Definizione di Copertura postuma

Copertura postuma. L’assicurazione vale per i Sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché si siano manifestati non oltre 120 mesi dal Termine della Sperimentazione e/o dell’Assicurazione, per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento entro 132 mesi dal Termine della Sperimentazione e/o dell’Assicurazione.
Copertura postuma. L’Assicurazione vale per i Sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché si siano manifestati non oltre ventiquattro mesi dal Termine della Sperimentazione e/o dell’Assicurazione, per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento entro trentasei mesi dal Termine della Sperimentazione e/o dell’Assicurazione.
Copertura postuma. In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 c.c., l'Assicurazione ha ad oggetto i soli eventi dannosi verificatesi durante il Periodo di Assicurazione, che si siano manifestati entro 24 mesi dal termine della Sperimentazione, ed in relazione ai quali soggetti terzi abbiano presentato una richiesta di risarcimento entro e non oltre 36 mesi dal termine della Sperimentazione.

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Copertura postuma. L'Assicurazione ha ad oggetto i soli eventi dannosi verificatesi durante il Periodo di Assicurazione, che si siano manifestati entro 24 mesi dal termine della Sperimentazione, ed in relazione ai quali soggetti terzi abbiano presentato una richiesta di risarcimento entro e non oltre 36 mesi dal termine della Sperimentazione. - Eventuali Franchigie: L’Assicurazione non è soggetta all’applicazione di Franchigie. - Esclusioni: La garanzia non opera: