DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via del Proconsolo 10 FIRENZE
AREA TECNICO EDILIZIA
SEDE PROVINCIALE INPS DI GROSSETO
PALAZZINA “A”
XXX XXXXXX 00-00
Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle coperture
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
IL COORDINATORE TECNICO REG.LE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Art. 1
(Opere e forniture oggetto dei lavori)
Costituisce oggetto del presente appalto, il complesso di tutte le opere e forniture di na- tura termoidrauliche, ed opere minori accessorie elettriche, ed edili, da eseguirsi presso gli uffici della Sede Provinciale INPS di GROSSETO, Xxx Xxxxxx 00 - 00, Xxxxxxxxx “A” , per la realizzazione di una centrale di riscaldamento e condizionamento da posizionare sulle coperture dell’edificio, con installazione di pompe di calore e refrigeratori del tipo a gas, circuito idronico primario e secondario, rete gas di adduzione, regolazione climatica con sistema di supervisione e controllo, nonché lavorazioni minori accessorie elettriche ed edili di complemento, come più dettagliatamente specificato nella Relazione Descrit- tiva dell’intervento.
In particolare le opere da eseguire, ripartite secondo le categorie specifiche, sono rela- tive a :
Opere Termoidrauliche per la realizzazione di una centrale di riscaldamento e condi- zionamento da posizionare sulle coperture dell’edificio, con installazione di vari blocchi funzionali a pompe di calore e refrigeratori del tipo a gas, circuito idronico primario di collegamento tra gli apparati e secondario di distribuzione verso l’edificio, rete gas di adduzione sulle coperture, regolazione climatica degli apparati, con sistema di supervi- sione e controllo, circuiti minori idraulici e sistemi di regolazione, apparati di controllo e sicurezza, accessori e minuterie di montaggio, che costituiscono le lavorazioni principali e quindi rappresentano la categoria prevalente.
Opere Elettriche per la realizzazione della parte di impianto elettrico e per la installazio- ne del quadro elettrico di controllo e gestione della centrale, nonché finiture accessorie ecc., che costituiscono una lavorazione specialistica limitata e non rappresentano una categoria scorporabile .
Opere Edili in genere per la realizzazione dei basamenti per l’appoggio degli apparati, che costituiscono una lavorazione limitata e non rappresentano una categoria scorpora- bile .
Le lavorazioni sono dettagliatamente specificato nel fascicolo del computo metrico esti- mativo, nella relazione descrittiva dell’intervento e da tutti gli elaborati grafici oggetto di gara.
Art. 2 (Ammontare dei lavori)
I lavori previsti, sono riepilogati nel loro complesso secondo il seguente quadro econo- mico, redatto in conformità del Regolamento di Attuazione del D. X.xx 163/2006:
a) 1 - Lavori a corpo ................................................ €. 173.140,85
2 - Lavori a misura ……………..………..……………………….. €. ----
3 - Lavori in economia...............…..........….....…..... €. ---- .
Sommano €. 173.140,85
4- Oneri per la Sicurezza....................................... € 2.790,59
Totale a) € 175.931,44
b) 1- Lavori in economia previsti ma esclusi dall’appalto per forniture, lavorazioni ed attività non valutabili o quantificabili a corpo od a
misura, per ripristini, dismissioni, ecc :
4% di €. 175.931,44……………………….….….…….…… € 5.672,66
2. Xxxxxxx, accertamenti, indagini, servizi fotografici, .... €. ----
3 . Occupazioni di suolo pubblico .....……………………….... €. ----
4- Imprevisti e somme a disposizione della Direzione Lavori per piccole varianti,
4% di €. 175.931,44…………………………….….….…..… € 5.672,66
Totale b) € 14.074,51
c) 1- Spese Tecniche relative alla (Progettazione, verifiche strutturali, Direzione Lavori, Assistenza e Contabilità), ecc.
1% di €. 175.931,44 …………..…………………………....…. €. 1.759,31
2- Spese Tecniche per assicurazione del progettista dipendente
0% del progetto : …………………………….………………... €. -----
3- Spese per pubblicità .......................….…..…...……………... €. .
Totale c) € 1.759,31
d) Xxxxxxx in totale al netto : € 191.765,26.
e) I.V.A. al 21% (su €. 191.765,26) = € 40.270,71.
Totale e) € 40.270,71
SOMMANO IN CONTO TOTALE € 232.035,97
L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, da valutarsi a corpo, ammonta ad
€. 175,931,44. (€uro Centosettantacinquemilanovecentotrentuno/44) oltre
I.V.A. al 21%, di cui €. 173.140,85 (€uro Centosettantatremilacentoquaranta/85), soggetti a ribasso di offerta, ed €. 2.790,59. (€uro Duemilasettecentonovanta/59) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La contabilizzazione e la liquidazione dei lavori verranno effettuate mediante l'applica- zione delle percentuali convenzionali risultanti dall’offerta dei prezzi unitari effettuata sulla base della lista, posta a base di gara.
E’ nella facoltà della Direzione Lavori, disporre in caso di necessità, le ulteriori opere in economia e per piccole varianti, le quali seppur incluse nella previsione di spesa, non danno luogo ad alcun diritto di esecuzione da parte della ditta appaltatrice, intendendosi che l’importo di aggiudicazione di riferimento sia riferito alle sole opere valutate a corpo, a misura, in economia inclusi nell’appalto, ed agli oneri per la sicurezza..
La Direzione dei Lavori dovrà essere preventivamente autorizzata da parte del Respon- sabile del Procedimento per le piccole varianti ai sensi dell’Art. 25 comma 3 della Legge n. 109/94.
Art. 3 (Descrizione dei lavori)
I lavori che formano oggetto dell’appalto, sono dettagliatamente illustrati nel computo metrico estimativo, nonchè negli elaborati grafici progettuali, i cui requisiti e le cui pre- stazioni sono da essi rilevabili.
Essi rientrano nelle seguenti categorie di opere di cui all’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. X.xx 163/2006 (ex declaratoria dell’Allegato “A” al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 304) :
Categoria Prevalente ed unica
Opere Termoidrauliche e di condizionamento, - Importo Euro 175.931,44
All’interno della categoria prevalente sono incluse piccole lavorazioni accessorie elettri- che ed edili.
Nel complesso le opere sono catalogabili come segue :
Opere termoidrauliche : Importo netto €uro 157.494,75 (90,97%) Opere accessorie elettriche : Importo netto €uro 8.846,10 (5,11%) Opere accessorie Edili : Importo netto €uro 6.800,00 (3,92%)
Le lavorazioni elettriche ed edili, risultano di importo percentuale inferiori al 10% dell’intero importo di appalto, e pertanto non costituiscono parti componenti l’opera.
Ai sensi degli Art. 60 e 61 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. X.xx 163/2006, è’ richiesta pertanto la qualificazione obbligatoria mediante attestazione SOA per la Categoria OS28 – Classifica I – fino ad Euro 258.000 (o superiore) per le opere Termoidrauliche (Impianti Termici e di Condizionamento) per l’intero importo di appalto pari ad €uro 175.931,44.
E’ ammessa in alternativa la qualificazione mediante attestazione SOA OG11 – I Classi- fica.
Opere Elettriche (OS. 30) - Importo Euro 8.846,10 (5,11%)
Le opere pur risultando di elevato contenuto specialistico, non sono parti costituenti l’opera e quindi non risultano scorporabili, e pertanto possono essere eseguite dall’appaltatore anche se non direttamente qualificato.
Nel caso di subappalto, le stesse dovranno essere affidate esclusivamente ad imprese in possesso della qualificazione per opere elettriche per lavori corrispondenti di importo in- feriore a 150.000 €uro, ovvero in possesso di Attestazione SOA Categoria OS.30 – Clas- sifica I o superiori.
Opere Edili (OG. 1) - Importo Euro 6.800,00 (3,92%)
Le opere non rientrano fra quelle ad elevato contenuto specialistico, e non sono parti costituenti l’opera e quindi non risultano scorporabili, e pertanto possono essere esegui- te dall’appaltatore anche se non direttamente qualificato.
Nel caso di subappalto, le stesse dovranno essere affidate esclusivamente ad imprese in possesso della qualificazione per opere edili per lavori corrispondenti di importo inferiore a 150.000 €uro, ovvero in possesso di Attestazione SOA Categoria OG. 1 – Classifica I o superiori.
Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base di offerta, tutte le lavorazioni e le for- niture accessorie, necessarie per dare le rispettive lavorazioni eseguite a regola d’arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliata- mente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, salvo diversa e più particolareggiata descrizione nelle singole voci di elenco prezzi o di compu- to.
Art.4
(Lavori a corpo, a misura ed in economia)
Tutti i lavori rilevabili dal computo metrico estimativo, dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del capitolato speciale d’appalto, sono da compensare a corpo.
Non sono previste parti o lavorazioni da compensare a misura o in economia.
Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d’avanzamento, verrà fatto riferimento alle categorie disaggregate rilevabili dal compu- to metrico e comunque dalla tabella compilata in offerta dalla ditta aggiudicataria.
Sono a disposizione della Direzione Lavori, prestazioni accessorie da riconoscersi in eco- nomia o per piccole varianti ai sensi dell’Art. 178 del Regolamento di esecuzione ed at- tuazione del D. X.xx 163/2006, che ove utilizzate, saranno computate separatamente dai valori a corpo.
Art. 5
(Norme regolatrici dei lavori)
Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le specifiche indi- cate dal presente Capitolato Speciale, nonché alle disposizioni legislative e regolamenta- ri che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare:
• Decreto. Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. X.xx 12 aprile 2006, n. 163;
• Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
Per quanto non specificato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento al Capitola- to Generale di appalto per i lavori di competenza del Ministero dei LL.PP., ed al Regola- mento Opere e Forniture vigente dell’Istituto appaltante per quanto non in contrasto con il richiamato D. X.xx 163/2006 e suo Regolamento di attuazione, e/o con quanto dispo- sto da successive disposizioni legislative relative alla disciplina sui lavori pubblici vigenti alla data di pubblicazione del presente appalto;
In ordine a quanto sopra si precisa come segue la corrispondenza degli organi e uffici indicati nella normativa suddetta con organi e uffici dell'Appaltante:
• "Direttore Regionale" deve intendersi corrispondere all’organo decisionale titolare del potere di spesa da parte dell'Amministrazione appaltante, denominato anche come “Committente”;
• le funzioni di "Responsabile delProcedimento” e di Ingegnere Capo" verranno svolte dal Coordinatore Tecnico Regionale del Settore Tecnico Edilizio Regionale per la To- scana;
• le funzioni di “Responsabile dei Lavori” verranno svolte dal “Committente” salvo che tale funzione non voglia essere formalmente delegata al “Responsabile del Procedi- mento”;
• "Direttore dei lavori" è il soggetto professionale incaricato dall'Amministrazione ap- paltante per la realizzazione dell’opera e per il controllo dell’esecuzione.
Art. 6
(Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
• norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
• lettera di aggiudicazione;
• fascicolo del capitolato speciale di appalto;
• fascicolo del computo metrico estimativo ed elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;
• descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.
Art. 7 (Cauzione provvisoria)
Con riferimento all’Art.. 75 del D. X.xx 163/2006, il concorrente che partecipa alla gara proponendo offerta, è tenuto a corredare la propria offerta di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta stessa, prefissato in Euro 3.519,00 (Tremilacin- quecentodiciannove/00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita con versamento diretto di som- me a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice con le seguenti modalità :
1. in contanti, tramite bonifico in favore della Sede Regionale I.N.P.S. Xxxxxxx, xxx X/X 000000 presso la Banca Nazionale del Lavoro,
Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
2. in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita mediante :
3. fidejussione bancaria prestata da Istituto di Credito di diritto pubblico, o Banca di in- teresse nazionale, o azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Banca Popola- re;
4. polizza assicurativa fidejussoria, prestata da primaria compagnia di assicurazione a ciò autorizzata.
5. polizza assicurativa fidejussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’Art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze.
Il deposito cauzionale provvisorio, ove costituito mediante fideiussione bancaria o poliz- za fideiussoria assicurativa, dovrà essere corredato :
1) della dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;
2) della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi- pale,
3) della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE,
e prevedere
4) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, a semplice ri- chiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria .
Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
La cauzione provvisoria, sarà restituita alle ditte concorrenti non aggiudicatarie, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla aggiudicazione provvisoria, mentre, nei confronti dell’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto di appalto e della costituzione della cauzione definitiva.
La cauzione provvisoria prestata deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Ricorrendo i casi previsti dall'Art. 75, Comma 7 del D. X.xx 163/2006, la cauzione prov- visoria è ridotta del 50% (cinquantapercento).
In tal caso il concorrente deve corredare obbligatoriamente il deposito cauzionale di im- porto ridotto del 50%, della documentazione comprovante il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000 idonea a consentire la riduzione.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala in sede di offerta, il possesso del re- quisito, e lo documenta allegando la certificazione del sistema di qualità in originale o fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di copia conforme all’originale posse- duto, e da documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Sono condizioni assolute ed inderogabili di inammissibilità dell’offerta :
1. la mancanza del documento della cauzione provvisoria;
2. cauzioni costituite con durata della stessa ed importo garantito inferiori alla durata ed all’importo minimo previsto ;
3. cauzione priva della dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione ap- paltante;
4. cauzioni prive della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale,
5. cauzioni prive della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE,
6. cauzioni che non prevedano la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali con- secutivi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria .
7. cauzioni di importo ridotto del 50% ai sensi dell’Art. 75, comma 7 del D. X.xx 163/2006, ma :
7.1. non corredate del documento di possesso della certificazione di qualità xxxxxx- xxx;
7.2. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fotocopia e non corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale pos- seduto;
7.3. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fotocopia, a sua volta corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale posseduto,ma priva del documento di identità del dichiarante, o con documento di identità con validità scaduta.
Art. 8 (Cauzione definitiva)
Ai sensi dell’Art. 113 del D. X.xx 163/2006, la ditta aggiudicataria rimane obbligata alla costituzione di una cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrat- tuale di aggiudicazione.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso.
Ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), la garanzia sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento).
La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita con versamento diretto di som- me a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice con le seguenti modalità :
1. in contanti, tramite bonifico in favore della Sede Regionale I.N.P.S. Xxxxxxx, xxx X/X 000000 presso la Banca Nazionale del Lavoro,
Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
2. in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita mediante :
3. fidejussione bancaria prestata da Istituto di Credito di diritto pubblico, o Banca di in- teresse nazionale, o azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Banca Popola- re;
4. polizza assicurativa fidejussoria, prestata da primaria compagnia di assicurazione a ciò autorizzata.
5. polizza assicurativa fidejussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’Art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze.
Il deposito cauzionale definitivo, ove costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, dovrà essere corredato :
6. della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principa- le,
7. della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE,
e prevedere
8. la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria .
La cauzione definitiva deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dal- la data di costituzione della stessa.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del cer- tificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell’affidamento, l’incameramento da parte della Amministrazione Aggiudicatrice della cauzione provvisoria prestata dall’appaltatore, e l’aggiudicazione al concorrente che se- gue in graduatoria.
Ricorrendo i casi previsti dall'Art. 75, Comma 7 del D. X.xx 163/2006, la cauzione defini- tiva è ridotta del 50% (cinquantapercento). Tale riduzione è subordinata alla dimostra- zione della permanenza del possesso della certificazione di sistema di qualità.
La Cauzione definitiva prestata, è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinquepercento) dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di bene- stare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto ga- rante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, o di analogo do- cumento, in originale o in copia autentica attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, peri al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La restante quota del 25% (Venticinquepercento) pari al 25% dell’iniziale importo ga- rantito, sarà svincolata soltanto dopo che sia stato approvato dall’Amministrazione Ag- giudicatrice il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza.
Tale approvazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni con- secutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle opere.
La stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per eventuali maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, o per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ivi compresi, gli eventuali crediti degli enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d'opera.
Art.9 (Polizza Assicurativa)
Ai sensi dell’Art. 129 del D. X.xx 163/2006, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Amministrazione Appal- tante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed o
xxxx, anche preesistenti, verificatesi nel corso della esecuzione dei lavori, e che tenga indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice, da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente proget- tazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile, per danni a terzi, nella esecuzione dei lavori, sino alla data di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Il massimale per l’assicurazione dovrà essere pari ad almeno il 5% della somma assicu- rata per le opere, con un minimo di 500.000. Euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 10
(Oneri a carico dell’Amministrazione Appaltante)
L’Amministrazione Appaltante assume a suo carico la fornitura di energia elettrica, l’alimentazione idrica, la disponibilità di servizi igienici, la disponibilità di un ambiente da riservare al personale, nonchè la disponibilità degli altri servizi esistenti nell’immobile, per consentire una adeguata sistemazione del personale dell’Appaltatore, ed una corret- ta esecuzione dei lavori.
Art. 11
(Spese contrattuali - Oneri fiscali)
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla lettera di aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto di appalto, ed alla sua regi- strazione, nonchè tutte le spese di xxxxx e di registro, inerenti gli atti di gestione dei lavori, dal giorno della consegna, fino a quella della approvazione degli atti di regolare esecuzione.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi one- re, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, fino alla data di Col- laudo, abbia a gravare sulle forniture e lavorazioni oggetto dell'appalto, che contrat- tualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.
A carico dell'Appaltatore, ma con rivalsa nei confronti dell’Appaltante restano gli oneri fiscali in genere, nella percentuale regolata come per legge.
Art. 12
(Oneri generali a carico dell’Appaltatore)
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri ed obblighi appresso riportati, considerati dallo stesso nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi parti- colari o indennizzi di qualsiasi natura :
• le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme vigenti o che venissero emanate nel corso dei lavori , per tutto il personale impegnato nelle o- pere in parola;
• i trasporti di materiali e del personale, l'assistenza di specialisti sia ai trasporti che al- la posa in opera, i mezzi ed i noleggi per dare le opere complete e pronte all'uso;
• le prestazioni di personale ed il materiale occorrente per l'accertamento della Rego- lare Esecuzione;
• ogni onere quali tasse, diritti ed imposte occorrenti, connessi con i lavori, od altri oneri ad essi assimilabili ;
• tutti gli altri oneri previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, nonchè ogni altro even- tuale onere necessario per la perfetta esecuzione delle opere e per i trasporti a rifiuto, compreso oneri di smaltimento;
• tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
• l'onere della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
• la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Dire- zione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.
Art. 13
(Oneri tecnici a carico dell’Appaltatore)
Nel caso di esecuzione di lavori su impianti disciplinati dalla Legge 46/1990, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, e salvo diversa pre- scrizione del computo metrico o del tipo di appalto :
• gli oneri per le progettazioni tecniche, da affidare a liberi professionisti esterni, in aggiunta ed integrazione del progetto redatto dall’Amministrazione appaltante in sede di gara, relativamente agli impianti elettrici, termoidraulici o assimilabili, nonchè il ri- lascio delle certificazioni previste dalle leggi vigenti ed i fascicoli tecnici delle apparec- chiature e degli apparati tecnologici;
• ad ultimazione dei lavori, la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari im- pianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei re- quisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge, nonché dei relativi pro- getti realizzati (nel caso di modifiche resesi necessarie nel corso dei lavori rispetto al progetto iniziale) sottoscritti da professionista abilitato;
• le richieste di nulla-osta prescritti e/o autorizzazioni alla competente ASL o altri enti preposti al rilascio di autorizzazioni;
• la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratte- ristiche e della consistenza delle reti elettriche ed impiantistiche in genere, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
• la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quan- to altro necessario per la relativa gestione e manutenzione ;
• la presenza di esperti per l’assistenza, alla consegna, dell’avvio degli impianti;
Art. 14 (Disciplina del subappalto)
L'eventuale affidamento in subappalto delle opere scorporabili, o di quota parte delle
opere o delle lavorazioni prevalenti, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. X.xx 163/2006, e successive modifiche e integrazioni apportate dal D. X.xx n. 152 del 2008, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal comma così modificato, la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere supe- riore al 30% del prezzo del contratto, e che l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che il concorrente all’atto dell’offerta, o l’affidatario nei casi di varianti in corso di ese- cuzione, all’atto di affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i ser- vizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l’Affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltan- te l’Affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del su- bappaltatore dei requisiti prescritti dalle norme di gara e dal “Codice”, in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 38 del D. X.xx. 163/2006;
4. che l’affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, sia in possesso dei corrispondenti re- quisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per esegui- re i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed A- gricoltura;
5. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifica- zioni.
In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Di- rettore dei Lavori:
a) dal contratto di subappalto deve risultare che l’impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Inoltre l’affidatario è tenuto a corri- spondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltanti, senza alcun ribasso. L’Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicu- rezza previsti dalle normative vigenti.
b) poiché l’amministrazione indica che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ef- fettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
Per quanto concerne la verifica del rispetto della disposizione di cui alla precedente lettera b), nel caso di subappalti di impianti per i quali l’assistenza muraria venga contrattualmente prevista a carico della stessa impresa appaltatrice, si conviene che tale assistenza va convenzionalmente commisurata al 20% dei rispettivi prezzi con- trattuali a corpo, deducibili dalle tabelle di computo metrico estimativo.
c) l’Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui al precedente punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colle- gamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subap- palto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. L’Amministrazione appaltante provvede a rilasciare la autorizzazione al subappalto entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Tale termine può essere motivatamente prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto o di importo inferiore a 100.000 €uro, il termine per il rilascio della autorizzazione da parte della Amministrazione Appaltante è ridotto alla metà.
d) Per i lavori, all’atto della esecuzione, nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri, devo- no essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le corrispon- denti lavorazioni.
e) Le prestazioni affidate in subappalto, non possono essere oggetto di ulteriore subap- palto, fatta eccezione che per le forniture con posa in opera di impianti e strutture speciali come individuate dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. X.xx 163/2006.
In tal caso, il fornitore o subappaltatore può avvalersi per la posa in opera o per il montaggio, di imprese di propria fiducia, per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Amministrazione Appaltante tutti i sub-contrattistipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ed alle so- cietà consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire diretta- mente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’Associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espleta- ta, sempre nell’ambito di riferimento del cantiere sede dei lavori, che richieda l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni contrattuali affidate, o di importo superiore a 100.000 €uro, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del perso- nale, sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraver- so l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle condizioni stabi- lite, il responsabile unico del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, l’Appaltante applica, con riferimento al- l'art.339 della legge n. 2248/1865, contrattualmente richiamata, una multa corrispon- dente al 5% del corrispettivo delle opere oggetto dell’inadempienza.
Qualora l'Appaltatore continui a non provvedere alla eliminazione del subappalto, l'Ap- paltante segnala l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'ese- cuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e
immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, secondo quanto specificato al successivo articolo 41, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Nella eventualità di rescissione o di esecuzione d’ufficio per effetto del persistere dell’inadempienza, la multa del 5% viene applicata all’intero corrispettivo dell’appalto.
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente capitolato speciale co- stituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardia- nia e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante per l'e- secuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Il Direttore dei lavori, provvederà a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.
Art. 15 (Definizione del contenzioso)
Ai sensi degli Art. 239 e 240 del D. X.xx 163/2006, la definizione di riserve e transazioni anche giudiziali, che possano insorgere nello svolgimento dell’appalto, sono definite me- diante accordo bonario tra le parti, nel rispetto del Codice Civile, su proposta del Re- sponsabile Unico del Procedimento che valuta preventivamente la ammissibilità delle ri- serve avanzate..
Il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario deve essere instaurato ogni qualvolta l’importo economico possa variare in misura sostanziale, ed in ogni caso per un importo non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale.
Ove gli importi che l’Amministrazione Aggiudicatrice concede o a cui rinuncia, eccedono l’importo di 100.000 €uro, è necessario il parere formale della Avvocatura che difende il soggetto, o in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il conten- zioso.
Tali riserve e transazioni sono decise dal Direttore Regionale entro sessanta giorni dalla proposta, ed il verbale di accordo xxxxxxx è sottoscritto dall’Affidatario dei lavori quale accettazione della transazione.
In caso di mancato accordo, può farsi ricorso alla competenza della Autorità Giudiziaria del foro competente sulla città o località sede dei lavori.
E’ escluso in ogni caso il ricorso alla giurisdizione arbitrale.
Art. 16 (Sopralluogo preventivo)
In relazione alle peculiari difficoltà operative esistenti, ed alla delicatezza della situazio- ne complessiva del cantiere, è obbligatorio effettuare specifico sopralluogo, al fine di prende
re conoscenza della situazione logistica dell’edificio interessato, e di tenere in debito conto lo stato del sito, le condizioni in cui eseguire i lavori, e le condizioni particolari in funzione delle quali avanzare la propria offerta economica.
Nell’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice e della Ditta Appaltatrice medesima, il sopralluogo deve essere effettuato da persona idonea ed in grado di valutare appieno le condizioni operative dell’appalto in rapporto alle prerogative tecniche ed organizzative dell’impresa, quindi da persona in grado di assumere decisioni per il concorrente.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato obbligatoriamente ed esclusivamente dalle se- guenti figure :
per i soggetti concorrenti singolarmente :
dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta concorrente, o tramite sua delega scrit- ta, dal Direttore Tecnico, così come risultante dalle dichiarazioni di responsabilità pro- dotte in sede di qualificazione per l’invito;
per i soggetti concorrenti in associazione temporanea :
dal Legale Rappresentante della ditta concorrente qualificata come mandataria capo- gruppo, o tramite sua delega scritta, dal Direttore Tecnico, così come risultante dalle di- chiarazioni di responsabilità prodotte in sede di qualificazione per l’invito,
o in alternativa
dal Legale Rappresentante di una delle ditte concorrenti qualificate come mandanti as- sociate, o tramite sua delega scritta, dal Direttore Tecnico, così come risultante dalle di- chiarazioni di responsabilità prodotte in sede di qualificazione per l’invito;
per i soggetti concorrenti in qualità di consorzi di imprese di qualsiasi tipo :
dal Legale Rappresentante della ditta concorrente qualificata come consorzio capogrup- po, o tramite sua delega scritta, dal Direttore Tecnico, così come risultante dalle dichia- razioni di responsabilità prodotte in sede di qualificazione per l’invito,
o in alternativa
dal Legale Rappresentante di una delle ditte concorrenti qualificate come consorziate, o tramite sua delega scritta, dal Direttore Tecnico, così come risultante dalle dichiarazioni di responsabilità prodotte in sede di qualificazione per l’invito;
Per le imprese costituite sotto forma di società di qualunque tipo, possono essere dele- gati allo svolgimento del sopralluogo, anche eventuali soci o procuratori, per i quali, nell’ambito delle domande di partecipazione già valutate dalla Amministrazione Appal- tante, siano già stati dichiarati i requisiti morali generali previsti nella Dichiarazione So- stitutiva .
Modalità di delega :
La delega deve essere redatta in forma scritta, su carta intestata del soggetto rilasciante la delega stessa, e deve prevedere espressamente le generalità ed il ruolo del delegato, nonché l’incarico fiduciario per la effettuazione del sopralluogo oggetto di gara.
La delega, a pena di nullità, deve essere in originale, sottoscritta dal delegante, e corre- data di copia del documento di identità in corso di validità, del delegante e del delegato.
Non sono ammesse le deleghe :
1. prodotte in forme e con modalità diverse da quanto previsto,
2. rilasciate a persone diverse da quelle designate,
3. rilasciate allo stesso soggetto per più di un sopralluogo relativo alla stessa gara,
4. non corredate di copia del documento di identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/x xxx xxxxxxxx.
Il sopralluogo per motivi organizzativi potrà avvenire esclusivamente in giorni prefissa- ti, così come sarà specificato nella lettera di invito.
E' richiesta specifica attestazione scritta, riferita all'avvenuto sopralluogo, che resta a cura e responsabilità della ditta concorrente, e che sarà rilasciata dal personale tecnico competente delegato ad assistere ai sopralluoghi.
La attestazione scritta suddetta, non dovrà essere allegata alla documentazione di of- ferta, in quanto a ciò provvederà di ufficio l’Amministrazione Appaltante.
L’avvenuto sopralluogo sarà certificato dal Responsabile del Procedimento, previa acqui- sizione d’ufficio degli attestati di avvenuto sopralluogo prodotti dal personale designato
La mancata effettuazione del sopralluogo, sarà motivo assoluto ed inderogabile di i- nammissibilità della offerta eventualmente avanzata.
La ditta appaltatrice, nell'eventualità che restasse aggiudicataria dei lavori, non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsiasi genere, per fattori, condizioni dei lavori od altro, non sufficientemente valutati all'atto del sopralluogo.
Art. 17 (documentazione tecnica relativa ai lavori)
Costituiscono l’assieme della documentazione tecnico-economica di pertinenza dei lavori oggetto di appalto, i seguenti fascicoli :
1. Lettera di invito;
2. Dichiarazione Sostitutiva;
3. Schema di offerta per concorrente singolo;
4. Schema di offerta per concorrenti associati;
5. Schema di offerta per concorrenti consorziati;
6. Lista delle lavorazioni
7. Attestato di sopralluogo;
1.1. Capitolato Speciale di Appalto;
2.2. Relazione Tecnica;
3.3. Computo Metrico estimativo;
4.4. Quadro Economico;
5,5. Quadro Incidenza Manod’opera;
6.6. Diagramma di Gant – Cronoprogramma;
7.7. Elaborati Grafici;
8.8. Fascicolo tecnico Informativo;
Di tale documentazione, la parte A costituita da :
1. Lettera di invito;
2. Dichiarazione Sostitutiva;
3. Schema di offerta per concorrente singolo;
4. Schema di offerta per concorrenti associati;
5. Schema di offerta per concorrenti consorziati;
6. Lista delle lavorazioni
7. Attestato di sopralluogo;
verrà spedita con raccomandata R.R. alle ditte invitate; mentre la parte rimanente B. costituita da :
1.1. Capitolato Speciale di Appalto;
2.2. Relazione Tecnica;
3.3. Computo Metrico estimativo;
4.4. Quadro Economico;
5,5. Quadro Incidenza Manod’opera;
6.6. Diagramma di Gant – Cronoprogramma;
7.7. Elaborati Grafici;
8.8. Fascicolo tecnico Informativo;
è resa a disposizione dei concorrenti ed è scaricabile dal sito ufficiale dell’Istituto Appal- tante I.N.P.S. al seguente indirizzo:
xxx.xxxx.xx - > Aste Gare e Fornitori - > Gare - > Bandi di gara;
La documentazione è comunque a disposizione per essere visionata in tutti i giorni feria- li dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al seguente indirizzo : Direzione Regionale I.N.P.S. Toscana, Xxx xxx Xxxxxxxxxx X. 00, Xxxxxxx, Segreteria del Responsa- bile del Procedimento (Tel. 000.0000000, 732, 740, 660, e Fax. 000.0000000 – 750.
La consultazione potrà essere effettuata fino al giorno coincidente con l’ultimo sopral- luogo secondo le date indicate dalla lettera di invito.
La stessa documentazione è ulteriormente visionabile presso l’edificio sede dei lavori, in occasione dei sopralluoghi nelle date prestabilite dalla lettera di invito.
Eventuali chiarimenti, necessità, integrazioni di qualunque genere, potranno essere ri- chiesti al tecnico che presiede al sopralluogo, o al Responsabile del Procedimento.
Art. 18 (Compilazione dell’offerta)
L'offerta, dovrà essere compilata in conformità di quanto previsto dall’Art. 118, comma 2 del Regolamento, e dovrà essere redatta utilizzando lo schema già predisposto e tra- smesso ai concorrenti, mediante la compilazione dei dati ivi richiesti, e della lista delle lavorazioni previste.
Tale lista già compilata dalla stazione appaltante per le colonne N. 1 (numero di riferi- mento di elenco), N. 2 (descrizione sintetica delle lavorazioni), N. 3 (unità di misura del lavoro), N. 4 (quantitativo previsto), dovrà essere ulteriormente compilata dalla ditta concorrente nelle colonne
N. 5 (prezzi unitari in numero), N. 6 (prezzi unitari in lettere), N, 7 (prezzo totale in numeri derivante dal prezzo unitario della sesta colonna per le quantità della quarta co- lonna).
E’ prevista la possibilità di integrare tale lista di lavori, da parte del concorrente, me- diante ulteriori lavorazioni da lui ritenute indispensabili od opportune per la corretta e completa esecuzione dei lavori, prevedendo le corrispondenti unità di misura, quantità e prezzi unitari e totali.
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti, prevarrà il prezzo indicato in lettere.
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, sia per le ope- re previste che per quelle suggerite, sarà indicato dal concorrente sulle tabelle medesi- me,
ed in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.
Il prezzo complessivo ed il ribasso, sono indicati in cifre ed in lettere, ed in caso di di- scordanza, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.
Il modulo di offerta, dovrà essere sottoscritto con timbro e firma in ciascun foglio dal concorrente;
Nel caso di ditta singola, il timbro e la firma dovranno essere apposti dal titolare o legale rappresentante della ditta;
Nel caso di associazione di imprese, il timbro e la firma dovranno essere apposti da tutti i titolari o legali rappresentanti delle imprese riunite o associate;
Nel caso di consorzi di imprese, il timbro e la firma dovranno essere apposti dal titolare o legale rappresentante del consorzio considerato capogruppo, e da tutti i titolari o legali rappresentanti delle imprese consorziate nominate per i lavori.
Non potranno essere considerate valide le offerte per le quali si riscontrino :
1. la mancanza di uno o più fogli del modulo di Offerta;
2. la mancanza di uno o più fogli della lista delle lavorazioni;
3. la presenza di correzioni sul modulo di Offerta o sulla Lista delle Lavorazioni, che non siano espressamente confermate e sottoscritte a latere sempre con timbro e firma da tutti i firmatari dell’offerta stessa
4. la mancata sottoscrizione e apposizione del timbro, su ciascun foglio della offerta ;
5. la mancata sottoscrizione da parte di una o tutte le imprese associate o consorziate nominate per i lavori ;
La lista delle quantità ha effetto ai soli fini della aggiudicazione.
Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci ri- portate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, e di verificare il sito dei lavori all’atto del sopralluogo.
In esito a tali verifiche, il concorrente è tenuto ad integrare le quantità e ad inserire le voci che ritenesse mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L’offerta prevede inoltre una dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discor- danze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’Offerta, che riferita alla esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Il complesso dello schema di offerta e della lista delle lavorazioni, viene comunque defi- nito complessivamente “Offerta”.
Art. 19 (presentazione dell’offerta)
Il plico unico, contenente specificamente la busta dell’offerta e la busta della documen- tazione di corredo, dovrà essere indirizzato a:
SEDE REGIONALE INPS PER LA TOSCANA
VIA DEL PROCONSOLO 10 – 00000 XXXXXXX
ed ai fini della sua esatta individuazione, dovrà recare in evidenza, oltre all’indirizzo del destinatario suddetto, l’indirizzo del mittente, l’oggetto della gara, il giorno ed ora di scadenza, e dovrà essere confezionato nel modo seguente :
1. Il documento di Offerta e la Lista delle Lavorazioni, dovranno essere contenuti in bu- sta chiusa, denominata “ B – OFFERTA ECONOMICA” idoneamente sigillata e preferi- bilmente siglata con timbro e firma dalla ditta concorrente sui lembi di chiusura a ga- ranzia della integrità del plico.
Eventuali modalità di sigillatura diverse rispetto a quanto indicato, non costituiscono e- lemento di difformità.
2. La documentazione di corredo dell’offerta, preparata in conformità del Capitolato Spe- ciale di appalto, dovrà essere a sua volta contenuta in busta chiusa, denominata “ A – DOCUMENTAZIONE” idoneamente sigillata e preferibilmente siglata con timbro e fir- ma dalla ditta concorrente sui lembi di chiusura a garanzia della integrità del plico. Eventuali modalità di sigillatura diverse rispetto a quanto indicato, non costituiscono e- lemento di difformità.
La documentazione di corredo dell’offerta dovrà essere costituita da :
A. Lettera di invito,
sottoscritta in ogni foglio dal rappresentante legale della ditta concorrente, (Concorrente singolo), ovvero (Concorrente Capogruppo di associazione), ovvero Concorrente capogruppo di consorziati), per accettazione delle clausole contrattuali ivi previste;
Non potranno essere considerate ammissibili le offerte che risultassero :
1. non corredate della lettera di xxxxxx;
2. corredate della lettera di invitto non sottoscritta per accettazione.
B. Dichiarazione Sostitutiva,
conforme allo schema accluso, firmata dal rappresentante legale della ditta concorrente, con firma non autenticata, corredata di fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Nel caso di imprese associate, riunite o consorziate, ciascuna impresa sottoscriverà la propria specifica dichiarazione sostitutiva, firmata dal rappresentante legale della ditta associata, riunita o consorziata, con firma non autenticata, corredata di fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Non potranno essere considerate ammissibili le offerte che risultassero :
1. prive della dichiarazione sostitutiva nel caso di concorrenti singoli;
2. prive di una o più dichiarazioni sostitutive nel caso di concorrenti associati, riuniti o consorziati;
3. corredate di dichiarazioni sostitutive non sottoscritte o sottoscritte da persona non a- bilitata;
4. corredate di dichiarazioni sostitutive prive del documento di identità del sottoscrittore, o con documento di identità con validità scaduta.
C. Deposito cauzionale provvisorio, costituito con durata, importo e modalità stabili- te dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal D. X.xx 163/2006.
Nel caso di cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assi- curativa, la stessa dovrà essere corredata:
di specifica dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicura- zione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Ricorrendo i casi previsti dal comma 11-quater lettera a) dell'Art. 8 della Legge, in base ai quali la cauzione provvisoria è ridotta del 50% (cinquantapercento), la stessa dovrà essere obbligatoriamente corredata della documentazione di attestazione dei requisiti di qualità in possesso del concorrente.
Non potranno essere considerate ammissibili le offerte che risultassero :
1. prive della della cauzione provvisoria;
2. corredate di cauzioni costituite con durata della stessa ed importo garantito inferiori alla durata ed all’importo minimo previsto ;
3. corredate di cauzione priva della dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudica- zione dell’appalto, a favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una po- lizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;
4. corredate di cauzioni prive della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escus- sione del debitore principale,
5. corredate di cauzioni prive della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE,
6. corredate di cauzioni che non prevedano la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria
.
7. corredate di cauzioni di importo ridotto del 50% ai sensi dell’Art. 75, comma 7 del D. X.xx 163/2006, ma a loro volta :
a. non corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta;
b. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fo- tocopia e non corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale possedu- to;
c. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fo- tocopia, a sua volta corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale posseduto,ma priva del documento di identità del dichiarante, o con documento di identità con validità scaduta.
D. Versamento del Contributo in favore della AVCP
dell’importo dovuto ai sensi dell’Art. 1, comma 67, della Legge23 dicembre 2005, n. 266 e da versarsi con le modalità specificate con Deliberazione del 03 novembre 2010.
Per poter effettuare il pagamento, l’operatore economico deve iscriversi on line al “Servi- zio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx .
L’utente dovrà inserire il codice CIG che identifica la procedura oggetto del presente ap- palto, ed effettuare il pagamento con le modalità offerte dalla procedura a sua scelta.
La ricevuta dell’avvenuto versamento, in originale o fotocopia dello stesso, corredata di dichiarazione di copia conforme sottoscritta dal dichiarante con copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere acclusa alla documentazione a corredo della offerta.
Non potranno essere considerate ammissibili le offerte che risultassero :
1. prive del versamento del contributo;
2. prive del versamento del contributo ancorché eseguito;
3. corredate del versamento di importi inferiori al valore prestabilito;
4. corredate di fotocopia del versamento del contributo ma prive di dichiarazione di co- pia conforme all’originale;
5. corredate di fotocopia del versamento del contributo a sua volta corredato di dichia- razione di copia conforme all’originale, ma prive del documento di identità del sotto- scrittore, o con documento di identità con validità scaduta.
3. Le buste “A – DOCUMENTAZIONE” e “B – OFFERTA ECONOMICA”, devono a loro volta essere contenute in unico plico esterno, idoneamente sigillato e preferibilmen- te siglato con timbro e firma dalla ditta concorrente sui lembi di chiusura, a garanzia della integrità del plico medesimo, e recante in evidenza, l'oggetto della gara e la data di scadenza, l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario. Eventuali modalità di sigillatura diverse rispetto a quanto indicato, non costituiscono elemento di difformità.
La sigillatura del plico e delle buste interne, è volta a garantire la segretezza, l’identità, la provenienza e la immodificabilità della documentazione presentata dal concorrente, quindi egli stesso valuterà il sistema di sigillatura ritenuto più idoneo ed atto a garantire l’integrità del plico e ne impedisca l’apertura senza che risultino manomissioni o segni apprezzabili.
Non potranno essere considerate ammissibili le offerte che risultassero :
1. contenute in plichi pervenuti non integri e non sufficientemente sigillati e tali da far ri- tenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza della offerta,
2. prive di uno qualsiasi degli allegati (A) lettera di invito, (B) Dichiarazione Sostitutiva,
(C) Costituzione del deposito cauzionale, (D) ricevuta del versamento AVCP.
La restante documentazione tecnico - economica di pertinenza dei lavori, e costituente parte integrante del contratto, e composta da :
1.1. Capitolato Speciale di Appalto;
2.2. Relazione Tecnica;
3.3. Computo Metrico estimativo;
4.4. Quadro Economico;
5,5. Quadro Incidenza Manod’opera;
6.6. Diagramma di Gant - Cronoprogramma
7.7. Elaborati Grafici
8.8. Fascicolo tecnico Informativo
dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta che al termine della procedura di appalto risulterà aggiudicataria, quale accettazione di tutte le clausole contrattuali e le lavorazioni in essa stabilite, contestualmente alla sottoscrizione del con- tratto di appalto.
La mancata disponibilità alla sottoscrizione degli atti o alla accettazione della lettera di aggiudicazione, costituirà rinuncia all'appalto da parte della ditta, con conseguente in- cameramento della cauzione provvisoria prestata, ed affidamento dei lavori alla ditta che segue in graduatoria, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione Appaltante, di ri- chiedere eventuali danni subiti a causa della rinuncia, e di compiere gli altri passi previ- sti dalla Legge per la circostanza.
Art. 20
(Modalità di consegna delle offerte)
L'offerta, dovrà pervenire corredata degli altri documenti richiesti, presso la scrivente Sede Regionale – Ufficio Posta, Via del Proconsolo n. 10 Firenze, locali del primo piano, tassativamente entro e non oltre l’orario ed il giorno indicati dalla lettera di invito.
A tal riguardo farà fede il timbro a data di arrivo dell' ufficio protocollo, nonchè l'ora di ricezione apposta sul plico, con la firma del funzionario addetto al protocollo, anche per i plichi pervenuti per posta.
La consegna, potrà essere effettuata a mano, o mediante corriere, o mediante servizio postale, restando a tutto rischio della ditta stessa, l'arrivo nei termini, e la integrità del plico medesimo.
In caso di consegna manuale, sarà rilasciata, a richiesta, apposita ricevuta, costituita da fotocopia della facciata del plico, con l'indicazione della data e dell'ora di consegna, seguita dalla firma del funzionario ricevente.
Non potranno essere considerate ammissibili le offerte che risultassero :
1. pervenuti oltre il termine perentorio indicato;
2. con indicazioni inadeguate circa le indicazioni relative all’oggetto della gara e tali da non consentire in alcun modo la valutazione della apparteneza al tipo di gara in esse- re;
Art. 21
(Apertura delle offerte)
L’apertura delle offerte avrà luogo presso gli uffici della Sede Regionale INPS. per la To- scana, Xxx xxx Xxxxxxxxxx X. 00, xxxxx xxxxx, locali della Direzione, nel giorno ed ora indicato dalla lettera di invito, e con le modalità prefissate dal Capitolato Speciale di Ap- palto, e sarà espletata da apposita commissione preposta alle procedure contrattuali.
Alla seduta, è ammessa la partecipazione dei legali rappresentanti delle imprese parte- cipanti che abbiano presentato offerta, ovvero di persone munite di specifica delega scritta, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La delega, per essere considerata valida, dovrà essere conferita con le stesse modalità relative a quella per lo svolgimento dei sopralluoghi.
I legali rappresentanti o persone da loro delegate in rappresentanza delle ditte la cui of- ferta fosse eventualmente esclusa dalla gara, nel caso di loro presenza all’apertura, do- vranno abbandonare la seduta.
Le operazioni di apertura, potranno essere aggiornate anche ad altra ora o altra data successiva per eventuali necessità.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine o che non rechino in evidenza l’oggetto della gara, tanto da presentarsi in forma anonima.
Gli stessi resteranno acquisiti agli atti dell'Istituto appaltante.
Saranno dichiarati irricevibili inoltre, tutti quei plichi prodotti in maniera difforme dalle modalità indicate nella lettera di invito.
Tali plichi non saranno aperti e resteranno agli atti dell’Istituto appaltante.
La commissione procederà quindi, alla apertura dei plichi dichiarati ricevibili, dichiarando l'inammissibilità di quelle offerte non compilate o non espresse secondo quanto richiesto dagli atti di gara.
Definito l’elenco delle offerte ritenute valide, sulla base della documentazione presenta- ta, la commissione procede alle seguenti ulteriori operazioni :
1. verifica che non abbiano presentato offerta concorrenti che, in base alle dichiarazioni presentata, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluder- li entrambi dalla gara;
2. verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concor- rono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara ;
La Commissione procede alla apertura delle buste “A” contenenti la documentazione a corredo dell’offerta, escludendo tutti quei concorrenti la cui documentazione risultasse priva o insufficiente, ed individuando così l’elenco dei concorrenti ammessi a proseguire nella gara.
Per i con correnti ammessi a proseguire, non si procederà all’accertamento a campione dei requisiti dichiarati, ai sensi dell’Art. 48, comma 1 del D. X.xx 163/2006, in quanto gli stessi sono stati già verificati tramite il possesso di attestato SOA OS28 ovvero OG11, in capo ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara.
Fra le offerte ritenute valide ed ammesse a proseguire la gara, la commissione procede alla apertura del plico “B” offerta, provvedendo ad escludere quei concorrenti la cui of- ferta non risultasse conforme a quanto richiesto, o incompleta della documentazione ne- cessaria.
Fra le offerte ritenute valide, la Commissione individua la ditta aggiudicataria delle ope- re secondo i criteri prefissati dal Bando, dal presente Capitolato Speciale, e dalla lettera di invito.
Non si farà luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora non dovessero risultare almeno due offerte considerate valide, ai sensi dell’Art. 55 del D. X.xx 163/2006.
Art. 22
(Integrità della documentazione di gara)
Ove la ditta concorrente, dovesse ravvisare una eventuale incompletezza materiale nei fascicoli di gara ricevuti, o per disguido materiale di preparazione, o per cause attribuibi- li al servizio postale, o qualunque altra possibile causa, vorrà richiedere tempestivamen- te la documentazione ritenuta mancante.
In sede di apertura delle offerte, non saranno consentite integrazioni per il fascicolo di "Offerta" , per la Lista delle Lavorazioni, e per la Dichiarazione Sostitutiva.
Art. 23
(Criterio di aggiudicazione)
Le opere previste, saranno aggiudicate al prezzo più basso, mediante offerta a prezzi u- nitari, con le modalità e termini precisati dal Capitolato Speciale di Appalto, mediante l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, in con- formità dell'art. 86, comma 1 del D. X.xx 163/2006.
In particolare, si procederà alla esclusione automatica, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all’unità supe- riore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, in- crementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predet- ta media, fermo restante l’esclusione anche per tale scarto medio aritmetico, del dieci per cento arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
All’esito della procedura concorsuale, alla ditta dichiarata aggiudicataria in base al ver- bale di apertura delle offerte, verrà comunicata la aggiudicazione provvisoria, in attesa della verifica e della dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara.
La Stazione Appaltante, dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della sottoscrizione della formale lettera di aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi pre- sentati dall’aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari, e correg- gendo ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma derivanti dalla lista delle categorie.
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello di- pendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo co- stante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
La aggiudicazione definitiva dei lavori, rimane comunque subordinata alla dimostrazione effettiva dei requisiti dichiarati nelle dichiarazioni di conformità prodotte dalla ditta ag- giudicataria.
La stipula del contratto di appalto sarà effettuata una volta decorsi tutti i tempi tecnici previsti dalla legge e contestualmente sarà sottoscritta tutta la documentazione di gara pertinente l’appalto.
Il contratto sarà assoggettato a registrazione, e le relative spese sono poste tutte a to- tale carico della ditta appaltatrice.
Art. 24
(Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore)
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico- amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione finale del contratto di appalto, assume su di sé la re- sponsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'e- secuzione, ove non conduca direttamente i lavori, un proprio incaricato, al quale deve conferire formale mandato come direttore del cantiere stesso.
Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla di- rezione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi re- sponsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro com- petenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi mo- lestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le at- tività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regola- mentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri con particolare riferimento:
1. alla elaborazione, prima dell’inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza ai sensi del D. X.xx 81/2008;
2. al puntuale rispetto del cronoprogramma di esecuzione dei lavori predisposto dalla Amministrazione Aggiudicatrice, salva la eventuale elaborazione di un nuovo crono- programma di esecuzione che, contenuto entro gli stessi termini di esecuzione previsti in appalto, venga accettato per iscritto anche dal Direttore dei lavori ;
3. alla elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro e ai propri mezzi d’opera, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
4. alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni;
5. alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura del- l'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in cor- so degli uffici stessi, di entità terze, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;
6. all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da de- molizioni, rimozioni, o residuati di cantiere;
7. all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dal cantiere ed alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
Art. 25 (caratteristiche e requisiti di materiali)
Nell'esecuzione delle lavorazioni e forniture oggetto dei lavori devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei mate- riali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o ri- chiamate contrattualmente dal presente Capitolato Speciale di Appalto, dalle caratteri- stiche specifiche delle voci del computo metrico e della relazione tecnica descrittiva, e- laborati tutti costituenti parte integrante degli atti di appalto e del contratto di appalto.
Art. 26
(Verifica ed accettazione del progetto esecutivo)
Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione, del successivo contratto di appalto e della documentazione di gara elencata dal presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, conferma:
1. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e negli altri documenti tecnico-economici pertinenti oggetto di gara;
2. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze gene- rali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione ;
3. di essersi recato sul luogo dove xxxxxxx eseguirsi i lavori ;
4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, tra- sporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori ;
5. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla ese- cuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertan- to, remunerativa l’offerta economica presentata;
6. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e rea- lizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata ;
7. di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, ri- nunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ;
8. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione ;
9. di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo dei lavori e della lo- ro integrale attuabilità;
10. di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei parti- colari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi;
11. di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a cor- po, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle in- dicazioni progettuali, anche per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, in rela- zione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
12. di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertan- to la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organiz- zative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Di- rettore dei Lavori, ove si tratti di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di Xxxxxxxx.
Art. 27 (Consegna dei lavori)
La decorrenza dei termini per l’esecuzione dei lavori avrà effetto dalla data di consegna, desunta da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l’Appaltatore.
Ai sensi degli Art. 153, 154 e 155 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. X.xx 163/2006, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, dopo che il contratto è divenuto efficace.
La consegna dei lavori dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di 45 (qua- rantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione per accet- tazione del Contratto di Appalto da parte della ditta aggiudicatrice.
Ove la consegna dei lavori avvenga in ritardo rispetto ai termini prefissati per fatto o colpa dell’Amministrazione, si applicano le disposizioni fissate in tal senso dall’Art. 157 del suddetto Regolamento.
Qualora vi siano ragioni di indifferibilità ed urgenza, l'Appaltante si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, mediante autorizzazione al Direttore dei Lavori da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche in pendenza della sottoscrizione della lette- ra di aggiudicazione, o della approvazione del contratto di appalto, ferma restando la condizione risolutiva prevista dal Regolamento.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno, l’ora ed il luogo ove presentarsi per ricevere la consegna.
Il verbale di consegna è redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e sottoscritto da questi insieme al Direttore dei Lavori.
La consegna dei lavori può avere effetto in unica soluzione o anche in più parti, median- te successivi verbali, nel caso in cui, ciò sia progettualmente previsto in relazione alla particolare natura, lavori di ampliamento, di ristrutturazione o a rete da eseguire senza interruzione delle attività in corso o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Re- sponsabile Unico del Procedimento, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in relazione alla natura, all’importanza e alla possibilità di tempestiva rimozione di tale im- pedimento.
La consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto nel caso in cui l’impedimento sia tale da consentire il regolare inizio dei lavori e l’esecuzione di almeno l’80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale, restando nella facoltà dell’Appaltante, in caso di mancata rimozione dell’impedimento entro il termine più avanti specificato, disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell’importo contrattuale..
Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma di e- secuzione dei lavori in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere rica- denti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Decorsi, comunque, 60 giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti senza che sia stato pos
sibile rimuovere l’impedimento e procedere alla consegna delle zone residue, qualora l’Appaltante non abbia comunicato la propria determinazione di avvalersi della facoltà di portare in diminuzione tali lavori, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dalla esecuzione delle opere corrispondenti, senza diritto ad alcun compenso.
Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con intere categorie va contabilizzato in detrazione a misura mediante l'ap- plicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti contrattuali.
Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i 60 giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, ri- spetto a quello contrattualmente convenuto.
Art. 28 (Sospensioni e riprese dei lavori)
Nella eventualità che successivamente all’inizio dei lavori o alla consegna degli stessi, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospen- sione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato come segue:
1. nel caso in cui la ripresa dei lavori venga disposta prima della scadenza contrattuale, il termine di ultimazione deve essere prorogato, a partire dalla data della ripresa, dei maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore, indipenden- temente dalla durata della sospensione;
2. se la ripresa intervenga invece quando sia già scaduto il termine contrattuale, il nuovo termine di ultimazione viene prorogato dei maggiori tempi tecnici di cui sopra, ma a partire dalla data della ripresa.
Ove pertanto, secondo il programma redatto dall’Appaltatore, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sca- denza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni cli- matologiche od altre simili circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo sciogli- mento del contratto né ad alcuna indennità.
Nel caso di cui, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulte- riori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.
Art. 29
(Proroghe di durata dei lavori)
Eventuali proroghe sulla durata dei lavori, potranno essere concesse dalla Direzione dei Lavori per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni, con provvedimento motivato.
Per proroghe di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, le decisioni sono avallate dal Di- rigente che ha autorizzato la spesa , mediante formale provvedimento.
La proroga potrà essere concessa solo a fronte di motivate esigenze che impediscono la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, o nel caso in cui, per le esi- genze istituzionali dell'ente, si renda opportuno dilazionare i lavori.
Art. 30 (Varianti)
La ditta esecutrice, si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta.
Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.
Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta.
Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi :
1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti;
3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene;
4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile;
5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;
Ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiu- dicatario procede alla risoluzione del contratto, ed indice una nuova gara alla quale è in- vitato l’aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo di contratto.
Non sono considerate varianti, gli interventi disposri dal Direttore dei Lavori per risolve- re aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e al 5 per cen- to per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo di contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione appaltante, le va- rianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera o alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiet- tive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti, non può superare il 5 per cento dell’importo di contratto originario, e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’opera.
Art. 31
(Programma di esecuzione dei lavori)
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni assunte in appalto, in conformità del programma dei lavori stabilito dall’Amministrazione Aggiudicatrice.
Ove in relazione al tipo di organizzazione dell’impresa o per valutazioni di suo interesse o per opportunità operativa voglia proporre un nuovo programma dei lavori, è tenuto ad informarne al riguardo il Direttore dei lavori, ed a presentare al più presto a quest’ultimo, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un nuovo programma dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e di ultimazione dei lavo- ri, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono es- sere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Art. 32
(Installazione, gestione e chiusura del cantiere) (Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)
Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. X.xx 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione collegato, il D. X.xx 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza, in relazio- ne alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune sede dei lavori nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla re- visione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
Sono a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, conside- rati dall’appaltatore nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura, salvo diversa pattuizione nel con- tratto :
• il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Di- rettore dei lavori;
• l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
• la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi in- teressati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passe
relle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
• l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'inco- lumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intral- ci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
• la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre impre- se;
• la fornitura alla Direzione dei lavori e per l’accertamento della regolare esecuzione, di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione;
• la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componen- ti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle e- ventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori;
• l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni secondo le indicazioni del piano di sicurezza;
• la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di tabelle con indi- cazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell’ufficio di direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali im- prese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'appro- vazione preventiva della Direzione dei lavori;
• la fornitura di documentazione fotografica ove richiesta.
Art. 33
(Prestazioni accessorie in economia)
L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderla la eventuale fornitura di mano d’opera, nonchè materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifi- che della mano d’opera e provviste, e da liquidare:
• quanto alla mano d’opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti per ogni qualifica, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utili, e con l’applicazione del ribasso d’asta sulla quota complessiva di spese generali ed utili;
• quanto alle provviste, sulla base del prezzario vigente, o in subordine delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui punto precedente.
• quanto ai noli, sulla base del prezzario vigente, o in subordine delle fatture quietan- zate, con gli stessi aumenti e ribassi percentuali di cui al punto precedente.
Art. 34 (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)
Il Direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddit- torio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avan- zamento e certificati di pagamento di importo non inferiori ad €. 50.000,00 (€uro cin- quantamila/00) al netto di qualsiasi ritenuta operata.
I singoli pagamenti saranno subordinati a :
1. presentazione di regolare fattura in originale, conforme agli atti contabili emessi dalla Direzione Lavori;
2. Acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti degli enti as- sicurativi, da ottenersi su richiesta della stazione appaltante.
Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pa- gamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori ed al saldo della contabilità finale dell'appalto.
Si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, soltanto dopo l'approvazione del cer- tificato di regolare esecuzione e l'intervenuto accertamento dell'assenza di impedimenti, fra cui anche la redazione di progetto grafico dei lavori relativi agli impianti firmato da progettista abilitato, e rilascio delle certificazioni previste dalla Legge 46/90.
Art. 35
(Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori) (Penali in caso di ritardo)
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti ed ultimati entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori desunta da apposito verbale.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e con- tinuativa conduzione rispetto al relativo programma di esecuzione :
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere;
2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effet- tuare per la esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti;
3) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
4)il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un con- seguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto del- l'appalto, verrà applicata a danno dell'Appaltatore, una penale pari all’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del suddetto importo.
Ove l’importo delle penalità ecceda il limite percentuale del 10 per cento dell’importo netto contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto nei modi e forme previste dalla legge.
Art. 36 (Ultimazione dei lavori)
L'ultimazione dei lavori, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Ap- paltatore al Direttore dei lavori, il quale provvede ad effettuare, previa formale convo- cazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento per la rela- tiva conferma.
Il Certificato di Ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 (sessanta) giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sul- la funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del Certificato di Ultimazio- ne, e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completa- mento delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 37
(Conto finale dei Lavori)
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale con la relativa relazione di accompagnamento descrittiva dell’andamento dei lavori.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rap- presentante legale, e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Nel caso di apposizione di “Riserve” ovvero di domande di maggiori importi avanzate dall’Appaltatore e confermate nel conto finale, il Responsabile del Procedimento, redige una propria relazione riservata, esprimendo parere motivato sulla fondatezza o meno delle domande dell’Appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario.
Art. 38
(Certificato di regolare esecuzione)
Ai sensi dell’Art. 141 del D. X.xx 163/2006, il collaudo di lavori di importo inferiore a
500.000 €uro, è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.
Le operazioni di accertamento della Regolare Esecuzione, dovranno concludersi entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altre sì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di accertamento della Regolare Esecuzio- ne.
Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, deve essere ef- fettuato non oltre il novantesimo giorno decorrente dalla data di emissione del certifica- to di Regolare Esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’Art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto ap- paltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere defini- tivo.
Art. 39 (Svincolo della Cauzione)
Alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, si procede, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve pre- viste dall’Art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni as- sunte con il contratto di appalto.
Le modalità dello svincolo sono quelle descritte all’Art. 8 del presente Capitolato Specia- le di Appalto.
Art. 40
(Debiti Contributivi dell’Appaltatore)
Qualora a carico della ditta esecutrice dei lavori, o di eventuali subappaltatori risulti, successivamente alla aggiudicazione, o durante la esecuzione dei lavori, una situazione di non correntezza contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi (INPS. - INAIL – CASSA EDILE), il pagamento delle rate di acconto, o della rata di sal- do, nonché dello svincolo di ritenute a qualsiasi titolo operate, o dello svincolo della cau- zione definitiva prestata, sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo verso i suddetti enti.
In caso di mancata regolarizzazione nei confronti dell’INPS, l'Istituto appaltante potrà esercitare il diritto di trattenere sulle somme dovute, gli importi corrispondenti ai con- tributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.
In caso di mancata regolarizzazione nei confronti dell’INAIL e della CASSA EDILE, l'Isti- tuto appaltante potrà esercitare il diritto di trattenere sulle somme dovute, gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati, e tra- smetterli ai suddetti enti.
Art. 41
(Custodia del bene e gratuita manutenzione)
L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap- provazione della Regolare Esecuzione o Collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appal- tante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.
I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appal- tante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della re- lativa spesa all'Appaltatore inadempiente.
La presa in consegna delle opere oggetto dell'appalto da parte dell’Appaltante deve ri- sultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal rappresentante dell’organo incaricato della gestione e dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consisten
za redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione per- tinente.
Art. 42
(Osservanza dei contratti collettivi)
Ai sensi dell’Art. 118, comma 6, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’affidatario, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezza.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.
Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori.
Art. 43
(Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori)
L’Appaltante conserva la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
L'Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli dalla Direzione dei Lavori;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante, per ritardo nel- l'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravven- zione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreoi legislativo n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi .
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo.
A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.
Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante.
Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara.
L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.
All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
1) ponendo a base d’asta del riappalto – oppure a base dell’affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 - l’importo lordo dei lavori di com- pletamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmen
te incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore inadempiente e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
2) - ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiu- dicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell’art. 10 comma 1-ter sopra richiamato, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente;
b) - l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto e- ventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a ba- se d’asta opportunamente maggiorato;
c) - il maggiore onere per l’Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavo- ri, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di di- rezione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi di e- ventuali mutui, dell’eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista .
Art. 44 (Campionature e prove tecniche)
Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appal- to e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivi- tà, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompa- gnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali.
Art. 45
(Disposizioni transitorie e finali)
Per quanto altro non previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal D. X.xx 163/2006 e dal correlato Regola- mento di esecuzione ed attuazione, dal Capitolato Generale di Appalto per i LL.PP. , e per quanto non in contrasto con le norme in vigore, dal Regolamento per le Opere e For- niture della Amministrazione appaltante.
Firenze, novembre 2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx)