PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Il Comune di San Xxxxxx Xxxxxxxx (Capofila delegato SEM), in persona di Xxxxxx Xxxxxxx in qualità di Sindaco (di seguito “Comune di San Donato X.xx”),
La Città metropolitana di Milano, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx visto il Decreto n. n. 85/2018 atti. n. 74552/2018 con il quale è stata conferita al Consigliere Xxxxxxx Xxxxx la delega alla materia “Infrastruttura, Manutenzioni, Pianificazione Strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione”, in qualità di Vicesindaca Città metropolitana di Milano (di seguito “Città Metropolitana”),
Il Comune di Paullo (Capofila SEM), con sede legale in xxx X. Xxxxxxx 00, rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxxx che agisce in forza della nomina a capofila del progetto SEM stabilito dalle delibere delle giunte comunali degli altri 13 Comuni della Zona Omogenea Sud Est Milano (di seguito “Comune di Paullo”),
ed
Eni S.p.A., con sede a Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00484960588, PIVA n. 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453, in persona di Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di Energy Evolution Chief Operating Officer (di seguito “Eni”);
PREMESSO CHE
a) Il Comune di San Donato X.xx è impegnato da tempo a favorire lo sviluppo del territorio comunale e della Zona Omogenea Sud-Est Milanese della Città Metropolitana (SEM – SMART LAND) verso modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile, con politiche di sostegno e anche attraverso un confronto con le aziende del territorio;
b) il Comune di San Donato X.xx ha interesse a consolidare il suo impegno negli ambiti sopra citati rinnovando un confronto concreto con Eni e mettendo in atto nuove iniziative di economia circolare e di mobilità sostenibile (trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile, micro-mobilità, sharing mobility) e della sicurezza e della tutela e valorizzazione dell'ambiente;
c) i Comuni del Sud Est milanese, con protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2019 e successivamente ratificato con determina dalle singole Amministrazioni, hanno sviluppato un progetto territoriale integrato denominato “SEM” che coinvolge le quattordici municipalità e stabilisce i corridoi infrastrutturali di sviluppo tra cui le infrastrutture a sviluppo sostenibile e l’efficienza energetica;
d) Sud Est Milano è una delle sette zone omogenee di Città Metropolitana di Milano che, attraverso il progetto “SEM”, ha già recepito la possibilità di introdurre un nuovo modello di sviluppo
territoriale integrato per favorire processi di “economia circolare”; a tale scopo ha inserito il progetto SEM ed il modello derivante nel proprio piano strategico triennale;
e) la zona omogenea Sud Est Milano, tramite “SEM”, possiede già gli strumenti procedurali che permettono alle quattordici Amministrazioni di agire in sincronia e si candida quindi come zona di sperimentazione per analisi dei flussi, proposte di direttive e realizzazione di infrastrutture;
f) il Comune di San Donato X.xx, essendo tra le Amministrazioni Promotrici del progetto di sviluppo territoriale integrato SEM, in accordo con il Comune di Paullo capofila dello stesso progetto territoriale, ha interesse a promuovere le attività di partnerships e di sviluppo pre-competitivo con gli stakeholders presenti sul territorio e di favorirne la cooperazione anche a livello di area vasta;
g) la Città Metropolitana di Milano ha stabilito di partecipare attivamente al presente protocollo di intenti visti:
- la Legge n. 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267;
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibile con la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Strategico triennale 2019 - 2021 della Città metropolitana di Milano denominato “Milano metropolitana al futuro”
CONSIDERATO CHE
h) Eni, società leader internazionale nel settore dell'energia, promuove, nell'ambito delle proprie attività e in linea con gli obblighi normativi europei e nazionali sullo sviluppo sostenibile, la produzione di energia da fonte rinnovabile, tanto nel settore elettrico che in quello dei trasporti. In particolare, Eni ha trasformato due raffinerie italiane in bioraffinerie, oggi alimentate da oli vegetali e materie residuali o di scarto di origine biologica, e che non utilizzeranno olio di palma entro il 2023.
i) Eni grazie alla relazione di lungo termine con i territori in cui è presente, a partire da quelli entro i confini nazionali dove ha le proprie radici, è impegnata a sperimentare nuovi paradigmi circolari e sostenibili. Eni, inoltre, al fine di valutare soluzioni concrete volte al recupero dei rifiuti a livello locale e nazionale, nell’ottica di diminuire sempre più la lavorazione di input vergini spostandosi verso l’utilizzo di materiali provenienti da scarti di processi di produzione, nonché sfruttando i propri asset, le facilities e le competenze tecnologiche proprietarie, intende rinnovare il proprio posizionamento di business in ottica di lungo termine.
j) In tale contesto, Eni è impegnata direttamente o tramite le imprese del Gruppo Eni, in iniziative e progetti per favorire una transizione energetica verso un futuro low carbon. In particolare:
i. Eni ha intrapreso verifiche di fattibilità tecnica ed economica della realizzazione di innovativi impianti di produzione di nuovi prodotti energetici e chimici a partire da diverse tipologie di rifiuto.
ii. Eni ha avviato nel 2019 una collaborazione con Toyota Motor Italia per accelerare la diffusione della mobilità ad idrogeno in Italia, prevedendo l’apertura di un punto di rifornimento di idrogeno presso la nuova stazione di servizio Eni a San Xxxxxx Xxxxxxxx in fregio alla via Xxxxxx,
che sarà una struttura polifunzionale e di design perfettamente integrata architettonicamente con il nuovo Centro Direzionale Eni in costruzione. La stazione prevedrà la vendita di prodotti petroliferi premium combinata con la vendita di carburanti avanzati come biometano, idrogeno ed elettricità. In particolare, l’idrogeno disponibile darà un contributo sostanziale alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in quanto prodotto in situ per elettrolisi dell’acqua utilizzando energia rinnovabile.
iii. Eni e il Comune di Massafra (Taranto), nel giugno 2020, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per favorire, ciascuna secondo le proprie competenze, un percorso in ottica di economia circolare e di mobilità sostenibile con molteplici iniziative, tra cui la promozione di filiere industriali innovative in ottica di economia circolare. In particolare, in occasione di un progetto in corso nel Comune di Massafra avente ad oggetto il rifacimento di un tratto comunale di manto stradale attraverso la posa di un particolare asfalto contenente bitume modificato con polimeri e polverino da pneumatici fuori uso (PFU) derivanti dal circuito del riciclo , Eni ha manifestato il proprio interesse a verificare - con il supporto accademico del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma - le performance di tale asfalto (in termini di rumore, sicurezza, migliore qualità della vita lungo il percorso asfaltato, ecc..)al fine di operare un confronto con le prestazioni di analogo asfalto senza additivazione del polverino da PFU.
iv. Eni gas e luce S.p.A. e Be Charge S.r.l., società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, nel febbraio 2021 hanno sottoscritto un accordo che prevede l’installazione, di colonnine di ricarica co-brandizzate ad accesso pubblico su tutto il territorio nazionale. Le colonnine, dedicate ai veicoli elettrici, verranno alimentate con energia verde fornita da Eni gas e luce, certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.
v. Eni gas e luce S.p.A., con le proprie società partecipate, controllate o con i propri Partner, si rende disponibile a partecipare ad eventuali bandi in tema di micromobilità e mobilità elettrica e di studio e realizzazione di comunità energetiche (CER);
vi. Eni ha sottoscritto lo scorso mese di aprile accordi di collaborazione commerciale con Xxxx X S.r.l. e Be Charge S.r.l. per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica per la fornitura del servizio sulle stazioni di servizio a marchio Eni. Gli accordi prevedono anche la fruizione del servizio in interoperabilità al di fuori della rete.
Ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente protocollo (di seguito “Protocollo”), le Parti convengono quanto segue.
Articolo 1. Oggetto del Protocollo
Con il Protocollo le Parti si impegnano a collaborare per favorire, ciascuna secondo le proprie competenze, un percorso in ottica di economia circolare, di transizione energetica e di mobilità sostenibile, attraverso la promozione di:
i) modelli virtuosi di mobilità che favoriscano la riduzione delle emissioni;
ii) uno sviluppo pre-competitivo di modelli di filiera di servizi alle pubbliche amministrazioni e/o alla popolazione mirati allo sviluppo di sistemi economici integrati a economia circolare con particolare riferimento alla digitalizzazione ed alla visione in ottica “smart” del tessuto
urbano;
iii) filiere industriali innovative volte al riciclo degli scarti per la realizzazione di nuovi prodotti performanti e sostenibili;
iv) una cultura della circolarità e della difesa dell'ambiente nel rispetto dei principi della sostenibilità, mediante la gestione corretta delle materie prime, degli scarti e dei rifiuti, l'efficienza energetica, la decarbonizzazione dei trasporti e la generazione locale di energia da fonti rinnovabili
v) un inquadramento di meta progettualità, ambiti applicativi e metodologie di attivazione nell’ambito della recente programmazione europea (21-27) in particolare negli ambiti NGE (Next Generation Europe) e Horizon EU
Articolo 2. Ambiti di lavoro
2.1 Le Parti, attraverso la sottoscrizione del Protocollo, intraprendono una collaborazione finalizzata a valutare congiuntamente la fattibilità di possibili iniziative sui temi dell'economia circolare e della mobilità sostenibile, da sviluppare, in particolare, nei seguenti ambiti (nel seguito anche le "Iniziative"):
A1. Valorizzazione di scarti e rifiuti: in tale ambito le Parti avvieranno studi e valutazioni aventi ad oggetto la possibile sperimentazione di soluzioni volte a ottimizzarne la gestione, anche attraverso sistemi di mappatura e tracciabilità con strumenti digitali, con focus su:
o oli vegetali usati (Used Coocking Oil - UCO), valutando meccanismi e modelli virtuosi di raccolta e recupero degli UCO sia di natura domestica che provenienti dal settore della ristorazione, il cui trattamento può portare alla produzione di biocarburanti sostenibili;
o recupero delle plastiche, analizzando la percorribilità della valorizzazione energetica.
A2. Mobilità per smart city: in tale ambito le Parti avvieranno la valutazione e definizione, anche grazie a supporti digitali, di nuovi modelli di mobilità per smart city, integrati alle esigenze territoriali e in armonia con l’ambiente, che puntino a un approccio low carbon, nonché di fonti energetiche differenti, partendo dallo sviluppo della stazione di servizio Eni per permettere, ad esempio, la distribuzione di idrogeno verde. In tale ambito le Parti avvieranno la valutazione di soluzioni per ottimizzazione della mobilità tenendo conto degli effetti dello smart working sulla gestione del traffico locale, in termini di i) analisi delle rotte e dei benefici portati dall’utilizzo più spinto di carburanti sostenibili nel rispetto delle attese dell’utente finale, ii) adesione a progetti di sharing mobility e di sviluppo della mobilità ciclabile.
A3. Inquadramento “smart” dei sistemi di gestione digitale del territorio al fine di rendere compatibili e sinergiche le tematiche verticali su mobilità ed energia sostenibile con il più ampio sistema di smart grid (mobilità, sicurezza, ambiente e assetto idrogeologico, comunità energetiche, servizi socio- assistenziali e sociali di rete, ecc) di cui il territorio SEM intende dotarsi.
A4. Sviluppo energie rinnovabili: in questo ambito le Parti avvieranno lo studio di modelli per i) lo sviluppo delle energie rinnovabili nell’ambito delle Comunità energetiche tra soggetti pubblici e privati; ii) l’installazione di colonnine di ricarica ad accesso pubblico, per veicoli elettrici, che verranno alimentate con energia verde, certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili
A5. Bitumi: in tale ambito le Parti valuteranno l’impiego di bitumi modificati o asfalti innovativi per la pavimentazione stradale comunale, quali prodotti innovativi da economia circolare a minor impatto ambientale dei corrispondenti bitumi o asfalti tradizionali.
A6. Formazione e diffusione: in tale ambito le Parti valuteranno lo sviluppo di:
- progetti di sensibilizzazione degli studenti ad un uso più efficiente e sostenibile dell’energia, della mobilità sostenibile e del ruolo dell’economia circolare nella transizione ecologica, attraverso progetti didattici innovativi realizzati in collaborazione con Xxxxxxxxx; le proposte formative avranno l’obiettivo comune di diffondere una cultura della mobilità e dell’uso corretto dell’energia e dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita, valorizzando gli scarti e la consapevolezza sul ruolo del cittadino in questo percorso di cambiamento;
- di eventuali percorsi sperimentali scuola–azienda–università per formare nuove figure professionali che nel prossimo futuro dovranno gestire sistemi territoriali complessi basati proprio sugli ambiti descritti ai punti precedenti.
2.2 Le Parti, inoltre, al fine di sostenere Iniziative di mutuo interesse inquadrabili negli ambiti di cui al punto 2.1, potranno individuare congiuntamente o separatamente, e in tal secondo caso proporre alle altre Parti , fonti di finanziamento agevolato sia di origine pubblica (ad esempio finanziamento regionali, statali o europei) sia di origine istituzionale finanziaria (Fondazioni, BEI ecc.) al fine di verificare congiuntamente l’eleggibilità dei progetti e delle Iniziative e gli iter necessari per l’eventuale attivazione. Resta inteso tra le Parti che la decisione di avviare le Iniziative anche attraverso la partecipazione a tali finanziamenti è a discrezione delle stesse e che, fino all’eventuale stipula di uno o più specifici documenti vincolanti, non sorgerà dal presente Protocollo alcun vincolo o obbligo a carico di alcuna delle Parti di attuazione delle Iniziative e di attivazione dei finanziamenti.
Articolo 3. Impegni delle Parti
3.1 Le Parti si impegnano a partecipare attivamente ai lavori del Comitato e dell’Osservatorio (come definiti all’articolo 4) mettendo reciprocamente a disposizione tutte le informazioni e dati tecnici necessari per la valutazione delle possibili Iniziative, senza pregiudizio per gli impegni, ivi inclusi quelli sulla riservatezza, già assunti dalle Parti in altri accordi vincolanti afferenti gli ambiti di cui al Protocollo nonché quelli previsti ai sensi del Protocollo.
3.2 Le Parti si impegnano a promuovere gli studi e le attività oggetto del Protocollo riguardanti i temi di cui all’articolo 2 attraverso attività di comunicazione congiunta, e preventivamente concordata, come specificato nell’art. 4.3, ed eventuale coinvolgimento di soggetti istituzionali. Ogni riferimento, citazione o menzione al pubblico che coinvolga l'impiego del nome di Eni e Comune dovrà ottenere il preventivo consenso scritto delle rispettive Parti.
3.3 Nel contesto generale di valorizzazione del territorio le Parti si impegnano, al di là degli ambiti di collaborazione specifici inseriti nel Protocollo, a valutare congiuntamente forme e modalità di valorizzazione culturale del patrimonio storico di San Donato anche attraverso eventi culturali dedicati.
Articolo 4. Governance ed accordi attuativi
4.1 Le Parti, al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi del Protocollo, s’impegnano a costituire entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, un osservatorio di coordinamento territoriale (di seguito l’ “Osservatorio”) e un comitato di indirizzo (di seguito "Comitato").
4.2 L’Osservatorio è composto da un rappresentante designato da ciascuna Parte e ha lo scopo di “aprire” il dialogo sia all’intera zona omogena del Sud Est Milano sia all’organo di governo di area vasta Città
Metropolitana, per valutare- sulla base degli esiti degli studi di cui al presente Protocollo - l’opportunità di replicare le possibili Iniziative di mutuo interesse delle Parti o simili attività nei territori di altri Comuni, opportunamente declinate secondo le peculiarità dei territori e disciplinate da specifici accordi. L’Osservatorio si riunisce ogni semestre, a San Xxxxxx Xxxxxxxx ma potrà essere convocato periodicamente su specifiche necessità rilevate dal Comitato.
4.3 Il Comitato sarà composto da 6 membri, ossia 3 (tre) membri designati dal Comune di San Donato e 3 membri designati da Eni, tra i quali il Comune di San Donato ed Eni individueranno per ciascun ambito di collaborazione un rappresentante con specifiche competenze richieste a fini della valutazione delle possibili Iniziative. Eni si riserva la facoltà di scegliere un rappresentante del Comitato da una o più Società del Gruppo Eni, come definite al successivo articolo 4.4.
Il Comitato svolgerà le seguenti attività:
la creazione di gruppi di lavoro dedicati alle singole possibili Iniziative che prevedono anche l’eventuale partecipazione di uno o più rappresentanti di stakeholder interessati, la cui presenza può essere valutata anche all’interno dell’Osservatorio;
la valutazione e definizione, per ciascun ambito, di un programma delle attività con le relative milestone (di seguito, “Programma”), secondo priorità concordate, volte all’analisi, valutazione e definizione delle possibili Iniziative di mutuo interesse da disciplinare attraverso successivi accordi attuativi;
la valutazione e/o l’approvazione di eventuali modifiche o integrazioni al Programma;
l’approvazione di un programma di divulgazione e promozione dei principi e dei metodi relativamente ai temi di cui all’articolo 2, con particolare riferimento alle valenze ambientali e di sostenibilità;
il periodico aggiornamento tra le Parti sullo stato d'avanzamento delle Iniziative di mutuo interesse;
la presentazione degli esiti dei gruppi di lavoro all’Osservatorio.
Tutte le decisioni del Comitato richiedono il voto unanime dei rappresentanti delle Parti
.
4.4 Le Parti concordano che qualora intendano dar luogo alle Iniziative, queste saranno disciplinate da specifici accordi attuativi (nel seguito gli "Accordi Attuativi") che potranno essere sottoscritti ed eseguiti dalle Parti e/o da una o più Società del Gruppo Eni anche con eventuali soggetti terzi.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per "Società del Gruppo Eni" si intendono le società direttamente o indirettamente controllate o collegate con Eni, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento della conclusione del Protocollo o degli Accordi Attuativi, oltre che quelle che risulteranno in futuro controllate e collegate.
Per “soggetti terzi” ai fini pel presente articolo si intendono i soggetti diversi dalle Parti (a titolo esemplificativo partner, istituzioni, associazioni) che le Parti hanno concordemente individuato per avviare specifiche Iniziative.
4.5 Fatto salvo quanto sopra, resta inteso che ciascuna Parte sarà pienamente libera di concludere o meno detti Accordi Attuativi.
Articolo 5. Durata
Il Protocollo avrà efficacia, a partire dalla data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe concordate per iscritto da entrambe le Parti.
Articolo 6. Costi
6.1 Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi all'esecuzione del Protocollo, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale, ai terzi eventualmente coinvolti e alla partecipazione ai lavori del Comitato e dell’Osservatorio, fatto salvo quanto verrà negoziato e previsto negli eventuali Accordi Attuativi.
6.2 Eventuali impegni economici relativamente a costi di materiali, permessi, attività di commissioning e realizzazioni in campo verranno disciplinati negli Accordi Attuativi.
Articolo 7. Proprietà intellettuale e industriale
Ai fini del presente Articolo, per "Background" si intendono le invenzioni (brevettate o non brevettate), i dati, le pubblicazioni, i risultati scientifici, il know-how, i modelli, i disegni, le conoscenze, le patenti, i marchi, il copyright, i segreti commerciali e qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale e industriale di titolarità e/o nella disponibilità di una Parte in data antecedente alla data di efficacia del Protocollo o indipendentemente acquisito/sviluppato da una Parte al di fuori del Protocollo.
Fermo restando che ciascuna Parte rimarrà titolare del proprio Background, le Parti si impegnano a valutare ed eventualmente mettere a disposizione, nelle modalità definite all'interno dei singoli Accordi Attuativi e nel rispetto dei possibili vincoli assunti nei confronti di terzi, il Background di volta in volta necessario per la realizzazione delle Iniziative di cui al Protocollo.
Le Parti riconoscono l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale e industriale a protezione dei materiali utilizzati o risultanti nonché i risultati in genere derivanti dalle attività congiunte condotte nell'ambito del quadro stabilito dal Protocollo.
Per tale motivo, le Parti concorderanno all'interno dei singoli Accordi Attuativi la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale che possano sorgere in qualsiasi lavoro inerente alle attività di collaborazione intraprese in base al Protocollo. Indipendentemente da quanto precede, le Parti si danno sin d'ora atto che, fatti salvi vincoli pregressi assunti nei confronti di terze parti prima della stipulazione del Protocollo, saranno di titolarità esclusiva di Eni i diritti di proprietà intellettuale e industriale in qualsiasi modo derivanti i) da attività condotta indipendentemente da Eni, nonché ii) da attività condotta da una o entrambe le Parti sulla base del Background di titolarità di Eni, direttamente o indirettamente tramite terzi, e nulla sarà a pretendere da parte dell'Appaltatore.
Ciascuna Parte non dovrà, in alcun caso, utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte senza un previo consenso scritto.
Questo Protocollo non concede il diritto di utilizzare materiali appartenenti o creati da una delle Parti.
Articolo 8. Riservatezza
Ai fini del Protocollo, per “Informazione Riservata” si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, così come qualsiasi disegno o documento, comunicata nell’ambito delle attività di cui al Protocollo da un Parte alle altre e che la Parte divulgante indichi come “confidenziale”, anche quando comunicata in modo orale ed in tal caso confermando per iscritto entro 20 (venti) giorni che tale informazione sia da ritenersi confidenziale.
Le Parti riconoscono che non sono considerate Informazioni Riservate:
a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che le Parti abbiano violato il Protocollo;
b) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dal ricevente, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e il ricevente possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
c) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte ricevente, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
d) le informazioni che il ricevente sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché, ove consentito a norma di legge, in tal caso la Parte che ha ricevuto l’ordine ne dia immediata notizia scritta a quella, proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare la Parte che ha ricevuto l’ordine dall’obbligo di riservatezza;
e) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata dalla Parte che le ha trasmesse.
Le Parti riconoscono il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicata in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegnano:
(i) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, fatta eccezione per quanto previsto per i Destinatari Ammessi, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da una delle Parti senza il preventivo espresso consenso scritto della Parte stessa;
(ii) a non utilizzare né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da una delle Parti per fini diversi dalle attività di cui al Protocollo;
(iii) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, senza la preventiva autorizzazione dell’altra Parte, fatta eccezione per quanto previsto per i Destinatari Ammessi i risultati delle attività svolte dalle Parti nel quadro del Protocollo, indipendentemente dal completamento di qualsiasi fase del Protocollo;
Le Parti si impegnano a trattare tutte le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie informazioni riservate. A tal fine:
(a) le Parti conserveranno in maniera appropriata tutte le Informazioni Riservate di cui siano venute in possesso, limitando l’accesso alle Informazioni Riservate al personale direttamente coinvolto nell’attività di cui al Protocollo. Tale personale dovrà essere previamente informato del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate.
(b) le Parti si asterranno dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate trasmesse da una delle Parti, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i propri dipendenti individuati ai sensi della precedente lettera (a);
(c) ciascuna delle Parti informerà immediatamente l’altra di ogni divulgazione o utilizzo non autorizzato di qualunque Informazione Riservata di cui venga a conoscenza ed intraprenderà ogni azione atta ad evitare ogni ulteriore utilizzo o divulgazione non autorizzati;
(d) ciascuna delle Parti garantisce di avere in essere con il proprio personale gli accordi necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni del presente articolo. In ogni caso, ciascuna delle Parti risponderà per eventuali violazioni compiute da soggetti ad esse collegati.
Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate a membri degli organi interni, personale e consulenti coinvolti, società controllate, ai sensi del 2359 c.c., e ai rispettivi amministratori, nonché ad altri soggetti terzi eventualmente coinvolti ai sensi del successivo articolo 15 (di seguito i “Destinatari Ammessi”), a condizione che le Parte che divulga le Informazioni Riservate faccia in modo che il Destinatario Ammesso sia vincolato a impegni di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti dal Protocollo.
Il Comune di San Donato X.xx, il Comune di Paullo e Città Metropolitana riconoscono che le informazioni potrebbero costituire informazioni privilegiate per Eni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento sugli abusi di mercato, "MAR"). Inoltre, dichiarano di essere a conoscenza e si impegnano ad osservare la normativa e la regolamentazione vigente in materia di informazioni privilegiate, e in particolare
(i) la disciplina concernente l'abuso di informazioni privilegiate contenuta nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nei relativi regolamenti in materia di tempo in tempo adottati e applicati dalla Consob e (ii) le sanzioni, amministrative e penali, comminate ai sensi del TUF in caso di abusi di mercato.
Articolo 9. Protezione dei dati personali
Le Parti s’impegnano ad agire nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non personali, ivi incluso il Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR") e il Regolamento UE 1 807/2018.
In particolare, le Parti dichiarano che i dati personali (di seguito "dati") forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione del Protocollo e/o degli eventuali accordi attuativi verranno trattati esclusivamente per le finalità indicate negli stessi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali e non personali (di seguito, la "Normativa"). In particolare, i dati trattati nel Protocollo saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale e gli obblighi ad esso connessi e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.
I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono state raccolti. Entrambe le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.
Il Responsabile per la protezione dei dati di Eni è contattabile all'indirizzo xxx@xxx.xxx.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell'articolo 1 3 del GDPR.
Ove gli accordi attuativi abbiano ad oggetto attività che comportino operazioni di trattamento di dati le Parti
concorderanno l'applicazione di modalità adeguate al rispetto della Normativa, procedendo altresì alla definizione dei ruoli e delle responsabilità per ciascuno dei soggetti coinvolti.
Articolo 10. Limitazione di responsabilità
Ciascuna Parte assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni. Pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per danni indiretti di qualsiasi tipo e per qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione o alla risoluzione del Protocollo.
Le Parti concordano che la sottoscrizione del Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva né alcun impegno vincolante tra le Parti alla realizzazione delle Iniziative, né obblighi ulteriori o diversi da quelli espressamente previsti nel Protocollo medesimo.
Articolo 11. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ai sensi del Protocollo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite alle Parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail, o mediante PEC, ai seguenti indirizzi:
Per Città Metropolitana di Milano:
Xxxxxxx Xxxxx, Città metropolitana di Milano xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX) xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Per il Comune di San Xxxxxx Xxxxxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxx, Comune San Xxxxxx Xxxxxxxx xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx; xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Per il Comune di Paullo:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Comune di Paullo xxx X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Per Eni
Xxxxx Xxxxxxxx, Eni S.p.A Xxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx; xxxxx@xxx.xxx.xxx
Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.
Le Parti si obbligano a concordare preventivamente e in forma scritta eventuali forme di comunicazione all’esterno della sottoscrizione del Protocollo, dei suoi contenuti e delle Iniziative.
Articolo 12. Impegni etici e anticorruzione
12.1 Il Comune di San Donato X.xx, il Comune di Paullo e Città metropolitana dichiarano di avere preso visione e conoscenza del contenuto a) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili del Modello 231 ex Decreto legislativo 231/2001 adottato da Eni e del Codice Etico della società, b) della “Management System Guideline Anti-Corruzione” (“MSG Anti-Corruzione”) e c) della Dichiarazione di Eni sul
rispetto dei diritti umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet xxx.xxx.xxx.
12.2 Con riferimento alle attività oggetto del Protocollo, le Parti si impegnano a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti ed eventuali collaboratori impegnati in tali attività rispettino - le Leggi Anti-Corruzione applicabili e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione, obbligandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Protocollo medesimo.
12.3 Le Parti si impegnano sin d’ora a formulare, negli eventuali Accordi Attuativi che verranno sottoscritti con riferimento a quanto oggetto del Protocollo, previsioni anti-corruzione adeguate alle attività e prestazioni disciplinate dagli stessi.
12.4 Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e impegni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere il Protocollo nei confronti della Parte inadempiente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fermo ogni altro diritto e rimedio spettante per legge.
Articolo 13. Diritti umani
1. Le Parti dichiarano di ottemperare ai principi contenuti nelle normative, leggi, regolamenti e convenzioni, nazionali e internazionali, applicabili, che hanno lo scopo di prevenire e contrastare le violazioni in materia di diritti umani (di seguito i “Diritti Umani”). A tale proposito, il Comune di San Donato X.xx, il Comune di Paullo e Città metropolitana dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani, disponibile sul sito internet xxx.xxx.xxx.
2. Le Parti si impegnano a rispettare i Diritti Umani nello svolgimento delle attività oggetto del Protocollo e ad inserire apposite clausole contrattuali sul rispetto dei Diritti Umani negli eventuali Accordi Attuativi stipulati ai sensi di questo Protocollo.
Articolo 14. Legge applicabile – Foro competente
Il Protocollo è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana. Le Parti tenteranno di comporre amichevolmente eventuali controversie; ove non sia possibile, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Articolo 15. Coinvolgimento di terzi
Nello svolgimento delle attività di cui al Protocollo, le Parti potranno avvalersi di soggetti esterni ad esse, nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo (e, in particolare, come riportato nel Protocollo, dalle previsioni in tema di impegni etici e anticorruzione, riservatezza e trattamento dei dati personali). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che decide di avvalersene, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l’altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest’ultima.
Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenni e manlevate le altre Parti da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei
terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.
Articolo 16. Miscellanea
Il Protocollo costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto e supera ogni eventuale pregressa intesa.
Qualsiasi modifica al Protocollo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.
Le Parti espressamente riconoscono che nessuna delle stesse avrà la facoltà di cedere i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal Protocollo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione di cessione in favore società controllate dalle Parti ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Città Metropolitana di Milano Vicesindaca
Xxxxxxx Xxxxx
Comune di San Xxxxxx Xxxxxxxx Sindaco
Xxxxxx Xxxxxxx
Comune di Paullo Sindaco
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Eni S.p.A.
Energy Evolution Chief Operating Officer Xxxxxxxx Xxxxx