Cauzione Clausole campione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione. 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Cauzione. Le ditte concorrenti devono presentare Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria è ridotta del 50 % per le imprese certificate ai sensi del comma 7 dell’ art. 93 del D.Lgs 50/2016. L’affidataria è tenuta a prestare cauzione pari al 10% del valore dell’appalto per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale. Il deposito cauzionale del 10%, è svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Le predette cauzioni devono essere costituite in denaro contante, depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/6/82, n.348. Nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, l’atto deve sempre recare la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La Cauzione ha valore dal giorno della gara compreso e scadenza non inferiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
Cauzione. 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 147.317,63 (centoquarantasettemilatrecentodiciassette/63), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
Cauzione. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% sull’importo dei lavori, con gli aumenti e le modalità disposte dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La cauzione, realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento da parte della Lamezia Multiservizi spa, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. La Lamezia Multiservizi spa, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. In caso di aumenti dell’importo contrattuale per ampliamento del numero di tratti di rete in manutenzione, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
Cauzione. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente previsto nell’art. 36 del Capitolato descrittivo e prestazionale. La ditta dimostra a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato descrittivo, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mediante fidejussone bancaria/assicurativa rilasciata da …………………. in data ………….. con il n. ………………….
Cauzione. A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale la Ditta, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danni.
Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA