Condizioni generali (CG) per il servizio di trasporto della Ferrovia retica SA (FR)
Condizioni generali (CG) per il servizio di trasporto della Ferrovia retica SA (FR)
1. Campo di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il rapporto tra il cliente e la Ferrovia retica (di seguito FR) per il servizio di trasporto e le prestazioni supplementari nel traffico merci.
1.2 I trasporti effettuati dalla FR all’estero (linea Campocologno — Tirano e stazione di Tirano) sono retti dal diritto svizzero anche se circolano sul territorio di uno Stato confinante.
1.3 Oltre alle Condizioni generali trovano applicazione le seguenti normative, nella rispettiva versione vigente:
− Legge sul trasporto di merci/Ordinanza sul trasporto di merci
− Tariffa merci della FR (Tariffa 810)
− Direttiva per la sicurezza del trasbordo delle merci inclusi i congegni di carico (RIV)
− Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)
− Promemoria per i clienti della ferrovia sui pericoli
dell’elettricità
− Formalità doganali
− Direttive di carico e sulle merci pericolose della FR e promemoria
1.4 All’atto della stipulazione del contratto di trasporto si
applicano le CG nella versione corrente.
1.5 Le condizioni generali del cliente si applicano solo se convenuto per iscritto dalle parti contraenti.
2. Accordo di prestazione
2.1 Se non diversamente concordato o stabilito per iscritto nell’offerta, la stessa ha una validità di 60 giorni a decorrere dall’invio da parte della FR.
2.2 L’accordo di prestazione stipulato con il cliente, da firmarsi da parte di quest’ultimo, costituisce la base per l’erogazione delle prestazioni da parte della FR. Tale accordo include i dati essenziali sulle prestazioni, necessari per la stipulazione di un contratto (contratto di trasporto, contratto di noleggio, ecc.). In assenza di un accordo di prestazione sottoscritto dal cliente, l’offerta non contestata dal cliente entro il termine indicato o adeguato assume carattere vincolante. In assenza di una simile offerta si applicano il catalogo dei prezzi (Tariffa 810, listino dei prezzi per le prestazioni supplementari) e le condizioni per le prestazioni della FR.
2.3 Il contratto di trasporto disciplina il trasporto di merci tra determinate stazioni ferroviarie. Xxxxxx le disposizioni determinanti del diritto federale, segnatamente la Legge sul trasporto di merci (RS 742.41) e le rispettive disposizioni di esecuzione.
2.4 I contratti di trasporto sussistono quando il cliente trasmette un ordine di trasporto alla FR e tale ordine viene accettato. Restano riservate eventuali altre intese nell’accordo di prestazione.
2.5 Qualora dopo l’invio di un’offerta o la stipulazione di un accordo di prestazione insorgano condizioni economiche, politiche o tecniche imprevedibili all’atto della redazione delle offerte o degli accordi, e tali da sfuggire al controllo e compromettere in misura significativa l’equità delle offerte, la FR può richiedere un adeguamento delle stesse e degli accordi.
2.6 Il contratto di trasporto si considera concluso con la consegna della merce al destinatario presso la stazione o il punto di consegna concordati e con il relativo ritiro. Restano riservate eventuali altre intese nell’accordo di prestazione di trasporto. Qualora la merce non venga ritirata puntualmente dal cliente, la FR contatta il mittente chiedendo istruzioni. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dalla FR saranno addebitati al cliente.
2.7 Il contratto di trasporto può essere modificato mediante disposizioni successive del mittente, nel rispetto del diritto dei trasporti. Le modifiche sono soggette al versamento di un’indennità.
2.8 La FR si riserva il diritto di cedere il trasporto a un vetturale intermedio, interamente o per tratte parziali.
3. Ordine di trasporto
3.1 L’ordine di trasporto può essere trasmesso verbalmente o in forma scritta.
3.2 L’ordine deve contenere tutti i dati necessari per l’esecuzione regolare del trasporto.
3.3 La FR non è tenuta a verificare il contenuto della spedizione.
4. Validità dei prezzi
4.1 Se non diversamente menzionato, i prezzi concordati sono
validi fino al 31 dicembre dell’anno corrente.
4.2 Se entro la fine dell’anno la FR non comunica un aumento dei prezzi, gli accordi di prestazione si rinnovano tacitamente per un altro anno.
Gli aumenti di prezzo della FR saranno comunicati al cliente con un preavviso di almeno tre mesi dalla loro applicazione.
4.3 Le eccezioni alla norma di cui al capoverso 4.2 vanno concordate separatamente.
4.4 Gli aumenti di prezzo applicati da altre imprese coinvolte possono essere riaddebitati al cliente.
5. Carri e unità di carico
5.1 L’ordinazione dei carri può essere effettuata presso qualsiasi stazione FR aperta al traffico merci o alla Disposizione carri FR.
5.2 L’ordinazione verbale o per iscritto di carri e unità di carico, con o senza prestazione di trasporto, è da considerarsi contratto di fornitura carri. Il contratto si considera stipulato quando al cliente sono stati comunicati il luogo e le condizioni applicate ed egli non li ha immediatamente contestati.
5.3 La FR mette a disposizione carri e unità di carico adeguati al trasporto purché possa esserne garantita la disponibilità e l’utilizzo/il luogo di destinazione consenta l’impiego del tipo di carro richiesto. Qualora il tipo di carro richiesto dal cliente non sia disponibile, previa consultazione con quest’ultimo la FR mette a disposizione un tipo di carro simile o ricerca soluzioni sostitutive.
5.4 Sarà richiesto un corrispettivo per un carro o un’unità di carico ordinato e già assegnato, ma non utilizzato, conformemente al listino dei prezzi delle prestazioni supplementari.
5.5 Prima di effettuare il carico, il cliente deve verificare l’idoneità dei carri e delle unità di carico messi a disposizione allo scopo previsto dal contratto e la presenza di difetti palesi. Le contestazioni devono essere immediatamente comunicate a una stazione FR aperta al traffico merci o alla Disposizione carri FR.
5.6 Il cliente è tenuto a fruire dei carri, delle unità di carico e dei congegni di mobilitazione consegnatigli esclusivamente per lo scopo prefisso e ad assicurarsi che i carri e le unità di carico scaricati siano completamente svuotati, puliti completamente con la scopa e che siano presenti tutti i componenti sciolti. Inoltre, i carri e le unità di carico devono essere restituiti nel punto di consegna concordato entro i termini stabiliti. In caso di inadempienza, al cliente sarà addebitato un corrispettivo per le spese sostenute, conformemente al listino dei prezzi delle prestazioni supplementari. Il centro di spedizione e di consegna notificano immediatamente alla FR i difetti palesi o riscontrati dei carri e delle unità di carico.
5.7 Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente la disponibilità di carri vuoti o unità di carico a una stazione FR aperta al traffico merci o direttamente alla Disposizione carri FR.
5.8 I carichi che, in virtù delle loro dimensioni, del loro volume o della loro natura, richiedono particolari precauzioni relativamente a impianti o mezzi operativi della FR, sono considerati trasporti eccezionali. Le spese aggiuntive per tali spedizioni saranno conteggiate al cliente.
6. Carico e scarico
6.1 Le presenti disposizioni si applicano sia al carico che allo scarico di carri e unità di carico.
6.2 In assenza di disposizione contraria nell’accordo di prestazione e di una nota sull’ordine di trasporto (lettera di vettura), l’operazione di carico compete al mittente e lo scarico al destinatario.
6.3 Al completamento dell’ordine, caricatore e scaricatore comunicano immediatamente la disponibilità del carro ferroviario, carico o vuoto, all’ufficio competente della FR.
6.4 Se vengono superati i termini di carico e scarico, viene applicata una maggiorazione conformemente al listino dei prezzi delle prestazioni supplementari.
6.5 Qualora mittente o destinatario non siano in grado di prendere in consegna i carri loro destinati entro la scadenza concordata, dovranno comunicarlo al più preso e saranno tenuti ad assumersi i costi conseguenti.
6.6 Qualora il piazzale di carico/scarico venga sporcato dovrà essere immediatamente ripulito dal responsabile. Senza preavviso, nella zona dei binari è vietato raccogliere residui di carico. Un’eventuale pulizia effettuata dalla FR sarà addebitata al cliente.
6.7 Il mittente o il caricatore devono provvedere a un idoneo imballaggio onde evitare perdite parziali o totali della merce e danni di trasporto.
6.8 Il mittente è responsabile di un caricamento sicuro. Il cliente si assume la responsabilità di qualsiasi danno ai carri, alle unità di carico e ai congegni di movimentazione causato in prima persona o da terzi incaricati e notifica immediatamente l’accaduto alla FR.
6.9 La FR ha il diritto di verificare i danni in qualsiasi momento.
6.10 Eventuali danni alla merce devono essere comunicati immediatamente alla FR.
6.11 Se necessario, la FR controlla l’adeguatezza delle operazioni di carico e scarico dei carri sul posto.
6.12 La FR è legittimata ad addebitare al cliente i costi causati da operazioni di carico più appropriate o da ritardi del trasporto e a richiedere un risarcimento danni.
7. Traffico combinato e condizioni ulteriori
7.1 Nel traffico combinato la FR trasporta unità vuote e cariche.
7.2 Ai sensi delle presenti CG, per unità di carico s’intendono:
− i container mobili ACTS
− i container terrestri
− i container a norma ISO,
con dimensioni, attrezzatura e solidità conformi alle disposizioni di sicurezza e di trasporto della FR.
7.3 Le restrizioni di volume imposte dalle imprese partecipanti al trasporto e le prescrizioni d’esercizio devono essere osservate in modo rigoroso.
7.4 Le unità di carico devono essere conformi alle norme legali e alle disposizioni tecniche vigenti (ad es. DIN, EN, ADR/RID, schede UIC) e se necessario aver soddisfatto i rispettivi controlli.
7.5 Le unità di carico consegnate dal cliente alla ferrovia devono essere sicure per l’esercizio e adatte alla merce.
7.6 Il caricatore deve osservare e attuare le prescrizioni per il trasporto sicuro delle unità di carico, incluse le disposizioni per la messa in sicurezza della merce durante il trasporto ferroviario, secondo le indicazioni delle imprese ferroviarie partecipanti.
7.7 La FR respinge le unità di carico non conformi o non a norma. In tal caso è esclusa la pretesa di risarcimento danni alla FR.
7.8 La FR colloca le unità di carico all’aperto.
8. Merci pericolose
8.1 Il cliente è tenuto a osservare le prescrizioni pertinenti relative alle merci pericolose e le prescrizioni in materia della FR e di tutte le altre imprese partecipanti al trasporto.
8.2 Il cliente solleva la FR da qualsiasi obbligo di responsabilità verso terzi inerente al trasporto, alla custodia o ad altro trattamento e inerente al tipo di merce
e all’inosservanza dell’obbligo di diligenza che gli
compete.
8.3 La FR non tiene in magazzino merci pericolose, nemmeno mediante il ricovero di mezzi di trasporto carichi sulla rispettiva via di traffico.
9. Ostacoli e limitazioni di prestazione
9.1 In caso di limitazioni al trasporto dovute, a titolo esemplificativo, a cause di forza maggiore, ostacoli infrastrutturali o disposizioni delle autorità, la fornitura delle prestazioni, in particolare il trasporto, può essere sospesa interamente o in parte.
9.2 Qualora non sia possibile fornire, interamente o in parte, una prestazione a causa dei motivi indicati al capoverso
9.1 la FR non va ritenuta inadempiente e non è pertanto tenuta a versare al cliente un risarcimento danni.
10. Fatturazione e pagamento
10.1 Le fatture devono essere saldate senza trattenute entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Trattenute e compensazioni non sono ammesse senza il consenso della FR. In caso di ritardo nel pagamento, la FR applica un interesse di mora e fattura eventuali costi aggiuntivi.
10.2 La FR può richiedere al cliente un pagamento anticipato o una cauzione.
11. Riservatezza
11.1 Qualora durante le negoziazioni una delle parti comunichi informazioni riservate definendole come tali, la controparte è tenuta a trattarle con la massima riservatezza, in particolare a non diffonderle o utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui sono state rilasciate, a prescindere dalla successiva stipulazione o meno di un contratto.
12. Responsabilità
12.1 La FR risponde secondo le disposizioni di legge. In particolare fanno stato le limitazioni di responsabilità della Legge sul trasporto pubblico. È possibile concordare limitazioni di responsabilità per merci il cui trasporto è particolarmente difficile o è associato a determinati rischi.
12.2 Sono escluse le pretese di risarcimento rivolte alla FR che oltrepassano i diritti a norma di legge. Gli orari comunicati al cliente non sono accordi sui tempi di consegna.
12.3 Il cliente risponde dei propri errori e omissioni nonché di quelli dei suoi ausiliari e terzi incaricati, segnatamente delle conseguenze derivanti da imballaggi difettosi e caricamento inadeguato, nonché delle conseguenze derivanti da dati errati, imprecisi o incompleti sull’ordine di trasporto o sui moduli doganali.
12.4 Il cliente risponde di tutti i danni causati a persone, carri, unità di carico e congegni di movimentazione causati in prima persona o da terzi incaricati e li notifica immediatamente a una stazione FR aperta al traffico merci o direttamente alla Disposizione carri FR a Coira.
12.5 Qualora al momento di riprendere in consegna il carro la FR riscontrasse un danno, in assenza di notifica il cliente è chiamato a comprovare la propria estraneità al danneggiamento, o quella del terzo incaricato. In caso contrario, risponde del danno e dei costi supplementari causati alla FR.
13. Prescrizione
13.1 Fatte salve le disposizioni di legge vincolanti, tutti i diritti nei confronti della FR decadono dopo un anno. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la merce trasportata avrebbe dovuto essere consegnata o della perdita, del danneggiamento o del ritardo.
14. Controversie, foro competente
14.1 Il rapporto contrattuale tra il cliente e la FR è assoggettato esclusivamente al diritto svizzero.
14.2 Foro competente per tutte le controversie risultanti dal presente rapporto contrattuale è esclusivamente Coira.
Situazione 01.01.2016 – Fatte salve eventuali modifiche!