Definizione di ASSICURAZIONI INFORTUNI
ASSICURAZIONI INFORTUNI. La garanzia è prestata per gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna (compreso il rischio volo nei massimali di polizza), durante il viaggio organizzato e che produca lesioni corporali effettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente. Somme assicurate per viaggiatore: € 50.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente. Il diritto di rivalsa è a favore dell’assicurato. L’Invalidità Permanente viene liquidata in base al D.P.R. 30/06/65 N. 1124 T.U. e successive modifiche e sull’invalidità riportata viene applicata una franchigia assoluta del 3%.