SET-INFORMATIVO
Sci Sicuro Days
Assicurazione Spese Mediche, Assistenza e Responsabilità Civile Verso Terzi
IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e dei Termini
ASSILIFE- SCI SICURO DAYS 21470186-PV20
Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.
INFORMAZIONI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ERGO Assicurazione Viaggi
Sede Secondaria Rappresentanza Generale per l’Italia xxx Xxxx,0 00000 Xxxxxx tel +39 02 76.41.66.52
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007 n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071
INFORMAZIONI DISTRIBUTORE ASSICURATIVO - ASSILIFE S.a.s.di Pezzimenti Natale & c.
Sede Legale ed Operativa xxx X.Xxxxxxx,00 00000 Xxxxx XX tel x00 000 000000 xxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx Albo Intermediari Assicurativi RUI n°A000132567 del 01/06/2007Soggetto a vigilanza ispettiva IVASS xxx.xxxxx.xx
DACoomscpausgmniiaec: nEuRtGoOriRnaefisozevreimrsoicahtneirvuneog sAVuGl, iSperadoe gdseocgtotnidoaraiasseicRauprpraetseivntoanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS n°I.00071
Prodotto: SCI SICURO DAYS
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.
Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio dedicata all’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino), che ha lo scopo di fornirLe tutela rispetto alla Responsabilità Civile verso terzi, agli infortuni e all’assistenza.
Responsabilità Civile verso Terzi:
✔ Xxxxx involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
✔ Massimale € 500.000,00
✔ (franchigia di €400,00 per danni a cose- € 1.000,00 per spese mediche per il danno a persona)
Infortuni:
✔ 1.Rimborso spese Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso sino a € 300,00
✔ 2.Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero € 15,00 per ricoveri avvenuti entro 24 ore dall’evento - max 7 gg
✔ 3.Spese mediche sostenute sul luogo dell’infortunio max € 700,00 con il limite di :
- € 350,00 per l’acquisto di apparecchi ortopedici ginocchiere -busti –collari
- € 350,00 per Spese mediche per visite specialistiche e accertamenti diagnostici
Assistenza:
✔ Consulenza Medica Telefonica
✔ Segnalazione di un medico specialista
✔ Elisoccorso Italia/Europa € 1.000,00 per evento
✔ Spese Sanitarie in Emergenza all’estero Europa € 1.000,00 per evento
✔ Spese di salvataggio e ricerca Italia/Europa € 500,00
✔ Trasporto/Rientro sanitario
✔ Rientro dell’Assicurato convalescente € 750,00 per evento
✔ Accompagnamento figli minori
✔ Autista a disposizione
✔ Rientro della Salma
✔ Rimborso delle lezioni non fruite (escluse quelle giornaliere)
€ 200,00 per evento -max € 50,00 al gg
✔ Rimborso dello skipass € 200,00 per evento-max € 50,00 al gg (esclusi i giornalieri)
✔ Rimborso costo noleggio attrezzatura da sci € 80,00 per furto o infortunio
✔ Rientro dei compagni di viaggio € 250,00
✔ Spese di viaggio di un familiare € 300,00 per evento-max
€ 100,00 al gg
✔ Prolungamento soggiorno € 300,00 per evento -max € 100,00 al gg
✔ Rimborso soggiorno € 300,00
Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
La polizza non copre le seguenti esclusioni comuni:
Rischi esclusi
Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività:
● Xxxxxxxx, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati
ufficiali dei comprensori sciistici;
● Salti dal trampolino;
● Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
● Skeleton;
● Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere;
● Attività svolte a titolo professionale.
Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente al punto 1. Rischi Assicurati delle Condizioni di Assicurazione.
Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a- Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b- Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
c- Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
d- Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico.
e- Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
f- Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Xxxxx durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
g- Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
h- Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
i- Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
j- Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
k- Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti.
Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in Italia e in Europa come risultano indicate nelle definizioni di polizza.
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.
Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico bancario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di acquisto e termina il giorno indicato sul certificato assicurativo.
Come posso disdire la polizza?
Essendo la polizza di durata inferiore a 30 giorni, non è previsto alcun diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo (art.67 - duodecies - punto 5 lettera b), pertanto non è disdettabile.
! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità.
! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia e nell’EEA, e se non ha capacità giuridica.
! La copertura è valida per l’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino).
! L’Assicurato deve avere età compresa tra i 4 e gli 80 anni compiuti.
! La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato.
! La copertura non opera in caso di mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l’organizzazione e autorizzazione alle prestazioni oggetto della Polizza.
Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: legga con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.
Esclusioni specifiche Assistenza
Sono escluse dall’assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di:
a- In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza. b- spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi.
c- La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
d- La garanzia non opera relativamente a prestazioni richieste in Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
e- Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni rimborso delle lezioni non fruite e rimborso dello skipass.
Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l’applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale per una verifica completa.
l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
n) Quarantena, Pandemia,(dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione.
q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati.
s) Dalla violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come previste dalla legge 363/2003.
t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
Esclusioni specifiche Infortuni
Sono escluse ad integrazione di quelle comuni le:
a) spese mediche non prescritte da un’autorità medica abilitata;
b) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare - a quello standard del Paese in cui l’assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia.
c) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio;
Esclusioni specifiche Responsabilità Civile verso Terzi
Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, ad integrazione di quelle comuni i danni causati o derivanti:
a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
c) Da detenzione o impiego di esplosivi.
d) Verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).
e) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Compagn(iDa:IPERaGgOgRiueinsetviverosiDchaenrunnig) AG Prodotto : SCI SICURO DAYS
Dip aggiuntivo Assilife/Sci Sicuro DAYS al 31/12/2020
Il presente DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxx, 0 -00000 Xxxxxx; tel +39.02. 00.62.12.16; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ERGO Reiseversicherung AG - Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG. - Sede Legale: Germania, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx. - Autorità di Controllo: Autorità Xxxxxxx XXXXX. La Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO Assicurazione Viaggi”), Xxx Xxxx, 0 -00000Xxxxxx; Tel.:+39.02. 00.62.12.16; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153. - Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071. |
La situazione Patrimoniale al 31/12/2019 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG) - Patrimonio netto: € 62,80 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,50 Mln e Riserve Patrimoniali: € 36,30 Mln. - Requisito patrimoniale di solvibilità: € 71,86 Mln - Requisito patrimoniale minimo: € 18,93 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln - Indice di solvibilità (solvency ratio): 159% Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. |
La presente polizza è proposta in versione SCI SICURO DAYS. Qui di seguito trova le garanzie previste dalla polizza. Responsabilità Civile v/Terzi (RCT) A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per fatti derivanti, da eventi e azioni involontariamente causati nell'esercizio delle attività coperte in polizza, la Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi, per: - Decesso, Lesioni Personali e Danni a persone - Danneggiamenti a cose di terzi con un massimale pari a € 500.000,00 per singolo sinistro. |
GARANZIE CAPITALI ASSICURATI FRANCHIGIA/LIMITI 1. Rimborso spese Ambulanza/ Toboga € 300,00 2. Indennità Giornaliera Ricovero Ospedaliero € 15,00 Ricoveri avvenuti entro 24 ore dall’evento - max 7 gg 3. Spese mediche sostenute sul luogo dell’infortunio € 700,00 con il limite di : € 350,00 per l’acquisto di apparecchi ortopedici ginocchiere -busti –collari € 350,00 per Spese mediche per visite specialistiche e accertamenti diagnostici Le spese mediche di trasporto cui al punto 1, della tabella su riportata, sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell’infortunio al più vicino pronto soccorso. Le spese mediche relative al punto 3 saranno riconosciute per le cure ricevute nella località e con i sotto limiti previsti. Sono comunque escluse dal rimborso tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro. La Società, verificata la validità della garanzia, provvederà al relativo rimborso. La Società assicura, in caso di ricovero in Istituto di cura, (avvenuto entro 24 ore dall'infortunio), il pagamento dell'indennità assicurata al punto 2 della tabella GARANZIE, per ogni giorno di degenza per un periodo massimo di giorni 7 per singolo sinistro. La Società fornisce Assistenza 24 ore su 24 tramite la Centrale Operativa per le seguenti prestazioni: GARANZIE a) Consulenza Medica Telefonica b) Segnalazione di un medico specialista c) Elisoccorso Italia/Europa € 1.000,00 per evento d) Spese Sanitarie in Emergenza all’estero Europa € 1.000,00 per evento e) Spese di salvataggio e ricerca Italia/Europa € 500,00 f) Trasporto/Rientro sanitario g) Rientro dell’Assicurato convalescente € 750,00 per evento h) Accompagnamento figli minori i) Autista a disposizione j) Rientro della Salma k) Rimborso delle lezioni non fruite (escluse quelle giornaliere) € 200,00 per evento -massimo € 50,00 al gg l) Rimborso dello skipass (esclusi i giornalieri) € 200,00 per evento- massimo € 50,00 al gg m) Rimborso costo noleggio attrezzatura da sci € 80,00 per furto o infortunio n) Rientro dei compagni di viaggio € 250,00 o) Spese di viaggio di un familiare € 300,00 per evento -massimo € 100,00 al gg p) Prolungamento soggiorno € 300,00 per evento -massimo € 100,00 al gg q) Rimborso soggiorno € 300,00 Consulenza Medica Telefonica Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Segnalazione di un medico specialista Quando si ritenga necessario sottoporre l’Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala-compatibilmente con le disponibilità locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al luogo in cui si trova l’assicurato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i capitali assicurati previsti nel Prospetto di Sintesi. Elisoccorso Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l’intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte. Spese Sanitarie in Emergenza all’estero La Società tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l’assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l’infortunio. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte. Spese di salvataggio e ricerca La Società rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero, rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca salvataggio e recupero. Trasporto/Rientro sanitario In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società - a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia- organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto: - il trasporto dell’Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00. - il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. AVVERTENZA: in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. |
- il rientro sanitario dell’Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell’Assicurato lo rendano necessario e con l’utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario – aereo di linea, eventualmente barellato – treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo Le prestazioni non sono dovute: - Per infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno - Qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. Rientro dell’assicurato convalescente Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Quando l’Assicurato sia convalescente e si trovi nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La Garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. Accompagnamento figli minori Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, La Società metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo, e il costo dell’eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori. Autista a disposizione Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, La Società mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dell’Assicurato fino al luogo di residenza dell’Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l’itinerario più breve. La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre rimangono a carico dell’Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali. Rientro della Salma A seguito di decesso dell’Assicurato durante il viaggio la Società organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese di trasporto necessarie ed indispensabili, con esclusione delle spese funerarie, di inumazione e delle eventuali spese di recupero e ricerca della salma. Rimborso delle lezioni non fruite Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, la Società provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere e il giorno dell’infortunio. Rimborso dello skipass Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, La Società provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell’infortunio. Rimborso costo noleggio attrezzatura da sci, per furto o infortunio In caso di furto dell'attrezzatura noleggiata o infortunio tale da non consentire all’Assicurato di poter riprendere l’attività sciistica, la Società rimborsa il costo del noleggio attrezzatura per il periodo non goduto e massimo sino a € 80,00, previa denuncia presso Autorità del luogo dove è avvenuto il furto o certificazione medica in caso di infortunio e presentazione della ricevuta del noleggio. Rientro dei compagni di viaggio Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. A seguito di:- Trasporto o Rientro sanitario dell’Assicurato organizzato dalla Società - Decesso dell’Assicurato la Società organizza direttamente e prende in carico le spese fino al massimale sopra indicato, per rientro dei compagni di viaggio dell’assicurato, purchè essi stessi assicurati con la Società. La prestazione è operante qualora gli assicurati siano impossibilitati ad utilizzare i titoli di viaggio in loro possesso. Spese di viaggio di un familiare Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. In caso di decesso dell’Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 5gg (o 48 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o diversamente abile) la Società organizza e prende in carico le spese di viaggio (biglietto A/R) e di soggiorno di un solo familiare, nei limiti di quanto qui sopra indicato. Prolungamento soggiorno Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Se l’Assicurato è impossibilitato ad intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di infortunio o a causa del furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali), la Società rimborsa le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l’Assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato), per la durata e l'importo massimo sopra indicati. Rimborso soggiorno In caso di interruzione del soggiorno a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza e del rientro sanitario dell’Assicurato organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, la Società rimborsa la quota pro-rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato, dai familiari o dai compagni di viaggio, resta escluso il giorno di partenza. | |
Xxxxxx esclusi | a. motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; b. malattie preesistenti, ossia situazioni patologiche croniche di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo. c. malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). d. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso di allucinogeni e stupefacenti. e. lo stato di gravidanza. f. comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio. x. xxxx di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. h. dolo dell'Assicurato; i. guerre e insurrezioni, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, manifestazioni ed eventi ad essi correlati; j. atti di sabotaggio, vandalismo o di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico e le sue conseguenze; k. viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere. |
l. catastrofi naturali, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; m. da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche; n. contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento o qualsiasi danno ambientale, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto-suolo, o da qualsiasi danno ambientale; o. Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi durante il viaggio. p. Cause ed eventi non adeguatamente documentati. q. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche. r. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore; s. da furto. |
Non sono assicurabili con questo prodotto le persone che non hanno i seguenti requisiti: - Domiciliate o residenti nell’area EEA (Area Economica Europea) - Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza - Età compresa tra 4 e 80 anni (per le persone che raggiungono 81 anni di età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità) Validità: Il presente contratto, ferme le condizioni, le esclusioni, i limiti e i massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, copre l'Assicurato per le garanzie previste in polizza per gli incidenti e/o gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività sportive all’interno di impianti o zone adibite alla pratica amatoriale delle seguenti attività sportive: Sci, Snowboard, Slittino, Sci di Fondo, Pattinaggio su Ghiaccio, utilizzo di ciaspole da neve, praticate nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi dell’area geografica Europea. Attività escluse: Restano escluse le seguenti attività e i sinistri direttamente o indirettamente ad esse collegati: - Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; - salti dal trampolino; - alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; - skeleton; - utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere; - attività svolte a livello professionistico. Generiche limitazioni: a) Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile. b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. c) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere; - errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso; - rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie. Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato. Resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante. Qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio: a) I massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti: - Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000,00, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali - Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000,00, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali - Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000,00, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali - Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000,00, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali - Bagaglio: fino ad un massimo di € 300,00, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali - Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000,00 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. |
Franchigia:
- In caso di sinistro, rimarrà a carico dell’Assicurato una franchigia fissa pari a € 500,00 per i danni a cose, mentre in caso di danni alle persone la franchigia sarà pari a € 1.000,00 per le spese mediche, sostenute dal danneggiato.
Limite di cumulo: ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
- il coniuge, conviventi, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato;
- i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
- il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato;
- il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale;
- gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
Gestione delle Vertenze:
- La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato
- L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti
- La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obblighi
- La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse
- La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici non designati da essa e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Esclusioni specifiche:
L'Assicurazione di responsabilità civile non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore.
c) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
d) da furto.
e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
g) da detenzione o impiego di esplosivi.
h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici.).
i) causati dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione.
l) causati da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
m) causati da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati.
n) causati da colpa cosciente dell’Assicurato risultante della dinamica del sinistro
o) conseguenza della violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come previste dalla legge 363/2003.
p) quanto già escluso nella sez. “Che cosa non è assicurato”
Indennizzi a seguito di Infortuni
Limitazioni specifiche:
Spese mediche sostenute sul luogo dell’infortunio con il limite di : € 350,00 per l’acquisto di apparecchi ortopedici ginocchiere -busti –collari e di € 350,00 per Spese mediche per visite specialistiche e accertamenti diagnostici
Franchigie e Limiti:
Franchigia € 50,00 sul totale delle spese Criteri di liquidazione
La Società procede alla liquidazione secondo le modalità descritte ed semplificate testualmente nelle Condizioni di Assicurazione.
Per il rimborso delle spese mediche sarà necessario inviare gli originali delle fatture secondo quanto descritto nelle Condizioni di Assicurazione. La Diaria da ricovero verrà riconosciuta per ricoveri avvenuti entro 24 ore dall’infortunio.
Limite di cumulo:
Nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 1.500.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti, in questo caso l’Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.
Rimborso Spese Mediche:
Criteri di liquidazione:
Per il rimborso delle spese previste, l’Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), con relativa richiesta di chiusura del sinistro .
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.Xx Società, verificata la validità della garanzia, provvederà al relativo rimborso. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi saranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui le spese sono state sostenute dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio dei Cambi Europeo.
Esclusioni specifiche:
Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione “Che cosa non è assicurato?”, l’assicurazione non è operante per:
a) azioni delittuose dell'assicurato;
b) conseguenze d’interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
c) infarti miocardici
Sono in ogni caso escluse dal rimborso le spese sostenute per:
d) trattamenti fisioterapici e/o rieducativi;
e) spese per visite specialistiche effettuate presso centri sportivi o riabilitativi visite fisiatriche e/o osteopatiche anche se ticket;
f) spese sostenute per acquisto di farmaci;
g) spese odontoiatriche;
h) certificati a uso assicurativo;
i) Ticket per prestazioni di pronto soccorso;
j) Noleggio di apparecchiature mediche riabilitative in genere;
k) Nonché tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro.
Limitazioni specifiche:
- In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza;
- La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data;
- La garanzia non opera relativamente a prestazioni richieste in Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza;
- Ogni spesa riguardante la garanzia di Assistenza deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa, con la sola eccezione di:
● Rimborso delle lezioni non fruite
● Rimborso dello skipass
Spese Sanitarie in Emergenza (solo all’estero):
La presente garanzia opera solo all’Estero. Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato:
La Società ha la facoltà e il diritto di richiedere a all’Assicurato l’eventuale biglietto non utilizzato. Rientro del convalescente:
La Società ha la facoltà e il diritto di richiedere a all’Assicurato l’eventuale biglietto non utilizzato. Accompagnamento figli minori:
La garanzia opera a condizione che l’infortunio occorsogli a termini di polizza metta l’Assicurato nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio
con lui.
Autista a disposizione:
La garanzia opera a condizione che l’infortunio occorsogli a termini di polizza metta l’Assicurato nell’impossibilità di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive. Le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali rimangono a carico dell’Assicurato.
Rientro della Salma:
In caso di decesso sono escluse le spese funerarie e d’inumazione. Rimborso delle lezioni non fruite:
Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere e il giorno dell’infortunio. Rimborso dello skipass:
Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell’infortunio. Rientro dei compagni di viaggio :
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato la garanzia opera per familiari o compagni di viaggio a condizione che anch’essi risultino assicurati con polizza Sci Sicuro Days
Spese di viaggio di un familiare:
La garanzia opera solo in caso di prognosi di degenza superiore a 5gg (o 48 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o diversamente abile).
la Società rimborsa le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l’Assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato Sci Sicuro Days).
La garanzia opera a condizione che:
- il soggiorno sia iniziato
- il soggiorno venga interrotto per infortunio in una delle circostanze previste dalla Polizza La quota pro-rata rimborsata non tiene conto del giorno di partenza, che è escluso.
Cosa fare in caso di sinistro? | Danni a Terzi: L’Assicurato ha l’onere di contattare immediatamente la Centrale Operativa per denunciare quanto accaduto, successivamente entro e non oltre 3 giorni dovrà inviare a mezzo raccomandata A.R. a: Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG , sede secondaria per l’Italia via Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx o pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx quanto di seguito richiesto , pena l’applicazione dell’art. 1915 cc.. a. Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti: b. il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto); c. la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro; d. la dinamica del sinistro; e. la presenza di testimoni al fatto; f. verbale del soccorso piste e/o dell’autorità intervenuta sul luogo dell’incidente; g. certificato del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati; h. copia dello Skipass; i. la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (se ricevuta); In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc. Infortuni: L'Assicurato dovrà fare denuncia entro 24h dall’evento telefonando alla contrale oprativa +39.02- 30.30.00.05 oppure seguendo le procedure riportate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx , pagina DENUNCIA SINISTRI . L’infortunio dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località e copia dello skipass valido per il periodo di validità della polizza .Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l’evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive della documentazione sopra richiesta verranno respinte. L’inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi art.1915 c.c.. In caso di necessità o richiesta di assistenza: Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa della Società al n° +39/00.00.00.00.00 per comunicare il tipo di assistenza richiesto. In caso di ricovero all’estero in Pronto Soccorso o Ospedale, il contatto preventivo con la Centrale Operativa, permetterà l’attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera. |
Gestione da parte di altre imprese: Per ogni richiesta l’Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con la Centrale Operativa di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti. In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso. | |
Prescrizione: ogni diritto, nei confronti di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. | |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. | |
In caso di sinistro, ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro il termine di 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento completo della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro. |
Premio | - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito. - Il premio è comprensivo di imposte assicurative. - ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI non prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio. |
Rimborso | Il contraente non ha diritto al rimborso del premio in quanto non è prevista la possibilità di recesso dalla polizza. |
Durata | Le prestazioni e le garanzie sono valide e decorrono: dalle ore 24 del giorno di acquisto |
La polizza non è sospendibile. |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato non può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura assicurativa, come previsto dal Codice del Consumo, essendo la polizza di durata inferiore a 30 giorni, non è previsto alcun diritto di recesso ai sensi art.67 - duodecies - punto 5 lettera b. |
Risoluzione | L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura assicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. ERGO Assicurazione Viaggi riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è rivolto a sciatori che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione “Che cosa è assicurato?”. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Sci Sicuro Days
Assicurazione Spese Mediche, Assistenza e Responsabilità Civile Verso Terzi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Edizione 12/2020
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”, del tavbolo tecnico ANIA del 06/02/2018 Associazione dei Consumatori-Associazione Intermediari Assicurativi
ASSILIFE- SCI SICURO DAYS n° 21470186-PV20
Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.
SOMMARIO
PROSPETTO DI SINTESI 3
CONTATTI 4
GLOSSARIO 4
NORME COMUNI 6
ESCLUSIONI COMUNI 8
SEZIONE INDENNIZZI INFORTUNI
COSA ASSICURIAMO 9
LIMITI DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI 10
ESCLUSIONI SPECIFICHE INFORTUNI 10
SEZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO TERZI
COSA ASSICURIAMO 10
LIMITI DELL’ASSICURAZIONE RCT 11
ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT 11
SEZIONE ASSISTENZA
COSA ASSICURIAMO 11
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA 15
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI 15
NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 16
PRIVACY 18
Il presente di assicurazione viene concluso con la sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia della società ERGO Reiseversicherung AG
ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia
PROSPETTO DI SINTESI - SCI SICURO DAYS
GARANZIE | MASSIMALI / CAPITALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Responsabilità Civile Verso Terzi | € 500.000,00 | franchigia di € 500,00 per danni cose franchigia € 1.000,00 per il danno a persona |
Indennizzi Infortuni | ||
1. Rimborso spese Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso | € 300,00 | |
2. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero | € 15,00 | Ricoveri avvenuti entro 24 ore dall’evento - max 7 gg |
3. Spese mediche sostenute sul luogo dell’infortunio con il limite di : € 350,00 per l’acquisto di apparecchi ortopedici ginocchiere -busti –collari € 350,00 per Spese mediche per visite specialistiche e accertamenti diagnostici | € 700,00 | |
Sul totale spese franchigia € 50,00 | ||
Assistenza e Spese Mediche | ||
a) Consulenza Medica Telefonica | incluso | |
b) Segnalazione di un medico specialista | ||
c) Elisoccorso Italia/Europa | € 1.000,00 | per evento |
d) Spese Sanitarie in Emergenza all’estero Europa | € 1.000,00 | per evento |
e) Spese di salvataggio e ricerca Italia/Europa | € 500,00 | |
f) Trasporto/Rientro sanitario | incluso | |
g) Rientro dell’Assicurato convalescente | € 750,00 | per evento |
h) Accompagnamento figli minori | incluso | |
i) Autista a disposizione | incluso | |
j) Rientro della Salma | incluso | |
k) Rimborso delle lezioni non fruite (escluse quelle giornaliere) | € 200,00 | per evento -massimo € 50,00 al gg |
l) Rimborso dello skipass (esclusi i giornalieri) | € 200,00 | per evento- massimo € 50,00 al gg |
m) Xxxxxxxx costo noleggio attrezzatura da sci | € 80,00 | per furto o infortunio |
n) Rientro dei compagni di viaggio | € 250,00 | |
o) Spese di viaggio di un familiare | € 300,00 | per evento -massimo € 100,00 al gg |
p) Prolungamento soggiorno | € 300,00 | per evento -massimo € 100,00 al gg |
q) Rimborso soggiorno | € 300,00 |
CONTATTI
ASSISTENZA nella località | Servizio Sinistri Sci |
24 ore su 24, 365gg all’anno +39.02 - 30.30.00.05 | Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.30-12.30 +39. 000 00.00.00 |
GLOSSARIO
Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nel Set-Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
Acquisti beni di prima necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).
Aderente: persona fisica o giuridica che aderisce al contratto collettivo.
Assicurato: il soggetto beneficiario della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia o nell'Area Economica Europea (EEA), il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche “Contratto”).
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Attività agonistica: forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e zonale, promosse da Federazioni Sportive Nazionali e da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
Attività ricreativa: attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto cine ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa e/o porta con sé, nonché valige, borse e zaini che li possano contenere e che l’assicurato porta con sé in viaggio. Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.
Contraente: la persona giuridica, che stipula la convenzione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente.
Convenzione: Accordo raggiunto fra due o più persone (o enti o stati), mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.
Domicilio: il luogo d'abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia o nell’EEA la propria attività o che abbia in Italia o nell’EEA i propri interessi economici.
ERGO Assicurazione Viaggi : il marchio commerciale della Società ERGO Reiseversicherung AG .
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e
sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell’Assicurato). Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società- in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un‘invalidità permanente.
Intermediario: Assilife S.a.s. società abilitata alla distribuzione di polizze ERGO Reiseversicherung AG che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità
al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla stipula del contratto.
Malattia cronica: malattia in atto, nota all’assicurato, anche in assenza di sintomatologia clinica o in stato di remissione sintomatica.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori ad esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
Pratica amatoriale : attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente/Aderente alla Società.
Prestazioni: i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Pro rata temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato.
Set Informativo: l’insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Valore corrente: il valore a nuovo di un bene della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del
valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di almeno 20 km.
NORME COMUNI
Art 1.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il presente contratto, ferme le condizioni, le esclusioni, i limiti e i massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, copre l'Assicurato per le garanzie previste in polizza per gli incidenti e/o gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività sportive all’interno di impianti o zone adibite alla pratica amatoriale delle seguenti attività sportive: Sci, Snowboard, Slittino, Sci di Fondo, Pattinaggio su Ghiaccio, utilizzo di ciaspole da neve, praticate nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi dell’area geografica Europea.
Art. 1.2. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Le coperture assicurative saranno valide se il premio è stato pagato e saranno operanti solo per il periodo richiesto in fase di acquisto dell'Aderente come riportato sul Certificato di Polizza generato a seguito dell'acquisto della polizza.
L’ Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e scadrà alle ore 24:00 del giorno di fine periodo indicata sullo stesso. La polizza è senza tacito rinnovo
Art. 1.3 - MODALITÀ’ DI SOTTOSCRIZIONE
L’Assicurazione è acquistabile solo online sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx . A pagamento avvenuto, per ogni assicurato verrà prodotto un Certificato Assicurativo, scaricabile dal sito e comunque inviato mezzo mail all’Aderente.
A completamento della procedura i Certificati Assicurativi dovranno essere firmati ed inviati via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx , come da istruzioni riportate sui Certificati stessi.
Art.1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato seguendo le procedure di acquisto del prodotto Sci Sicuro Days indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx . Il premio è calcolato sulla base delle tariffe in vigore al momento dell’acquisto e dei parametri di personalizzazione inseriti dell’aderente/assicurato in fase di acquisto.
Il premio indicato sul Certificato è comprensivo di imposte assicurative.
Art.1.5 - PERSONE ASSICURABILI
L’assicurazione è valida per Assicurati:
- residenti o domiciliate in Italia o nella EEA (Area Economica Europea);
- con età compresa tra i 4 e 80 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità).
Art.1.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia e nell'Europa geografica.
Art.1.7 - LIMITE DI SOTTOSCRIZIONE
Non è consentita la stipulazione di più polizze SCI SICURO o di capitolato ERGO Reiseversicherung AG a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.
Art.1.8 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE - DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurazione cessa automaticamente senza tacito rinnovo, essendo la polizza di durata inferiore a 30 giorni, non è previsto alcun diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo (art.67 - duodecies - punto 5 lettera b).
Art.1.9 - OBBLIGHI DELL’ ADERENTE
L’Aderente deve essere maggiorenne dotato di capacità giuridica “capacità di agire”, prendere debita visione del Set- Informativo scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. e rendere sempre disponibile agli Assicurati il Set-Informativo.
L'Intermediario e le Società ERGO Reiseversicherung AG sono altresì manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, della documentazione contrattuale relativa alla convenzione.
Art.1.10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla convenzione denominata “SCI SICURO DAYS” devono essere adempiuti dal Aderente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C..
Il Contraente della Convenzione si impegna a rendere disponibile il Set-Informativo sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la loro preventiva consultazione, vincolante per la sottoscrizione.
Art.1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI
Al verificarsi del sinistro, se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. L’Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 Codice Civile, omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare le relative indennità.
Art.1.12 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., le dichiarazioni inesatte dell’Aderente al momento dell’acquisto della polizza su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione, se l’Aderente ha agito con dolo o colpa grave. Se, invece, l’Aderente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art.1.13 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Aderente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Qualora a seguito di dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covi-19- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza nel luogo di destinazione dove si effettuano le attività assicurate, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione dell’attività assicurata, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La copertura assicurativa cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Art.1.14 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE-INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere approvate per iscritto con appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Assicurato, per il tramite di Assilife, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Art. 1.15 - DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art.1.16 - ONERI FISCALI DELL’ASSICURAZIONE
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Art.1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE- FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
E’ competente territorialmente il foro di residenza e/o domicilio dell’assicurato/consumatore.
Art.1.18- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a:
ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00000000. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Contatti).
Art.1.19 - RICHIESTA FRAUDOLENTE
Qualora l’aderente e/o l’assicurato , avanzassero una richiesta di qualsiasi natura, intenzionalmente falsa o fraudolenta, decadrà il diritto agli indennizzi previsti in polizza.
ESCLUSIONI COMUNI
Art.2.1- RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :
● Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici.
● Salti dal trampolino.
● Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai.
● Skeleton.
● Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere.
● Attività svolte a titolo professionale.
Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente nell’Art.1.1. “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.2.2- ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
d) Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico.
e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
f) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo
proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
g) Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
j) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti.
l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
n) Quarantena, Pandemia,(dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione.
q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati.
s) Dalla violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come previste dalla legge 363/2003.
t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e
successive modifiche.
SEZIONE INDENNIZZI INFORTUNI
COSA ASSICURIAMO
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali ed internazionali.
SCI SICURO DAYS è valida per le garanzie Spese Mediche anche in caso di infezione da COVID-19 contratta durante lo svolgimento delle attività assicurate.
Art.3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - INDENNIZZI A SEGUITO INFORTUNIO
L’Assicurazione è operante per gli eventi occorsi all’interno di impianti o zone adibite alla pratica amatoriale delle seguenti attività sportive: Sci, Snowboard, Slittino, Sci di Fondo, Pattinaggio su Ghiaccio, utilizzo di ciaspole da neve, praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi dell’Europa geografica.
Per pratica amatoriale si intende: attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale.
Sono compresi gli infortuni derivanti da l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre
influenze termiche ed atmosferiche.
Art.3.2 - GARANZIE E SOMME ASSICURATE
La Società, in caso di infortunio indennizza l’assicurato secondo i massimali e le condizioni di seguito indicati, fatte salve le esclusioni indicate nel presente contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie.
GARANZIE
CAPITALI
ASSICURATI FRANCHIGIA/LIMITI
€ 300,00
1. Rimborso spese Ambulanza/ Toboga
2. Indennità Giornaliera Ricovero Ospedaliero
€ 15,00
Ricoveri avvenuti entro 24 ore dall’evento - max 7 gg
3. Spese mediche sostenute sul luogo dell’infortunio con il limite di :
-
€ 350,00 per l’acquisto di apparecchi ortopedici ginocchiere
-busti –collari
€ 350,00 per Spese mediche per visite specialistiche e accertamenti diagnostici
€ 700,00
-
Sul totale spese franchigia € 50,00
Art.3.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
1. RIMBORSO SPESE MEDICHE Le spese mediche di trasporto cui al punto 1, della tabella su riportata, sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell’infortunio al più vicino pronto soccorso. Le spese mediche relative al punto 3 saranno riconosciute per le cure ricevute nella località e con i sottolimiti previsti. Sono comunque escluse dal rimborso tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro. La Società, verificata la validità della garanzia, provvederà al relativo rimborso.
ESCLUSIONI SPECIFICHE INDENNIZZI INFORTUNI
Sono escluse ad integrazione di quelle comuni le:
a) spese mediche non prescritte da un’autorità medica abilitata;
b) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare - a quello standard del Paese in cui l’assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia.
c) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio;
LIMITI DELL’ ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art.3.5 -LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 1.500.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. In questo caso l’Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
COSA ASSICURIAMO
Art.4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sportive all’interno di impianti o zone adibite alla pratica amatoriale delle seguenti attività: Sci,
Snowboard, Slittino, Sci di Fondo, Pattinaggio su Ghiaccio, utilizzo di ciaspole da neve, praticate nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi dell’area geografica Europea.
La garanzia è valida sempreché sul posto sia intervenuto il soccorso piste o le autorità competenti, a cui va denunciato l’ accaduto.
Art.4.2 - MASSIMALE ASSICURATO
La Società, s’impegna a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza massima € 500.000,00 per ogni singolo sinistro.
Art.4.3 - FRANCHIGIA
In caso di sinistro, rimarrà a carico dell’Assicurato una franchigia fissa pari a € 500,00 per i danni a cose, mentre in caso di danni alle persone la franchigia sarà pari a € 1.000,00 per le spese mediche, sostenute dal danneggiato.
LIMITI DELL’ ASSICURAZIONE RCT
Art.4.4 -LIMITI INDENNIZZO RCT 1.QUALIFICA DI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:
● il coniuge, i conviventi, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato;
● i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
● il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato;
● il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale;
● gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
2.OPERATIVITÀ’ ASSICURATIVA
L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, ad integrazione di quelle comuni i danni causati o derivanti:
a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
c) Da detenzione o impiego di esplosivi.
d) Verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).
e) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
SEZIONE ASSISTENZA
COSA ASSICURIAMO
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali ed internazionali.
SCI SICURO DAYS è valida anche per le garanzie di Assistenza in caso di infezione da COVID-19 contratta durante lo svolgimento delle attività assicurate.
Art.5.1. ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa della Società chiamando il seguente numero: + 39 02 30.30.00.05. L’Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERGO Reiseversicherung AG Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista, per il tramite di ASSILIFE S.a.s. - Servizi Sinistri Sci.
Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista
a) Consulenza Medica Telefonica
ITALIA/EUROPA
√
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
b) Segnalazione di un medico specialista
ITALIA/EUROPA
√
Quando si ritenga necessario sottoporre l’Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala-compatibilmente con le disponibilità locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al luogo in cui si trova l’assicurato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i capitali assicurati previsti nel Prospetto di Sintesi.
c) Elisoccorso
ITALIA/EUROPA
€ 1.000,00 per evento
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l’intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte.
d) Spese Sanitarie in Emergenza all’estero
EUROPA
€ 1.000,00 per evento
La Società tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l’assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l’infortunio.
La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la
possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte.
e) Spese di salvataggio e ricerca
ITALIA/EUROPA
€ 500,00 per evento
La Società rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero, rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca salvataggio e recupero.
f) Trasporto/Rientro sanitario
ITALIA/EUROPA
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In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società - a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia- organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto:
- il trasporto dell’Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00.
- il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione.
AVVERTENZA: in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- il rientro sanitario dell’Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro
ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione.
Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell’Assicurato lo rendano necessario e con l’utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario – aereo di linea, eventualmente barellato – treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo
Le prestazioni non sono dovute:
- Per infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno
- Qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
g) Rientro dell’assicurato convalescente
ITALIA/EUROPA
€ 750,00
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Quando l’Assicurato sia convalescente e si trovi
nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La Garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
h) Accompagnamento figli minori
ITALIA/EUROPA
√
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, La Società metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo, e il costo dell’eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.
i) Autista a disposizione
ITALIA/EUROPA
√
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, La
Società mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dell’Assicurato fino al luogo di residenza dell’Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l’itinerario più breve. La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre rimangono a carico dell’Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.
j) Rientro della Salma
ITALIA/EUROPA
√
A seguito di decesso dell’Assicurato durante il viaggio la Società organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese di trasporto necessarie ed indispensabili, con esclusione delle spese funerarie, di inumazione e delle eventuali spese di recupero e ricerca della salma.
k) Rimborso delle lezioni non fruite
ITALIA/EUROPA fino € 200,00 per evento max € 50,00 al giorno
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, la Società provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere e il giorno dell’infortunio.
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, La Società provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza.
Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell’infortunio.
l) Rimborso dello skipass
ITALIA/EUROPA fino € 200,00 per evento max € 50,00 al giorno
m) Xxxxxxxx costo noleggio attrezzatura da sci, per furto o infortunio
ITALIA/EUROPA
√
In caso di furto dell'attrezzatura noleggiata o infortunio tale da non consentire all’Assicurato di poter riprendere l’attività
sciistica, la Società rimborsa il costo del noleggio attrezzatura per il periodo non goduto e massimo sino a € 80,00, previa denuncia presso Autorità del luogo dove è avvenuto il furto o certificazione medica in caso di infortunio e presentazione della ricevuta del noleggio.
n) Rientro dei compagni di viaggio
ITALIA/EUROPA
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. A seguito di:
- Trasporto o Rientro sanitario dell’Assicurato organizzato dalla Società
€ 250,00
- Decesso dell’Assicurato
la Società organizza direttamente e prende in carico le spese fino al massimale sopra indicato, per rientro dei compagni di viaggio dell’assicurato, purchè essi stessi assicurati con la Società. La prestazione è operante qualora gli assicurati siano impossibilitati ad utilizzare i titoli di viaggio in loro possesso.
o) Spese di viaggio di un familiare
ITALIA/EUROPA Costo Viaggio € 250,00 -
Soggiorno 3 gg massimo € 100,00 gg
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. In caso di decesso dell’Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 5gg (o 48 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o diversamente abile) la Società organizza e prende in carico le spese di viaggio (biglietto A/R) e di soggiorno di un solo familiare, nei limiti di quanto qui sopra indicato.
p) Prolungamento soggiorno
ITALIA/EUROPA
€ 300,00 per evento massimo € 100,00 persona
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Se l’Assicurato è impossibilitato ad intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di infortunio o a causa del furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali), la Società rimborsa le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l’Assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato), per la durata e l'importo massimo sopra indicati.
q) Rimborso soggiorno
ITALIA/EUROPA
€ 300,00
In caso di interruzione del soggiorno a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza e del rientro sanitario dell’Assicurato organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, la Società rimborsa la quota pro-rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato, dai familiari o dai compagni di viaggio, resta escluso il giorno di partenza.
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA
Art.5.2. - ESCLUSIONI ASSISTENZA
Sono escluse dall’assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di:
a) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza.
b) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi.
c) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
d) La garanzia non opera relativamente a prestazioni richieste in Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
e) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla
Centrale Operativa, fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni rimborso delle lezioni non fruite e rimborso dello skipass.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI
Art.6.1 - DENUNCIA SINISTRI
1. INFORTUNIO
L'Assicurato dovrà fare denuncia entro 24h dall’evento telefonando alla contrale oprativa +39.02- 30.30.00.05 oppure seguendo le procedure riportate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx , pagina DENUNCIA SINISTRI .
L’infortunio dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località e copia dello skipass valido per il periodo di validità della polizza .Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l’evento
traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive della documentazione sopra richiesta verranno respinte. L’inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi art.1915 c.c..
Per il rimborso delle spese previste, l’Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), con relativa richiesta di chiusura del sinistro .
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
Denuncia Sinistri e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Servizio Sinistri Sci
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.30-12.30
+39. 000 00.00.00
2. DANNI ARRECATI A TERZI
L’Assicurato ha l’onere di contattare immediatamente la Centrale Operativa per denunciare quanto accaduto, successivamente entro e non oltre 3 giorni dovrà inviare a mezzo raccomandata A.R. a:
Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG , sede secondaria per l’Italia via Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx
o pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx quanto di seguito richiesto , pena l’applicazione dell’art. 1915 cc..
Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:
● il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
● la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro;
● la dinamica del sinistro;
● la presenza di testimoni al fatto;
● verbale del soccorso piste e/o dell’autorità intervenuta sul luogo dell’incidente;
● certificato del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati;
● copia dello Skipass;
● la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (se ricevuta);
NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione,
ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In caso di necessità o emergenza l’Assicurato o chi per esso, al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti.
CENTRALE OPERATIVA
+39.02- 30.30.00.05
24 ore su 24, 365gg all’anno
1. RICOVERO ALL’ESTERO
In caso di ricovero all’estero in Pronto Soccorso o Ospedale, il contatto preventivo con la Centrale Operativa della Società, permetterà l’attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera.
2. PAGAMENTO DIRETTO SPESE MEDICHE
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
3. SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art.6.3 -PRESCRIZIONE
Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
Art. 6.4 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
● La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
● La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
● La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
● La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;
● gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
● Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
● Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettagli.
Art. 6.5 CONTROVERSIE - INFORTUNI
In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sull’ indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con la sede più vicina al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 6.6 GESTIONE DELLE VERTENZE - RCT
La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 6.7 CONTROVERSIE ASSISTENZA
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.
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3.2 Finalità di legge
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3.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
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3.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
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3.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
3.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
● società del Gruppo;
● fornitori di servizi informatici e telematici;
● società che gestiscono sistemi di pagamento;
● soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
● fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
● fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
● fornitori di informazioni commerciali;
● fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
● società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
● società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
● società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
● società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
● partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
5. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.
6. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.