Definizione di mero arbitrio

mero arbitrio clausole che tutto sono, fuorché oggettive. Sembra chiaro che in queste ipotesi non ci si trovi di fronte ad un vero e proprio contratto cosí come viene giuridicamente inteso, ovverosia come «accordo di due o piú parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Da un punto di vista giuridico, invece, con il termine smart contract si fa riferimento all’accordo che due o piú parti raggiungono, e ai sensi del quale lo stesso accordo va implementato mediante codice scritto in linguaggio informatico. In sostanza, tramite il contratto le parti danno rilevanza al codice espresso in linguaggio informatico. In considerazione di quanto appena detto, allora, lo smart contract che qui ci interessa è quello con il quale si fa riferimento ad un vero e proprio accordo, che produce dunque effetti giuridici, e la cui caratteristica principale è quella di essere auto- eseguibile perché trasformato in tutto o in parte in codice informatico. Sebbene questa realtà non sia di recente creazione(106), l’attenzione è considerevolmente aumentata, come già accennato, a seguito della comparsa della blockchain(107). In questa sede, però, non mi interessa particolarmente il tipo di smart Inoltre, la scelta sull’oracolo, fatta eccezione per quelle ipotesi in cui il contratto sia unilateralmente predisposto, dovrebbe essere presa di comune accordo tra le parti; o, ancora, l’oracolo potrebbe essere hackerato, o programmato (dolosamente o colposamente) in maniera incorretta. In tutti questi casi, quindi, potrebbero sorgere vari contenziosi in ordine alla scelta dell’oracolo, al corretto operato o alla responsabilità in caso di malfunzionamento che, si ritiene, necessariamente richiederanno l’intervento di una terza parte, programmatore, giudice o arbitro che sia. Per approfondimenti sul tema, v. ancora ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il problema, cit., p. 255 ss., spec. 262 ss.