Definizione di Disrupted Settlement Date

Disrupted Settlement Date is as defined in Condition 5.6(vi);
Disrupted Settlement Date means the Settlement Date, Redemption Date or any other due date for payment;

Related to Disrupted Settlement Date

  • Exchange Business Day means any Scheduled Trading Day on which each Exchange and each Related Exchange are open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding any such Exchange or Related Exchange closing prior to its Scheduled Closing Time;

  • Scheduled Trading Day Single Share Basis.

  • Reference Price (Final)" meanz the Reference Price on the Valuation Date; "Register" haz the meaning azcribed to it in Condition l.4;

  • Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:

  • Conclusione del Contratto momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Controvalore delle quote l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dal Contraente a una determinata data.

  • Una tantum Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo è stato calcolato al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale erogata in regime di "vacatio" contrattuale erogata nel periodo 1° aprile-31 agosto 2008, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due tranches, la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di settembre 2008, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di novembre; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'"una tantum" verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa.

  • Codice del Consumo il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.

  • Modulo di Proposta documento accluso alla Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.

  • Interest Period End Final Date" is as defined in Condition 32(a) and Condition 32(b)(i);

  • Margine di solvibilità requisito patrimoniale che permette di garantire che le imprese siano finanziariamente solide e quindi in grado di onorare i propri impegni in caso sopravvengano rischi imprevisti, rappresentando una garanzia della stabilità finanziaria delle stesse. Il margine di solvibilità disponibile corrisponde, in linea di mas- sima, al patrimonio libero dell’Impresa di Assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Il margine di solvibilità richiesto corrisponde al requisito patrimoniale minimo che l’impresa deve soddisfare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Durata del contratto il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.

  • Volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

  • Scheda di Polizza È il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

  • CRITERIO Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della pubblicazione scientifica GIUDIZIO: Buono (lettera all’editore)

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Data di Scadenza Data prevista come termine di efficacia delle coperture assicurative relative a ciascuna Adesione al Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti delle stesse.

  • Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

  • Valuta gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

  • Profilo di rischio indicatore sintetico qualitativo del livello di incertezza collegato al valore futuro dei Supporti d'Investimento in cui è allocato il capitale investito. Il livello di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Diritto di Recesso il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.