Danno estetico. Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data dell’infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito.
Danno estetico. Si conviene che la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 16 anni.
Danno estetico. Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, l’Assicuratore rimborserà le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’ infortunio subito entro il limite previsto per rimborso spese mediche. Fermo quanto previsto nel precedente art.10 “Caso Morte”, per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 155,00.
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Danno estetico. Deturpazione obiettivamente constatabile.
Danno estetico. Guasto meccanico o elettrico
Danno estetico. Rimborso spese ricostruttive 15.000
Danno estetico. (Art. 1, Lett J) - Euro 3.000 Rimborso spese mediche (Art. 2, Lett. D) - 20% somma assicurata Day hospital (Art. 2, Lett. F) - 50% della somma assicurata Invalidità permanente (Art. 22) 5% somma assicurata fino a 150.000 euro; 6% della somma assicurata per somma eccedente 150.000 euro -
Danno estetico. Si conviene che la Società rimborserà fino ad massimo di € 5.000,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 14 anni . A parziale deroga di quanto disposto alla lettera “m” dell’Art. 19 (Xxxxxx esclusi dall’assicurazione), qualora l’Assicurato risulti sieropositivo a seguito di contagio da virus H.I.V. avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna durante lo svolgimento delle attività inerenti il contratto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un capitale equivalente ad Euro 10.000,00. Con il pagamento di tale indennizzo si esauriscono gli impegni della Società verso l’Assicurato, nei confronti del quale la garanzia cessa. Non sono assicurabili e quindi escluse dall’assicurazione, le persone affette da emofilia e tossicomania, nonché quelle già sieropositive al momento del sinistro. Il diritto a questa indennità è di carattere personale e, quindi non è trasmissibile agli eredi e deve essere esercitato, a pena di nullità, esclusivamente nelle seguenti forme: ▪ qualora l’Assicurato ritenga o supponga di essere stato contagiato dal virus H.I.V. deve, entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro, denunciare alla Società l’evento dannoso ritenuto causa del presunto contagio da virus H.I.V. È fatto altresì obbligo all’Assicurato di inviare alla Società una relazione dettagliata dell’evento dannoso. L’Assicurato deve altresì, entro il termine di 6 giorni dall’evento, recarsi presso un ospedale o istituto di cura pubblico o privato e sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad individuare la presenza del virus H.I.V.; ▪ nel caso in cui dagli accertamenti clinici risultasse lo status di sieropositività, riconducendo pertanto l’avvenuto contagio ad un momento precedente l’evento denunciato, nulla sarà dovuto dalla Società, i cui impegni verso tale Assicurato cessano automaticamente senza che niente sia avuto a pretendere; ▪ qualora invece i risultati di detti accertamenti clinici fossero negativi, l’Assicurato dovrà sottoporsi, presso lo stesso ospedale od istituto di cura pubblico o privato, ad un successivo test immunologico entro 180 giorni dalla data della denuncia. Se al secondo test immunologo risultasse lo status di sieropositività, la Società provvederà a m...
Danno estetico. Alterazioni fisionomiche al viso conseguenti ad un infortunio. DAY HOSPITAL: La degenza in Istituto di Cura, senza pernottamento, documentata da Cartella Clinica, non comportante intervento chirurgico. Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.
Danno estetico danno non strutturale che non influisce sulla funzionalità del