Definizione di Parte normativa

Parte normativa. Data la volontà sistemica del presente articolo, esso si riferisce a tutte le professionalità pre- viste dall’art. 37 del C.C.N.L. (a titolo esemplificativo si tratta del personale del ruolo sani- tario, nonché degli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, degli operatori addetti all’assistenza o degli operatori socio-sanitari), nonché a ulteriori figure individuabili al secondo livello di contrattazione quando impegnate al domicilio dell’utente. Perché si possa erogare quanto in premessa, devono coesistere le seguenti condizioni oggettive: - Essere in presenza di prestazioni identificate come “prestazioni assistenziali domiciliari” - Svolgere ed espletare tali prestazioni a domicilio dell’utente. Attesa le peculiarità delle modalità di esecuzione del servizio di assistenza domiciliare, le Parti convengono che il perimetro territoriale entro il quale il lavoratore rende la propria prestazione va ad integrare il concetto di sede di lavoro. In linea con quanto previsto dal legislatore, per il quale non costituisce orario di lavoro, e come tale non è retribuito, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro, così come il tempo di ritorno al termine della giornata lavorativa, (secondo quanto rispettivamente previsto dall’art. 5 R.D. n.1955/1923 e dall’art. 4 R.D. n.1956/1923), si conviene che non costituisce orario di lavoro, pertanto non è retribuito, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il domicilio del primo utente presso il quale prestare servizio, così come il tempo di ritorno impiegato dal domicilio dell’ultimo utente nell’ambito della giornata lavorativa. Sarà invece considerato orario di lavoro il tempo necessario agli spostamenti tra il primo utente ed i successivi. Per gli assunti a far data dalla sottoscrizione del presente contratto che dovessero essere adibiti ad attività domiciliare, in caso di debito orario originatosi a seguito di carenza o di assenza di domanda nell’ambito dei servizi domiciliari, potranno recuperare, su loro richiesta, il proprio debito orario tramite la sostituzione di personale assente per le più diverse motivazioni, anche in orari non normalmente coincidenti con quelli contrattualmente eventualmente pattuiti. L’orizzonte temporale per misurare l’insorgenza di tale eventuale debito orario, rispetto all’orario contrattualmente pattuito, è il quadrimestre. Gli assunti a far data dalla sottoscrizione del presente contratto di cui al presente articolo che risultino nel qua...
Parte normativa incremento da 3 a 5 giorni retribuiti all’anno per l’assistenza a familiari con gravi infermità. Aumento da 5 a 10 dei permessi annui non retribuiti per congedi parentali.
Parte normativa nuova definizione, più chiara, dei singoli livelli di inquadramento e delle declaratorie delle diverse mansioni che effettivamente il dipendente svolge, senza nessuna incidenza del titolo di studio posseduto. - eliminazione del passaggio automatico tra 3^ e 4^ livello che riguardava l’impiegato unico; contestualmente si è concordato di riconoscere un importo fisso sotto forma di “ad personam” riassorbibile solo in caso di attribuzione dell’Inquadramento superiore al 3° livello retributivo, a chi aveva già maturato il diritto ovvero a chi è stato assunto prima del 30/6/2006 o tra il 1/7/2006 ed il 30/6/2010; - mantenimento delle vigenti previsioni in tema di orario di lavoro, confermando quanto già oggi previsto, cioè la necessità di confronto, e di eventuale accordo, tra le Parti a livello di territorio o di singola agenzia, per discutere ed eventualmente concordare variazioni della distribuzione dell’orario settimanale; Inoltre: - regolamentazione dei congedi parentali usufruibili ad ore, recependo così per la prima volta la norma di legge all’interno di un contratto collettivo nazionale (si tratta di un’assoluta e positiva novità contrattuale); - possibilità di accordi ad hoc per chi ha a carico soggetti con handicap legati a “disturbi specifici dell’apprendimento e dello spettro autistico” (DSA e DSP)”, acquisizione molto importante sempre nella direzione dei soggetti più deboli; - regolamentazione dei trasferimenti di personale da una sede ad un’altra, altra novità contrattuale finalizzata a creare una condizione di supporto a chi si trovasse ad affrontare tale evenienza. - aggiornamento e miglioramento delle modalità di richiesta delle ferie e la procedura di comunicazione nei casi di malattia. Infine, sono stati riconfermate le parti relative agli strumenti contrattuali (ente bilaterale e cassa di assistenza) e alle normative sul trapasso di agenzia, sulla previdenza complementare, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’apprendistato, sul part time, sulle festività e semi-festività, sui permessi sindacali. Sul tema della Cassa di assistenza, viste le dimissioni dei rappresentanti Sna, stiamo approfondendo la materia per rendere la Cassa uno strumento finalmente funzionante per tutti gli aderenti.

Examples of Parte normativa in a sentence

  • Nota a Verbale Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente CCNL (Parte economica e Parte normativa) hanno raggiunto la copertura del differenziale tra inflazione programmata ed inflazione reale per i bienni 2000/2001, 2002/2003 e per il biennio 2004/2005 é stato applicato il tasso di inflazione programmata pari all’1,7% per il 2004 ed all’1,5% per il 2005.

  • Sezione II Modalità di partecipazione alla gara 15 Sezione I – Parte normativa Art.1) Premesse e oggetto della gara‌ La procedura in oggetto e’ finalizzata all’individuazione di n.1 Agenzia per il Lavoro con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dagli artt.3, comma 13, e 59 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, per la successiva conclusione di contratti di somministrazione di personale eventualmente necessario in corso di vigenza dell’Accordo Quadro.

  • Nell'ottica di dotare i settori di uno strumento contrattuale che fornisca la necessaria stabilità del quadro di insieme, le parti condividono che, il presente c.c.n.l., produca effetti dal 1° gennaio 2018, sia per la Parte normativa che per quella economica.

  • Nell'ottica di dotare il settore di uno strumento contrattuale che, oltre a dare chiarezza all'intero comparto, fornisca la necessaria stabilità del quadro di insieme, le parti condividono che, il presente c.c.n.l., scaduto in data 31 dicembre 2007, produca effetti sino al 31 dicembre 2011, sia per la Parte normativa che per quella economica.

  • Il presente Contratto Integrativo Aziendale recepisce gli elementi contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale – Parte normativa quadriennio 2006-2009 e Parte economica 1.o biennio economico 2006- 2007 sottoscritto in data 10/4/2008 e 2.o biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31/7/2009.

  • Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) a) Parte normativa; b) Relazioni sindacali c) Utilizzo fondo politiche di sviluppo risorse umane e produttività anno 2014.

  • Nell’ottica di dotare i Settori di uno strumento contrattuale che fornisca la necessaria stabilità del quadro di insieme, le parti condividono che, il presente C.C.N.L., produca effetti dal 1° gennaio 2018, sia per la Parte normativa che per quella economica.


More Definitions of Parte normativa

Parte normativa. Il nuovo testo contrattuale ha apporta- to delle modifiche alle seguenti disposizioni contrattuali: Parte economica.

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  • Normativa Applicabile si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

  • Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

  • Fascicolo Informativo l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.

  • Età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.