CONTRATTI ATIPICI
TITOLO VIII
CONTRATTI ATIPICI
AMBITO DI INTERESSE
E’ stato costituito un Comitato Tecnico per rilevare eventuali usi nell’ambito dei contratti atipici che costituiscono il risultato di esperienze commerciali, nel cui ambito vengono in essere rapporti negoziali originali, che soddisfano le particolari esigenze dei rispettivi operatori economici.
Gli usi segnalati in questa raccolta, riferendosi a fenomeni negoziali che, pur atipici, in alcuni casi e per alcuni aspetti specifici sono stati oggetto di regolamentazione legislativa, per la maggior parte non hanno valore di usi normativi, ma di usi negoziali o interpretativi, che si è ritenuto riportare per comodità degli operatori.
Capitolo Primo
IL CONTRATTO DI FRANCHISING
a) Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale consiste in una licenza di beni immateriali e/o di altri diritti di privativa industriale (insegna commerciale, denominazione, marchio, brevetti, know-how, etc.), concessa dal franchisor a fronte di un corrispettivo o royalties. La diversità dei diritti il cui uso viene concesso in licenza è strettamente correlato al tipo di settore economico in cui il franchisor opera (servizi, commercio, etc.);
b) di norma, viene concordata l’esclusiva per una determinata zona geografica;
c) di norma, soprattutto nelle attività di franchising commerciale, viene concordato un budget minimo di acquisto, ovvero un fatturato minimo, il cui mancato raggiungimento facoltizza il franchisor alla risoluzione del contratto;
d) la stragrande maggioranza dei contratti di franchising prevede il fee d’ingresso a carico del franchisee. Il fee viene quantificato dalle parti sulla base del fatturato prevedibile, della forza del marchio, ecc.
e) viene di norma previsto un periodo di addestramento del franchisee, al fine di adeguare quest’ultimo alle tecniche di vendita e di presentazione dei prodotti e dei servizi uniformemente predisposte dal franchisor;
f) il foro competente viene di norma convenuto, in via esclusiva, presso la sede del franchisor.
Capitolo Secondo
IL CONTRATTO DI FACTORING1
1. Nozione
Viene denominato Factoring il contratto con il quale un imprenditore detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall’esercizio dell’impresa, verso i propri clienti, detti debitori-ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.
Il factor normalmente anticipa in tutto o in parte l’importo dei crediti ceduti. La cessione può essere accompagnata da diverse ed accessorie prestazioni inerenti la gestione, come l’assunzione da parte del factor del rischio per il mancato pagamento.
2. Forma del contratto
Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.
3. Durata del contratto
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all’altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.
4. Obblighi del fornitore-cedente
Il fornitore deve garantire la realità del credito, l’effettività della propria prestazione, e quindi il suo corretto adempimento, la disponibilità del credito, la sua libertà da vincoli a favore dei terzi, e l’inesistenza di crediti verso di lui da parte del fornito, che possano annullare contabilmente quello ceduto, per effetto della compensazione.
Il fornitore deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall’esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.
1 Vedasi artt. 1260 c.c. e segg. e Legge 21.2.91 n. 52, “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, pubblicata sulla G.U. n.47 del 25.2.91.
E’ altresì tenuto nei confronti del cessionario a:
a) canalizzare verso il factor i pagamenti dei clienti ceduti e a trasmettergli le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;
d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore- ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.
Il fornitore si impegna a non modificare le condizioni di vendita che incidono sulla entità del credito e sulle condizioni di pagamento.
5. Prestazioni del factor
Il factor è tenuto a:
a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
b) tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell’art.8, il rischio di insolvenza del debitore-ceduto accreditando al fornitore cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.
Nell’ipotesi ordinaria di anticipazione dei crediti ceduti, il fornitore vedrà anticipata la prestazione, garantendo la solvenza del debitore. Per cui, in caso di mancato pagamento dei crediti alla scadenza, il fornitore dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di anticipazione; previsione questa adottata anche per l’ipotesi in cui siano venute meno le garanzie prestate dal fornitore.
Il factor viene solitamente esonerato dall’osservanza dell’obbligo di cui all’art.1267-II° comma c.c., laddove appunto la garanzia del cedente cessa quando non sia stato possibile realizzare il credito per la negligenza del cessionario nel perseguire il debitore-ceduto.
6. Notifica di cessione del credito
Il fornitore-cedente o il cessionario comunica al debitore ceduto l’avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.
7. Cessioni di credito non notificate
Qualora il fornitore-cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore-ceduto, il fornitore-cedente può incassare
i crediti ceduti nell’interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.
8. Approvazione dei crediti ceduti ed assunzione dei rischi da parte del factor
Il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il cessionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.
L’approvazione da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l’assunzione del rischio dell’insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del cessionario, di apposita richiesta, redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal cessionario stesso.
L’approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato “plafond”, in relazione ad ogni debitore ceduto, considerando il suo grado di affidabilità.
Si escludono dalla previsione gli interessi di ritardato pagamento, sconti, abbuoni.
Costituisce una forma di garanzia per il factor, il prevedere che il plafond di credito abbia carattere di rotatività, per cui i crediti eccedenti per i quali non viene assunto rischio per l’insolvenza, sostituiscono quelli rientranti nel plafond, così di fatto smorzando o addirittura annullando limitatamente a quello stesso debitore il rischio.
9. Revoca dell’approvazione
Il cessionario può revocare l’approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purchè il fornitore- cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.
10.Conti periodici
Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore-cedente:
a) Estratto conto con l’indicazione, per ciascun debitore, dell’importo dovuto;
b) Xxxxxxxx conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti. Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.
Capitolo Terzo
IL CONTRATTO DI MERCHANDISING
1. Definizione
Sotto il nome di merchandising si ricomprendono due fenomeni diversi che non è agevole sussumere in una definizione comune.
a) Corporate merchandising: una società (corporation) che ha conseguito una certa notorietà di un suo marchio per certi prodotti decide di concederlo in licenza per prodotti diversi da quelli consueti. In sostanza il titolare di un marchio ne concede la facoltà d’uso ad un altro imprenditore per apporlo su prodotti di natura notevolmente diversa da quelli per i quali è stato realizzato e registrato in precedenza.
b) Character merchandising: viene posto in essere da chi (un attore, un campione dello sport, e così via) è un “personaggio” (character) ovvero (in qualità di scrittore, artista, disegnatore, drammaturgo, regista) ha “creato” un personaggio, e ne concede l’immagine o il nome perché vengano apposti su prodotti destinati alla vendita.
Per entrambi i fenomeni l’inquadramento giuridico potrà avvenire, secondo i casi, attraverso le norme sui marchi, sul diritto d’autore, sui diritti della personalità o sulla concorrenza sleale.
2. “Proprietà” oggetto del contratto
Con il nome di “merchandising properties” si indicano i vari tipi di “diritti” che possono diventare oggetto di un contratto di merchandising per la loro riproduzione o apposizione per identificare prodotti o servizi diversi.
Per quanto riguarda il character merchandising si distinguono:
a) personaggi dello spettacolo e dello sport;
b) squadre sportive, nazionali o di club, con le relative insegne, bandiere e altri simboli;
c) personaggi dei fumetti e dei cartoni animati;
d) scuole e università;
e) eventi sportivi e culturali, per cui spesso vendono creati marchi e mascotte;
f) località turistiche;
g) musei;
h) teatri e istituzioni culturali;
i) associazioni internazionali di utilità pubblica e caritative.
Per quanto riguarda il settore del corporate merchandising la classificazione più comune distingue tra:
a) status properties: marchi che richiamano nella mente del consumatore un’immagine di ricchezza, di lusso e di raffinatezza, come i grandi marchi o i monigrammi creati dagli stilisti della moda;
b) personification properties: marchi che evocano uno stile di vita particolare improntato alla velocità e all’aggressività (marchi di case automobilistiche);
c) popularity properties: marchi che diventano interessanti per programmi di merchandising a causa della loro enorme diffusione e popolarità; un caso tipico è costituito dal marchio COCA-COLA che viene offerto in merchandising per ogni genere di prodotti (bicchieri, accendini, T-shirts, ecc..).
3. Specificità del contratto di merchandising
Il contratto di merchandising va distinto dal contratto di licenza di marchio, dal contratto di edizione e dal contratto di sponsorizzazione.
3.1) Nella licenza di marchio il marchio viene dato in licenza perché venga apposto su prodotti o servizi uguali o simili a quelli per cui è nato e su cui viene apposto dal titolare.
Nel contratto di merchandising (che ha come oggetto un marchio) il licenziante concede ad un terzo di utilizzare il marchio in un settore completamente diverso dal suo.
3.2) Nel contratto di edizione il creatore di un personaggio che concede i relativi diritti ad un editore sta creando una proprietà che potrà, in futuro, diventare oggetto di merchandising. Nel momento in cui un libro viene pubblicato o un film o un cartone animato viene realizzato, tuttavia, non è ancora certo se il merchandising potrà svilupparsi oppure no. Il merchandising, infatti, inizierà soltanto quando il “character” verrà trasposto dalla sfera originaria di fruizione da parte del lettore o dello spettatore ad una sfera di fruizione diversa che è quella dell’acquirente del prodotto.
3.3) Nel contratto di sponsorizzazione, con il pagamento di un corrispettivo, lo sponsor che sostiene una squadra sportiva o un evento (sportivo o culturale) riceve il diritto di qualificarsi come “sponsor ufficiale” e di vedere comparire il suo marchio con diverse modalità, sulle maglie della squadra sponsorizzata o in occasione dell’evento. Per passare al merchandising occorrerebbe che lo sponsor venisse poi autorizzato a fabbricare e a produrre tutta una serie di articoli con i segni distintivi dell’ente o dell’evento sponsorizzato.
4. Clausole contrattuali ricorrenti
Il contratto di merchandising non è soggetto ad alcun requisito di forma, ma nella prassi viene sempre concluso in forma scritta, data la peculiarità dell’oggetto, la necessità di predisporre controlli sull’uso delle “properties”, di quantificare in dettaglio i corrispettivi pattuiti, ecc.. .
Essendo un contratto atipico non si inquadra in uno schema normativo specifico, ma, seppur lasciato quanto al contenuto alla autonomia ed alla
libera scelta delle parti, esso presenta clausole ricorrenti finalizzate al perseguimento dell’obiettivo economico-sociale che lo contraddistingue.
Il contratto si struttura normalmente come segue.
Dopo la indicazione delle parti, sinteticamente definite “Licenziante” e “Licenziatario”, e la stesura di una premessa (richiamata poi nel testo contrattuale come parte integrante di esso) in cui sono genericamente indicate le qualità, i diritti e gli intenti delle parti stesse, sono ricorrenti le clausole qui indicate:
- Definizioni: è una clausola in cui viene esplicitato il significato di alcuni termini. Ad esempio vengono specificati il termine “Diritti” come il diritto allo sfruttamento del nome, dei marchi, degli stemmi, dell’immagine ecc.., “Prodotti” con la indicazione dei beni recanti il nome, gli stemmi, l’immagine ecc.., “Territorio” con la indicazione dell’ambito territoriale di efficacia del contratto.
- Concessione della licenza: normalmente la licenza viene concessa in esclusiva, nel Territorio, in relazione al settore merceologico di interesse per la Licenziataria.
- Garanzie prestate dalla Licenziante: la Licenziante garantisce la legittima disponibilità dei diritti oggetto del contratto.
- Durata del contratto: normalmente viene data una durata determinata al contratto come garanzia di maggior stabilità, con la previsione della facoltà di disdetta da comunicarsi preventivamente rispetto ad ogni scadenza.
- Royalties: a corrispettivo della licenza, la Licenziataria si impegna a pagare alla Licenziante una royalty che può essere determinata in un importo fisso per ogni prodotto realizzato dalla Licenziataria, oppure in una percentuale del prezzo di vendita del Prodotti realizzati dalla Licenziataria. Non sono esclusi anche compensi fissi (ad esempio in favore di personaggi famosi) non legati a produzione o fatturati, quale minimo garantito.
- Estratti conto periodici: la Licenziataria si impegna a fornire note esatte e dettagliate concernenti il numero dei Prodotti fabbricati, nonché i prezzi di vendita di ciascun Prodotto, e a pagare periodicamente le royalties dovute in base agli stessi. La Licenziataria acconsente normalmente a che la Licenziante operi ispezioni sulle registrazioni contabili, salvo preavviso.
- Controlli della Licenziante: La Licenziante si riserva il diritto di verificare preventivamente le modalità d’uso del marchio, simbolo, emblema, segno, immagine ecc.. sul Prodotto e sulla relativa confezione, e di subordinarne la produzione e la successiva immissione sul mercato ad una propria espressa autorizzazione. E’ esclusa la possibilità per la Licenziataria di apportare successive modifiche al Prodotto senza il
previo consenso scritto della Licenziante. Nella ipotesi di annunci commerciali o televisivi relativi ai Prodotti è egualmente preteso dalla Licenziante il proprio preventivo consenso, che non potrà essere negato senza ragionevole motivo.
- Esclusiva: La licenza viene generalmente concessa in esclusiva solo in relazione ai prodotti appartenenti al medesimo settore merceologico di quelli fabbricati dalla Licenziataria.
- Sub-licenze: è generalmente esclusa la possibilità per la Licenziataria di concedere sub-licenze in relazione ai diritti senza l’esplicito consenso della Licenziante.
- Obblighi alla scadenza del contratto: la Licenziataria si impegna a non fabbricare nuovi Prodotti e a non utilizzare i diritti dopo la scadenza del contratto, ed alla stessa viene normalmente assegnato un termine (alcuni mesi) dalla scadenza per smaltire tutte le scorte dei prodotti realizzati precedentemente.
- Foro competente o clausola arbitrale: il contratto si conclude con la individuazione di un Foro competente o, ancor più frequentemente, con una clausola compromissoria, trattandosi di diritti disponibili e dunque compromettibili in arbitri.
Capitolo Quarto
CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI SOFTWARE
1. Licenza d’uso
Si suole denominare “Licenza d’uso” il contratto con cui una parte (generalmente definita come l’Azienda) si obbliga a concedere all’altra parte (detta Cliente) il diritto di utilizzare, dietro corrispettivo, programmi per elaboratore, normalmente da essa realizzati (anche sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente) e di cui rimane proprietaria, corredati dalla documentazione d’uso.
2. Scelta dei programmi
È il Cliente a scegliere i programmi, sulla base delle sue esigenze e delle specifiche caratteristiche del sistema in cui tali programmi dovranno essere utilizzati. Correlativamente, la responsabilità per quel che riguarda la correttezza delle informazioni fornite all’Azienda per la realizzazione dei programmi e, quindi, per quel che riguarda la scelta dei programmi rimane in capo al Cliente, a carico del quale rimangono i relativi rischi.
3. Durata
La durata del contratto è stabilita generalmente in un anno, con rinnovo automatico alla scadenza per un ulteriore anno, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a. r. almeno 90 giorni prima della scadenza. In alternativa, si prevede che il contratto resti in vigore finché il Cliente mantenga il possesso dell’elaboratore autorizzato per l’utilizzazione dei programmi, salva l’eventuale risoluzione anticipata del contratto, che potrà essere consensuale o ad iniziativa di una delle parti, in seguito a fatto e colpa dell’altra.
4. Consegna
Il Cliente indica l’indirizzo a cui i programmi e la documentazione allegata dovranno essere consegnati, franco di porto, entro un termine da lui indicato, che, tuttavia rimane non vincolante per l’Azienda. Quest’ultima, in ogni caso, si esonera da responsabilità per eventuali danni derivanti da cause non dipendenti dalla sua volontà.
5. Installazione
Qualora il Cliente lo richieda, l’Azienda installa i programmi sull’elaboratore autorizzato. A tal fine, il primo mette a disposizione del personale della
seconda tale elaboratore. Al termine della fase di installazione e qualora questa abbia esito positivo i programmi si intendono accettati dal Cliente. Eventuali ulteriori prestazioni di assistenza richieste dal Cliente vengono effettuate sulla base delle tariffe in vigore in quel momento.
6. Utilizzazione dei programmi
Il Cliente può utilizzare i programmi sul solo elaboratore autorizzato e non potrà fare copie di essi se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, ferma restando l’estensione alle copie delle disposizioni del contratto. Per nessun motivo il Cliente potrà fare copie della documentazione senza autorizzazione dell’Azienda.
7. Proprietà – Divieto di cessione
La proprietà dei programmi oggetto del contratto rimane esclusivamente in capo all’Azienda o a chi le ha fornito il programma. Conseguentemente al Cliente è vietato distribuirli in pubblico, cederli o darli in sublicenza. Il Cliente non può neppure consentire l’uso di tali programmi a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
8. Segreto – Modifiche
Sul Cliente grava l’obbligo di mantenere il segreto sui programmi e sulla documentazione. Il Cliente non può, poi, modificare i programmi o incorporarli in altri senza l’autorizzazione scritta dell’Azienda.
9. Canone
Il corrispettivo consiste in un canone da pagarsi annualmente (nel qual caso tale canone viene fatturato dall’Azienda in via anticipata, in un'unica soluzione, all’atto dell’accettazione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata dello stesso) o una tantum. I pagamenti vanno di solito effettuati entro 30 gg. dalla data della fattura a mezzo rimessa diretta. In caso di ritardato pagamento, è previsto il decorso a favore dell’Azienda, senza necessità di messa in mora, di interessi ad un tasso nominale annuo pari al “prime rate” indicato dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 5 punti.
10.Garanzia e responsabilità
L’Azienda garantisce che i programmi forniti siano in grado di effettuare le operazioni previste e normalmente si impegna per 6 mesi a mantenere i programmi in tale condizione, provvedendo a sue spese alla loro sostituzione, modifica o correzione. La garanzia, peraltro, è subordinata al
corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema e al corretto uso de sistema da parte del Cliente. L’Azienda è comunque esonerata da responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso dei programmi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
11.Restituzione dei programmi
In caso di risoluzione del contratto, il Cliente deve restituire i programmi originali e distruggere le copie entro un mese, dandone altresì conferma scritta all’Azienda.
12.Assistenza e/o consulenza
L’eventuale fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza per la manutenzione, l’aggiornamento, l’avviamento, ecc. dei programmi comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.
13.Comunicazioni
Normalmente mediante raccomandate a. r.
14.Codice di Comportamento
Se l’Azienda è associata all’Anasin (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica), si dichiara vincolata al rispetto del relativo Codice di Comportamento, restando in facoltà del Cliente risolvere il contratto in caso di estromissione dell’Azienda dall’Anasin per violazione di detto Xxxxxx.
15.Controversie
Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l’Informatica, presso l’Anasin o ad un Collegio arbitrale appositamente formato. Altrimenti di solito viene dichiarato competente il Foro del luogo in cui ha sede l’Azienda.
Capitolo Quinto
IL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE
1. Fornitura
Con tale contratto l’Azienda si obbliga a fornire al Cliente programmi per elaboratore, di cui il Cliente fornisce specifiche funzionali e tecniche.
2. Informazioni e specifiche tecniche
Il Cliente fornisce dichiarazioni e garanzie relative agli elaboratori e alle altre apparecchiature di cui dispone. Su tali dichiarazioni e garanzie si basa l’obbligo dell’Azienda. D’altra parte il Cliente formula le specifiche tecniche e funzionali di cui sopra e di cui assume piena responsabilità.
3. Proprietà – Uso – Riproduzione
L’Azienda mantiene la proprietà dei programmi e della documentazione, ma il Cliente può usarli e riprodurli liberamente per uso interno.
In alternativa, si prevede che, al contrario, i programmi e la documentazione siano di proprietà del Cliente, con la possibilità per l’Azienda di usarli e riprodurli liberamente salvo, in caso di commercializzazione, il pagamento in favore del Cliente di royalties.
Una terza ipotesi è data dalla proprietà comune del Cliente e dell’Azienda di programmi e documentazione, con facoltà ed oneri analoghi a carico delle parti.
In ogni caso, da un lato il Cliente deve mantenere riservato il contenuto di programmi e documentazione e, dall’altro, l’Azienda si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative all’attività del cliente di cui dovesse venire a conoscenza in relazione alle prestazioni di cui al contratto. Si prevede, poi, che i concetti, le idee o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell’Azienda in connessione alla prestazione dei servizi di cui al contratto possono essere usati liberamente dall’Azienda, e che saranno di sua proprietà qualora si concretino in invenzioni, scoperte o beni protetti da diritti di proprietà intellettuale. In tale ultimo caso, però, l’Azienda concede già nel contratto al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni.
4. Consegna
Il Cliente indica l’indirizzo a cui i programmi e la documentazione allegata dovranno essere consegnati, franco di porto, entro un termine da lui indicato, che, tuttavia rimane non vincolante per l’Azienda. Quest’ultima, in ogni caso, si esonera da responsabilità per eventuali danni derivanti da cause non dipendenti dalla sua volontà.
5. Installazione e collaudo
Grava sul Cliente l’obbligo di consentire al personale dell’Azienda di utilizzare le macchine a cui sono destinati i programmi, onde verificare questi ultimi. Dopo la fase di verifica, è prevista una comunicazione scritta al Cliente del regolare funzionamento dei programmi, verificato mediante test predisposti dall’Azienda in base alle indicazioni del Cliente, decorsi 15 gg. dalla quale senza contestazioni i programmi si considerano accettati. Eventuali ulteriori prestazioni di assistenza richieste dal Cliente vengono effettuate sulla base delle tariffe in vigore in quel momento.
6. Corrispettivi
Le somme dovute dal Cliente sono soggette a variazioni proporzionali del Numero Indice dei prezzi al consumo per famiglia di operaio impiegato calcolato dall’ISTAT, tra il giorno della stipulazione ed i singoli addebiti qualora l’intervallo tra le due date sia superiore a 12 mesi. In caso di ritardato pagamento, è previsto il decorso a favore dell’Azienda, senza necessità di messa in mora, di interessi ad un tasso nominale annuo pari al “prime rate” indicato dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 5 punti.
7. Responsabili del contratto
Si prevede che entrambe le parti nominino un responsabile del contratto.
8. Recesso
Viene previsto, in deroga all’art. 1671 c.c. e salvo diverso accordo, che il Cliente, qualora receda unilateralmente, debba pagare immediatamente i corrispettivi pattuiti per l’intera fornitura indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
9. Responsabilità
L’Azienda si obbliga per 6 mesi dalla consegna a eliminare a sue spese alla eliminazione di vizi e difformità rispetto alle specifiche funzionali. La garanzia, peraltro, è subordinata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema e al corretto uso del sistema da parte del Cliente. L’Azienda è comunque esonerata da responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso dei programmi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
10.Altri contratti
L’eventuale fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza per la manutenzione, l’aggiornamento, l’avviamento, ecc. dei programmi comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.
11.Comunicazioni
Normalmente mediante raccomandate a. r.
12.Codice di Comportamento
Se l’Azienda è associata all’Anasin (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica), si dichiara vincolata al rispetto del relativo Codice di Comportamento, restando in facoltà del Cliente risolvere il contratto in caso di estromissione dell’Azienda dall’Anasin per violazione di detto Xxxxxx.
13. Controversie
Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l’Informatica, presso l’Anasin o ad un Collegio arbitrale appositamente formato. Altrimenti di solito viene dichiarato competente il Foro del luogo in cui ha sede l’Azienda.
Capitolo Sesto
IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
1. Servizio di manutenzione
Con tale contratto l’Azienda si obbliga, verso corrispettivo, a fornire al Cliente il servizio di manutenzione dei programmi che la stessa ha concesso in uso al Cliente mediante un apposito e separato contratto di licenza.
2. Descrizione del servizio
Il servizio di manutenzione normalmente consiste nell’assistenza telefonica e per corrispondenza e nell’invio di correzioni in caso di errori o malfunzionamenti dei programmi, nell’invio di aggiornamenti dei programmi in seguito a modifiche legislative che però non comportino sostanziali modifiche alla loro struttura, nonché nell’invio di nuove versioni dei programmi decise autonomamente dall’Azienda.
3. Condizioni di fornitura
Si prevede che il servizio venga fornito durante il normale orario di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, la quale potrà peraltro avvalersi di tecnici ad essa estranei, ferma la sua responsabilità nei confronti del Cliente ai termini di cui al contratto.
Il Cliente è obbligato ad installare aggiornamenti nuove versioni dei programmi e prende atto che, altrimenti, i servizi potrebbero risultare inutili o inefficaci.
Le pattuizioni originarie valgono anche per le nuove versioni o gli aggiornamenti dei programmi, i quali saranno trasmessi al Cliente a mezzo telefax o corriere. Qualora, tuttavia, fosse necessario un intervento diretto sul sistema, il Cliente dovrà lasciarlo a disposizione dei tecnici dell’Azienda per tutto il tempo da questi ritenuto necessario.
Al Cliente vengono addebitate le spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici, debitamente documentate.
4. Corrispettivi e termini di pagamento
Il corrispettivo consiste in un canone da pagarsi annualmente, fatturato dall’Azienda in via anticipata, in un'unica soluzione, all’atto dell’accettazione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata dello stesso. Qualora il servizio abbia durata
infra-annuale, il Cliente verserà tanti dodicesimi di canone quanti sono i mesi di calendario interessati.
Il canone potrà essere variato dall’Azienda alla scadenza previo preavviso scritto al Cliente di almeno 60 gg. in caso di aumento il Cliente avrà diritto di disdettare il contratto entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’Azienda.
I pagamenti vanno di solito effettuati entro 30 gg. dalla data della fattura a mezzo rimessa diretta. In caso di ritardato pagamento, è previsto il decorso a favore dell’Azienda, senza necessità di messa in mora, di interessi ad un tasso nominale annuo pari al “prime rate” indicato dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 5 punti.
5. Oneri fiscali
Ad eccezione delle imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute dall’Azienda, ogni altra tassa, imposta o contributo gravante sul contratto è a carico del Cliente.
6. Garanzie e responsabilità
L’Azienda non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal contratto, né presta garanzie in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso. L’Azienda è comunque esonerata da responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso dei programmi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
7. Durata
La durata del contratto è stabilita generalmente in un anno, con rinnovo automatico alla scadenza per un ulteriore anno, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a. r. almeno 90 giorni prima della scadenza.
8. Assistenza e/o consulenza
L’eventuale fornitura, a richiesta del Cliente, di servizi di assistenza e/o consulenza per l’aggiornamento, l’avviamento, la personalizzazione o l’implementazione dei programmi o per l’addestramento del personale del Cliente, comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.
9. Codice di Comportamento
Se l’Azienda è associata all’Anasin (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica), si dichiara vincolata al rispetto del relativo Codice di Comportamento, restando in facoltà del Cliente risolvere il contratto in caso di estromissione dell’Azienda dall’Anasin per violazione di detto Xxxxxx.
10. Controversie
Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l’Informatica, presso l’Anasin o ad un Collegio arbitrale appositamente formato. Altrimenti di solito viene dichiarato competente il Foro del luogo in cui ha sede l’Azienda.
Capitolo Settimo
IL CONTRATTO DI HOSTING
1. Definizione
Con il contratto di hosting una parte (Utente), al fine di creare un proprio sito web, prende in affitto dall’altra (Host Provider) uno spazio di dimensioni massime prefissate sul disco fisso di un elaboratore (Server) in grado di contenere tutti i files che compongono il sito e di renderli visibili e consultabili in internet mediante il protocollo http.
2. Scelta del servizio
È l’Utente a scegliere le modalità di accesso al servizio a seconda delle proprie esigenze mediante la compilazione di un apposito modulo di adesione.
All’Utente viene assegnato un indirizzo (che può essere anche da lui suggerito) al quale il suo sito sarà visibile. L’Host Provider, comunque, non è responsabile per la mancata registrazione da parte delle Autorità competenti.
3. Accesso al servizio – indirizzo di e-mail
L’Host Provider fornisce all’Utente l’ identificativo di accesso al servizio (username) e la chiave di accesso (password) iniziale, che potrà essere comunque cambiata autonomamente dall’Utente.
L’Utente indica altresì l’indirizzo e-mail.
4. Durata abbonamento – pagamento
Il servizio ha una durata minima ed è tacitamente prorogato a tempo indeterminato, slavo disdetta di una delle parti a mezzo di raccomandata a..r. In caso di mancato pagamento da parte dell’Utente, solitamente si prevede la facoltà per l’Host Provider di sospendere il servizio.
5. Attivazione e manutenzione del servizio
La predisposizione e l’aggiornamento dei dati costituiscono un onere dell’Utente, che ne è responsabile.
L’Utente tuttavia può richiedere all’Host Provider consulenza ed assistenza a tal fine, ma in tal caso si dovrà stipulare un separato contratto.
6. Limiti di utilizzo
Solitamente si prevede la possibilità che l’Utente predisponga servizi informativi commerciali per conto terzi, nel qual caso potrà richiedere l’inserimento nel sito di un numero a piacere di links alle varie home pages.
7. Responsabilità
L’Host Provider non è responsabile di danni causati dall’errato o mancato funzionamento del servizio, mentre unico responsabile dell’uso illecito di questo e delle informazioni reperite o fornite attraverso lo stesso è l’Utente e l’Host Provider si riserva il diritto di revocare l’autorizzazione all’accesso e all’uso del servizio all’Utente che non rispetti determinate prescrizioni contrattuali.
In caso di dissociazione fra il sottoscrittore della richiesta del contratto e l’effettivo utilizzatore del servizio, responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto e di eventuali danni è il sottoscrittore.
Capitolo Ottavo
IL CONTRATTO DI LEASING
1. Distinzione per finalità e/o oggetto.
2. Clausole contrattuali maggiormente ricorrenti.
1. Relativamente all’oggetto del contratto di leasing, si è soliti distinguere:
- il leasing mobiliare, in cui l’oggetto del contratto è costituito da attrezzature industriali o di consumo durevoli;
- leasing immobiliare, in cui l’oggetto del contratto è costituito da beni immobili.
Relativamente alla finalità del contratto di leasing si è soliti distinguere:
- leasing industriale o professionale, che ha per oggetto la concessione in godimento di beni destinati a consentire l’esercizio di attività professionale;
- leasing al consumo, che ha per oggetto beni di uso personale.
2. Le clausole più ricorrenti del leasing sono:
A) LEASING MOBILIARE
La concedente (società) si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore (cliente), alle condizioni negoziali tra gli stessi convenute, un determinato bene mobile dietro corresponsione, a scadenze periodiche prestabilite, di un canone per il godimento dello stesso. Normalmente il cliente ha la facoltà di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto dietro corresponsione in favore della società di una ulteriore somma predeterminata.
Il contratto, stipulato solitamente per iscritto, dopo la ovvia indicazione delle parti cui fa seguito una sintetica premessa dichiarata espressamente parte integrante dello stesso, contiene le seguenti clausole ricorrenti:
a) Oggetto. Il bene oggetto di leasing viene acquistato ad opera della concedente dal fornitore indicato dallo stesso utilizzatore ed alle condizioni tra questi ultimi pattuite.
b) Decorrenza. Il contratto si conclude allorquando la società ha notizia dell’accettazione del cliente; il pagamento del corrispettivo decorre tuttavia da quando i beni vengono effettivamente consegnati a quest’ultimo.
c) Corrispettivo. Il corrispettivo del leasing viene pagato anticipatamente presso il domicilio della concedente.
La società ha la facoltà di variare unilateralmente il corrispettivo comunicando tale decisione all’utilizzatore mediante raccomandata A.R.; in
tale ipotesi il cliente ha facoltà di recedere dal contratto entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le parti, tuttavia, con specifico patto aggiuntivo possono convenire un adeguamento del corrispettivo.
d) Consegna. I beni vengono consegnati all’utilizzatore direttamente dal fornitore. Il cliente deve controllare la regolarità della consegna e dei beni; qualora accerti la mancata rispondenza alle vigenti normative deve rifiutare la consegna, assumendosi in ipotesi contraria il relativo rischio civile e penale. Qualora invece accerti l’esistenza di vizi, e voglia rifiutare la consegna, deve subito avvisarne la concedente con raccomandata a.r., costituendo l’eventuale omissione inadempimento grave anche nei confronti del fornitore.
e) Accollo di responsabilità. Dal momento della consegna l’utilizzatore si assume tutti i rischi connessi alla scelta del fornitore, alle qualità del bene, alla non rispondenza dello stesso alle vigenti normative, rinunziando a richiedere diminuzioni e/o sospensioni del corrispettivo, danni e/o indennità.
Il cliente, inoltre, manleva la società da qualsiasi responsabilità per inadempimento del fornitore, ma la concedente si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie ad essa spettanti siano operanti direttamente anche in favore dell’utilizzatore.
f) Utilizzazione del bene. Il cliente si obbliga nei confronti della società ad utilizzare i beni solo se conformi alle vigenti disposizioni di legge, assolvendo direttamente ed a proprie spese a tutti gli adempimenti previsti. L’utilizzatore si impegna inoltre a mantenere i beni secondo le prescrizioni della concedente, stipulando normalmente anche un contratto di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per tutta la durata del rapporto, ed è responsabile di tutti i rischi pur se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
Il cliente deve installare i beni in locali idonei e non può spostarli o mutarne l’utilizzazione senza il consenso della società, né può sublocarli, concederli in comodato o disporne senza tale consenso, pur riconoscendo a quest’ultima il diritto di cedere anche solo parzialmente i diritti nascenti dal contratto.
L’utilizzatore consente che la concedente possa procedere in qualsiasi momento a verifiche in merito allo stato del bene.
Il cliente ha l’obbligo di avvertire la società nel caso in cui terzi pretendano di avere diritti sul bene, con obbligo peraltro di agire direttamente ed a proprie spese (sia pur nell’interesse altrui) per il rispetto del relativo diritto di proprietà esercitando a tal fine ogni eccezione, riserva ed opposizione.
g) Assicurazione. L’utilizzatore deve stipulare, a proprie cure e spese, una polizza RCT per tutta la durata del leasing con vincolo in favore della concedente. La società deve contestualmente stipulare una polizza all risk il cui costo le verrà rimborsato dal cliente.
h) Estinzione del contratto. E’ in facoltà dell’utilizzatore, qualora abbia adempiuto tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, chiedere la proroga della locazione almeno tre mesi prima della scadenza del rapporto, previa pattuizione del corrispettivo tra le parti. In alternativa il cliente può, nello stesso termine ed alle stesse condizioni, esercitare il diritto di opzione ovvero restituire il bene.
i) Clausola compromissoria e/o foro esclusivo. Normalmente il contratto si conclude con la previsione di una clausola compromissoria e/o con l’indicazione di un foro processuale esclusivo.
B) LEASING IMMOBILIARE.
La concedente (società) si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore (cliente), alle condizioni negoziali tra gli stessi convenute, un determinato bene immobile dietro corresponsione, a scadenze periodiche prestabilite, di un canone per il godimento dello stesso. Normalmente il cliente ha facoltà di acquisirne la proprietà alla scadenza del contratto dietro corresponsione in favore della società di una somma predeterminata.
I beni immobili sono acquistati, ovvero fatti costruire, dalla concedente su precisa ed esclusiva scelta dell’utilizzatore.
Il contratto, stipulato per iscritto, dopo la ovvia indicazione delle parti normalmente seguita da una sintetica premessa dichiarata espressamente parte integrante dello stesso, contiene le seguenti clausole ricorrenti:
a) Oggetto. Il bene oggetto di leasing può consistere in un fabbricato già esistente ovvero in un fabbricato da costruire.
a.1) Qualora si tratti di un immobile già esistente, la società provvede ad acquistarlo essa stessa direttamente dal fornitore indicato dal cliente ed alle condizioni da quest’ultimo indicate.
a.2) Qualora si tratti invece di un immobile da costruire, la concedente acquista dal venditore l’area individuata dall’utilizzatore al prezzo convenuto tra quest’ultimo e l’alienante. Il cliente ha peraltro l’obbligo di verificarne l’edificabilità e di far elaborare, previo accordo con la società, un progetto di costruzione da un tecnico qualificato.
L’utilizzatore ha l’onere di adoperarsi per il rilascio in favore della concedente di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per procedere all’edificazione. La società nomina il direttore dei lavori e controlla l’esecuzione degli stessi sino alla data di consegna, sempre in perfetto accordo con il cliente.
b) Accollo di responsabilità. Occorre distinguere l’ipotesi in cui si tratti di fabbricato esistente da quella in cui si tratti di fabbricato da costruire.
b.1) Dal momento dell’acquisto l’utilizzatore si assume tutti i rischi connessi all’immobile, rinunziando a richiedere alla concedente diminuzioni e/o sospensioni del corrispettivo, danni e/o indennità.
Il cliente, inoltre, manleva la società da qualsiasi responsabilità per inadempimento del fornitore, ma la concedente si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie ad essa spettanti siano operanti direttamente anche in favore dell’utilizzatore, ad eccezione di quella di risoluzione.
b.2) Dal momento della stipulazione del contratto di costruzione ad opera della società, il cliente si assume tutti i rischi connessi all’immobile, rinunziando a richiedere diminuzioni e/o sospensioni del corrispettivo, danni e/o indennità.
L’utilizzatore inoltre manleva la concedente da qualsiasi responsabilità per inadempimento del fornitore, ma la società si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie ad essa spettanti siano operanti direttamente anche in favore del cliente, ad eccezione di quella di risoluzione.
c) Consegna. Occorre distinguere l’ipotesi in cui si tratti di fabbricato esistente da quella in cui si tratti di fabbricato da costruire.
c.1) I beni vengono consegnati all’utilizzatore direttamente dal venditore; contestualmente le parti redigono un verbale di consistenza.
c.2) I beni, previo collaudo, vengono consegnati al cliente direttamente dall’alienante; contestualmente le parti redigono un verbale di consistenza.
d) Corrispettivo. Il corrispettivo del leasing viene pagato presso il domicilio della concedente. Le parti possono convenire con patto aggiuntivo una indicizzazione del canone di anno in anno.
e) Utilizzazione del bene. L’utilizzatore si obbliga nei confronti della società ad utilizzare i beni solo se conformi alle vigenti disposizioni di legge, assolvendo direttamente ed a proprie spese a tutti gli adempimenti previsti. Il cliente si impegna inoltre a mantenere i beni nello stato e secondo le prescrizioni della concedente, curandone anche la manutenzione straordinaria per tutta la durata del contratto, ed è responsabile di tutti i rischi pur se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
L’utilizzatore può, con il consenso della società, cedere a terzi l’uso parziale e/o totale dell’immobile.
Il cliente consente che la concedente possa procedere a verifiche in merito allo stato del bene.
f) Assicurazione. L’utilizzatore deve stipulare a proprie cure e spese una polizza all risk vincolata in favore della società.
g) Estinzione del contratto. E’ in facoltà del cliente, qualora abbia adempiuto tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, chiedere la proroga della locazione almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto, previa pattuizione del corrispettivo tra le parti. In alternativa l’utilizzatore può, nello stesso termine ed alle stesse condizioni, esercitare il diritto di opzione ovvero restituire il bene.
g) Clausola compromissoria e/o foro esclusivo. Normalmente il contratto si conclude con la previsione di una clausola compromissoria e/o con l’indicazione di un foro processuale esclusivo.