DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL’ASL NA 1 NELL’AMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI, NONCHE' PER IL SERVIZIO DI DEGENZA DI CANI FERITI OD INFORTUNATI, PER IL BIENNIO 2014 – 2015.
L’anno 201.. il giorno........ del mese di. , presso la sede comunale, fra:
Il Comune di Napoli, qui rappresentato dal Dirigente pro -tempore del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali …............................nato a...................il ;
e
L’ Associazione/Ditta ( Impresa, Cooperativa o Società) rappresentata dal legale rappresentante, sig. …............nato a ……………. Il …..........................
PREMESSO CHE
Questo Comune - in carenza di propria struttura di canile municipale - in ottemperanza alla legge n. 281 del 14.8.1991 e della Legge Regione Campania n.16/2001, intende provvedere mediante la stipula con le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di un'apposita Convenzione per il mantenimento dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertarne la proprietà, catturati dai Servizi Veterinari dell’ASL Na1 Centro nel territorio comunale e per il servizio di degenza di cani vaganti malati, feriti o infortunati, per i quali, dopo il primo pronto soccorso presso le strutture sanitarie dell'ASL, viene richiesto dai predetti Servizi Veterinari il ricovero in una struttura dove possano proseguire la degenza, fino ad avvenuta e certificata guarigione. Il Comune, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, intende provvedere - in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi veterinari dell'ASL – al ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
1. Il Comune di Napoli affida alla Associazione/ Ditta ……………
alle condizioni del seguente Disciplinare, formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione, la cura, il mantenimento e l’assistenza, sotto forma di pensione completa, dei cani randagi catturati, nonché il servizio di degenza di cani vaganti sul territorio cittadino malati, feriti od infortunati, già sottoposti alle cure dei Servizi Veterinari dell'ASL.
2. La convenzione avrà la durata di 2 ( due) anni con decorrenza dall'01.01.2014 al 31.12.2015.
3. Il prezzo giornaliero pattuito per il mantenimento ed il servizio degenza dei cani, da effettuarsi nelle forme di cui agli articoli seguenti, è così stabilito:
€ 2,69 oltre IVA per ciascun soggetto adulto;
€ 1,54 oltre IVA per cuccioli fino a 90 giorni di età;
€ 2,06 oltre IVA per i cuccioli fino a 6 mesi;
€ 3,50 oltre IVA per i cani appartenenti alle razze pericolose e per i morsicatori
€ 6,00 oltre IVA per il servizio degenza
Pagamento a seguito di ricevimento fattura, da emettersi periodicamente in base ad accordi a prendersi con ufficio comunale competente.
4. L’ associazione/Ditta ……..si impegna al mantenimento dei cani, nel canile di propria gestione, debitamente autorizzato dall’autorità competente, autorizzazione di cui il Comune potrà chiedere riscontro in qualsiasi momento alle condizioni del seguente Disciplinare, formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
5. I cani dovranno essere mantenuti in buone condizioni igienico sanitarie ed ambientali, nutriti esclusivamente con prodotti ad uso specifico; dovrà essere garantita assistenza medico – veterinaria per il controllo dello stato sanitario degli animali da parte del Veterinario Direttore Sanitario della struttura, il cui nominativo dovrà essere fornito all’atto della stipula della convenzione, notiziando il Comune di Napoli di ogni eventuale variazione. I cani malati saranno ricoverati, previa disposizione dei sanitari responsabili dell'ASL NA 1 Ai cani ricoverati, dovrà essere garantita, inoltre, durante la degenza la costante sorveglianza del medico Veterinario, Direttore Sanitario della Struttura, con l'adeguata vigilanza e custodia continuativa nell'intero arco delle 24 ore.
6. L’ Associazione/Ditta dovrà segnalare al Comune di Napoli , all’atto del ritiro presso il canile sanitario, il trasferimento del cane presso il canile rifugio di sua gestione.
7. L’Associazione/Ditta dovrà garantire nell'arco del biennio della presente convenzione una percentuale di adozione di cani conclusesi positivamente pari al 30% del contingente di animali affidati dall'Amministrazione. Diversamente, l'Associazione/Ditta non potrà essere più ammessa a partecipare alle procedure di gara che l'Amministrazione andrà ad espletare per il ricovero di cani randagi.
8. Inoltre L'Associazione/Ditta dovrà impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione - finalizzata all'adozione - per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti “aggressivi”. A tal fine dovrà essere consentito l’accesso sia a quest'ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani, negli orari e nei giorni stabiliti nell'allegato Disciplinare, che dovranno essere comunicati al Comune ed adeguatamente pubblicizzati oltre che nelle bacheche comunali, anche in bella evidenza all’ingresso del canile rifugio.
L’affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - , di cui copia dovrà essere trasmessa - oltre che al Comune di Napoli - al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.
8. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle leggi in materia di appalti ed al dettato in merito del Codice Civile.
9. Per ogni controversia giudiziaria competente è il Foro di Napoli.
Letto e sottoscritto Per il Comune
Per l’Associazione
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI
Disciplinare di Convenzione per il servizio di mantenimento di cani randagi per il servizio di degenza di cani malati, feriti o infortunati catturati dall’ASL Na1 Centro nell’ambito del Comune di Napoli
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE: Servizio di ricovero e di degenza dei cani vaganti catturati dai Servizi Veterinari competenti dell’ASL NA1 Centro sul territorio cittadino.
Art. 2
ONERI PER LA SICUREZZA: Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono, in conseguenza, costi della sicurezza.
Art. 3
DURATA DELLA CONVENZIONE: La convenzione avrà durata biennale a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, previa necessaria copertura della spesa e salvo situazioni di perdita da parte delle strutture dei requisiti sanitari e normativi previsti che ne richiedessero l’immediata risoluzione.
Art. 4
CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
Requisiti della struttura
4.1 Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all’art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria ( D.P.R. n.320 dell’8/02/54 ) e deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un area totale di 2 mq per cani di piccola taglia, 3,5 mq per cani di taglia media, 4,5 mq per cani di taglia grande e 6 mq per cani di taglia gigante ( L.R.16/01 e Linee Guida Applicative). I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.
I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.
4.2 Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell’intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all’isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d’ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina, (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot – on ), e con box adeguatamente attrezzati , compresi box o gabbie fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti.
4.3 Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria per gg. 10, ai cani malati, nonché ai cani appartenenti alle razze pericolose, la cui consistenza andrà preventivamente dichiarata nell’istanza di partecipazione.
4.4 Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio.
Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.
4.5 Il rifugio deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti ( per i quali sarà conservata documentazione attestante l’acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Direzione Sanitaria
4.6 All’interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all’interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.
Alimentazione
4.7 Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime secco, suddiviso in uno o due pasti giornalieri, che in peso non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi:
Xxxxxx | Xxxxxxxx 2 mesi | Cuccioli 4 mesi | Cuccioli 6 mesi | Adulti oltre 8 mesi |
piccola | 50 gr. | 100 gr. | 130 gr. | 50 – 130 gr. |
media | 170 gr. | 200 gr. | 330 gr. | 100 – 350 gr. |
grande | 300 gr. | 450 gr. | 600 gr. | 400 – 700 gr. |
Il contenuto in proteine del mangime secco non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:
cani | Taglia piccola e media | Taglia grande e gigante |
cuccioli | 27% proteine | 29% proteine |
adulti | 23% proteine | 23% proteine |
Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.
Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificamente nel caso di animali malati, anziani,inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.
Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite laddove il Direttore Sanitario ne riscontri la necessità. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicato dal predetto Direttore Sanitario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.
L’acqua deve essere sempre fresca e disponibile.
Attività di pulizia e disinfezione
4.8 Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile,
facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l’allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
4.9 I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana.
4.10 Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d’anno, i programmi, debitamente firmati dal Direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti e dovrà essere presente presso la struttura una registrazione degli interventi di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione periodicamente effettuati con l‘indicazione del prodotto utilizzato.
Identificazione dei cani
4.11 I cani saranno individuabili con l’applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell’ASL NA 1 Centro e saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, debitamente vidimato dalla ASL territorialmente competente.
4.12 Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l’anamnesi medica ( diagnosi, cure ed esiti) e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.
Controlli
4.13 I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento, l’accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico – sanitari di tutela animale oltre che al Servizio Veterinario dell’ASL competente territorialmente per il controllo igienico sanitario, anche al personale appositamente delegato dal dirigente del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali.
4.14 I gestori dei canili forniranno al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, con cadenza mensile gli elenchi degli animali ricoverati, con l’indicazione della data di ingresso, dell’età, del microchip.
Per quanto concerne, inoltre gli animali deceduti, dovrà essere inviata a mezzo fax, entro 24 h dall’evento, apposita comunicazione ( utilizzando il modulo regionale) al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali ed ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro, nonché all’ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile, allegando certificato medico. La struttura, ancorchè in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, conferire l’animale deceduto al Servizio Veterinario dell’Asl Na1 Centro per il dovuto accertamento autoctono.
Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti , sempre entro le 24 h, utilizzando il modello regionale, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell’adottante.
4.15 La stessa ASL NA 1 Centro procederà, per gli animali catturati, all’applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione. La
struttura appaltata sarà oggetto di controlli periodici effettuati dal personale del Comune di Napoli e dei Servizi Veterinari dell’ASL territorialmente competente, finalizzata all’accertamento del numero dei cani nonché le buone condizioni generali di mantenimento, igienico sanitarie e alimentari.
Ricoveri
4.16 I ricoveri - a seguito di comunicazione dell’ASL NA 1 Centro della necessità dell’invio degli animali presso uno dei canili convenzionati - saranno autorizzati dal Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, previa verifica della permanenza delle condizioni giuridiche e della copertura della relativa spesa. Inoltre, il predetto Servizio, a tutela della pubblica incolumità - in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi veterinari dell'ASL – autorizzerà il ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini. I ricoveri saranno effettuati a rotazione tra i canili convenzionati, curando che siano privilegiate, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura, le strutture caratterizzatesi per il maggior numero di adozioni positivamente conclusesi.
4.17 La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente ASL NA 1 Centro e, ove necessario, anche del Direttore Sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati.
4.18 I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione - finalizzata all'adozione - per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti “aggressivi”. A tal fine dovrà essere consentito l’accesso sia a quest'ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani ai sensi della L.n.281/91 e L.R.16/01, per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica, L’affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , di cui copia dovrà essere trasmessa - oltre che al Comune di Napoli - al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.
4.19 I Gestori dei canili dovranno garantire nell'arco del biennio della presente convenzione una percentuale di adozione di cani conclusesi positivamente pari al 30% del contingente di animali affidati dall'Amministrazione. Diversamente, l'Associazione/Ditta non potrà essere più ammessa a partecipare alle procedure di gara che l'Amministrazione andrà ad espletare per il ricovero di cani randagi.
Costo del servizio
4.19 La retta giornaliera per il ricovero dei cani resta stabilita in:
€ 2,69 oltre IVA per ciascun soggetto adulto;
€ 1,54 oltre IVA per cuccioli fino a 90 giorni di età;
€ 2,06 oltre IVA per i cuccioli fino a 6 mesi;
€ 3,50 oltre IVA per i cani appartenenti alle razze pericolose e per i morsicatori.
€ 6,00 oltre IVA per il servizio di degenza
Detta retta graverà a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 5 Modalità di ammissione alla convenzione:
5.1 Possono essere ammessi alla convenzione:
1)le associazioni per la tutela degli animali iscritte all’Albo regionale;
2) le imprese, cooperative e/ o società aventi oggetto sociale relativo al servizio oggetto della gara.
3) Le strutture che hanno effettuato idonee campagne di sensibilizzazione, opportunamente documentate, finalizzate all'adozione dei cani ospitati.
Tutte le strutture devono essere presenti ed attive sul territorio da almeno tre anni, e regolarmente autorizzate.
Tutte le strutture devono, altresì, trovarsi ad una distanza massima di 30 Km dalla città di Napoli .
5.2 Per essere ammessi alla convenzione deve essere inoltrata istanza al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali da parte del responsabile, titolare o legale rappresentante della struttura, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
• di possedere e gestire la struttura sita in ….. alla Via ……. In qualità di ……… ( rif. Contratto di proprietà o di locazione) con specificazione della ricettività della struttura e del numero dei posti disponibili.
• I giorni e l’orario di accesso al pubblico per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica, per consentire affidi e promuovere gli affidi dei cani, ai sensi della L. n° 281/91 e L.R. N° 16/01.
• di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, previste dall’art. 38 del D.lgs. 12.4.2006 n.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, come previsto dal comma 2° del medesimo articolo;
• di non avere condanne passate in giudicato e, in particolare, condanne per reati contro la pubblica amministrazione, per maltrattamento animali e gioco d’azzardo e, infine, di non avere carichi pendenti e comunque di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di legge ed esibire la documentazione che all’uopo sarà richiesta dal Servizio Comunale competente;
• di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL specificando per ciascun Ente la sede ed il numero identificativo di iscrizione ( DURC);
• di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/01;
• di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie del Protocollo di Legalità, di cui alla Deliberazione di G.M. n. 3202 del 27.9 2007 sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
• di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria, con contestuale segnalazione alla Prefettura dell'avvenuta formalizzazione della denuncia, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
• di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui alla presente convenzione attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
• di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
All’istanza dovranno essere allegati:
•Dichiarazione sostitutiva del Camerale, resa dal legale rappresentante con le formalità del D.P.R.445/2000 e s.m.i. corredata da copia del documento di identità, :
a) numero, data e luogo di iscrizione alla Camera di Commercio,
b) denominazione sociale con relativa forma giuridica,sede, oggetto ed attivazione della Società
c) i nominativi dei titolari delle cariche, con durata delle medesime e relativi poteri
d) precisazione circa l'inesistenza di alcuna procedura fallimentare
e) dichiarazione di nulla osta antimafia, ai sensi della L.575/65 e s.m.i.
• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto (per le associazioni).
• Autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente competente. Le strutture già in convenzione dovranno assicurare almeno una disponibilità pari al 10% dei posti già occupati, per ciascun anno.
Art. 6
Contratto
Nelle more della registrazione e repertoriazione della convenzione, sottoscrizione del contratto stesso, la prestazione del servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino potrà essere resa dalle ditte che risulteranno aggiudicatarie dell’appalto a far data dalla pubblicazione della determinazione di affidamento dell’incarico e dell’anticipata richiesta di esecuzione del contratto l’ associazione/società o ditta non potrà opporsi. Le strutture che presentano i requisiti amministrativi richiesti, inoltre, saranno sottoposte a controllo sulla loro idoneità tecnica da parte di una commissione composta da rappresentanti del Comune, dei Servizi Veterinari della AS.L Na l Centro, organismo che esprimerà parere obbligatorio in ordine all’affidamento.
Penali
Nel caso di mancata osservanza, da parte del gestore, degli obblighi assunti con la presente convenzione, l’ Amministrazione Comunale procederà come segue:
- al primo riscontro: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale di € 250,00;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l’importo della stessa penale sarà pari a
€ 500,00.
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto, in presenza di gravi ed insindacabili motivi tra cui, la mortalità dei cani. Il numero dei decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall’Amministrazione, con l’ausilio dei Servizi Veterinari della ASL Na 1 Centro. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’appaltato possa nulla eccepire, qualora risultino a carico dello stesso, precedenti o provvedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. n° 646 del 13/09/82 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualsiasi controversia verrà definita innanzi al giudice ordinario.
Il Dirigente del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx