ACCORDO QUADRO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990
ACCORDO QUADRO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990
tra
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Viterbo – C.F. 80016510564, con sede legale in Viterbo, Piazza del Plebiscito n. 8, rappresentato dal Prefetto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Salerno il 17/1/1960, domiciliato per il presente Accordo presso la sede in Viterbo (nel seguito indicato come "Prefettura "),
e
l’Università degli Studi della Tuscia - C.F. n. 80029030568, con sede legale in Viterbo, Via Santa Xxxxx in Gradi n. 4, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Perugia il 9/7/1974, domiciliato per il presente Accordo presso la sede in Viterbo, Via Santa Xxxxx in Gradi n. 4,
congiuntamente anche indicati come le “Parti”;
Premesso che:
a. la Prefettura, in base alla normativa vigente, svolge un importante ruolo a sostegno degli enti locali per il necessario supporto tecnico ed informativo ai fini della predisposizione del Piani triennali di prevenzione della corruzione per assicurarne, da un lato, la conformità con le linee guida contenute nel Piano nazionale anticorruzione e, dall’altro, per verificare che i PTPC siano efficaci strumenti di prevenzione di ogni forma di malcostume o illegalità oltre che effettivamente coerenti con le esigenze interne della rispettiva istituzione;
b. la Prefettura rappresenta un interlocutore privilegiato con le pubbliche amministrazioni, non solo in ragione della sua funzione di rappresentanza generale del Governo sul territorio, ma anche della consolidata esperienza in attività di contrasto delle molteplici forme di illegalità diffuse nelle realtà locali ed è in grado di garantire alle predette amministrazioni un efficace supporto nell'attività di individuazione dei rischi, di pianificazione degli strumenti di contrasto della corruzione e nell'attività di formazione del personale così da contribuire a diffondere e potenziare la cultura della legalità;
c. l’art. 32 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha attribuito all’organo prefettizio specifiche competenze in materia di contrasto al fenomeno corruttivo;
d. il Prefetto è il soggetto più indicato per l’effettuazione di un adeguato monitoraggio circa il puntuale adempimento degli obblighi di legge, accompagnato dalla irrogazione delle eventuali sanzioni;
e. in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) ed il Ministero dell’interno, con il quale sono state adottate le prime “Linee guida per l’avvio e lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione, da parte di Anac-Prefetture-Utg e enti locali, dei fenomeni di corruzione
e di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e l’attuazione della
trasparenza amministrativa”;
f. l’Università ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
g. l’Università, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nella formazione e nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
h. ai sensi dell’art. 7 del proprio Statuto “L’Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica “;
Visto:
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Considerato che:
a. l’Università può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo nei settori della trasparenza e della prevenzione della corruzione nonché su quelle di interesse delle parti coinvolte;
b. la Prefettura può garantire attività di formazione nonché lo sviluppo di best practice
nell’ambito operativo inerente alla materia della trasparenza e dell’anticorruzione;
c. le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune, come ad esempio iniziative congiunte sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione e relative attività di formazione per il personale amministrativo degli uffici periferici del Ministero dell'Interno, per quello degli Enti locali e delle altre Pubbliche amministrazioni del territorio;
d. per favorire l’eccellenza della formazione e la diffusione di una cultura innovativa nelle aree predette la Parti intendono avviare collaborazioni mettendo a fattor comune
conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni
congiunte a beneficio della collettività.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, l’Università degli Studi della Tuscia e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Viterbo con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Finalità dell’Accordo
1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della predetta collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, e al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale nella formazione del personale e in iniziative riguardanti programmi di ricerca su settori di comune interesse e, in particolare quelli della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di formazione e di ricerca.
Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. Le Parti convengono di investire congiuntamente in forme di collaborazione e nell’attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, come indicato all’art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
a. condivisione di iniziative di formazione e di sensibilizzazione sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni del territorio;
b. condivisione di dati e di esperienze nonché di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
c. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
f. promozione di attività di diffusione della cultura giuridica, scientifica e tecnologica sul territorio.
Articolo 3 - Accordi attuativi
1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.
Articolo 4 - Comitato Tecnico Scientifico
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Tecnico Scientifico, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da:
per la Prefettura:
• Vice Prefetto Vicario - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
• Capo di Gabinetto - xxxx. Xxxx Xxxxxxx
per l’Università:
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Dipartimento DEIM Direttore Generale- Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
3. In attuazione degli obiettivi strategici della collaborazione, il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale, pianificarne la realizzazione e monitorarne i processi esecutivi; dovrà altresì verificare i risultati conseguiti dalle singole iniziative e coordinare tutte le attività da avviare.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà avvalersi, per specifiche iniziative, del contributo di esperti del settore, invitati a partecipare alle riunioni con funzioni consultive. La partecipazione degli esperti alle riunioni del Comitato dovrà avvenire a titolo gratuito.
5. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato.
6. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato verranno stabilite dagli stessi, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx prima riunione.
Articolo 5 - Oneri finanziari
1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex art. 15 legge n. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
Articolo 6 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca
1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l’opportunità di svolgere specifiche attività formazione e di ricerca presso i propri spazi collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l’utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d’ora a consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.
Articolo 7 - Copertura assicurativa e accesso alle strutture
1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell’attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell’ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui
dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all’altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell’altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto.
Articolo 8 -Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal d. lgs. n. 81 del 9.4.2008.
Articolo 9 - Titolarità dei risultati
1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale -ivi compresi gli elaborati che li contengono -spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del
presente Accordo e l’immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.
Articolo 11 - Durata
1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, restando fermo l’adempimento delle obbligazioni già assunte dalle parti.
Articolo 12 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’artt. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
- Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Tuscia, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, il responsabile della protezione dei dati dell’Università è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.xx.
- Titolare del trattamento dei dati è la Prefettura – UTG di Viterbo con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxxx, nella persona del Prefetto. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx: , il responsabile della protezione dei dati della Prefettura è contattabile al medesimo indirizzo.
6. La Prefettura – UTG di Viterbo autorizza l’Università a pubblicare sul proprio sito
istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo.
Articolo 14 - Legge applicabile e controversie
1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al d. lgs. 2.7.2010, n. 104.
Articolo 15 - Firma digitale e registrazione
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’art. 15 comma 2-bis della legge n. 241 del 7.8.1990 ed ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 82 del 7.3.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, e dell’art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.
PER L’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA PER LA PREFETTURA
IL RETTORE IL PREFETTO
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 07/12/2022 14:49
Seriale Certificato: 43256270948323030774467625811500462457
Valido dal 20/01/2020 al 19/01/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX'
Ministero dell'Interno
Firmato il 07/12/2022 17:24 Seriale Certificato: 10211
Valido dal 13/12/2020 al 14/12/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA