Definizione di Common Stock

Common Stock of any Person means any and all shares, interests or other participations in, and other equivalents (however designated and whether voting or non-voting) of such Person’s common stock, whether outstanding on the Issue Date or issued after the Issue Date, and includes, without limitation, all series and classes of such common stock;

Related to Common Stock

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • Exchange Business Day means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a trading day on the relevant Exchange other than a day on which the trading on such exchange is scheduled to close prior to its regular weekday closing time;

  • Scheduled Trading Day Single Share Basis.

  • Reference Price (Final)" meanz the Reference Price on the Valuation Date; "Register" haz the meaning azcribed to it in Condition l.4;

  • Basket Not Applicable Business Day: As stated in Product Condition 1 Calculation Period: As stated in Product Condition 1 Cash Amount: The amount determined by the Calculation Agent in accordance with the following formula: (Final Reference Price - Current Strike Level) x Entitlement The Cash Amount shall be converted in the Settlement Currency at the prevailing Exchange Rate, if an Exchange Rate is applicable, and rounded to the nearest four decimal places in the Settlement Currency, 0.00005 being rounded upwards Certificate: Not Applicable Current Barrier Level: As stated in Product Condition 1 and rounded to the next two decimal places in the Underlying Currency, 0.005 being rounded upwards. The Current Barrier Level on the Launch Date shall be EUR 12.420 The Current Barrier Level will be published and forwarded to the relevant Exchanges/Clearing systems/Data vendors prior to 1.00 p.m. (Italian time) on the Exchange Business Day preceding the day when the Current Barrier Level becomes effective Current Premium: 8% Current Spread: 2%

  • Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

  • Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • Series No. of the Securities: Number of Securities the subject of this notice: The undersigned understands that if this Renouncement Notice is not completed and delivered as provided in the Security Terms or is determined to be incomplete or not in proper form (in the determination of the Italian Security Agent), it will be treated as null and void. If this Renouncement Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Italian Security Agent, it will be deemed to be a new Renouncement Notice submitted at the time such correction was delivered to the Italian Security Agent. Expressions defined in the Security Terms shall bear the same meanings in this Renouncement Notice. Place and date: Signature of the Holder Name of beneficial owner of the Securities Signature

  • ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

  • Early Termination Reference Price means, subject to any adjustment in accordance with Product Condition 4, an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the Underlying Currency) as determined by or on behalf of the Calculation Agent to be the lowest level of the Index on the Termination Date; and

  • Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

  • Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;

  • visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;

  • Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono

  • Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:

  • PEC posta elettronica certificata;

  • Terna è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

  • Visti la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane; - la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii); - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii); - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2023 di Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000; - la Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021; -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2021; -la Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 4.08.2023 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art.169 del d.lgs. n. 267/2000)”; - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 31.08.2023 recante “ Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”; - il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

  • Bonus/Malus la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

  • CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

  • FAC-SIMILE Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.

  • Volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

  • Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

  • Appalto L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio.