso:
a) non è soggetto a procedure concorsuali essendo privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione di procedure concorsuali ex art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
b) ha dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
c) ha dichiarato di non aver subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
d) con l’assistenza e la difesa dell’avv. Xxxxxxxx Xxxx, ha prontamente fornito la documentazione atta alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
La proposta di accordo per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:
- Elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;
- Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019);
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente;
- Autocertificazione di stato di famiglia.
4. Dati anagrafici del debitore, composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)
Il debitore istante è il sig. a
nato a
e residente
.
Allo stato attuale, il nucleo familiare del ricorrente così come indicato nell’autocertificazione dello stato di famiglia resa agli atti della presente attestazione è composto esclusivamente dallo stesso debitore.
All’uopo occorre evidenziare, come si avrà modo di rappresentare meglio nel prosieguo della presente relazione ai fini di una corretta analisi delle circostanze descritte che, in origine e comunque al momento della stipula del contratto di mutuo, del nucleo familiare del sig. facevano parte la sig.ra - compagna e convivente - ed il figlio nato dalla relazione tra i due.
Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l’entità delle spese necessarie al proprio sostentamento, il ricorrente ha inteso stimare le stesse attraverso l’elencazione di seguito rappresentata:
Tipologia di spesa | Importo mensile |
Spesa per vitto | 200,00 |
Spesa per la cura della persona | 50,00 |
Utenza elettrica | 100,00 |
Utenza acqua | 20,00 |
Utenza metano, gas | 15,00 |
Utenza telefono fisso | 0 |
Utenza telefono mobile | 12,00 |
Imposte e tasse locali | 0 |
Spesa per indumenti | 60,00 |
Spesa per l’automobile | 150,00 |
Totale | € 607,00 |
L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da una sola persona, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 239,79 e per spese non alimentari pari a euro 557,99; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.
Si ritiene opportuno inoltre fornire in questa sede i risultati di una ulteriore indagine effettuata dalla scrivente riguardo la soglia di povertà assoluta secondo gli standard dell’istituto nazionale di ricerca:
Concludendo, gli importi indicati dal debitore sono in linea con le disponibilità reddituali e monetarie attuali (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza).
5. Situazione debitoria dell’istante
Il debitore ha compiutamente fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all’organo giudicante di poter decidere sull’accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.
La documentazione a cui la scrivente ha potuto fare riferimento ai fini dell’espletamento delle operazioni è la seguente:
o Documento identificativo dell’istante e lo stato di famiglia
o Contratti di lavoro subordinato dell’istante
o CU 2009 -2010 - 2011;
o Cedolini paga periodo luglio 2014 – agosto 2015;
o Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni della sig.ra (ex convivente);
o Atto di compravendita immobiliare rep. N. ;
o Relazione tecnica immobile;
o Atto di precetto promosso da BNL Spa;
o Atto di pignoramento immobiliare promosso da BNL;
o Certificazioni mediche afferenti la patologia contratta;
o Decreto di omologa del Tribunale per il riconoscimento dello stato di invalidità;
o Copia dei bonifici effettuati alla Banca BNL da parte della sig.ra (ex convivente del e madre del figlio di quest’ultimo) a seguito di accordo transattivo con l’istituto di credito.
La attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nel piano del consumatore, si compone da debiti verso Banca BNL Spa per mutuo ipotecario acceso per l’acquisto della casa di abitazione principale, e da debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi locali, sanzioni e ammende a vario titolo irrogate.
Debito vs BNL Spa
Con contratto del Notaio Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx del , rep. , la Banca Nazionale del Lavoro Spa concedeva un mutuo ipotecario di € 82.000,00 al sig. da restituirsi mediante il pagamento di n. 177 rate mensili posticipate,
al tasso variabile con termine il 31.03.2025. Xxxxx atti si evince che, del menzionato contratto si faceva fideiussore il sig. , padre del debitore. Il contratto de quo veniva stipulato per l’acquisto di un immobile sito in
, destinato ad abitazione principale dell’istante, della compagna
- sig.ra - e del figlio della coppia.
In data 24.01.2017 viene notificato al debitore atto di precetto per la somma di € 64.293,25 oltre interessi moratori a decorrere dal 04.01.2017. Conseguentemente, in data 18.03.2017 lo stesso riceve notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.
Il sig. al fine di evitare un irreparabile aggravio della posizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito, che avrebbe comportato la possibile perdita dell’immobile, con l’ausilio e l’assistenza del proprio legale, propone al creditore BNL Spa un accordo transattivo mediante piano di rientro; lo stesso non possedendo la forza economico- finanziaria necessaria, si è avvalso della disponibilità resa dalla sig.ra (ex compagna) e dall’attuale compagno di quest’ultima, sig. che si sono trovati nella piena disponibilità al pagamento degli importi previsti dal piano transattivo e con loro stessi concordato. L’accordo de quo si è concretizzato mediante il versamento in acconto di € 6.680,00 e di rate mensili pari ad € 644,00 per un totale di € 18.850,80.
Il debito residuo ipotecario come indicato nella comunicazione email del 18.02.2020 ricevuta da BNL è pari ad € 53.776,12.
Debito vs Agenzia delle Entrate Riscossione
Come verrà analiticamente indicato nel prosieguo della relazione, la situazione debitoria dell’istante consta anche di una esposizione verso Agenzia delle Entrate Riscossione per tasse e tributi verso enti locali e Prefettura. Gli stessi ammontano ad € 6.876,39.
La suddivisione di tutti i crediti per ordine e grado è così composta:
Crediti assistiti da prededuzione
I crediti prededucibili riguardano esclusivamente quelli relativi alla instaurazione della procedura da sovraindebitamento. Gli stessi sono pari ad € 3.603,16 per il compenso OCC e € 1.198,00 per il compenso dell’avv. Xxxx Xxxxxxxx, legale del debitore.
PASSIVO IN PREDEDUZIONE | IMPORTO |
Compenso OCC | € 3.603,16 |
Spese legali | € 1.198,00 |
TOTALE | € 4.801,16 |
Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare
PASSIVO AL PRIVILEGIO | ACCERTAMENTO OCC PRIVILEGIO |
BNL Gruppo BNP Paribas Spa | € 53.776,12 |
Crediti chirografari
PASSIVO AL CHIROGRAFO | ACCERTAMENTO OCC CHIROGRAFO |
Agenzia Entrate Riscossione | € 6.876,39 |
Conclusioni
L’ammontare complessivo del passivo è composto come da tabella sottostante:
PASSIVO | ACCERTAMENTO OCC PREDEDUZIONE | ACCERTAMENTO OCC PRIVILEGIO | ACCERTAMENTO OCC CHIROGRAFO |
OCC | € 3.603,16 | ||
Spese legali | € 1.198,00 | ||
BNL Spa | € 53.776,12 | ||
Agenzia delle Entrate Riscossione Spa | € 6.876,39 | ||
Acconto OCC | - € 1.951,58 | ||
TOTALE | € 2.849,58 | € 53.776,12 | € 6.876,39 |
Redditi e patrimonio
I flussi reddituali attualmente a disposizione del debitore, constano
1. Di un’indennità corrisposta dall’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE a titolo di pensione di invalidità civile pari ad € 290,00 mensili a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis V comma c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro con il quale veniva accertato il requisito sanitario al 75% a far data dal 02.02.2017
2. Del reddito di cittadinanza pari ad € 460,00 mensili.
Il patrimonio immobiliare consta della sola casa di abitazione principale oggetto del mutuo non onorato e sita in Montebello Ionico, frazione Saline, alla Via Nazionale tv. I n.12 del valore di acquisto di € 46.766,00.
6. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)
La scrivente, nell’espletare le operazioni che la natura dell’incarico richiede, ha effettuato indagini per ricercare eventuali atti di disposizione effettuati dal ricorrente nel quinquennio
antecedente l’istanza al fine di mettere a disposizione del giudice gli elementi per accertare la presenza d’iniziative o atti in frode ai creditori e disporre nell’eventualità la revoca del “decreto di ammissione alla procedura” ex art. 10, comma 1, L.S., con il conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi.
All’uopo non sono emerse operazioni rientranti nella fattispecie.
7. L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati
La scrivente, per una corretta attestazione e verifica dei dati esposti dall’istante - previa autorizzazione del Giudice – ha richiesto l’accesso ai dati presenti dell'anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione) e alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d'Italia e di altri enti pubblici e privati; ha altresì richiesto riscontro sulle ulteriori posizioni debitorie. L’attività suindicata è stata comprovata dalla documentazione fornita dall’istante
Le risultanze delle operazioni di indagine e verifica nei confronti di sono di seguito esposte:
I. Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso la quale sono emerse le seguenti
pendenze in capo all’istante:
II. Banca d’Italia – Centrale Allarme Interbancaria
III. Centrale rischi della Banca d’Italia (stralcio) (all. 21 – Esito Centrale Rischi Banca d’Italia)
IV. Banca dati CRIF
V. Banca dati Consorzio Tutela Credito (CTC)
VI. Ispezione PRA
VII. Visura protesti
8. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012)
Il legislatore, nell’emanazione della Legge n.3/2012, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi esaminati, rende indispensabile la coesistenza del requisito della meritevolezza. Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente dalla legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di risoluzione della crisi per cessare la propria situazione di insolvenza.
Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per obbligazioni assunte.
Quindi, per valutare l’esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.
La scrivente ritiene altresì che, per completare l’indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe verificare il comportamento del creditore, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella valutazione del merito creditizio. Quanto al debitore, l’esame della documentazione depositata a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutasi in data 16.12.2019, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell’indebitamento.
L’istante nel 2010 richiede un mutuo ipotecario presso l’istituto di credito BNL Spa per l’acquisto della casa di abitazione principale propria e della famiglia, all’epoca composta dalla sig.ra e dal loro figlio nato nel 2008.
In quel periodo l’istante lavorava regolarmente presso la ditta “
come dipendente a tempo determinato nel settore della ristorazione. Il reddito percepito dall’istante, sebbene di esigua entità, in aggiunta alla fideiussione rilasciata dal sig. (padre del xxxxxxxx) ha garantito il buon esito della pratica di mutuo ipotecario.
Si sottolinea a tal proposito la buona fede del contraente circa la sostenibilità del peso della rata prevista dal piano di ammortamento in ordine alle effettive disponibilità finanziarie della famiglia cui facevano parte anche i redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato della sig.ra (€20.000,00 annui, come si evince anche dalle dichiarazioni dei redditi allegate); di contro emerge invece l’inadeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore. L’art. 124 bis co.1 T.U.B. – verifica del merito creditizio – recita infatti:
“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Tale attività da parte del creditore sembra essere stata carente.
I primi sintomi dell’indebitamento sorgono nella circostanza in cui sopraggiunge la separazione del sig. dalla compagna, nonché nel momento in cui allo stesso viene diagnosticata una patologia nota come “ ” a causa della quale è costretto a lasciare il proprio lavoro.
La sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa, e il venir meno della presenza della compagna nel proprio nucleo familiare riduce notevolmente il reddito del sig. al punto di non permettergli di adempiere agli impegni assunti con il creditore BNL Spa.
Quanto sopra rappresentato sugella la buona fede del debitore che, solo in occasione di fatti negativi sopravvenuti ed inaspettati non è stato in grado di adempiere alle obbligazioni.
9. L’attivo accertato e disponibile per il piano
Il sig. come già anticipato, risulta titolare di pensione di invalidità e percettore
di reddito di cittadinanza, per un totale annuale ai fini dei redditi pari ad € 9000,00
(€750,00 mensili).
L’unico bene mobile personale in possesso del debitore è l’automobile ma, poiché di modico valore e al contempo fondamentale per gli spostamenti del sig. trovandosi a risiedere in un piccolo Comune, detto bene non viene messo a disposizione dei creditori. Non risultano altri beni intestati all’istante debitore oltre l’immobile oggetto del mutuo.
La circostanza però da portare in evidenza ai fini della salvaguardia della sostenibilità del piano stesso riguarda l’intenzione e la disponibilità della sig.ra - ex
compagna e madre del figlio del xxxxxxxx - e del compagno sig. di accollarsi l’onere del pagamento delle somme che il piano del consumatore de quo prevederà.
La stessa, come opportunamente documentato, allo stato risulta impiegata a tempo indeterminato.
Dalla lettura del Modello Redditi 2019 della sig.ra si apprende che il reddito complessivo annuo lordo è pari ad € 21.426,00, e il totale delle imposte lorde è pari ad € 3.717,00. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari ad € 17.709, pari ad un netto mensile di € 1.475,75. Si fa presente che la sig.ra con l’ausilio dell’attuale compagno già in precedenza, si è fatta carico del pagamento delle rate previste
dal piano di rientro concordato con BNL Spa.
La stessa attualmente è parte di un contratto di credito per un prestito personale stipulato in data 31/10/2018 con Findomestic Banca Spa di importo pari ad € 60.000 e di durata pari a 120 mesi con rata mensile costante di € 762,60.
Il sig. titolare di partiva iva, nell’esercizio 2018 ha dichiarato redditi per € 8.801,00.
L’ammontare del reddito annuale netto complessivo del debitore in aggiunta a quello dei garanti è pari ad € 35.510,00 annui (€ 2.959,00/mese).
A tale importo deve essere sottratta la somma necessaria per il sostentamento personale del sig. preventivata in € 7.284,00 annui (€ 607,00 mensili - al limite della soglia di povertà) e del nucleo famigliare stimate in € 20.400 annui (€1.700,00 mensili).
L’importo rimanente al netto delle spese di mantenimento è pari ad € 7.826,00 (circa € 652,00 al mese).
Si allega una tabella riassuntiva:
TITOLARE DEL REDDITO | IMPORTO LORDO | SPESE PER SOSTENTAMENTO | IMPORTO NETTO DISPONIBILE A PIANO | |
€ 750 | € 607 | € 100 | ||
D | ||||
€ 2.209 | € 1.700 | € 509 | ||
G / G | ||||
TOTALE | € 2.959 | € 2.307 | € 609 |
10. L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. n. 3/2012)
Precedentemente alla crisi economica da sovra indebitamento che ha colpito il sig. sulla scorta delle motivazioni suesposte, non risultano situazioni di
indebitamento. Tutto è infatti conseguenza delle circostanze sopravvenute.
11. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012)
Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.
12. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – piano del consumatore
Il debitore, con l’ausilio della sig.ra e del sig. in
ottemperanza alla L. 3/2012 ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 bis con
stralcio parziale della debitoria, che tuteli gli indubbi diritti dei creditori ma che al tempo stesso consenta di far fronte a quota parte del monte debiti, secondo la reale sostenibilità della rata da parte dei garanti al fine di conservare l’unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora.
Preso atto di quanto emerso dall’analisi documentale, si prevede:
• Il soddisfacimento integrale dei debiti muniti di ipoteca sulla base del presumibile valore di realizzo in caso di vendita del bene pignorato. Per la stima si è fatto salvo un riferimento diretto, costituito dall’atto di compravendita per Notaio del
, che indica un prezzo pattuito in € 52.000,00. Quest’ultimo non è un valore fiscale bensì commerciale, quindi utile ai fini della stima; ciò è di per sé evidente dalla rendita catastale e dal moltiplicatore fiscale dell’epoca. Già nel 2006 è intervenuta una modifica alla normativa per i notai che da allora sono obbligati anche a riportare nell'atto, tra gli altri elementi, sia il valore fiscale che quello di stipula. In considerazione dell’andamento del mercato immobiliare, si ritiene di confermare il prezzo dell’epoca come valore commerciale tuttora valido, rapportandolo però a quello attuale considerando, a parità di zona e condizioni (comune di , abitazione di tipo economico) i valori unitari minimi dell’epoca (485 €/mq) e quelli attuali (500
€/mq). Applicando questo criterio il valore sarà di € 53.600, ovvero pari a:
€ 52.000 (prezzo dell’epoca) x 500 / 485.
Dunque la formulazione del piano prevede il pagamento al 50,87% del debito verso l’istituto di credito, titolare di ipoteca sull’immobile, al netto di quanto già versato ad oggi;
• Stralcio dei debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù della natura dei tributi e dell’anzianità degli stessi.
L’art. 7 della legge 3/2012 recita testualmente “il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del cpc e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento”.
Nel caso in questione il valore di presumibile realizzo di partenza può essere stimato in € 53.600,00 (valore di mercato); quest’ultimo, nella formulazione prevista dalla procedura esecutiva, sarebbe comunque soggetto a riduzione fino ad un massimo del 25% ad ogni tentativo di vendita in caso di asta deserta.
La valutazione deve tener conto di un mercato, come quello del Comune di
ove le quotazioni immobiliari risultano in costante decremento. E’ dunque possibile immaginare un valore ancora inferiore recuperabile dall’istituto di credito laddove fosse nella condizione di porre l’immobile in vendita.
La proposta, dunque, tenuto conto delle possibilità di rientro parziale del debitore prevede la seguente proposta di stralcio dei creditori:
CREDITORE | DEBITO RESIDUO | STRALCIO PROPOSTO | STRALCIO IN % | SOMMA DISPONIBILE CON PIANO DEL CONSUMATORE | SODDISFAZIONE CREDITORI IN % |
Compenso OCC | 1.651,58 | - | - | 1.651,58 | 100% |
Spese legali | 1.198,00 | - | - | 1.198,00 | 100% |
BNL SPA | 53.776,12 | 26.416,12 | 49,13 % | 27.360,00 | 50,87% |
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA | 6.876,39 | 6.876,39 | 100% | 0 | 0 |
TOTALE | 63.502,09 | 33.292,51 | 30.209,58 |
Piano del consumatore
In sintesi la proposta consiste nel pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, e del pagamento entro 7 anni (84 rate) del creditore privilegiato nella misura del 50,87%, tenendo presenti le disponibilità mensili e dunque la capacità di rientro da parte del debitore oltre che dell’attuale valore di mercato dell’immobile. La nuova debitoria verso BNL Spa ammonta ad € 27.360,00.
La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle somme relative alle entrate mensili della sig.ra ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento. Il piano di pagamento che il sig. sottopone all’intestato Tribunale è il seguente:
CREDITORE | TIPOLOGIA DEBITO | PRIVILEGIO | TEMPI DI DILAZIONE | IMPORTO DEBITO | IMPORTO RATA I ANNO | IMPORTO RATA II-VII ANNO |
OCC | spese procedura | prededucibile | 12 mesi | 1.651,58 € | 563,18 € | 325,71 € |
Avv. Xxxx Xxxxxxxx | spese legali | prededucibile | 12 mesi | 1.198,00 € | ||
BNL | ipotecario | privilegiato | 84 mesi | 27.360,00 € |
In relazione alla durata prevista dal piano all’uopo si rappresenta che codesto On.le Tribunale già nella sentenza del 27 marzo 2018 si pronunciava in tal senso:
“Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, è ammissibile un piano del consumatore
che preveda il soddisfacimento dei creditori chirografari in un termine eccessivamente lungo (nella
specie, otto anni e sei mesi) rispetto alla omologazione, quando i medesimi creditori nulla abbiano
eccepito al riguardo e la eccessiva durata del piano dipenda da specificità del caso concreto”.
Si sottolinea infatti che il piano del consumatore è una delle procedure di ristrutturazione del debito previste dalla Legge 3/2012 che permette ai consumatori sovraindebitati di pagare i creditori per quanto è concretamente possibile. La Legge sul sovraindebitamento prevede, di regola, una durata dei piani o accordi entro i termini di cinque-sette anni dall’omologa, ma il giudice, come nel caso analizzato, può riconoscere anche termini più lunghi se la situazione debitoria specifica lo richiede, sempre tenendo conto delle ragioni dei creditori. Si considerino a tal proposito anche Tribunale di Ancona, 15 marzo 2018; Tribunale Napoli 11 gennaio 2018; Tribunale di Napoli 15 dicembre 2017. L’impostazione del Tribunale di Reggio Calabria è importante a fronte della necessità, da parte degli operatori giudiziari, di seguire e rafforzare lo spirito della legge, ovvero quello di permettere ai debitori di pagare quanto possibile, consentendogli di rientrare nel circuito economico con uno sforzo basato sulle loro concrete possibilità.
Con una argomentata e convincente decisione il Tribunale di Como ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (decreto 24 maggio 2018, Est. Xxxxxxxx).
Il tema è delicato ed è stato oggetto di recente di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
Invero, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire – si legge nella pronuncia del Tribunale di Como – l’interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).
Sulla materia si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.
Il primo che, nell’ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. 3/2012, dando maggiore
rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l’altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell’ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.
Il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni anche di 20, 25 o 30 anni (Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016,
12.7.2016, 15.9.2016) ovvero di 18 anni (Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017).
I parametri presi in considerazione da tale impostazione sono stati:
⮚ i tempi di rateazione nelle imposte erariali (di 72 o 120 rate)
⮚ l’età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6). In particolare, nei casi affrontati, i debitori risultavano proprietari di immobili, destinati a casa familiare e non inseriti nel piano del consumatore tra i beni da mettere a disposizione dei creditori, ritenendo di salvaguardare le esigenze abitative degli interessati e perseguendo, così, quel fine sociale cui la L. 3/2012 tende.
Inoltre, in tali pronunce si è rilevato che la stagnazione del mercato immobiliare, le difficoltà di conseguire prezzi di vendita congrui in tempi accettabili e, non ultima, la considerazione che le risorse dei debitori sarebbero state penalizzate dall’esigenza di affittare un’abitazione con evidente decremento di quelle disponibili per i creditori, inducono a ritenere non utilmente praticabile l’alternativa liquidatoria.
Alcuni Tribunali si sono determinati ad ammettere le procedure ponendo un tempo massimo di ora 3 ora 5 anni (Tribunale di Rovigo, 13.12.2016; Tribunale di Milano, 27.11.16) ora 7 anni, prendendo a parametro di riferimento le indicazioni della Cassazione (n. 8468/2012) o dall’articolo 2, comma 2 bis, L. 89/2001 (Xxxxx Xxxxx) che garantisce una ragionevole durata del procedimento quantificandola in misura massima di sei anni per le procedure concorsuali. Il Tribunale di Como ritiene che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all’uno od all’altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di
sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. 3/2012, ispirata all’esigenza di matrice comunitaria di tutelare l’impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un’altra “chance”; e dall’altro solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.
Nel caso trattato, il piano del consumatore si fondava su una proposta dilazione del credito residuo ancora vantato da un istituto di credito per l’acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale del debitore, con una rateazione di 20 anni, offrendo ai creditori il pagamento della complessiva somma di euro 125.000, quale capitale residuo con tasso di interesse fisso del 2,30% annuo, e con una rata mensile costante di euro 650,27, a fronte del valore stimato dell’immobile, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare, di euro 125.108,00 (con prezzo base stimato per il primo esperimento di vendita, applicata la riduzione forfetaria del 15%, in euro 106.341,80).
La banca si era opposta alla omologa del piano lamentando essenzialmente la irragionevole durata della procedura, articolata in 20 anni.
Tuttavia il Tribunale di Como non ha accolto le osservazioni dell’istituto di credito sostenendo che il mutuo in questione fu contratto nel luglio 2007: la prospettata durata risulta compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (mutuo fondiario) che secondo la prassi bancaria raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle indicate nel piano del consumatore in esame.
Dall’altro lato, sottolinea il Tribunale, il debitore ha offerto al creditore l’esatto valore del credito residuo ancora vantato dall’istituto di credito (125 mila euro, oltre interessi al 2,30%), ed addirittura una somma presumibilmente superiore a quella in ipotesi ritraibile dalla procedura esecutiva (anche in caso di vendita al primo esperimento, fissato al prezzo base di perizia di euro 106.341,80), atteso che costituisce ormai un fatto notoriamente apprezzabile in termini statistici quello che gli utenti che si indirizzano verso il mercato delle vendite esecutive immobiliari usufruisce in maniera massiva della facoltà prevista
dalla legge all’art. 571, II co. c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, quale offerta minima ammissibile.
Senza considerare che in caso di allocazione sul mercato dell’immobile non al primo esperimento di vendita, ma, secondo il dato statistico medio delle procedure esecutive immobiliari registrato presso la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Como, negli esperimenti di vendita successivi, il valore di realizzo dell’immobile sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento dell’intero credito, che invece nella proposta di piano del consumatore, è assicurato.
Diviene pertanto nel caso di specie non appagante, e dannoso per gli stessi interessi dei creditori, dilungarsi sull’attuale dibattito giurisprudenziale in ordine alla individuazione in astratto di un termine assoluto, da individuare quale parametro fisso rispetto al quale vagliare la meritevolezza delle procedure di sovraindebitamento, dovendosi invece preferire una ponderata valutazione sulla singola fattispecie.
13. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012)
La scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n3/2012.
A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta OCC
RILEVATO
• Che è stata esaminata la proposta di piano del consumatore ex art. 12bis e ss. L. 3/2012 che prevede il pagamento dei creditori con l’intervento del garante sig.ra
• Che sono state consultate le banche dati al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 12bis l.3/2012;
• Che è stata eseguita un’attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell’anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche;
• Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione prodotta;
• che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;
• che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
• che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;
ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO
sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012.
L’ istante ha presentato, ai sensi ed in conformità del disposto normativo, la seguente documentazione:
✓ Istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 c. 9 legge 3/2012;
✓ Ricorso per l’ammissione alla Procedura di Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex art. 9 e ss legge 3/2012;
✓ La proposta ai creditori formulata dall’Istante per il tramite dell’Xxx.xx Xxxx Xxxxxxxx;
✓ La documentazione idonea alla ricostruzione delle passività gravanti sull’Istante e della relativa debitoria;
✓ L’elenco dei creditori;
✓ La quantificazione delle spese personali e le modalità di soddisfacimento delle esigenze ad esse correlate;
✓ L’elenco di tutte le attività facenti capo all’istante;
✓ L’elenco degli atti dispositivi compiuti nell’ultimo quinquennio;
✓ Ulteriori informazioni di dettaglio richieste dall’OCC a tutte le parti terze interessate per una migliore comprensione e rappresentazione della proposta al ceto creditorio.
La scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l’Istante risulti quanto più completa ai fini dell’analisi e valutazione dell’attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici
dello scrivente facente funzioni di OCC. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.
14. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012)
Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell’unico bene immobile posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.
Si fa presente che l’unico bene che potrebbe essere messo in vendita è l’immobile valutato (il che non significa prontamente liquidabili) in € 53.600,00.
Quindi partendo da un valore pari all’attuale prezzo di vendita di detto bene occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.
Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all’asta.
Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a € 26.800,00 (cioè al terzo esperimento) si presume che il ricavato della vendita dell’immobile non consente in ogni caso di soddisfare tutti i creditori attesa anche la somma che si ricaverebbe è inferiore all’attuale esposizione in conto capitale della debitoria esistente verso il creditore ipotecario; al contrario, con il piano del consumatore i creditori, prededucibili e privilegiati, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo
all’omologazione del Piano stesso.
In conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita della unità immobiliare sita in (RC) non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario ed inoltre è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti per il realizzo.
Si deve premettere che con il decreto di apertura della liquidazione, analogamente al piano del consumatore, il Giudice dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori (art. 14 quinquies c. 2 lett. b – L. n. 3/2012).
In conclusione l’ipotesi liquidatoria non appare convivente in quanto la somma disponibile risulta inferiore all’importo indicato nel piano del consumatore.
Si evidenzia comunque che il legislatore ha previsto che il Giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, disponga la conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 14quater – L. n. 3/2012).
15. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)
Considerato che l’attivo a disposizione risulta inficiato da un pignoramento, e che la prosecuzione dei procedimenti di esecuzione potrebbe inficiare la prosecuzione del piano, il ricorrente ha esplicitamente richiesto alla X.X.Xxx.xx di disporre, ai sensi dell’art. 12bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. (art. 12ter c. 1 L 3/2012).
Sulla base di quanto esposto la scrivente quale incaricata del Tribunale di Reggio Calabria alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art. 9 c. 2 e art. 15 c. 6 L.3/2012, attesta la fattibilità del piano del consumatore presentato dall’ istante il quale prevede il pagamento al 100 % delle somme prededucibili ed una percentuale del 50,87% a favore dei creditori privilegiati.
Con riserva di integrazione ed approfondimento. Con osservanza,
Reggio Calabria, li 24.02.2020
Il gestore f.f. OCC Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
Allegati
1) Ricorso;
2) Nomina professionista con funzioni di O.C.C.;
3) Documento identificativo dell’istante e lo stato di famiglia;
4) Contratti di lavoro subordinato dell’istante 5) CU 2009 -2010 - 2011;
6) Cedolini paga periodo luglio 2014 – agosto 2015;
7) Dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni della sig.ra (ex convivente);
8) Ricevuta presentazione dichiarazione dei redditi 2019 sig.
9) Copia contratto di finanziamento per prestito personale
10) Atto di compravendita immobiliare rep.
11) Relazione tecnica immobile;
12) Atto di precetto promosso da BNL Spa;
13) Atto di pignoramento immobiliare promosso da BNL;
14) Certificazioni mediche afferenti la patologia contratta;
15) Decreto di omologa del Tribunale per il riconoscimento dello stato di invalidità;
16) Copia bonifici effettuati alla Banca BNL dai sigg.ri per accordo transattivo;
17) Bonifici rata mutuo periodo aprile 2017 – gennaio 2019;
18) Comunicazione debito residuo BNL al 31.12.2019;
19) Estratto debitorio Agenzia Entrate Riscossione Spa;
20) Centrale Allarme Interbancaria;
21) Centrale Rischi Banca D’Italia;
22) Banca dati CRIF;
23) Banca Dati Consorzio Tutela del Credito;
24) Ispezione PRA;
25) Visura protesti.