Definizione di Malattia

Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.

Examples of Malattia in a sentence

  • La copertura sanitaria in paesi ove sussistono accordi specifici è garantita dalla tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che in caso di necessità di prestazioni sanitarie all´estero, dà diritto a ricevere assistenza da parte di un medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, alle stesse condizioni degli assistiti del paese straniero ospitante.


More Definitions of Malattia

Malattia ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio.
Malattia ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia. Norme comuni all’Integrazione Aziendale Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N. previste dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo Regolamento. Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal presente articolo, è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro da parte dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze. È diritto dell’Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute dall’INPS come dovute. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro o “in itinere” ascrivibile a responsabilità di Xxxxx, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo responsabile i costi sostenuti per o durante l’infortunio subito dal Lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e risarcimenti), restando ceduta dal Lavoratore all’Azienda la corrispondente azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile. Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio extraprofessionale e “in itinere” all’Azienda, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la sua compagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, fermo restando che, in assenza di comunicazione, oltre ad essere soggetto all’azione disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei danni patiti dall’Azienda.
Malattia indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia. Periodo di comporto Il “periodo di comporto contrattuale” deve essere calcolato per determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per fissare il termine di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti durate, in funzione degli anni di anzianità compiuti dall’inizio dell’ultimo episodio di malattia o infortunio non sul lavoro: 1. Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità: ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 90 (novanta) giorni solari, continuati o frazionati. 2. Oltre 2 (due) anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per 90 (novanta) giorni di calendario, con l’incremento di 30 (trenta) giorni sempre di calendario per ciascun anno intero di anzianità azinedale oltre il biennio, ma con il limite di 300 (trecento) giorni di prognosi complessiva. In caso di assenza per malattia fino al termine del periodo di comporto e d’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro, per il perdurare di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, l’Azienda ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, per “giustificato motivo soggettivo”, riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva di preavviso. Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco temporale (mobile) degli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, dalla data d’inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi di malattia computati secondo il criterio del comma precedente. Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione datoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso che non sia “continuazione” del precedente. Quando, invece, una successione di eventi morbosi fosse “continuazione” del primo, anche con soluzione di continuità, si determinerà una prosecuzione della prima malattia, sia nella decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto sia nella percentuale di integrazione datoriale da riconoscere al lavoratore. Tenuto conto che, specialmente per le piccole realtà, vi è un’oggettiva difficoltà di rilevare ...
Malattia. Ogni alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia ogni riscontrabile e obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.