Definizione di Documento informatico

Documento informatico. Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Documento informatico ogni oggetto informatico (file) contenente atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Examples of Documento informatico in a sentence

  • Data, luogo e firma/firme: [… ] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000, del D.Lgs.

  • Documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

  • IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO ▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n.

  • E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI) Il Responsabile della Pubblicazione ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs.

  • Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.


More Definitions of Documento informatico

Documento informatico questo viene definito dall’art. 1 del codice dell’amministrazione digitale (d’ora in avanti: c.a.d.) come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»; quello come il documento informatico trasmesso via rete, attraverso le e-mail o mezzi di trasmissione analoghi. ▇▇▇▇▇▇, volendo stabilire i presupposti di validità del patto compromissorio contenuto in un documento informatico, bisogna evidenziare che il c.a.d. ha ora espressamente sancito che «il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale», se formato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71, «si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’art. 21, comma 2». Svolgendo il rinvio, l’art. 21, comma 2, citato dispone che «il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile». Secondo un diffuso orientamento dottrinale, il c.a.d. avrebbe confermato l’equipollenza tra l’efficacia probatoria delle scritture sottoscritte e quella dei documenti muniti di firma digitale o di altre firme elettroniche qualificate, ribadendo la necessità che la firma sia riconosciuta dal soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, oppure vi sia un equipollente di tale riconoscimento, o ancora si acquisisca la prova della paternità del documento come presupposto per la prova della provenienza della dichiarazione(174). Nel caso di documento sprovvisto della firma elettronica, la soluzione prevista dal c.a.d. è che «l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità» (art. 20, comma 1-bis)(175). Ne consegue che il giudice valuterà il documento secondo dir. comm., 1998, 815 ss.; PICCOLI-ZANOLINI, Il documento elettronico e la “firma digitale”, in Riv. not., 2000, 879; ▇▇▇▇▇▇▇▇, L’accordo compromissorio alla prova delle nuove tecnologie, in Riv. arb., 2004, 172.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/”
Documento informatico. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs..7 marzo 2005, n.82);
Documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici. Ad esempio, un dirigente o un dipendente della Società ruba la smart card necessaria per utilizzare la firma digitale “forte” di un amministratore delegato di un’azienda concorrente, al fine di modificare un documento informatico avente valore legale, laddove per firma digitale “forte” si intende la firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un Ente certificatore legalmente autorizzato.
Documento informatico. (rappresentazione informatica di dati rilevanti) + firma digitale (sottoscrizione compiuta mediante codice personale) = scrittura privata. (d.p.r. 28.12.2000, n. 445).
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
Documento informatico ogni documento elettronico (file) contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La legge individua quali documenti possono essere sottoscritti con la FEA;