Definizione di FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO. GARANZIE FRANCHIGIA/SCOPERTO

Examples of FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO in a sentence

  • Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato l’importo di € 250,00 da considerarsi quale franchigia frontale, salvo quanto previsto alle sottoindicate voci: GARANZIE LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO Eventi socio-politici (Art.

Related to FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

  • Unico sinistro il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4568 12/11/2018 18/11/2018 RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DIREZIONE SANITARIA 4569 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA ORTOPEDIA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX CON IL DOTT. DI BELLA XXXX DISTRETTI DI AGRIGENTO E LICATA 4570 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA DIABETOLOGIA XXXX. XXXXX XXXXXXXX CON LA DOTT.SSA ACCIDENTI XXXXX DISTRETTI DI CASTELTERMINI E LICATA 4571 12/11/2018 18/11/2018 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DI TITOLARITÀ E ALLA GESTIONE DELLA N° II SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) SITA IN VIA XXXXXXXXX N° 30 ALLA SOCIETÀ ``FARMACIA LA VERDE DR.SSA CALOGERA S.A.S.`` - PRESA ATTO SOCI - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DR.SSA LA VERDE CALOGERA - 4572 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO. ESECUZIONE ATTO DELIBERATIVO N. 2300 DEL 22/05/2013- MESE DI SETTEMBRE 2018- IMPORTO € 2033,33- CIG 40009318B3 4573 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Documento di Sintesi il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative al Servizio, incluse quelle economiche, e più preci- samente il documento denominato per esteso “Documento di Sintesi - Conven- zionamento di operazioni di pagamento”.

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • stazione appaltante il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

  • Periodo di copertura (o di efficacia)

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Amministrazione Contraente Nome Ente MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO P.S. Codice Fiscale Ente 80202230589 Nome Ufficio UAC PER ARMAMENTO, VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, MAT. SPECIALI, CASERMAGGIO, XXX.XX Indirizzo Ufficio XXX XXX XXXXXX XXXXXXXX, 5 00184 ROMA (RM) Telefono / FAX Ufficio 0000000000 Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica 3OQKLB Punto Ordinante XXXXX XXXXXXXX / CLTCTA63T58H501S Soggetto stipulante XXXXX XXXXXXXX / CLTCTA63T58H501S Ragione o Denominazione Sociale FEMA ELETTRONICA s.r.l. Partita IVA Operatore Economico 07862541005 Codice Fiscale Operatore Economico 07862541005 Xxxx Xxxxxx XXX XXXXXXXX XXXXXX, 00 00000 ROMA Telefono 0000000000 Posta Elettronica Certificata xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata con socio unico Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 1059253 Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale 24.02.2004 Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale RM PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: xx.0Xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx CCNL applicato / Settore Non inserito XXXX Xxxxx dedicato (L 136/2010) (*) XX00X0000000000000000000000 Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Sig. XXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Varco Sabino (RI) il 01.10.1954, residente in Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 0 – Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.