Definizione di Fatture differite

Fatture differite. È consentita l’emissione di un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti. La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti) A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (come previsto dalla circolare n. 205/E/1998, punto 2), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.