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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 10382/21. Subject Codes: CONSOM 148 MI 521 COMPET 527 EF 232 ECOFIN 680 DIGIT 84 CODEC 1021 CYBER 198. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai crediti al consumo. Commission Document Number: COM(2021) 347 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 1º luglio 2021. Interinstitutional Files: 2021/0171 (COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5183968258984769155_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0171 (COD)
Bruxelles, 1º luglio 2021 (OR. en)
10382/21
CONSOM 148
MI 521
COMPET 527
EF 232
ECOFIN 680
DIGIT 84
CODEC 1021
CYBER 198
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 1º luglio 2021
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2021) 347 final
Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa ai crediti al consumo
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 347 final.
All.: COM(2021) 347 final
10382/21 sp
ECOMP.3A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.6.2021
COM(2021) 347 final 2021/0171 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai crediti al consumo
{SEC(2021) 281 final} - {SWD(2021) 170 final} - {SWD(2021) 171 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ("direttiva sul credito al consumo" o "direttiva"), modificata nel 2011, nel 2014, nel 2016 e nel 20191, ha istituito un quadro armonizzato a livello dell'UE in materia di credito al consumo, allo scopo di agevolare la creazione di un mercato interno del credito al consumo ben funzionante e di fornire un livello elevato di protezione dei consumatori al fine di garantire la loro fiducia.
Una valutazione REFIT2 nel periodo 2018-2019 ha rilevato che gli obiettivi della direttiva del 2008, vale a dire garantire standard elevati di protezione dei consumatori e promuovere lo sviluppo di un mercato interno del credito, sono ancora pertinenti nel contesto di un panorama normativo significativamente frammentato in tutta l'UE e sono stati raggiunti solo in parte. Tale frammentazione, unitamente all'incertezza giuridica dovuta alla formulazione imprecisa di alcune disposizioni della direttiva, ostacola il corretto funzionamento del mercato interno del credito al consumo e non garantisce un livello costantemente elevato di protezione dei consumatori.
Dall'adozione della direttiva nel 2008, la digitalizzazione ha profondamente modificato il processo decisionale e le abitudini dei consumatori in generale, che ora desiderano un processo più agevole e più rapido per ottenere il credito e spesso operano online. Ciò si ripercuote anche sul settore dei prestiti, che si sta progressivamente digitalizzando. I nuovi operatori del mercato, come le piattaforme di prestito peer-to-peer, offrono contratti di credito in diverse forme. Sono apparsi nuovi prodotti, come il credito a breve termine ad alto costo. La digitalizzazione ha inoltre introdotto nuovi modi per divulgare le informazioni in formato digitale e valutare il merito creditizio dei consumatori adoperando sistemi decisionali automatizzati e dati non tradizionali.
Peraltro la crisi della COVID-19 e le conseguenti misure di confinamento hanno perturbato l'economia dell'UE e hanno avuto un impatto significativo sul mercato del credito e sui consumatori, in particolare quelli vulnerabili, rendendo molte famiglie dell'UE finanziariamente più vulnerabili. Per contro, la crisi ha anche accelerato la trasformazione digitale. Nel contesto della crisi della COVID-19, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure di sgravio volte ad alleviare l'onere finanziario dei cittadini e delle famiglie, come le moratorie sul rimborso dei prestiti che sono state generalmente estese al credito al consumo.
In questo contesto, nel programma di lavoro per il 2020 la Commissione ha annunciato un riesame della direttiva sul credito al consumo. Nel programma di lavoro riveduto, adottato nel
1 Dalla direttiva 2011/90/UE, dalla direttiva 2014/17/UE, dal regolamento (UE) 2016/1011 e dal regolamento (UE) 2019/1243.
2 I risultati della valutazione sono stati pubblicati nel 2020. Documento di lavoro dei servizi della
Commissione Valutazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, Bruxelles, 5.11.2020, SWD(2020) 254 final.
quadro della pandemia di COVID-19, la data di adozione del riesame è stata posticipata al secondo trimestre del 20213.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta garantirebbe la coerenza con le disposizioni vigenti.
Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori sono disciplinate dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la quale stabilisce che le clausole contrattuali non negoziate individualmente non vincolano i consumatori se, in contrasto con il requisito della buona fede, determinano, a danno dei consumatori, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi dei consumatori, da un lato, e dei professionisti, dall'altro. Questo requisito generale è integrato da un elenco di esempi di clausole che possono essere considerate abusive. La direttiva 93/13/CEE si applica parallelamente ad altre norme sulla protezione dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione.
La direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori disciplina i crediti al consumo attualmente esentati dall'ambito di applicazione della direttiva sul credito al consumo che vengono venduti a distanza, ad esempio online. La direttiva è al momento in fase di riesame, come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2020.
La pubblicità ingannevole è disciplinata dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e dalla direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa che si applica alle relazioni tra professionisti. Tali norme, tuttavia, non tengono conto delle specificità del credito al consumo né affrontano la necessità che i consumatori siano in grado di confrontare la pubblicità.
Il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce le norme applicabili al trattamento dei dati personali, rafforzando i diritti fondamentali delle persone fisiche e chiarendo le norme per le imprese e gli organismi pubblici. I principi di minimizzazione, accuratezza e limitazione della conservazione dei dati di cui all'articolo 5 di tale regolamento, disciplinano l'uso dei dati per effettuare valutazioni del merito creditizio. Senza discostarsi dal regolamento generale sulla protezione dei dati, la presente proposta intende affrontare le preoccupazioni individuate nel trattamento dei dati personali che sono specifiche delle pratiche osservate nel mercato del credito al consumo, vale a dire l'uso di fonti alternative di dati per le valutazioni del merito creditizio o la trasparenza delle valutazioni effettuate utilizzando tecniche di apprendimento automatico.
La proposta garantirebbe inoltre la coerenza con altre normative, come le modifiche introdotte, tra l'altro, nella direttiva 2005/29/CE dalla direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, che include disposizioni in linea con tale direttiva.
Nel 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, che comprende una legge sui servizi digitali, la quale modifica la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) e introduce un quadro orizzontale per i servizi di intermediazione,
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione", COM(2020) 440 final.
e una legge sui mercati digitali, la quale introduce norme per le piattaforme che fungono da "controllori dell'accesso" nel settore digitale.
Nel 2021 la Commissione ha inoltre pubblicato una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale4, al fine di promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA), ma anche di affrontare i rischi associati a determinati usi dell'IA.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'UE.
La proposta è coerente e complementare ad altre normative e politiche dell'UE, in particolare nel settore della protezione dei consumatori, quali la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che disciplina i contratti di credito ipotecario (direttiva sul credito ipotecario).
Nel 2018 la Commissione ha inoltre pubblicato una proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali5, attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori.
Nel settembre 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto sulla finanza digitale, comprendente una strategia per la finanza digitale e proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza digitale, per un settore finanziario europeo competitivo che consenta ai consumatori di accedere a prodotti finanziari innovativi, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria. Coerentemente, la presente proposta mira a modernizzare le norme in materia di credito al consumo al fine di tener conto dei cambiamenti apportati dalla digitalizzazione. Essa integra inoltre il regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, in quanto tale regolamento non si applica ai servizi di crowdfunding per i consumatori.
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE/trattato) prevede azioni volte a garantire l'instaurazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori e dalla libera prestazione dei servizi. L'erogazione transfrontaliera di credito al consumo è ancora intralciata da diversi ostacoli.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica della direttiva proposta è l'articolo 114 del TFUE sul completamento del mercato interno, nel rispetto dell'articolo 169 del TFUE6. Esso conferisce all'UE la competenza ad adottare misure per il ravvicinamento delle norme nazionali relative all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno. Creando un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta mira ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno.
4 COM(2021) 206 final.
5 COM/2018/0135 final.
6 L'articolo 169 del TFUE stabilisce che gli obiettivi di promozione degli interessi dei consumatori e di garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori possono essere conseguiti mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del TFUE.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Si applica il principio di sussidiarietà se la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE7.
Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell'UE.
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede azioni volte a garantire l'instaurazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori e dalla libera prestazione dei servizi. Un siffatto mercato per il credito al consumo è ancora limitato da diversi ostacoli che restringono il livello dell'offerta e della domanda transfrontaliere, riducendo la concorrenza e, di conseguenza, la scelta dei consumatori.
L'azione dell'UE garantirebbe un livello costantemente elevato di protezione dei consumatori e un quadro giuridico più chiaro e armonizzato per le imprese, diminuendo gli ostacoli alla concessione di credito in altri Stati membri (attraverso la fornitura transfrontaliera diretta o la costituzione di filiali).
Con la digitalizzazione e il potenziale ingresso nel mercato del credito di nuovi attori digitali si prevede un aumento della fornitura transfrontaliera di credito. Ciò renderà le norme comuni dell'UE adatte all'era digitale più necessarie e più efficaci per conseguire gli obiettivi politici dell'UE.
• Proporzionalità
La proposta non va al di là di quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi. Non disciplina tutti gli aspetti della concessione e assunzione di prestiti, ma si concentra su aspetti chiave dell'operazione di credito al consumo, al fine di facilitare lo sviluppo della fornitura di servizi transfrontalieri e proteggere i consumatori in questo contesto.
Le norme proposte sono state oggetto di una verifica sotto il profilo della proporzionalità per assicurare una regolamentazione adeguata e proporzionata. Tali norme comporterebbero costi per i fornitori, ma rappresenterebbero anche un approccio ambizioso e adeguato alle esigenze future, con maggiori benefici per i consumatori e la società in generale.
• Scelta dell'atto giuridico
Lo strumento scelto è una direttiva che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Una direttiva è vincolante per quanto riguarda il risultato della realizzazione del funzionamento del mercato interno, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi8. La direttiva proposta sostituirà la direttiva del 2008, ma manterrà molti dei suoi elementi. Ciò consentirà agli Stati membri di modificare la legislazione in vigore (a seguito del recepimento della direttiva 2008/48/CE) nella misura necessaria a garantire la conformità, riducendo così al minimo l'impatto di tale riforma sui loro sistemi legislativi. La direttiva proposta è uno strumento di piena armonizzazione nei settori da essa contemplati, ma in alcuni settori determinate scelte normative sono lasciate agli Stati membri.
7 L'articolo 3 del TFUE elenca i settori di competenza esclusiva dell'Unione.
8 Articolo 288 del TFUE.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2014 la Commissione ha presentato una relazione sull'attuazione della direttiva9, per la cui realizzazione ha intrapreso acquisti in incognito e ha svolto un'inchiesta presso i consumatori per valutare la conformità alla direttiva. La relazione ha concluso che era necessario continuare a monitorare l'applicazione della direttiva.
Nel 2020 la Commissione ha presentato un'altra relazione sull'attuazione della direttiva10 per esporre i principali risultati della valutazione REFIT 2018-201911 e gli insegnamenti tratti dall'applicazione della direttiva dal momento dalla sua adozione. La relazione sottolineava che gli obiettivi della direttiva del 2008 sono ancora pertinenti e che essa è stata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e la creazione di un mercato interno ben funzionante. Le ragioni per cui la direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa (ad esempio, la formulazione imprecisa di determinati articoli) sia a fattori esterni, come la sua applicazione ed esecuzione pratiche negli Stati membri, nonché ad aspetti del mercato del credito al consumo non contemplati dalla direttiva. La valutazione ha individuato una serie di carenze relative all'ambito di applicazione della direttiva, alle sue definizioni e ai suoi termini talvolta poco chiari, agli obblighi di informazione non adattati ai media digitali, alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio, con conseguente insufficiente protezione dei consumatori, e a differenze nell'applicazione delle norme.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Negli ultimi anni la Commissione ha intrapreso diverse attività di consultazione sulle norme applicabili al credito al consumo a livello dell'UE. I portatori di interessi sono state consultati per la valutazione REFIT, i cui risultati sono stati pubblicati nel 2020, e per la valutazione d'impatto effettuata per il riesame REFIT della direttiva. Nell'ambito della valutazione REFIT e del riesame REFIT sono state condotte due consultazioni pubbliche12 in aggiunta ad altre forme di consultazione (inchieste presso i consumatori, interviste e sondaggi con i portatori di interessi, questionari mirati inviati alle autorità nazionali13, riunioni bilaterali, seminari, riunioni di gruppi di esperti dedicati negli Stati membri, consultazione del gruppo di utilizzatori dei servizi finanziari, nonché discussioni ad hoc durante i vertici annuali dei consumatori).
9 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, 14.5.2014, COM(2014) 259 final.
10 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, 5.11.2020, COM(2020) 963 final.
11 I risultati della valutazione sono stati pubblicati nel 2020. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, Bruxelles, 5.11.2020, SWD(2020) 254 final.
12 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxx-xxxx-xxx/xxxxxxxxxxx/0000-Xxxxxxxxxx-xx-xxx- Consumer-Credit-Directive/public-consultation_it.
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxx-xxxx-xxx/xxxxxxxxxxx/00000-Xxxxxxxx-Xxxxxx- Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_it.
13 Oltre alle inchieste e ai colloqui con le autorità nazionali, sono stati elaborati tre questionari rivolti alle
entità di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), ai membri dei centri europei dei consumatori (ECC) e ai membri dei centri per la tutela dei consumatori (CPC).
Nel marzo 2021 il Parlamento europeo ha inoltre organizzato un'audizione sul riesame della direttiva e nel 2019 il Comitato economico e sociale europeo ha pubblicato una relazione informativa sulla valutazione della direttiva sul credito al consumo14.
Anche un gruppo di autorità di cooperazione per la tutela dei consumatori (membri della rete CPC) ha effettuato un controllo coordinato della conformità della pubblicità online e delle offerte di acquisto di prodotti di credito al consumo nel febbraio/marzo 202115.
L'ampio processo di consultazione ha consentito di individuare i principali punti di vista dei portatori di interessi su questioni fondamentali. Il loro feedback ha visto nella digitalizzazione del mercato il principale fattore da tenere in considerazione nel processo di riesame. Le organizzazioni dei consumatori sono favorevoli a un'ampia revisione della direttiva per affrontare diversi problemi emersi nel riesame, connessi all'inadeguatezza dell'ambito di applicazione della direttiva, alle pratiche di prestito irresponsabili, al sovraccarico di informazioni, all'utilizzo dei dati e all'indebitamento eccessivo, in particolare nel contesto della COVID-19. I rispondenti di tutti i gruppi di portatori di interessi e degli Stati membri concordano sul fatto che le informazioni che i consumatori ricevono attraverso la pubblicità e nelle fasi precontrattuali devono essere razionalizzate e riflettere il crescente utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di conseguire l'obiettivo di proteggere i consumatori. I rappresentanti delle imprese sono decisamente favorevoli alla stabilità normativa e agli interventi non normativi, o a modifiche mirate della direttiva per adattarla agli sviluppi della digitalizzazione. Propongono di semplificare i requisiti in materia di divulgazione delle informazioni, mantenendo nel contempo sufficiente flessibilità nel processo di valutazione del merito creditizio. Le autorità nazionali sono generalmente favorevoli a una modifica legislativa. Parecchi Stati membri sembrano essere a favore di ampie modifiche legislative per far fronte ai problemi individuati, mentre altri chiedono un approccio più mirato. La maggioranza delle autorità nazionali riconosce che l'armonizzazione delle norme favorirebbe lo sviluppo del mercato transfrontaliero. Tutti i portatori di interessi apprezzano i vantaggi dei servizi di consulenza in materia di debito per i consumatori e i creditori vulnerabili, in quanto tali servizi consentono ai creditori di recuperare i crediti in modo efficace.
I contributi ricevuti sono stati riassunti e utilizzati per preparare la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, nonché per valutare l'impatto delle nuove norme sui portatori di interessi.
• Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è inoltre basata su una serie di studi e relazioni su questioni relative alla concessione e assunzione responsabile di prestiti. Questi comprendono lo studio dell'ICF a sostegno della valutazione d'impatto della direttiva (2021)16; lo studio dell'ICF a sostegno della valutazione della direttiva sul credito al consumo (2020)17; lo studio comportamentale LE Europe et al. sulla digitalizzazione della commercializzazione e della vendita a distanza di servizi finanziari al dettaglio (2019)18; lo studio CIVIC sulla quantificazione del danno ai
14 INT/884-EESC-2019-01055-00-00-ri-tra.
15 Mini-sweep sul credito al consumo, 2021.
16 ICF, Study on possible impacts of a revision of the CCD, 2021 (da pubblicare insieme alla proposta).
17 ICF, Evaluation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers , 2020.
18 LE Europe, VVA Europe, Ipsos NV, ConPolicy and Time.lex, Behavioural study on the digitalisation of the marketing and distance selling of retail financial services , 2019.
consumatori nell'Unione europea (2017)19; e lo studio CIVIC sull'eccessivo indebitamento delle famiglie europee (2013)20.
La Commissione ha inoltre effettuato una mappatura degli approcci nazionali alla valutazione del merito creditizio a norma della direttiva sul credito al consumo nel contesto del piano d'azione per i servizi finanziari ai consumatori del 201721, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, e l'ha pubblicata nel 201822.
• Valutazione d'impatto
La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto per la presente proposta.
Gli obiettivi generali del riesame REFIT erano ridurre i danni ai consumatori e i rischi legati alla contrazione di prestiti in un mercato in evoluzione, facilitare l'erogazione transfrontaliera di credito al consumo e rafforzare la competitività del mercato interno. Tutto ciò è in linea con gli obiettivi originari della direttiva.
Le opzioni valutate per conseguire gli obiettivi erano le seguenti: uno scenario a politiche invariate (opzione 0 — scenario di base), un intervento non normativo (opzione 1); una modifica mirata della direttiva, volta a rendere le sue attuali disposizioni più chiare ed efficaci (opzione 2); un'ampia modifica della direttiva per includervi nuove disposizioni in linea con il diritto dell'UE in vigore (opzione 3a) o per includervi nuove disposizioni che vanno al di là del diritto dell'UE esistente (opzione 3b). Sulla base della valutazione d'impatto, l'opzione 3a è stata individuata come opzione prescelta, integrata da alcune misure efficaci in termini di costi tratte da altre opzioni.
L'opzione prescelta consiste in una modifica della direttiva per includervi nuove disposizioni, in linea con l'attuale acquis dell'UE. Riassumendo brevemente i principali elementi dell'opzione prescelta, sono state incluse le seguenti misure: estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai prestiti di importo inferiore a 200 EUR, ai crediti senza interessi, a tutte le concessioni di scoperto e a tutti i contratti di leasing, nonché ai contratti di credito conclusi tramite piattaforme di prestito peer-to-peer; modifica della definizione di vari termini chiave; fornitura di spiegazioni adeguate ai consumatori; riduzione della quantità di informazioni da fornire ai consumatori nella pubblicità, incentrandosi su informazioni chiave quando sono fornite attraverso determinati canali; maggiori dettagli su come e quando le informazioni precontrattuali vengono presentate ai consumatori, per garantire che siano fornite in modo più efficace; divieto di caselle preselezionate; divieto di pratiche di commercializzazione abbinata; standard in materia di servizi di consulenza; divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito; introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di fissare limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale o sul costo totale del credito; definizione di norme di comportamento e obbligo per i fornitori di credito e gli intermediari del credito di garantire che il personale disponga di competenze e conoscenze adeguate; indicazione che le valutazioni del merito creditizio dovrebbero essere effettuate sulla base di informazioni necessarie, sufficienti e proporzionate sulla situazione finanziaria ed economica; disposizione sull'uso di fonti alternative di dati per effettuare valutazioni del merito creditizio
19 CIVIC Consulting, Study on measuring consumer detriment in the European Union, 2017.
20 CIVIC Consulting, The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact , 2013.
21 COM(2017) 0139 final.
22 Mappatura degli approcci nazionali in relazione alla valutazione del merito creditizio ai sensi della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx. pdf.
conformemente ai principi del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati; obbligo per gli Stati membri di promuovere l'educazione finanziaria; obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a incoraggiare i creditori a esercitare un ragionevole grado di tolleranza; rafforzamento della disponibilità di servizi di consulenza in materia di debito; miglioramento delle condizioni di applicazione mediante l'introduzione di un articolo sulle autorità competenti; introduzione, per quanto riguarda le sanzioni, della regola del 4 % (sanzione pecuniaria massima minima) di cui alla direttiva omnibus (UE) 2019/2161 per le infrazioni transfrontaliere diffuse.
L'opzione prescelta è stata giudicata molto efficace nel conseguire gli obiettivi dell'iniziativa, garantendo un elevato livello di coerenza con la legislazione dell'UE e l'efficienza in termini di impatto economico e sociale valutato. Si prevede che avrà un impatto positivo sulla protezione dei consumatori, ridurrà i danni, costruirà fiducia e migliorerà l'inclusione sociale. È probabile che essa rafforzerà la parità di condizioni tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo la frammentazione dell'attuale quadro giuridico. Le misure quantificate nell'ambito dell'opzione prescelta comporterebbero una riduzione del danno per i consumatori di circa 2 miliardi di EUR nel periodo 2021-2030. Oltre a tali misure quantificate, questa opzione comporterebbe i vantaggi di altre misure, come i limiti sul tasso annuo effettivo globale/dei tassi d'interesse che, pur essendo ritenuti molto vantaggiosi per i consumatori e per la società, ma non quantificabili, rendono l'opzione prescelta più praticabile. Anche l'impatto sulla società è considerato molto positivo grazie a misure volte a prevenire e affrontare l'eccessivo indebitamento, migliorando in tal modo l'inclusione sociale. Tali misure comprendono il rafforzamento delle valutazioni del merito di credito, le misure di tolleranza e i servizi di consulenza in materia di debito. Ogni euro speso per consulenza in materia di debito dovrebbe generare tra 1,4 e 5,3 EUR di benefici equivalenti, principalmente attraverso l'eliminazione dei costi sociali dell'eccessivo indebitamento.
I fornitori di credito dovrebbero sostenere la maggior parte dei costi di attuazione della nuova direttiva. Alcune misure sarebbero più costose per i fornitori che attualmente offrono prodotti non contemplati dalla direttiva (ad esempio limiti sul tasso di interesse, sul tasso annuo effettivo globale o sul costo totale del credito). Il costo delle misure quantificate per le banche è stimato tra 1,4 e 1,5 miliardi di EUR. Si prevede che i costi saranno trasferiti ai consumatori (anche se non è stato possibile stabilire in quale misura).
La protezione dei consumatori che concedono crediti attraverso piattaforme di prestito peer- to-peer non è affrontata, in quanto non corrisponde alla logica della proposta. Pertanto, la protezione dei consumatori che investono attraverso tali piattaforme, e le responsabilità delle piattaforme nei loro confronti, saranno valutate in un altro contesto e, se del caso, farà seguito una proposta legislativa.
• Efficienza normativa e semplificazione
Il riesame REFIT è incluso nella sezione REFIT del programma di lavoro della Commissione. La proposta comporterebbe costi per le imprese, ma dovrebbe anche ridurre i loro oneri amministrativi grazie a una maggiore chiarezza giuridica. In alcuni Stati membri sono già in fase di attuazione diverse misure, per cui le imprese di tali Stati membri non dovrebbero sostenere costi aggiuntivi significativi.
La proposta semplifica alcuni requisiti in materia di informazione e mira ad adeguare i requisiti all'uso digitale. In particolare, la proposta ridurrà i costi pubblicitari per i fornitori di credito/intermediari su determinati mezzi di comunicazione, ad esempio la radio, garantendo al contempo che i consumatori ricevano informazioni più chiare e più facili da recepire e comprendere. Il potenziale di semplificazione dei requisiti per la pubblicità del credito al
consumo sulle trasmissioni radiofoniche può essere stimato a 1,4 milioni di EUR all'anno, pari a 14 milioni di EUR nel periodo 2021-2030.
Adeguare i requisiti in materia di informazione per l'uso digitale, in particolare attraverso una nuovo Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori comporta un costo iniziale. Tuttavia, a lungo termine, ridurrebbe gli oneri per le imprese, che potrebbero fornire per e- mail l'intero modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", senza dover adattarlo agli schermi digitali. Poiché circa un terzo dei consumatori ha concluso un contratto di credito online, questa riduzione degli oneri potrebbe avere un impatto positivo su oltre 25 milioni di prestiti bancari personali all'anno.
Per quanto concerne la riduzione degli oneri per le amministrazioni pubbliche, la maggiore chiarezza giuridica e il quadro normativo semplificato dovrebbero ridurre il numero di denunce e aumentare il livello di certezza e conformità, rendendo più efficienti le procedure di esecuzione. Si prevede inoltre che misure specifiche volte a rafforzare il coordinamento e a migliorare le condizioni di applicazione della direttiva si traducano in incrementi di efficienza nell'applicazione degli obblighi della direttiva.
Gli impatti specifici sulle PMI non sono stati identificati come significativi e pertanto non sono stati valutati separatamente.
• Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta). Essa, in particolare, è tesa a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, diritto di proprietà, non discriminazione, tutela della vita familiare e professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta. Qualsiasi trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Ciò significa che solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per verificare il merito creditizio del consumatore dovrebbero essere raccolti e altrimenti trattati.
La presente proposta vieterà la discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, o su qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta, quando una persona richiede, conclude o detiene un contratto di credito all'interno dell'UE, a vantaggio sia dei creditori che dei consumatori.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE o delle agenzie dell'UE, a parte i normali costi amministrativi legati al rispetto della legislazione dell'UE, in quanto non vengono creati nuovi comitati né assunti impegni finanziari.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione controllerà l'attuazione della direttiva riveduta, se sarà adottata, dopo la sua entrata in vigore. La Commissione sarà principalmente incaricata di monitorare l'impatto della direttiva, sulla base dei dati forniti dalle autorità degli Stati membri e dai fornitori di credito, che si baseranno, ove possibile, sulle fonti di dati esistenti per evitare oneri aggiuntivi per i diversi portatori di interessi.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La seguente sintesi mira a facilitare il processo decisionale illustrando succintamente i principali elementi della direttiva. L'articolo 1 (oggetto) afferma che la direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori e servizi di credito tramite crowdfunding.
L'articolo 2 (ambito di applicazione) definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che comprende taluni contratti di credito ai consumatori e i servizi di credito tramite crowdfunding. Alcune esenzioni consentite dall'articolo 2 della direttiva 2008/48/CE restano valide, ma sono soppresse quelle riguardanti gli importi minimi, i contratti di leasing con opzione di acquisto di merci o servizi, le concessioni di scoperto, il credito senza interessi e senza spese o il credito da rimborsare entro 3 mesi con spese irrilevanti.
L'articolo 3 (definizioni) definisce i termini utilizzati nella presente proposta. Nella misura del possibile, le definizioni sono state allineate a quelle di altri testi dell'UE, in particolare la direttiva 2014/17/CE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Tuttavia, date le specificità della direttiva proposta, alcune definizioni sono state adattate alle sue esigenze.
L'articolo 4 (conversione in moneta nazionale degli importi espressi in euro) stabilisce le norme per la conversione in moneta nazionale degli importi espressi in euro nella direttiva.
L'articolo 5 (obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito) comprende l'obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito conformemente alla direttiva.
L'articolo 6 (non discriminazione) impone agli Stati membri di garantire che i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione non siano discriminati sulla base della cittadinanza, della residenza o di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta quando richiedono, concludono o sono titolari di un contratto di credito o servizi di crowdfunding nell'UE.
L'articolo 7 (pubblicità e marketing dei contratti di credito e dei servizi di credito tramite crowdfunding) introduce principi generali per le comunicazioni pubblicitarie e di marketing.
L'articolo 8 (informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito e dei servizi di credito tramite crowdfunding) stabilisce la forma e il contenuto delle informazioni da includere nelle pubblicità. Le informazioni di base riguardano le principali caratteristiche del credito. In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni da includere nella pubblicità non ne consenta la visualizzazione visiva, come nella pubblicità radiofonica, tali informazioni dovrebbero essere ridotte per evitare un sovraccarico di informazioni e ridurre gli oneri superflui. Tali disposizioni integrano gli obblighi della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
L'articolo 9 (informazioni generali) prevede che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito.
L'articolo 10 (informazioni precontrattuali) stabilisce l'obbligo per i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate sulla base del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", a cui si aggiunge un "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori", di una pagina, illustrante le caratteristiche principali del credito in questione allo scopo di aiutarli a confrontare le diverse offerte. L'obiettivo è quello
di garantire che i consumatori vedano tutte le informazioni essenziali al primo sguardo, anche su uno schermo di telefonia mobile. Il contenuto e la struttura del "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" sono descritti nell'allegato II, mentre il contenuto e la struttura del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" sono descritti nell'allegato I. Le informazioni precontrattuali devono essere fornite almeno un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding o da un'offerta. Se le informazioni precontrattuali sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito, un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding o da un'offerta, i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding sono tenuti a ricordare al consumatore, un giorno dopo la conclusione del contratto, la possibilità di recedere dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
L'articolo 11 (informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6) istituisce l'obbligo per i creditori e gli intermediari del credito di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate per taluni tipi di credito al consumo, sulla base del modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori", in aggiunta al modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Il contenuto e la struttura del modulo sono illustrati nell'allegato III. Per quanto riguarda altri tipi di contratti di credito, le informazioni precontrattuali devono essere fornite almeno un giorno prima che il consumatore sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta di credito. In caso contrario, i creditori e gli intermediari del credito devono ricordare ai consumatori, un giorno dopo la conclusione del contratto, la possibilità di recedere dal contratto di credito.
L'articolo 12 (spiegazioni adeguate) impone ai creditori, agli intermediari del credito o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di spiegare adeguatamente ai consumatori i contratti di credito, i servizi di credito tramite crowdfunding e i servizi accessori proposti, al fine di consentire loro di valutare se sono adeguati alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria.
L'articolo 13 (offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato) prevede l'obbligo di informare i consumatori quando, sulla base di un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, vengono loro sottoposte offerte personalizzate.
L'articolo 14 (pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata) vieta le pratiche di commercializzazione abbinata, a meno che non si possa dimostrare che esse comportano un chiaro vantaggio per i consumatori, tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi dei tipi di prodotti in questione, consentendo nel contempo pratiche di commercializzazione aggregata.
L'articolo 15 (accordo desunto per l'acquisto di servizi accessori) vieta di dedurre il consenso del consumatore mediante opzioni predefinite come le caselle preselezionate.
L'articolo 16 (servizi di consulenza) stabilisce norme per garantire che, qualora il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding fornisca consulenza, i consumatori ne siano informati, senza introdurre alcun obbligo di fornire consulenza. Tale norma introduce l'obbligo di considerare un numero sufficiente di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding sul mercato e di fornire consulenza in linea con il profilo del mutuatario.
L'articolo 17 (divieto di vendite non sollecitate di prodotti di credito) vieta qualsiasi vendita non sollecitata di prodotti di credito, comprese le carte di credito preapprovate non richieste inviate ai consumatori o l'innalzamento unilaterale, da parte del creditore, del limite di spesa
per lo scoperto/il limite di spesa della carta di credito dei consumatori, in assenza di preventiva richiesta o di consenso esplicito.
L'articolo 18 (obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore) impone al creditore o al fornitore di servizi credito tramite crowdfunding di valutare la capacità del consumatore di rimborsare il credito, tenendo conto dell'interesse del consumatore e sulla base di informazioni necessarie e proporzionate sui redditi e sulle spese del consumatore e su altre circostanze finanziarie ed economiche, senza eccedere quanto strettamente necessario ai fini di tale valutazione. Esso prevede inoltre che il credito sia messo a disposizione del consumatore qualora il risultato della valutazione del merito di credito indichi che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno probabilmente soddisfatti secondo le modalità previste da tale contratto, salvo in circostanze specifiche e giustificate. Inoltre, quando le valutazioni del merito creditizio si basano su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, i consumatori hanno il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano del creditore e una spiegazione significativa della valutazione del merito creditizio, nonché di esprimere il proprio punto di vista e contestare tale valuta zione.
L'articolo 19 (banche dati) introduce disposizioni volte a garantire che i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding possano accedere alle informazioni contenute nelle banche dati pertinenti su base non discriminatoria.
L'articolo 20 (forma del contratto di credito e del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding) e l'articolo 21 (informazioni da inserire nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding) stabiliscono la forma e le informazioni da includere nei contratti di credito o nei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
L'articolo 22 (informazioni relative alla modifica del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding) dispone garanzie specifiche da porre in essere per i consumatori in caso di modifica di contratti di credito o di contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
L'articolo 23 (modifiche del tasso debitore) indica le informazioni da fornire al consumatore in caso di variazione del tasso debitore.
L'articolo 24 (concessioni di scoperto) introduce disposizioni volte a garantire che i consumatori siano regolarmente informati in merito a determinati dettagli relativi alla concessione di scoperto.
L'articolo 25 (sconfinamento) stabilisce norme relative agli scoperti tacitamente accettati in forza dei quali il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del suo conto corrente o la concessione di scoperto convenuta. In caso di sconfinamento significativo, il consumatore deve essere avvertito e informato delle condizioni applicabili.
L'articolo 26 (diritto di recesso) propone la possibilità per i consumatori di recedere da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in circostanze analoghe a quelle di cui alla direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
L'articolo 27 (contratti di credito collegati) stabilisce norme specifiche sui contratti di credito collegati e sul diritto di recesso dei consumatori.
L'articolo 28 (contratti di credito o contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata) stabilisce condizioni specifiche per lo scioglimento dei contratti a durata indeterminata.
L'articolo 29 (rimborso anticipato) sancisce il diritto dei consumatori di adempiere ai propri obblighi prima della data di scadenza. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, mentre il creditore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito.
L'articolo 30 (calcolo del tasso annuo effettivo globale) concerne il principale indicatore utilizzato per confrontare i prodotti di credito al consumo. Esso richiede, per i prodotti di credito al consumo, l'uso della definizione di tasso annuo effettivo globale (TAEG) utilizzata nella direttiva 2008/48/CE. I dettagli del metodo di calcolo del TAEG figurano nell'allegato IV. Al fine di poter tenere conto degli sviluppi del mercato sono stabilite disposizioni per la modifica della metodologia.
L'articolo 31 (limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale e sul costo totale del credito per il consumatore) introduce limiti da applicare al tasso di interesse applicabile ai contratti di credito al consumo, al TAEG e/o al costo totale del credito. Gli Stati membri possono decidere di fissare un limite specifico per una linea di credito rinnovabile.
Gli articoli 32 (norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori) e 33 (requisiti di conoscenza e competenza per il personale) stabiliscono condizioni importanti per i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding al fine di garantire un elevato livello di professionalità nella fornitura di credito al consumo, quali requisiti per le politiche retributive e l'obbligo di possedere conoscenze e competenze adeguate.
L'articolo 34 (educazione finanziaria) introduce misure di educazione finanziaria che gli Stati membri sono tenuti a promuovere, in particolare in relazione ai contratti di credito al consumo, al fine di migliorare l'alfabetizzazione finanziaria dei consumatori, anche relativamente ai prodotti venduti digitalmente.
L'articolo 35 (morosità e misure di tolleranza) introduce misure volte a incoraggiare una ragionevole tolleranza prima dell'avvio di un procedimento di esecuzione.
L'articolo 36 (servizi di consulenza sul debito) impone agli Stati membri di garantire che i servizi di consulenza sul debito siano messi a disposizione dei consumatori.
L'articolo 37 (abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi) stabilisce che gli enti non creditizi devono essere soggetti a un'adeguata procedura di abilitazione e a modalità di registrazione e vigilanza. Ciò dovrebbe garantire che tutti i creditori e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, siano essi enti creditizi o meno, siano adeguatamente regolamentati e vigilati.
L'articolo 38 (obblighi specifici per gli intermediari del credito) contiene disposizioni relative a misure speciali in relazione agli intermediari del credito.
L'articolo 39 (cessione di diritti), corrispondente all'articolo 17 della direttiva 2008/48/CE, stabilisce che determinati diritti sono mantenuti in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o di cessione del contratto di credito stesso a un terzo. Per "cessionario" si intende qualsiasi persona cui siano stati ceduti i diritti del creditore, vale a dire un assicuratore del credito, un'agenzia di recupero crediti, una società di risconto o una società di cartolarizzazione, ecc.
L'articolo 40 (risoluzione extragiudiziale delle controversie) prevede che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie per la risoluzione delle controversie con i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva, senza
distinguere tra controversie contrattuali e precontrattuali. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.
L'articolo 41 (autorità competenti) impone agli Stati membri di designare specifiche autorità competenti per attuare la direttiva.
L'articolo 42 (livello di armonizzazione) e l'articolo 43 (obbligatorietà della direttiva) confermano il principio della piena armonizzazione nonché il carattere imperativo della direttiva. Gli Stati membri non hanno il diritto di adottare altre disposizioni in relazione ai settori disciplinati dalla direttiva nella misura in cui essa contiene disposizioni armonizzate in tali settori.
L'articolo 44 (sanzioni) impone agli Stati membri di garantire l'applicazione di misure o sanzioni amministrative appropriate in caso di inosservanza della direttiva. Inoltre, per le "infrazioni diffuse" e le "infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale", quali definite nel regolamento CPC riveduto, gli Stati membri saranno tenuti a introdurre nel proprio diritto nazionale sanzioni pecuniarie di importo massimo pari almeno al 4 % del fatturato del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding che ha commesso la violazione negli Stati membri interessati.
L'articolo 45 (esercizio della delega) stabilisce le procedure da seguire per consentire l'adeguamento, la specificazione o l'aggiornamento di talune parti della direttiva mediante atti delegati.
Gli articoli 46 (riesame e monitoraggio), 47 (abrogazione e disposizioni transitorie), 48 (recepimento), 49 (entrata in vigore) e 50 (destinatari) contengono disposizioni standard e formulazioni che non richiedono osservazioni particolari.
2021/0171 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai crediti al consumo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo23,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24 stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori e i servizi di credito tramite crowdfunding ai consumatori.
(2) Nel 2014 la Commissione ha presentato una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE. Nel 2020 ha presentato una seconda relazione sull'attuazione della stessa direttiva e un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente i risultati di una valutazione REFIT della direttiva che ha comportato un'ampia consultazione dei portatori di interessi.
(3) Da tali relazioni e consultazioni è emerso che la direttiva 2008/48/CE si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che certi aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati dalla direttiva.
(4) La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dalla direttiva del 2008 hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito ai consumatori, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come
23 […]
24 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.
(5) La formulazione imprecisa di determinate disposizioni della direttiva 2008/48/CE, che ha consentito agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti che vanno al di là di quelle previste in tale direttiva, ha determinato la frammentazione del quadro normativo nell'Unione per quanto riguarda una serie di aspetti del credito al consumo.
(6) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione e fa sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un'ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze in termini di riduzione della domanda di merci e servizi. La situazione determina inoltre un livello tutela per i consumatori nell'Unione inadeguato e non uniforme.
(7) Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente on- line, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha dato luogo a incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti.
(8) La presente direttiva integra le norme stabilite nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Per garantire la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito che, in caso di conflitto fra le disposizioni, si dovrebbe applicare il disposto della presente direttiva in quanto lex specialis.
(9) A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere.
(10) Per migliorare il funzionamento del mercato interno dei crediti al consumo è necessario prevedere un quadro dell'Unione armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto lo sviluppo del mercato del credito al consumo, in particolare nell'ambiente on-line, e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione dell'Unione lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, contribuirà alla creazione di parità di condizioni per le imprese.
(11) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, stabiliscono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del TFUE. Ai sensi dell'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
25 Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 00/0/XX x 00/00/XX (XX L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(12) È importante che i consumatori beneficino di un livello elevato di protezione. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari negli Stati membri.
(13) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti da quelle previste dalla presente direttiva, a meno essa non preveda altrimenti. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore. Gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sull'annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura servizi di credito tramite crowdfunding. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.
(14) Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di attuare la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, delle disposizioni della presente direttiva a settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare la presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di contratti di credito collegati della presente direttiva. Pertanto le disposizioni della presente direttiva relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi.
(15) Una serie di Stati membri ha applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i prestiti a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata dalla direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo
di 200 EUR. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. In tale misura, non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: i contratti di leasing, i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi "Compra ora, paghi dopo", ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito d'applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere innalzata per tenere conto dell'indicizzazione ai fini di un adeguamento agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire.
(16) Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio26 esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di crowdfunding, anche quelli che facilitano la concessione di crediti, forniti ai consumatori quali definiti nella direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, la presente direttiva è volta a integrare il regolamento (UE) 2020/1503 ponendo rimedio a tale esclusione, apportando chiarezza del diritto sul regime giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding nel caso in cui un consumatore chieda di contrarre un credito attraverso un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding.
(17) Un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali erogatori di prestiti e consumatori che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di credito ai consumatori. Nel caso in cui i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano direttamente crediti ai consumatori, sarebbero soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative ai creditori. Nel caso in cui i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori, a tali creditori si applicherebbero gli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori. In una tale situazione i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding svolgono un'attività di intermediazione creditizia, e si applicherebbero quindi loro gli obblighi previsti dalla presente direttiva per gli intermediari del credito.
(18) Alcune disposizioni della presente direttiva dovrebbero inoltre applicarsi ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, operanti come tali e non come creditori o intermediari del credito, qualora facilitino la concessione di un credito fra persone che accordano crediti al consumo non nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, da un lato, e consumatori dall'altro. In tale contesto, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe osservare alcune delle norme e
26 Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
alcuni degli obblighi della presente direttiva, compreso l'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore e le norme relative alle informazioni precontrattuali. Le persone che, non nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, concedono crediti ai consumatori attraverso una piattaforma di credito tramite crowdfunding, non dovrebbero essere soggette agli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori.
(19) Per quanto riguarda i contratti di credito specifici cui sono applicabili solo alcune delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentarne, nel loro diritto nazionale, gli altri aspetti non armonizzati dalla presente direttiva.
(20) I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito oggetto della presente direttiva sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di modalità ed esecuzione delle transazioni dei negozi. Pertanto, tali contratti non dovrebbero essere considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate mensili.
(21) I contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una garanzia immobiliare e i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva poiché tali contratti sono disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27. Non dovrebbero essere tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, compresi quelli con un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR.
(22) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente alle persone giuridiche o a talune persone giuridiche.
(23) Xxxxxx disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere applicate alle persone fisiche e giuridiche (intermediari del credito) che, nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso presentano o propongono contratti di credito ai consumatori, assistono i consumatori esercitando attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito oppure concludono contratti di credito con i consumatori a nome del creditore.
(24) Le informazioni ai consumatori, come le informazioni precontrattuali o le informazioni generali, dovrebbero essere fornite a titolo gratuito.
(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). In particolare, la presente direttiva rispetta pienamente il diritto alla protezione dei dati di
27 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
carattere personale, il diritto di proprietà, non discriminazione, tutela dalla vita familiare e della vita professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta.
(26) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding nell'Unione.
(27) I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda le informazioni fornite dal creditore, dall'intermediario del credito o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28. Tale direttiva continua ad applicarsi ai contratti di credito e ai servizi di credito tramite crowdfunding, e funge da "rete di sicurezza" garantendo che in tutti i settori possa essere mantenuto un elevato livello comune di protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, anche integrando altre normative dell'UE.
(28) La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante, in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni pre-contrattuali personalizzate.
(29) È opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio rappresentativo. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, in modo chiaro e in un formato che richiami l'attenzione. Dovrebbero essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso civetta con interessi più bassi per i mesi iniziali del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding, dovrebbero essere chiaramente identificate come tali. I consumatori dovrebbero vedere tutte le informazioni essenziali con un'occhiata, anche quando le consultano sullo schermo di un telefono mobile. Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore e, ove applicabile, dell'intermediario del credito e del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero inoltre essere comunicati al consumatore, per consentirgli di contattarli in modo rapido ed efficace. Dovrebbe essere indicato un massimale qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un
28 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il massimale dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. In casi specifici e giustificati, affinché il consumatore comprenda meglio le informazioni comunicate con la pubblicità dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding quando il supporto usato non ne consente la visualizzazione, come nel caso della pubblicità radiofonica, la quantità di informazioni fornite potrebbe essere ridotta. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nella legislazione nazionale riguardo agli annunci pubblicitari dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding che non contengono informazioni sul costo del credito.
(30) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, almeno un giorno prima della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione. Tali norme dovrebbero far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio29.
(31) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Per aiutare i consumatori a comprendere e a paragonare le offerte, un modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori", che riassume gli elementi fondamentali del credito, dovrebbe essere fornito oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", grazie al quale i consumatori dovrebbero vedere con un'occhiata tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Le informazioni dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso su una base di uguaglianza e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio30.
(32) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito o di servizio di credito tramite crowdfunding considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Nel caso in cui le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il
29 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
30 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore, e ove applicabile, l'intermediario del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero ricordare al consumatore, un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, la possibilità di recedere dal contratto stesso.
(33) Il costo totale del credito al consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, legate al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe essere stabilito in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto dei requisiti di professionalità stabiliti nella presente direttiva.
(34) I contratti di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding nei quali un tasso debitore è periodicamente riveduto in linea con le modifiche di un tasso di riferimento previsto dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding non dovrebbero essere considerati contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding con tasso debitore fisso.
(35) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che vietino al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito o a servizi di credito tramite crowdfunding, di aprire un conto in banca, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le spese per tali conti in banca o altri servizi accessori. Negli Stati membri in cui sono consentite tali offerte congiunte, i consumatori dovrebbero essere informati, prima della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, in merito ad eventuali servizi accessori obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste. Il costo di questi servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, dovrebbe essere incluso nel costo totale del credito. Altrimenti, se l'importo di tali costi non può essere determinato preventivamente, i consumatori dovrebbero ricevere nella fase precontrattuale informazioni adeguate sull'esistenza di costi. Si dovrebbe presumere che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del consumatore.
(36) Tuttavia, relativamente a tipi particolari di contratti di credito e tenendo conto della loro specificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale, in modo da assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori evitando di imporre oneri eccessivi ai creditori o, se del caso, agli intermediari del credito.
(37) Il consumatore dovrebbe essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci e i prestatori di servizi svolgono un'attività di intermediazione creditizia in via accessoria, non è opportuno imporre loro per legge un obbligo di fornire l'informazione precontrattuale conformemente alla presente direttiva. Ad esempio, l'intermediazione creditizia svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. In casi del genere si
garantisce comunque un livello sufficiente di protezione del consumatore in quanto il creditore dovrebbe avere la responsabilità di assicurare che il consumatore riceva la completa informazione precontrattuale dall'intermediario del credito, ove il creditore e l'intermediario decidano in tal senso, o in altro modo appropriato.
(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disciplinare l'eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding ed il periodo durante il quale il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato.
(39) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito o quali servizi di credito tramite crowdfunding, tra quelli proposti, siano i più adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding assicurino tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, in modo personalizzato affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale.
(40) Come evidenziato nella proposta della Commissione di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)31 i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero essere autorizzati a personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono loro di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto.
(41) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding debbano poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non
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dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto.
(42) I servizi accessori dovrebbero essere presentati in modo chiaro e trasparente. Inoltre non dovrebbe essere possibile dedurre il consenso del consumatore a tali servizi accessori, poiché tale consenso dovrebbe essere un'azione positiva inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso. In tale contesto non dovrebbero configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle.
(43) Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate ("servizi di consulenza") costituisce un'attività che può essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere in che cosa consistono i servizi di consulenza, e se sono o possono essere forniti loro o meno tali servizi. Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini "consulenza" e "consulenti", gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori da creditori, intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. Nel fornire servizi di consulenza il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe indicare se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su una gamma più ampia di prodotti fra quelli reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata. Inoltre il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe fornire un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.
(44) Le vendite di prodotti di credito non sollecitate dai consumatori possono in alcuni casi essere associate a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la vendita non sollecitata di prodotti di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito pre-approvate non richieste, o l'aumento unilaterale di uno scoperto o del limite della carta di credito del consumatore.
(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio32, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.
(46) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito o di un contratto di servizi di credito tramite crowdfunding. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito.
(47) La valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. In linea di principio, il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, qualora tale valutazione dovesse dare esito negativo, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e giustificate, come nel caso di una relazione commerciale di lunga data con il consumatore, o in caso di prestiti per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. In tali casi, nel decidere se concedere o meno il credito al consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe tenere conto dell'importo e della finalità del credito e della probabilità che gli obblighi derivanti dall'accordo siano rispettati.
(48) Ai sensi della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle
32 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 0000/00/XX x 0000/00/XX (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione.
(49) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, il loro accesso alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori o per i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sugli arretrati di pagamento dei consumatori, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
(50) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati relativa ai crediti, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe comunicarlo al consumatore indicando quali informazioni sulla sua persona contiene la banca dati consultata.
(51) La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito o dei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri possono disciplinare il regime giuridico dell'offerta di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, in particolare per quanto riguarda la data in cui dev'essere concesso e il periodo durante cui il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto. Tale documento distinto può essere allegato alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
(52) Il contratto di credito e il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e
33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
conciso per consentire al consumatore di conoscere i diritti e gli obblighi che esso comporta.
(53) Fatta salva la direttiva 93/13/CEE e gli obblighi precontrattuali di cui alla presente direttiva, e al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a costoro dovrebbe essere fornita, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica delle condizioni del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, una descrizione delle modifiche proposte, indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore, o delle modifiche proposte per legge; il calendario per l'attuazione di tali modifiche; i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore così come le scadenze per la presentazione di un reclamo e il nome e l'indirizzo dell'autorità competente alla quale può essere presentato il reclamo. La modifica di un contratto non dovrebbe pregiudicare alcun diritto del consumatore, compreso il diritto all'informazione previsto dalla presente direttiva.
(54) Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti. Questa disposizione si applica senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di sciogliere il contratto qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito.
(55) In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, o dovrebbe reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito.
(56) I consumatori dovrebbero avere il diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione. Il diritto di recesso non dovrebbe comunque essere utilizzato in mala fede.
(57) Quando un consumatore recede da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata.
(58) Il diritto nazionale talora già prevede che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato termine. In tali casi è possibile che i consumatori si vogliano assicurare di ricevere prima i beni o servizi acquistati. Pertanto, nel caso di contratti di credito collegati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere eccezionalmente che, qualora il consumatore espressamente desideri la consegna anticipata dei beni o servizi
acquistati, il termine per l'esercizio del diritto di recesso possa essere ridotto in modo che sia lo stesso termine prima del quale i fondi non possono essere messi a disposizione.
(59) Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto in virtù del diritto dell'Unione, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato annullato o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale. Dovrebbero altresì essere fatti salvi i diritti garantiti ai consumatori dal diritto nazionale in virtù del quale né un accordo tra il consumatore e un fornitore di merci o prestatore di servizi né alcun pagamento tra dette persone possono aver luogo fintantoché il consumatore non abbia firmato il contratto di credito o il contratto di servizi per la fornitura di credito tramite crowdfunding per finanziare l'acquisto dei beni o servizi.
(60) Le parti del contratto dovrebbero avere il diritto di avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata. Inoltre, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe poter sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, il diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi da un contratto di credito a durata indeterminata. Tali motivi potrebbero includere, per esempio, il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l'aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale che disciplina il diritto delle parti di risolvere un contratto di credito per inadempimento dello stesso.
(61) A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in caso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare esperendo un'azione giudiziaria nei confronti di questi, prima di poter agire contro il creditore o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. I consumatori non dovrebbero essere privati dei diritti conferiti loro dalla legislazione nazionale che prevede la responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore o fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding.
(62) Xx consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. Come stabilito dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza Lexitor34, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe poter aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase
34 Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.
precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l'approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.
(63) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato.
(64) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di protezione in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'Unione.
(65) La fissazione di limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali e o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in una serie di Stati membri, e si è dimostrata vantaggiosa per i consumatori. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico. Tuttavia, in uno sforzo di rafforzare la protezione dei consumatori senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, i limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore dovrebbero essere introdotti in tutta l'Unione.
(66) Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di concessione di contratti di credito o nella fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding esistono differenze sostanziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione creditizia, determinati standard a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio.
(67) Il quadro dell'Unione applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding considerano gli interessi del consumatore, sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del creditore, dell'intermediario del credito e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto o dei proposti servizi di credito tramite crowdfunding. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore.
(68) È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori, degli intermediari del credito e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. Dovrebbe pertanto essere richiesto di dimostrare, a livello di società, le conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e
competenza. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al back-office, dirigenza compresa, che ricoprano un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate alle procedure dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding, compreso il personale delle risorse umane e il personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure volte a promuovere presso i piccoli e medi creditori (PMI) la sensibilizzazione verso i requisiti della presente direttiva e a facilitarne l'osservanza, come campagne di informazione, guide, programmi di formazione per il personale.
(69) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ai consumatori. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito al consumo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in vista di altri atti legislativi dell'Unione.
(70) Considerate le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori, i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce, e predisporre le misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto, fra gli altri elementi, delle circostanze individuali del consumatore, dei suoi interessi e diritti, della sua capacità di rimborsare il credito e dei suoi bisogni ragionevoli in termini di spese di sostentamento, e che limitino i costi incombenti al consumatore in caso di inadempienza. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento al creditore di beni oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali beni è sufficiente a rimborsare il credito.
(71) Le misure di tolleranza possono includere il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito o la modifica delle condizioni precedenti del contratto di credito. Una tale modifica può includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito; il cambiamento della tipologia del contratto di credito; il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la modifica del tasso di interesse; l'offerta di una sospensione dei pagamenti; rimborsi
parziali, la conversione di valuta, e la remissione parziale e il consolidamento del debito.
(72) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano problemi finanziari e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente, fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o gestori di crediti, può includere consulenza legale, gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili, in modo diretto o indiretto, ai consumatori, e che, ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti siano indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che vengano avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per tali servizi.
(73) Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding.
(74) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli enti non creditizi siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l'iscrizione dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente.
(75) La presente direttiva disciplina solo taluni obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto conservare la facoltà di mantenere o introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito, incluse le condizioni in base alle quali un intermediario del credito può ricevere compensi da un consumatore che ne ha richiesto i servizi.
(76) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello dell'Unione l'obbligo di informare il consumatore circa la cessione.
(77) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che prevedano forme di comunicazione collettiva, ove ciò sia necessario per fini connessi con l'efficacia di transazioni complesse, quali le cartolarizzazioni o la liquidazione dell'attivo che avvengono nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di banche.
(78) I consumatori dovrebbero avere accesso a procedure alternative adeguate ed efficaci di risoluzione delle controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio35 per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.
(79) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti dei vari Stati membri dovrebbero collaborare tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva.
(80) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni per contrastare le violazioni delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(81) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio36, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello pari almeno al 4 % del fatturato annuo del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese.
(82) Per rafforzare la trasparenza e la fiducia dei consumatori, l'autorità competente può rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
35 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
36 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
(83) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme comuni riguardo a certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri considerati gli sviluppi del mercato alla luce della digitalizzazione e lo scopo di facilitare la fornitura di credito transfrontaliero, ma può invece essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(84) Al fine di modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201637. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(85) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi38, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(86) Tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2008/48/CE a causa dell'evoluzione del settore del credito al consumo e ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, tale direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.
(87) Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: sei mesi dal termine di recepimento]. Tuttavia, tenuto conto della difficile situazione economica causata dalla pandemia di COVID-19 e degli specifici problemi che si trovano ad affrontare le micro, piccole e medie imprese, ad esse dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per preparare l'applicazione della presente direttiva. Pertanto, per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: 18 mesi dal termine di recepimento].
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
38 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(88) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/172539 e ha espresso un parere il XX XXXX40,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nella forma di determinati contratti di credito ai consumatori e servizi di credito tramite crowdfunding ai consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
Gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 10, da 12 a 23, 26, 27 e 28, da 30 a 33, 37 e da 39 e 50 si applicano anche ai servizi di credito tramite crowdfunding che non siano forniti da un creditore o da un intermediario del credito.
2. La presente direttiva non si applica ai:
(a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali o da un diritto connesso ai beni immobili residenziali;
(b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
(c) contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR;
(d) contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico;
(e) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio41 o con enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
39 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
40 […]
41 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 0000/00/XX x xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
europeo e del Consiglio42 allo scopo di consentire ad un investitore di effettuare una transazione concernente uno o più strumenti finanziari tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/CE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi alla transazione;
(f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;
(g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
(h) contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;
(i) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, e a tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato.
(j) ai contratti di credito in corso al [UP: inserire come data sei mesi dal termine di recepimento]; tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2 e gli articoli 28 e 39 si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al [UP: inserire come data sei mesi dal termine di recepimento].
3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica ai contratti di credito non garantiti che comportano un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR, che siano finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale.
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli 1, 2, e 3, l'articolo 25, e gli articoli da 41 a 50.
5. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, e 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 25 e gli articoli da 28 a 51 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
(a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;
(b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
(c) persegue una finalità sociale in virtù del diritto nazionale;
(d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce fonti di credito solo ai suoi membri;
42 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale che è inferiore a quello prevalente sul mercato o che è soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da un'organizzazione di cui al primo comma qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi da tale organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita, e il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni nello Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi in detto Stato membro.
Gli Stati membri riesaminano ogni anno se ricorrono sempre le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui al secondo comma e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.
6. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, e 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a h), l) e r), l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 25, gli articoli da 28 a 38 e gli articoli da 40 a 50 si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) l'accordo offra maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi all'inadempimento del consumatore;
(b) il consumatore, aderendo all'accordo, non sia sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(1) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
(2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
(3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
(4) «servizi di credito tramite crowdfunding»: servizi forniti da una piattaforma di crowdfunding per facilitare la concessione di un credito al consumo;
(5) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito o ai servizi di credito tramite
crowdfunding e di cui è a conoscenza il creditore, nel caso di contratti di credito, o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, nel caso di servizi di credito tramite crowdfunding, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
(6) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore;
(7) «tasso annuo effettivo globale» o «TAEG»: il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso inclusi i costi di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
(8) «tasso debitore»: il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all'importo dei prelievi effettuati;
(9) «tasso debitore fisso»: xxxxx debitore convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding dal creditore o fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e il consumatore per l'intera durata del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding, o più tassi debitori convenuti nel contratto di credito o per i servizi di credito tramite crowdfunding dal creditore o fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e il consumatore per periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding;
(10) «importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding;
(11) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
(12) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente — direttamente o indirettamente — un consumatore a un creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:
(a) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
(b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a), oppure
(c) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;
(13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per poter raffrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding;
(14) «profilazione»: ogni forma di trattamento automatizzato di dati personali quale definito all'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;
(15) «mezzo di comunicazione a distanza»: ogni mezzo di comunicazione a distanza quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/65/CE;
(16) «pratica di commercializzazione abbinata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding non siano disponibili per il consumatore separatamente;
(17) «pratica di commercializzazione aggregata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding vengono messi a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando sono offerti in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi;
(18) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito o a servizi di credito tramite crowdfunding, che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediario del credito definite al punto 12;
(19) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;
(20) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;
(21) «contratto di credito collegato»: un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding in virtù dei quali:
(a) il credito o i servizi in questione servono esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici, e
(b) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o qualora le merci specifiche o la prestazione di
servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito o nei servizi di credito tramite crowdfunding;
(22) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito o da servizi di credito tramite crowdfunding;
(23) «piattaforma di crowdfunding»: una piattaforma di crowdfunding quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503;
(24) «credito rotativo»: una forma di contratto di credito fornita dal creditore, che accorda al consumatore la possibilità di prelevare o ritirare fondi, rimborsare fondi e ritirare nuovamente fondi;
(25) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
Articolo 4
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione di cui al paragrafo 1, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.
Articolo 5
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.
Articolo 6
Non discriminazione
Gli Stati membri assicurano che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding nell'Unione.
CAPO II
INFORMAZIONI DA FORNIRE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO O DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CREDITO TRAMITE CROWDFUNDING
Articolo 7
Pubblicità e marketing dei contratti di credito e dei servizi di credito tramite crowdfunding
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e marketing sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.
Articolo 8
Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito e dei servizi di credito tramite crowdfunding
1. Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.
Questo obbligo non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, con l'impiego di un esempio rappresentativo, tutti i seguenti elementi:
(a) il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
(b) l'importo totale del credito;
(c) il tasso annuo effettivo globale;
(d) se del caso, la durata del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding;
(e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per date merci o dati servizi, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;
(f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.
In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al primo comma non consenta la visualizzazione delle informazioni, le lettere e) e f) di tale comma non si applicano.
3. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto di credito o con servizi di credito tramite crowdfunding sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, le informazioni di base, assieme al tasso annuo effettivo globale di cui al paragrafo 2, lettera c), precisano in maniera chiara, concisa ed evidenziata l'obbligo di ricorrere a detto contratto.
Articolo 9
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti elementi:
(a) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni;
(b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
(c) la possibile durata dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding;
(d) i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
(e) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del tasso annuo effettivo globale;
(f) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito o a servizi di credito tramite crowdfunding;
(g) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso;
(h) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
(i) una spiegazione del diritto di recesso;
(j) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore, e
(k) un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding.
Articolo 10
Informazioni precontrattuali
1. Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore almeno un giorno prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore al più tardi un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito
2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
3. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi:
(a) il tipo di credito;
(b) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito e del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding;
(c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
(d) la durata del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding;
(e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
(f) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento
applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore;
(g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding e l'importo totale del credito, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding deve tenerne conto.
(h) qualora un contratto di credito o un servizio di credito tramite crowdfunding preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato IV, parte II, lettera b), un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo rilevante di contratto di credito o di servizio di credito tramite crowdfunding possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;
(i) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
(j) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
(k) se del caso, qualsiasi spesa che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding
(l) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;
(m) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
(n) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
(o) se del caso, le garanzie richieste;
(p) l'esistenza del diritto di recesso;
(q) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.
(r) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
(s) il diritto del consumatore, di cui al paragrafo 8, a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore;
(t) se applicabile, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
(u) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
(v) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e le modalità di accesso allo stesso.
Qualora l'accordo di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio43, il nome di tale indice di riferimento e del suo amministratore e le sue potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
4. Contemporaneamente al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono al consumatore il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II, contenente le seguenti informazioni precontrattuali:
(a) l'importo totale del credito;
(b) la durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding;
(c) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi;
(d) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
(e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
(f) i costi in caso di ritardi di pagamento.
5. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e nel modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti
43 Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" o al modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori".
6. In deroga al paragrafo 3, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere c), d), e), f) e i), del presente articolo, il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
7. Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono al consumatore il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
8. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e al modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore.
9. Nel caso di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito, dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding o da un contratto accessorio, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding includono, nelle informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.
10. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate nel presente articolo.
Articolo 11
Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6
1. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, in deroga al paragrafo 2 di tale articolo, sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato III. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee relative al credito ai consumatori".
2. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, in deroga al paragrafo 3 di tale articolo, specificano tutti i seguenti elementi:
(a) il tipo di credito;
(b) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito;
(c) l'importo totale del credito;
(d) la durata del contratto di credito;
(e) il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica;
(f) il tasso annuo effettivo globale illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
(g) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
(h) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;
(i) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;
(j) se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito;
(k) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
(l) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
(m) se applicabile, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
(n) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
(o) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e le modalità di accesso allo stesso;
3. Contemporaneamente al modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II.
4. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e nel modulo "Prospetto di base relativo al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
5. In deroga al paragrafo 2, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da c) a f) e l), del presente articolo.
6. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e al "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
7. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore fornisce al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
8. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito, di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate nel presente articolo.
Articolo 12
Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito o sui servizi di credito tramite crowdfunding ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Le spiegazioni comprendono i seguenti elementi:
(a) le informazioni di cui agli articoli 10, 11 e 38;
(b) le caratteristiche essenziali del contratto di credito, dei servizi di credito tramite crowdfunding o dei servizi accessori proposti;
(c) gli effetti specifici che il contratto di credito, i servizi di credito tramite crowdfunding o i servizi accessori proposti possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento;
(d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito o a servizi di credito tramite crowdfunding, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.
2. Gli Stati membri possono adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti:
(a) il contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto;
(b) il destinatario del credito offerto;
(c) la natura del credito offerto.
Articolo 13
Offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato
Gli Stati membri dispongono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding informino i consumatori quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sulla profilazione o su altri tipi di trattamento automatizzato di dati personali.
CAPO III
PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZION E ABBINATA E AGGREGATA, CONTRATTO PER SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI DI CONSULENZA E VENDITA NON SOLLECITATA DI PRODOTTI DI CREDITO
Articolo 14
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata
1. Gli Stati membri possono consentire le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia uno dei seguenti:
(a) accumulare capitale per rimborsare il credito;
(b) gestire il credito;
(c) raccogliere risorse per ottenere il credito;
(d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento.
3. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding possa dimostrare
all'autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato.
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, senza modificare le condizioni dell'offerta di credito per il consumatore.
Articolo 15
Consenso desunto per l'acquisto di servizi accessori
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding non possano dedurre che vi è il consenso del consumatore all'acquisto di servizi accessori offerti tramite opzioni di default. Le opzioni di default includono le caselle preselezionate.
2. Il consenso del consumatore all'acquisto di servizi accessori deve essere dato tramite un'azione positiva inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
Articolo 16
Servizi di consulenza
1. Gli Stati membri dispongono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding indichino esplicitamente al consumatore se gli vengono prestati o possono essergli prestati servizi di consulenza.
2. Gli Stati membri dispongono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
(a) se la raccomandazione sarà basata solo sulla gamma dei loro prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c);
(b) se del caso, un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l'informazione è fornita l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali aggiuntive ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, secondo xxxxx.
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding:
(a) ottengano le informazioni strettamente necessarie circa la situazione finanziaria del consumatore, le sue preferenze e i suoi obiettivi in relazione al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, in modo da raccomandare contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding idonei al consumatore;
(b) valutino la situazione finanziaria e le esigenze del consumatore sulla base delle informazioni di cui alla lettera a), aggiornate al momento della valutazione, tenendo conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto o dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding raccomandati;
(c) prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
(d) agiscano nel migliore interesse del consumatore;
(e) forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata.
4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e forniti ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding.
Se non vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili, gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che prestano servizi di consulenza:
(a) i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding disponibili sul mercato;
(b) gli intermediari del credito non sono remunerati per i servizi di consulenza da uno o più creditori.
Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato.
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori e, se del caso, degli intermediari del credito o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding.
5. Gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding avvisino il consumatore
quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding comportano un rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza possano essere prestati soltanto da creditori e, se del caso, intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire che persone diverse da quelle indicate in tale comma forniscano servizi di consulenza se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) i servizi di consulenza sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono la prestazione di tali servizi;
(b) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da persone che svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza e tale attività di gestione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari;
(c) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da fornitori di servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale;
(d) i servizi di consulenza sono prestati da persone che sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti.
Articolo 17
Divieto di vendite non sollecitate di prodotti di credito
Gli Stati membri vietano ogni vendita di prodotti di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi.
CAPO IV
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Articolo 18
Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore
1. Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o, se del caso, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione avviene nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
2. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore, e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria che siano necessarie e proporzionate, come i
documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati ai sensi dell'articolo 19.
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario anche attingendo a documentazione indipendente verificabile.
3. Gli Stati membri dispongono che il creditore o, se del caso, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding metta a punto delle procedure per la valutazione di cui al paragrafo 1, e che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding documenti e tenga aggiornate tali procedure.
Gli Stati membri dispongono inoltre che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding documenti e tenga aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri assicurano che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione.
In deroga al primo comma, quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e ben giustificate.
5. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore o un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding conclude un contratto di credito o un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni fornite al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ai sensi del paragrafo 2.
6. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso alla profilazione o ad altro trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto:
(a) di chiedere ed ottenere l'intervento umano da parte del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding per riesaminare la decisione;
(b) di chiedere ed ottenere una spiegazione chiara della valutazione del merito creditizio, inclusi la logica e i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali nonché l'importanza e gli effetti sulla decisione;
(c) di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione.
7. Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati
8. Qualora le parti convengano di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri garantiscono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito.
9. Gli Stati membri la cui normativa prevede che i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding valutino il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo.
Articolo 19
1. Banche dati Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica alle banche dati sia pubbliche che private.
3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno sugli arretrati di pagamento dei consumatori.
4. Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata.
CAPO V
FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI CREDITO
Articolo 20
Forma del contratto di credito e del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding
1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito o i contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
2. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti di credito o dei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding conformi alla normativa dell'Unione.
Articolo 21
Informazioni da inserire nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding
1. Gli Stati membri dispongono che nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding figurino, in modo chiaro e conciso, tutti i seguenti elementi:
(a) il tipo di credito;
(b) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding;
(c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
(d) la durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding;
(e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
(f) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore;
(g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding e un'indicazione di tutte le ipotesi utilizzate in tale calcolo;
(h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
(i) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata fissa, il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento;
(j) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
(k) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
(l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
(m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
(n) se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute;
(o) se del caso, le garanzie e le assicurazioni richieste;
(p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi, e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere;
(q) informazioni concernenti i diritti di cui all'articolo 27 nonché le condizioni del loro esercizio;
(r) il diritto a effettuare il rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;
(s) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding;
(t) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e le modalità di accesso allo stesso;
(u) se del caso, altre condizioni contrattuali;
(v) se del caso, l'identità e l'indirizzo della competente autorità di controllo.
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera i), il creditore e, se del caso, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding mettono a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.
La tabella di ammortamento di cui al primo comma indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi.
La tabella di ammortamento contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi.
Qualora il tasso debitore non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell'ambito del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati in essa figuranti sono validi solo fino alla modifica successiva di tale tasso debitore o di tali costi conformemente al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
3. Nel caso di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito, dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding o da un contratto accessorio, il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding includono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito o contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.
CAPO VI
MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CREDITO E MODIFICHE DEL TASSO DEBITORE
Articolo 22
Informazioni relative alla modifica del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding
Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding comunica al consumatore le informazioni seguenti:
(a) una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore, o delle modifiche introdotte per legge;
(b) il calendario per l'attuazione di tali modifiche;
(c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione a tali modifiche;
(d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;
(e) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.
Articolo 23
Modifiche del tasso debitore
1. Gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica.
L'informazione di cui al primo comma comprende l'importo dei pagamenti dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui a tale paragrafo possono essere fornite al consumatore periodicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding;
(b) la modifica del tasso debitore è dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento;
(c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati;
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding.
CAPO VII
CONCESSIONE DI SCOPERTO E SCONFINAMENTO
Articolo 24
Concessione di scoperto
1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per tutta la durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta i seguenti elementi:
(a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
(b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;
(c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente;
(d) il nuovo saldo;
(e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;
(f) il tasso debitore applicato;
(g) le eventuali spese addebitate;
(h) se del caso, l'importo minimo che il consumatore deve pagare.
2. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, prima dell'entrata in vigore della modifica.
In deroga al primo comma, le informazioni di cui a tale comma possono essere fornite periodicamente secondo quanto previsto al paragrafo 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito;
(b) la modifica del tasso debitore è dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento;
(c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati;
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore.
Articolo 25
Sconfinamento
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa tale informazione nel contratto in questione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tutti i seguenti elementi:
(a) lo sconfinamento;
(b) l'importo interessato;
(c) il tasso debitore;
(d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, o lo reindirizza verso servizi di consulenza sul debito.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale che prevede che il creditore offra un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.
CAPO VIII
RECESSO, SCIOGLIMENTO E RIMBORSO ANTICIPATO
Articolo 26
Diritto di recesso
1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore possa recedere dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding senza dare alcuna motivazione entro un periodo di quattordici giorni di calendario.
Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:
(a) il giorno della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding; oppure
(b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.
Il termine di cui al primo comma si considera rispettato qualora la notifica di cui al paragrafo 3, lettera a) sia stata inviata dal consumatore al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding prima della sua scadenza.
2. Qualora, nel caso di un contratto di credito collegato, la normativa nazionale applicabile al [data dell'entrata in vigore della presente direttiva] preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, prevedere che il periodo di cui a tale paragrafo possa essere ridotto alla stessa durata di tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.
3. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore adotta le seguenti misure:
(a) ne informa, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro il termine di cui al paragrafo 1, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding conformemente alle informazioni da essi fornite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera p);
(b) paga al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica di cui alla lettera a).
Gli interessi di cui al primo comma, lettera b), sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dallo stesso creditore o fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding alla pubblica amministrazione.
4. Qualora un servizio accessorio connesso con il contratto di credito o con servizi di credito tramite crowdfunding sia fornito dal creditore, dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding o da un terzo in base ad un contratto concluso tra tale terzo e il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso riguardo al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a norma del presente articolo.
5. Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono d'applicazione gli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/65/CE.
6. Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che, ai sensi della legislazione nazionale, devono essere conclusi con l'assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli articoli 10 e 11 e agli articoli 20 e 21.
7. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.
Articolo 27
Contratti di credito collegati
1. Gli Stati membri provvedono affinché un consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso basato sulla normativa dell'Unione riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non sia più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato.
2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest'ultimo.
Articolo 28
Contratti di credito o contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata
1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumatore possa avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese.
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, possa, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informa il consumatore della cessazione di tale diritto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ove possibile prima della cessazione e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla legislazione dell'Unione o dalla legislazione nazionale o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
Articolo 29
Rimborso anticipato
1. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
dovuti per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione vengono presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che il creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, abbia diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.
L'indennizzo di cui al primo comma non può superare l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato.
3. Gli Stati membri dispongono che il creditore non abbia diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
(b) il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto;
(c) il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che:
(a) il creditore ha diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 solo a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia definita dalla legislazione nazionale, la quale non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi;
(b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2.
5. Qualora l'indennizzo richiesto dal creditore superi la perdita da questi effettivamente subita a causa del rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una corrispondente riduzione.
Ai fini del primo comma, la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma oggetto del rimborso anticipato sul mercato al momento di tale rimborso, e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
6. L'indennizzo di cui al paragrafo 2 non supera in ogni caso l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.
CAPO IX
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E LIMITI SU TASSI E COSTI
Articolo 30
Calcolo del tasso annuo effettivo globale
1. Il tasso annuo effettivo globale è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato IV. Esso corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di
tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e dal consumatore.
2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.
I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.
3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
4. Per quanto riguarda i contratti di credito o i contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding contenenti clausole che permettono modifiche del tasso debitore o modifiche di alcune spese computate nel tasso annuo effettivo globale, quindi non quantificabili al momento del calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
5. Se necessario, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale è possibile valersi delle altre ipotesi di cui alla parte II dell'allegato IV.
Qualora le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato IV non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 onde modificare il presente articolo e la parte II dell'allegato IV per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.
Articolo 31
Limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale e sul costo totale del credito per il consumatore
1. Gli Stati membri introducono limiti su uno o più dei seguenti elementi:
(a) i tassi di interesse applicabili ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding;
(b) il tasso annuo effettivo globale;
(c) il costo totale del credito per il consumatore.
2. Gli Stati membri possono introdurre limiti aggiuntivi per il credito rotativo.
CAPO X
NORME DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE E REQUISITI PER IL PERSONALE
Articolo 32
Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori
1. Gli Stati membri esigono che il creditore, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, nello svolgimento di qualsiasi delle seguenti attività:
(a) la messa a punto di prodotti creditizi;
(b) la concessione creditizia, l'intermediazione creditizia o l'agevolazione della concessione creditizia;
(c) la prestazione di servizi di consulenza relativi al credito;
(d) la prestazione di servizi accessori ai consumatori;
(e) l'esecuzione di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding.
Le attività di cui al primo comma, lettere a), b) e c), si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding.
Le attività di cui al primo comma, lettera c), si basano inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).
2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding remunerano il proprio personale, non impediscano il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:
(a) la politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore;
(b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare
conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la retribuzione non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande di credito accolte.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono anche vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.
5. Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un creditore, a un intermediario del credito o a fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding prima della conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding.
Articolo 33
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding richiedano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire e concludere contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding, svolgere attività di intermediazione del credito, fornire servizi di consulenza o servizi di credito tramite crowdfunding. Quando la conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding include la prestazione di un servizio accessorio, è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio.
2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori, agli intermediari del credito o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding l'obbligo di fornire le informazioni che l'autorità competente ritenga necessarie per consentire detta vigilanza.
CAPO XI
EDUCAZIONE FINANZIARIA E AIUTO AI CONSUMATORI I N DIFFICOLTÀ FINANZIARIE
Articolo 34
Educazione finanziaria
1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito al consumo. Per guidare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito, specialmente per quanto riguarda gli strumenti digitali.
Gli Stati membri divulgano inoltre informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.
Il presente paragrafo non osta a che gli Stati membri offrano strumenti supplementari di educazione finanziaria.
2. La Commissione effettua una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e pubblica una relazione al riguardo, individuando gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.
Articolo 35
Morosità e misure di tolleranza
1. Gli Stati membri dispongono che i creditori si dotino di politiche e procedure adeguate per sforzarsi di esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione del consumatore e, fra le altre possibilità, possono consistere:
(a) nel rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;
(b) nella modifica delle condizioni esistenti del contratto di credito, che può includere, fra l'altro:
(i) l'estensione della durata del contratto di credito;
(ii) il cambiamento della tipologia del contratto di credito;
(iii) il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo;
(iv) la modifica del tasso di interesse;
(v) l'offerta di una sospensione dei pagamenti;
(vi) rimborsi parziali;
(vii) la conversione di valuta;
(viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito.
2. L'elenco delle potenziali misure di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere l'integralità di tali misure nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti da un inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento.
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri introducono un limite massimo per tali oneri.
5. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento al creditore di beni oggetto di un
contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali beni è sufficiente a rimborsare il credito.
Articolo 36
Servizi di consulenza sul debito
Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di consulenza sul debito.
CAPO XII
CREDITORI E INTERMEDIARI DEL CREDITO
Articolo 37
Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi
Gli Stati membri assicurano che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che non sono enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 xxxxx soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione e a modalità di registrazione e di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente.
Articolo 38
Obblighi specifici per gli intermediari del credito
Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito:
(a) indichino, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei loro poteri e se lavorano a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di intermediari indipendenti;
(b) informino il consumatore dell'eventuale compenso da versare loro per i servizi da fornire;
(c) stipulino con il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito, un accordo relativo all'eventuale compenso di cui alla lettera b);
(d) comunichino al creditore l'eventuale compenso di cui alla lettera b) al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.
CAPO XIII
CESSIONE DI DIRITTI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 39
Cessione di diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o in caso di cessione del contratto stesso, il
consumatore possa far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove tale mezzo di difesa sia ammesso nello Stato membro in questione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore originario o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.
Articolo 40
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organismi competenti per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 a cooperare per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito o a servizi di credito tramite crowdfunding.
CAPO XIV
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 41
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva ("autorità competenti") e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Le autorità competenti sono pubbliche autorità od organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Non sono creditori, né intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, tranne nei casi in cui lo scambio o la trasmissione di tali informazioni siano espressamente richiesti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano alternativamente o congiuntamente:
(a) autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 44;
(b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394.
5. Gli Stati membri informano la Commissione circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche, e, qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, indicano l'eventuale ripartizione delle funzioni tra tali autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva.
6. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al diritto nazionale:
(a) direttamente in forza della la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o
(b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta.
7. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.
8. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.
CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Livello di armonizzazione
1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.
44 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
2. Lo Stato membro che si avvale delle opzioni normative contenute nell'articolo 2, paragrafi 5 e 6, nell'articolo 8, paragrafo 1, nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 26, paragrafo 2, e nell'articolo 29, paragrafo 4, ne informa la Commissione, come pure di ogni successiva modifica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori, agli intermediari del credito, ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding e ai consumatori nazionali.
Articolo 43
Obbligatorietà della direttiva
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle misure nazionali di recepimento della direttiva
2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori non siano privati della tutela accordata dalla presente direttiva a seguito della scelta della legge di uno Stato terzo quale legge applicabile al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, se il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding presentano uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri.
Articolo 44
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e tali provvedimenti alla Commissione entro [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad essi apportata.
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata.
3. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, a meno che tale divulgazione non metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Articolo 45
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal xx xx xxxx. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 30, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 46
Riesame e monitoraggio
1. La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo la data d'applicazione, a una valutazione della direttiva. La valutazione comprende un esame delle soglie previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e nella parte I dell'allegato IV, e delle percentuali usate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato come stabilito all'articolo 29 a fronte delle tendenze economiche nell'Unione e della situazione del mercato interessato.
2. La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 42 hanno sul mercato interno e sui consumatori.
3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione e dell'esame di cui ai paragrafi 1 e 2, accompagnati, se del caso, da una proposta legislativa.
Articolo 47
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2008/48/CE è abrogata con effetto da [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento]. Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fra consumatori e creditori o intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che si qualificano come micro, piccole e medie imprese come da articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, la direttiva 2008/48/CE continua ad applicarsi fino a [UP: inserire la data - 18 mesi dal termine di recepimento].
La direttiva 2008/48/EC continua inoltre ad applicarsi ai contratti di credito in corso al [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento] fino a [loro termine].
Tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento].
I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere interpretati secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato X.
Xxxxxxxx 00
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [UP: inserire la data - 24 mesi dalla data di adozione della direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento].
Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fra consumatori e creditori o intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che si qualificano come micro, piccole e medie imprese come da articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - 18 mesi dal termine di recepimento].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
45 Direttiva 2013/34UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
Articolo 49
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 50
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente