Common use of Controversie Clause in Contracts

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte,, www.axa-mps.it, Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte,

Controversie. Le controversie Nel caso in cui la perdita di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroautosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, sullo stato e grado ai sensi della precedente lettera g), cessi l’erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di non autosufficienza ovvero sullo stato promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri ritorno spedita alla sede della società la decisione di indennizzabilitàun Collegio medico, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio composto di tre medici, nominati di cui uno per Parte nominato dalla Compagnia, l’altro dall’Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo ter- zo scelto di comune accordo o, in dalle due Parti. In caso contrario, dal di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medicimedico. Il Collegio Medico ha medico risiede nel comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell’Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ). Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vinco- lanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata, Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata

Controversie. Le ln caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroSinistro, sullo stato e sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato lnvalidità Permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sulla liquidabilità dell’lndennizzo, le Parti hanno la facoltà di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri conferire, con atto in forma scritta, mandato di indennizzabilità, decidere se ed in quale misura sia dovuto l’lndennizzo a norma e o nei limiti delle condizioni Condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le PartiAssicurazione, ad un collegio Collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. ll Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha risiede, a scelta dell’ Assicurato, nel comune sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’lnvalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’lndennizzo. Le decisioni del Collegio Medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti obbligatorie per le Parti, Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore dolo o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il . Tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stessodefinitivo. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo Nel caso in cui lo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato dell’Assicurato non venga riconosciuto dalla Compagnia, la Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di soggetto affetto promuovere - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione della Compagnia - la decisione di un “Collegio Arbitrale”, composto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri tre medici, di indennizzabilitàcui uno nominato dalla Compagnia, a norma l’altro dalla Contraente o, su sua deroga, dall’Assicurato e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, il terzo scelto di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, dai medici incaricati e in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sede nel luogo dove ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, disaccordo il Collegio Medico ha risiede nel comune, sede nel Comune in cui è situato l’Istituto dell’Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi assumendo valore di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattualiconvenzione. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio duplice esemplare, uno per ciascuna ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva a Premi Mono – Annuali in Forma Di Rendita in Caso Di Non Autosufficienza

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono controversia può essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, demandata ad un collegio Collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove deve riunirsi si riunirà il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti vincolati per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficaceb) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio 5 Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo-omeraleb) per amputazione al terzo superiore 85 80 75 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell’indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell’anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell’anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30 25 35 30 45 40 25 20 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55 50 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 40 35 45 40 55 50 35 30 Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18 15 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazione 22 18 25 22 35 30 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole 45 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, nel qual quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65 DESCRIZIONE Percentuali Destro Sinistro Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessogrado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: www.amissima.it

Controversie. Le controversie ART. 17 - In caso di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrodisaccordo tra lʼAssicurato e la Società (le Parti), sullo stato è facoltà degli stessi di incaricare, per iscritto e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Partiaccordo, ad un collegio composto di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrariodifetto, dal Consiglio dell’Ordine Presidente o Segretario dellʼOrdine dei Medici avente giurisdizione nel sul luogo dove ove deve riunirsi il Collegio Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili allʼinfortunio, tenendo conto dei Medicimiglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici. Il Collegio Medico ha medico risiede nel comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’AssicuratodellʼAssicurato o domicilio eletto dallo stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il del medico da essa designatodesignato e contribuisce nella misura del 50% per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medicodi comune accordo, in sede arbitrale. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunitàlʼopportunità, l’accertamento lʼaccertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” del danno biologico ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora dʼora a qualsiasi impugnativa, salvi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il ; tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici arbitri nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: www.helvetia.com

Controversie. Le L'individuazione dell'annualità assicurativa di competenza di un sinistro avviene con il seguente criterio: In caso di ricovero, day hospital e di corresponsione dell'indennità sostitutiva come previsto nel Quadro Sinottico, la data del sinistro coincide con quella dell’entrata dell'Assicurato nella struttura ospedaliera. A questa data si fa riferimento per tutte le garanzie collegate al ricovero. Per le garanzie extraospedaliere come previste nel Quadro Sinottico la data del sinistro corrisponde alia data della documentazione di spesa. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado le Parti possono conferire per iscritto mandato di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàdecidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Particontrattuali, ad un collegio arbitrale di tre medici, nominati uno per Parte parte ed il terzo di comune accordo o, od in caso contrario, contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei MediciCollegio. Il Collegio Medico ha medico arbitrale risiede nel Comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico medico arbitrale sono prese a maggioranza di dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico medico arbitrale sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il ; tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici arbitri nel verbale stessodefinitivo.

Appears in 1 contract

Samples: www.vogliottibroker.it

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàinvalidità permanente, a norma e nei limiti delle condizioni di polizzasui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrariodi disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Mod. 10117 - 10/2019 Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (+00) 00 000000 - Fax (+00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea Caso Morte, Invalidità Totale E Permanente Al 50% E Malattia Grave Anticipativa Al 30% Del Capitale Assicurato Cassa Previdenza Dipendenti Gruppo Credito Emiliano

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente. Qualora tra il Contraente, sullo stato l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàCura, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Finanziamento

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroIl Cliente _ _ Il Cliente è consapevole che il corrispettivo da corrispondere ai sensi dell’art. 5 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.è dovuto esclusivamente a 24Finance, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàalla quale dovrà essere intestato il relativo assegno o bonifico bancario. Nessun altro compenso è dovuto, a norma e nei limiti delle condizioni nessun titolo, a favore di polizza, possono essere demandate altri soggetti operanti per iscritto, conto di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici24Finance. Il Collegio Medico ha sede Cliente _ _ Il sottoscritto in qualità di incaricato di 24FINANCE dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità. izione OAM: M233 - XXX Xxxxx: E000235287 Copia Società (Contratto di mediazione creditizia CESSIONE DEL QUINTO o DELEGA DI PAGAMENTO) CORRISPETTIVI A FAVORE DEL MEDIATORE a. Per lo svolgimento dell’incarico sarà dovuta dal Cliente al Mediatore una provvigione nella località scelta consensualmente dalle Parti; misura massima del 12,5% dell’importo lordo mutuato così come definito al successivo punto d). L’importo puntuale della provvigione, essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall’ente erogante prescelto a seguito dell’istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia, ma sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente. La provvigione sarà in ogni caso dovuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il finanziamento richiesto sia stato concesso ed erogato dall’Ente erogante. b. Il Cliente autorizza, sin d’ora, l’Ente erogante prescelto a trattenere l’intero importo delle provvigioni al momento dell’erogazione del finanziamento, sul netto ricavo di quest’ultimo, e a versarlo al mediatore. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente al mediatore, c. Il Cliente prende atto che il compenso per l’attività di mediazione svolta sarà corrisposto unicamente dall’Ente erogante prescelto secondo le condizioni contrattuali in essere con il Mediatore. d. La provvigione è calcolata sull’importo “montante” relativo al finanziamento erogato. e. Le provvigioni sono componenti di costo inclusi nel calcolo del taeg e del teg del finanziamento concesso dal finanziatore. f. Il Cliente prende altresì atto che in caso di disaccordoeventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso, il Collegio Medico ha sede nel Comune non avrà diritto alla ripetizione delle somme dovute a titolo di provvigione, in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese quanto relative ad attività preliminari e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese prodromiche alla concessione del finanziamento e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di quindi non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessorimborsabili.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Mediazione Creditizia – Cessione Del Quinto / Delega Di Pagamento

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato. Qualora tra il Contraente, sullo stato l’Aderente/Assicurato e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Mutuo

Controversie. Le controversie Nei caso in cui la perdita di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroautosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, sullo stato e grado ai sensi delta precedente lettera g), cessi I'erogazione delta prestazione, I'Assicurato principale ha facoltà di non autosufficienza ovvero sullo stato promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri ritorno spedita alla Direzione per 1'Italia della Compagnia, la decisione di indennizzabilitàun Collegio medico, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio composto di tre medici, nominati di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro Assicurazione collettiva per Parte t'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata dall'Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo o, in dalle due Parti. In caso contrario, dal di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico a demandata at Presidente del Consiglio dell’Ordine dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel net luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medicimedico. Il Collegio Medico ha medico risiede nel comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordoIstituto di Medicina Legate, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più piu vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell'Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici net verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà la meta delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Di Rendita Vitalizia Immediata a Premio Unico E Rivalutazione Annuadella Rendita Tasso Tecnico 1%

Controversie. Le Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroo sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Temporanea Totale, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono la decisione della controversia può essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, demandata ad un collegio Collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove deve riunirsi si riunirà il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficaceb) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio 5 Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo-omeraleb) per amputazione al terzo superiore 85 80 75 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell’indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell’anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell’anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30 25 35 30 45 40 25 20 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55 50 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 40 35 45 40 55 50 35 30 Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18 15 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazione 22 18 25 22 35 30 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole 45 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, nel qual quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessogrado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: www.hdiitalia.it

Controversie. Le controversie In caso di disaccordo sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroo sulle conseguenze dell’infortunio, sullo stato e delle lesioni provocate dall’infortunio o sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Permanente o sul grado e durata dell’Inabilità Temporanea nonché sulla liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàdecidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, ad un contradditorio tra il medico dell’Assicurato e quello fiduciario della Società. In caso di comune mancato accordo tra le Partii due medici si procederà, ad con scrittura privata, a nominare quale terzo arbitro un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, medico designato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Particollegio medico; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza collegio medico così costituito risiede presso il domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle alle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti obbligatorie per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessoCollegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

Controversie. Le controversie In caso di divergenze sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroe sulle conseguenze delle lesioni, sullo stato e sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata ad un Collegio di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri tre medici di indennizzabilità, decidere a norma e nei limiti delle condizioni Condizioni di polizzaPolizza. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, possono con dispensa da ogni formalità di legge. Capitolato special per l’Assicurazione Infortuni Dirigenti e Dipendenti dell’ AMAP SpA Elaborazione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx – Risk Management –Casualty Line La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto entro un mese dal giorno in cui la Società ha liquidato o ha offerto la liquidazione del Sinistro, e deve essere demandate fatta per iscrittoiscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, medici proposta dai primi due; in caso contrario, dal Consiglio di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei MediciMedico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio Medico invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato risiede presso l’Istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni La decisione del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti è obbligatoria per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.relativo

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Infortuni

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dell’Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tutte le parti tra le Particui è pendente la contestazione, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte ed parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il terzo Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato, contribuendo per metà delle . Le spese e competenze per il terzo medicole competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e sono vincolanti non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Mutuo

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroSinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza autosufficienza, ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave”, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Morte, Per Il Caso Malattia Grave E Di Rendita Vitalizia Pagabile

Controversie. Le In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroSinistro, sullo stato e sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sulla liquidabilità dell’Indennizzo, le Parti hanno la facoltà di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri conferire, con atto in forma scritta, mandato di indennizzabilità, decidere se ed in quale misura sia dovuto l’Indennizzo a norma e o nei limiti delle condizioni Condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le PartiAssicurazione, ad un collegio Collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei MediciCollegio. Il Collegio Medico ha risiede, a scelta dell’ Assicurato, nel comune sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti obbligatorie per le Parti, Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore dolo o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il . Tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stessodefinitivo. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Danni‌ Mutuo Al Sicuro 5 Polizza Multirischi Del Mutuatario a Premio Unico Anticipato Abbinata a Mutui

Controversie. Le controversie Nel caso in cui la perdita di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroautosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, sullo stato e grado ai sensi della precedente lettera g), cessi l’erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di non autosufficienza ovvero sullo stato pro- muovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri ritorno spedita alla sede della società la decisione di indennizzabilitàun Collegio medico, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio composto di tre medici, nominati di cui uno per Parte nominato dalla Compagnia, l’altro dall’Assicurato princi- pale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo o, in dalle due Parti. In caso contrario, dal di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medicimedico. Il Collegio Medico ha medico risiede nel comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell’Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ). Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà la me- tà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata Rendigen

Controversie. 1. Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente accordo o interpretazione delle clausole in esso contenute, si farà ricorso ad una Commissione formata da rappresentanti delle Parti firmatarie dell'accordo medesimo, ferme restando le procedure stragiudiziali e giudiziali previste dalla legge per le controversie individuali. Per le controversie giudiziali il Foro competente per territorio sarà Bologna. GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE – ASSOCIAZIONE TERRE DI PIANURA –XXXX 0000-0000 Premessa Le controversie parti riconoscono, per le attività successivamente indicate, esclusivamente il presente accordo, che pertanto supera gli accordi locali precedentemente sottoscritti a tale titolo. Nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Terre di natura medica sull’indennizzabilità Pianura è emersa la necessità di promuovere effettivi e significativi miglioramenti del sinistroservizio di Polizia Municipale organizzandone la gestione a livello associativo, sullo stato con l'istituzione di nuovi e grado maggiori servizi finalizzati a dare risposte concrete al controllo del territorio; per dette finalità sono stati già avviati servizi in forma associata che hanno coinvolto gli Operatori di non autosufficienza ovvero sullo stato Polizia Municipale dei diversi comuni nel controllo del territorio, sui cantieri e sulla viabilità, ulteriori rispetto alle ordinarie attività svolte nell’ambito dei singoli Corpi di soggetto affetto appartenenza, anche in vista della costituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale, ad oggi allo studio. A tali fini, con deliberazioni consiliari del 2001 e 2002 i Comuni dell’Associazione Terre di Pianura hanno dato avvio a convenzioni per la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Municipale nonchè da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri ultimo con deliberazioni del 2004 hanno prorogato tali convenzioni fino al 31/12/2009. La presente Pre-intesa, per le annualità 2008 e 2009, recepisce di indennizzabilitàfatto le direttive e le necessità rappresentate dai Sindaci, prevedendo l’organizzazione a norma livello associativo di nuovi servizi e nei limiti delle condizioni processi di polizzariorganizzazione finalizzati in primo luogo al perseguimento di obiettivi di miglioramento degli standard di sicurezza, possono essere demandate festiva, serale e notturna, stante l’impossibilità , per iscrittoi singoli enti, di comune accordo tra le Parti, ad organizzare un collegio terzo turno di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo vigilanza con i propri dipendenti appartenenti ai singoli corpi di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.P.M.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Decentrato Del Comune Di

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato, sullo stato dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010, e tra queste anche i contratti assicurativi, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Fermo restando quanto sopra, qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Mutuo

Controversie. Le In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroSinistro, sullo stato e sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sulla liquidabilità dell’Indennizzo, le Parti hanno la facoltà di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri conferire, con atto in forma scritta, mandato di indennizzabilità, decidere se ed in quale misura sia dovuto l’Indennizzo a norma e o nei limiti delle condizioni Condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le PartiAssicurazione, ad un collegio Collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei MediciCollegio. Il Collegio Medico ha risiede, a scelta dell’ Assicurato, nel comune sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti obbligatorie per le Parti, Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore dolo o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il . Tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stessodefinitivo. E’ in ogni caso facoltà delle Parti, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Finanziamento

Controversie. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni della presente convenzione e che non si siano potute definire in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Bari . Il Comune di Monopoli informa che i dati personali dei clienti/fornitori (“ interessati” al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità stret tamente connesse alla gestione dei rapporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte i dati personali (p. es. dati identificativi, codice fisca le o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorr enti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le controversie finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di natura medica sull’indennizzabilità carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regol amenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l’ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità vigilanti (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto di norme di legge o regolamentari . All’interno del sinistroComune di Monopoli potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All’esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti dell’Ente. Ai sensi dell’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003, sullo stato gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e grado che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati poss ono altresì chiedere di non autosufficienza ovvero sullo stato conoscere l’origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di soggetto affetto da “malattia grave” ottene re la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàl’aggiornamento, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo la rettificazione o, in caso contrariose vi è interesse, dal Consiglio dell’Ordine l’integrazione dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Partidati; in caso di disaccordoopporsi per motivi legittimi, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio trattamento stesso. Le decisioni Titolare del Collegio Medico sono prese a maggioranza trattamento dei dati è il Comune di votiMonopoli , con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Partisede in Xxxxxxxx , le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessoxxx Xxxxxxxxx x. 0.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.monopoli.ba.it

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroSinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizzaPolizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza autosufficienza, ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave”, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Controversie. Le Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroo sulle conseguenze della Malattia, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono la decisione della controversia può essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, demandata ad un collegio Collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove deve riunirsi si riunirà il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti vincolati per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficaceb) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio 5 Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo-omeraleb) per amputazione al terzo superiore 85 80 75 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell’indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell’anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell’anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30 25 35 30 45 40 25 20 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55 50 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 40 35 45 40 55 50 35 30 Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18 15 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazione 22 18 25 22 35 30 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole 45 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, nel qual quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65 DESCRIZIONE Percentuali Destro Sinistro Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessogrado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Infortuni E Malattie Collettiva Abbinata a Mutui

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudi- ziaria del sinistro, sullo stato luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato. Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice insorgano eventuali contro- versie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Permanente oppure sulle cause del Decesso, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunitàla necessità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Decrescente (Tariffa 059) E Coperture Dei Rami Danni in Abbinamento a Finanziamenti Erogati Da Permicro s.p.A.

Controversie. Le controversie In caso di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e divergenze sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” invalidità permanente, nonché sull’applicazione nirsi il Collegio dei medici. dei criteri di indennizzabilitàindennizzabilità previsti dall’art. 95, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma nor- ma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per Parte parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. riu- Il Collegio Medico ha medico risiede nel Comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legale, più vicino vi- cino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie 77 di 126 spese e competenze per il terzo medico. spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento l’accerta- mento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattualiverbale stesso. xxxxxx rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni arbitrali peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessopatti contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: www.ridolfiassicurazioni.it

Controversie. Con riguardo al contratto di locazione di immobili urbani non abitativi, la nullità di clausole che stabiliscano nel corso del rapporto aumenti in misura diversa da quella legale - nullità disposta dall’art. 79, della L. n. 392 del 1978 e derivante dal contrasto di tali clausole con l’art. 32 della stessa legge - non determina la nullità del contratto, operando al riguardo l’art. 1339 c.c., con la conseguenza che diviene operante il congegno di aggiornamento strutturato dall’art. 32 della stessa legge sull’equo canone. Proposta dal conduttore domanda di pagamento dell’indennità di avviamento commerciale, prevista dalla legge (sull’equo canone) n. 392 del 1978 in caso di cessazione della locazione di immobile ad uso non abitativo, previa declaratoria di nullità (ai sensi dell’art. 79) della rinunzia ad essa operata in sede di conciliazione nel giudizio di rilascio dell’immobile stesso, la competenza del pretore (ex art. 45, terzo comma) non è limitata alla determinazione e liquidazione di tale indennità, bensì si estende all’accertamento della dedotta nullità, il quale implica una indagine meramente incidentale, al fine dell’accoglimento della suddetta domanda, senza richiedere una pronuncia giudiziale autonoma con efficacia di giudicato. La domanda di conciliazione prevista dall’art. 44 della L. n. 392 del 1978 e la domanda di determinazione del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, la cui procedibilità è subordinata alla presentazione della prima domanda, costituiscono componenti di un’unica domanda giudiziaria, introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che dovendosi il processo unitario considerare iniziato con la domanda di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal momento del rilascio dell’immobile locato, non sussiste la decadenza di cui all’art. 79 della citata legge, anche se le domande di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state proposte oltre il detto termine. In tema di locazioni di immobili urbani la domanda di determinazione del canone legale e quella di ripetizione delle somme pagate in eccedenza concorrono, a causa del vincolo di accessorietà, a formare un’unica domanda giudiziaria introduttiva di un unitario processo di cognizione, per cui la decadenza dall’azione di ripetizione, ai sensi dell’art. 79 legge equo canone, è impedita dalla presentazione nel termine di sei mesi dal rilascio dell’immobile locato della domanda di conciliazione di cui all’art. 44 legge cit., anche se le domande di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state proposte oltre detto termine. Alla stregua della disciplina della legge n. 392 del 1978, l’esame delle domande relative alla determinazione del canone nella sua misura legale ed alla ripetizione delle somme che il conduttore assume di aver corrisposto in eccedenza rispetto alla misura dovuta non costituisce sempre un momento pregiudiziale, in senso logico e giuridico, per la decisione della domanda di risoluzione del contratto per morosità. Infatti - atteso, in particolare, il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 45 della legge (secondo cui, fino al termine del giudizio sulla determinazione del canone, il locatario è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato) - la questione se il conduttore sia incorso o meno in una inadempienza auto riducendo il canone dipende dalla questione relativa all’accertamento del quantum del suo debito (con la conseguente necessità, ex art. 295 c.p.c., della sospensione del giudizio per la risoluzione del contratto sino alla definizione del giudizio sulla determinazione del canone) solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di un’indebita maggiorazione e non anche quando la mancata corresponsione si sia estesa alle quote non contestate, specialmente se l’importo di queste ultime sia notevolmente superiore all’importo delle prime, poiché, in tal caso, l’esito (qualunque esso sia) del separato giudizio relativo all’accertamento del debito per le parti contestate quali indebite maggiorazioni non potrà eliminare il mancato adempimento di cui si fa questione ai fini della risoluzione del contratto. Le domande di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto, ai sensi dell’art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978, postulando il preliminare accertamento della misura del canone e dei successivi aumenti legali, sono disciplinate, con riguardo alla competenza, dalle norme che regolano le controversie relative alla determinazione, aggiornamento ed adeguamento del canone e comportano, pertanto, il tentativo obbligatorio di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroconciliazione, sullo previsto dagli artt. 43 e 44 della citata legge a pena di improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Poiché l’art. 79 della L. n. 392 del 1978, nel prevedere espressamente la nullità delle pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione, non fissa limiti alla legittimazione a dedurre detta nullità e non contiene alcuna previsione tale da farla ritenere di natura «relativa», la stessa alla stregua del principio generale dell’art. 1421 cod. civ. può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse ed essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. L’art. 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742 stabilendo che la sospensione dei termini processuali dall’1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall’art. 429 c.p.c. (sostituito dall’art. 409 per effetto dell’art. 1 L. 11 agosto 1973 n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l’azione proposta dal conduttore a norma dell’art. 79 L. 27 luglio 1978 n. 392 per ripetere fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestono carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell’elencazione tassativa dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. La sigla apposta dal locatore ad un documento contenente il prospetto contabile del canone è irrilevante se nel contratto di locazione è stata concordata una misura maggiore, salvo il diritto del conduttore di agire per l’accertamento giudiziale dell’equo canone. In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non autosufficienza ovvero sullo stato corrispondere aumenti non dovuti. È in mora il conduttore che sospende la corresponsione del canone concordato in attesa dell’esito del giudizio instaurato per la determinazione di soggetto affetto esso nella misura legale e per il conseguente rimborso, previa compensazione fino alla concorrenza, con le somme pagate in più, perché l’eventuale credito non è ancora né liquido né esigibile. Con riguardo alle locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitazione non trova applicazione la normativa dettata dall’art. 23 L. n. 392/1978, specificamente dettata per le locazioni abitative. Ne consegue che la pattuizione relativa all’aumento del canone per opere di straordinaria manutenzione, ove espressamente prevista dalle parti di un contratto non abitativo, deve considerarsi nulla ai sensi dell’art. 79 della legge citata. Il conduttore ha diritto a ripetere, stante la nullità del relativo accordo ai sensi dell’art. 79 L. 392/78, la somma da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri lui versata al locatore apparentemente a titolo di indennizzabilitàespromissione di un debito lasciato insoluto dal precedente inquilino, a norma e nei limiti delle condizioni ma in realtà pretesa dal locatore stesso quale conditio sine qua non per poter ottenere in locazione l’appartamento. Con riferimento ad una locazione ad uso commerciale, è nulla, per contrasto con l’art. 79 L. n. 392/1978, la clausola contrattuale la quale preveda l’impegno del conduttore di polizza, possono essere demandate per iscritto, versare preventivamente una somma determinata di comune accordo tra le Partiquale avviamento, da devolvere alla cessazione del contratto ai proprietari, onde consentire loro di pagare, laddove tenuti, l’indennità di cui all’art. 34 legge citata. Il comportamento delle parti diretto ad eludere l’applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un collegio canone superiore a quello esigibile ai sensi della L. n. 392/78) vale di tre mediciper sé a superare la presunzione di buona fede dell’accipiens, nominati uno per Parte ed agli effetti della restituzione dell’indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell’esistenza della norma imperativa e il terzo deliberato intento di comune accordo oeluderne gli effetti. In una controversia in materia di locazioni iniziata dopo il 30 aprile 1995, nella quale, in virtù di quanto disposto dall’art. 447 bis c.p.c., il giudice delle locazioni può avvalersi dei poteri d’ufficio di cui agli artt. 421 e 437 dello stesso codice, l’esercizio di tali poteri costituisce una facoltà discrezionale del giudice, come tale incensurabile in sede di legittimità, e tuttavia qualora di detta facoltà il giudice venga espressamente e specificamente richiesto di avvalersi, in caso contrariodi mancato accoglimento dell’istanza di parte sul punto deve essere resa una motivazione. La decadenza dall’azione di ripetizione delle spese indebitamente corrisposte al locatore dal conduttore, prevista dall’art. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non essendo rilevabile di ufficio dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove giudice, deve riunirsi essere specificamente eccepita dalla parte con la memoria difensiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c. Ai sensi dell’art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978, il Collegio dei Mediciconduttore può far valere il suo diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte al locatore anche prima della riconsegna dell’immobile al locatore stesso, in quanto il termine di sei mesi fino alla riconsegna dell’immobile è un termine ad quem di decadenza dalla proponibilità della domanda, e non un termine a quo. In tema di locazione di immobili urbani, il termine di decadenza di mesi sei dopo la riconsegna dell’immobile locato previsto dall’art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 per la proposizione, da parte del conduttore, della domanda di restituzione delle somme versate per illegittimi aumenti del canone, va computato con riguardo alla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, contenente detta domanda, ancorché proposta con le forme ordinarie della citazione invece che con ricorso (stante l’automatismo della conversione del rito di cui all’art. 48 della stessa legge) e non in relazione alla data di presentazione dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione stabilito quale condizione di procedibilità della domanda pregiudiziale di determinazione - incidenter tantum - della misura legale del canone. Nel rito del lavoro la domanda si propone con ricorso, il cui deposito determina la litispendenza. Ne consegue che il termine semestrale di decadenza, posto dall’art. 79 della legge n. 392 del 1978 per l’azione di restituzione di somme pagate in eccesso rispetto al canone dovuto di locazione e decorrente dal rilascio materiale dell’immobile, coincide con la data del deposito in cancelleria del ricorso di merito e non con la notificazione del ricorso stesso. Il Collegio Medico ha sede termine semestrale per l’azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal conduttore previsto dall’art. 79 L. n. 392/1978, decorre dalla riconsegna dell’immobile locato, coincidente con la data in cui lo stesso viene concretamente posto nella località scelta consensualmente dalle Parti; disponibilità del locatore. Il termine semestrale per l’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore, previsto dall’art. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392, decorre dalla data in caso cui l’immobile viene posto concretamente nella effettiva disponibilità del locatore, anche se tale data non coincide con quella eventualmente stabilita tra le parti per il rilascio. In tema di disaccordolocazioni di immobili urbani, la decadenza del conduttore dalla ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale è impedita dalla presentazione, nel termine di sei mesi indicato dall’art. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392, della domanda di conciliazione prescritta dall’art. 44 della legge citata, ancorché la domanda di accertamento del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso sia presentata oltre il detto termine, perché, costituendo la domanda di conciliazione componente essenziale della domanda introduttiva dell’unitario processo di accertamento del canone e di ripetizione, esso deve ritenersi iniziato con la domanda di conciliazione. Nei casi in cui il conduttore si renda acquirente dell’immobile locato, il Collegio Medico ha sede nel Comune termine perentorio di sei mesi dalla riconsegna, stabilito nell’art. 79 della L. n. 392 del 1978 per la proposizione, da parte del conduttore medesimo, dell’azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti nei suddetti testi normativi, decorre dalla data del mutamento del titolo di godimento del bene, da detenzione qualificata per locazione ad esercizio del diritto di proprietà. Pertanto, qualora il trasferimento a titolo oneroso dell’immobile urbano locato ad uso non abitativo avvenga, ai sensi dell’art. 38 della L. n. 392 del 1978, a seguito dell’esercizio, da parte del conduttore, del diritto di prelazione, il termine semestrale decadenziale decorre dalla stipulazione del contratto preliminare o definitivo di compravendita previsto dal quarto comma del citato art. 38 e non dalla dichiarazione del locatario di esercitare tale diritto inidonea a produrre, ex se, l’effetto traslativo del diritto di proprietà e conseguente mutamento del titolo di godimento, quale situazione giuridica sostitutiva della «riconsegna» contemplata dall’art. 79 della stessa legge. Il termine previsto dal secondo comma dell’art. 79 L. n. 392/78 consente la ripetizione delle differenze extra- legali di canone secondo l’ordinaria prescrizione decennale, spettando al conduttore l’azione per la ripetizione dell’indebito anche decorso il semestre dalla riconsegna. Il termine di cui al secondo comma dell’art. 79 L. n. 392/1978, a tenore del quale il conduttore può ripetere le somme corrisposte in violazione della legge fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, integra termine di decadenza, idoneo a travolgere anche i diritti altrimenti non prescritti e, quindi, anche il credito per eventuali canoni extralegali corrisposti dal conduttore non oltre i dieci anni dal rilascio. Il dies a quo ai fini del calcolo del termine decadenziale per l’azione di restituzione di canoni, decorre dal giorno in cui è situato l’Istituto il conduttore ha liberato l’immobile locato e consegnato le chiavi dello stesso - in accordo con la proprietà - ad un’agenzia immobiliare e non dal giorno in cui le parti hanno sottoscritto una scrittura di medicina legale, più vicino al luogo ratifica di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessotale comportamento.

Appears in 1 contract

Samples: www.confedilizia.it

Controversie. Le Precisato il fatto che la inidoneità al servizio deve sempre risultare da apposita certificazione rilasciata dal- l’autorità sanitaria competente dell’azienda di appartenenza dell’Assicurato, in caso di controversie di natura natu- ra medica sull’indennizzabilità sulla indennizzabilità del sinistrosinistro la Società e l’Assicurato possono conferire, sullo stato e grado per iscritto, manda- to di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàdecidere, a norma e nei limiti ed ai sensi delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per Parte parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici medici avente giurisdizione giurisdi- zione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei MediciCollegio. Il Collegio Medico ha risiede nel comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stessoesclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora d'ora a qualsiasi qualsia- si impugnativa, salvi salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni opera- zioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il ; tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici arbitri nel verbale stessodefinitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Convenzione

Controversie. Le Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroo sulle conseguenze della Malattia, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono la decisione della controversia può essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, demandata ad un collegio Collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove deve riunirsi si riunirà il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti vincolati per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficaceb) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio 5 Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo-omeraleb) per amputazione al terzo superiore 85 80 75 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell’indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell’anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell’anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30 25 35 30 45 40 25 20 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55 50 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 40 35 45 40 55 50 35 30 Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18 15 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazione 22 18 25 22 35 30 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole 45 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, nel qual quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applica- zione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessogrado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: www.amissima.it

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Avvera Protezione Prestito

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Si richiama, comunque, il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Fermo restando quanto sopra, qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Finanziamento

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàinvalidità permanente, a norma e nei limiti delle condizioni di polizzasui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrariodi disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti. anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, le quali nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni In alternativa al collegio arbitrale, è possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura deve essere attivata obbligatoriamente prima di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessoprocedere innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea Caso Morte, Invalidità Totale E Permanente Pari O Superiore Al 66% E Malattia Grave Anticipativa Al 30% Del Capitale Assicurato Cassa Previdenza Dipendenti Gruppo Credito Emiliano

Controversie. Le Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroo sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono la decisione della controversia può essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, demandata ad un collegio Collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico della città ove ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’invalidità Permanente Totale ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficaceb) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio 5 Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo-omeraleb) per amputazione al terzo superiore 85 80 75 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell’indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell’anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell’anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30 25 35 30 45 40 25 20 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55 50 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazioned) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 40 35 45 40 55 50 35 30 Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18 15 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:a) in semipronazioneb) in pronazionec) in supinazione 22 18 25 22 35 30 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole 45 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, nel qual quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applica- zione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessogrado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: www.hdiitalia.it

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tutte le parti tra le Particui è pendente la contestazione, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte ed parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il terzo Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato, contribuendo per metà delle . Le spese e competenze per il terzo medicole competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e sono vincolanti non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Finanziamento

Controversie. Le controversie Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. In caso di natura medica sull’indennizzabilità inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto del sinistrocapitolato e in caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, sullo stato e grado il Comune provvederà a diffidare (in forma scritta, con PEC) il Concessionario, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di non autosufficienza ovvero sullo stato dieci giorni. Qualora suddetti inconvenienti o inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, il Comune ha facoltà di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàrisolvere unilateralmente il contratto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, quando, contestata preventivamente al Concessionario, nelle forme scritte suindicate, l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dal Contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Concessionario qualificate da colpa grave e nei limiti delle condizioni nelle ulteriori ipotesi di polizzaXxxxx. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dal contratto, possono essere demandate per iscrittoil Concessionario è obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Comunque, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Concessionario risponderà, ai sensi dell’art. 211, del D. Lgs. 267/2000, di comune tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da parte del Concessionario subentrante. Il Concessionario si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal Contratto fino alla designazione di altro Concessionario, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento; Qualora il Concessionario receda dal Contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti al Comune, compresi gli oneri conseguenti all’assegnazione del servizio ad altro Concessionario. In assenza di accordo tra le Partiparti, ad un collegio le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di tre medicigara, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, si interpretano in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Partimaniera più favorevole al Comune; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al Comune in caso di disaccordoeventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara; Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, il Collegio Medico ha sede nel sarà deferita al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stessoconcedente.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.capaci.pa.it

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato. Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, sullo stato a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010, e tra queste anche i contratti assicurativi, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Fermo restando quanto sopra, qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Mutuo

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dell’Assicurato, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tutte le parti tra le Particui è pendente la contestazione, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte ed parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il terzo Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato, contribuendo per metà delle . Le spese e competenze per il terzo medicole competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e sono vincolanti non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: www.credemassicurazioni.it

Controversie. Le Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, sullo stato dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Si richiama, comunque, il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàInvalidità Totale Permanente, a norma e nei limiti la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, . L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per Parte parte ed il terzo terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stessoCollegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Finanziamento

Controversie. Le controversie ln caso di divergenza sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato lnvalidità Permanente nonché sulla indennizzabilità del Sinistro, le parti hanno la facoltà di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri conferire, con atto in forma scritta, mandato di indennizzabilità, decidere se ed in quale misura sia dovuto l’lndennizzo a norma e o nei limiti delle condizioni Condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le PartiAssicurazione, ad un collegio Collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. ll Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha risiede, a scelta dell’Assicurato, nel comune sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto dell’lstituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell’lnvalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’lndennizzo. Le decisioni del Collegio Medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti obbligatorie per le Parti, parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore dolo o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti parti anche qualora se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il . Tale rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stessodefinitivo. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato. I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/10/2012. Fac-simile Proposta di Assicurazione Decorrenza contratto / / Scadenza contratto / / CONTRAENTE / ASSICURATO Cognome : Nome : Data di nascita : Luogo di nascita : Codice fiscale : Cell .: Residenza : Indirizzo e-mail : DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il sottoscritto, Contraente sopra indicato: - chiede a NET INSURANCE S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente ed Assicurato, il contratto di assicurazione “Passa 5” in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0034/1 – Ed 10.2012. - dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0034/1 – Ed 10.2012), contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac – Simile della Proposta di Assicurazione; - dichiara di avere preso visione del Fascicolo Informativo (Mod. NET/0034/1 – Ed 10.2012) e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione; - conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Il Contraente Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0034/1 – Ed.10.2012: Art. 1 - Dichiarazioni re ative a e circostanze de Rischio; Art. 2 - Aggravamento e diminuzione de Rischio; Art. 3 – Persone non assicurabi i – cessazione de ’Assicurazione; Art. 4 - Limite di età; Art. 6 - Durata de ’Assicurazione – Decorrenza e termine de a garanzia assicurativa – Pagamento de Premio; Art. 7 – Somme assicurate; Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro; Art. 11 – Prescrizione; Art. 2o - Rischi esc usi da ’Assicurazione; Art.3o - Denuncia de Xxxxxxxx ed obb ighi re ativi; Art. 31 - Criteri di indennizzabi ità; Art. 32- Controversie. Il Contraente MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato. Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta. Il Contraente Inoltre il sottoscritto, per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità di cui alla “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali □ DA’ IL CONSENSO □ NEGA IL CONSENSO Il Contraente Confermo di aver identificato personalmente il Contraente, firmatario della presente Proposta di Assicurazione. Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni. Data di sottoscrizione / / Firma dell'Intermediario PAGINA 1 DI 2 Xxx.XX/0000/0 - Ed. 10.2012 Mod. NET/0034/1 - Ed. 10.2012 PREMIO UNICO NETTO IMPOSTE IMPOSTE PREMIO UNICO LORDO IMPOSTE € € € GARANZIE SOMME ASSICURATE PREMIO NETTO IMPOSTE Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese Sanitarie Beneficiario per il caso di Morte da Infortunio (se diverso dagli Eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato) I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/10/2012. Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 6.145.000 i.v. n. di REA RM 948019 – Codice Fiscale, Iscrizione Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. 06130881003 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301, n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292 e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164 Mod. NET/0034/1 - Ed. 10.2012 Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23 La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance Si informa la clientela che, dal 31 ottobre 2013, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sarà attiva un’area riservata consultabile attraverso il link: “Consultazione home insurance” che consentirà - previo rilascio da parte della Compagnia delle credenziali personali di accesso, da richiedere nelle modalità che saranno rese note nel sito stesso - di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provvedimento IVASS n.7/2013.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Controversie. Le controversie In caso di divergenza sulla natura medica sull’indennizzabilità del sinistroo sul grado d'invalidità Permanente, sullo stato e grado le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di non autosufficienza ovvero sullo stato tre Medici di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, decidere a norma e nei limiti delle condizioni Condizioni di polizza. Polizza IPM tecnici Laboratorio PAGE 11 OF 13 Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx senza contravvenire alia Legge stessa. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, possono entro 30 giorni da quello in cui e stata comunicata la decisione della Società e deve essere demandate fatta per iscrittoiscritto con I'indicazione del nome del Medico designato, dopo di comune accordo tra le Partiche la Società comunica all'Assicurato, ad un collegio entro 30 giorni, il nome del Medico che essa a sua volta designa. II terzo Medico viene scelto dalle Parti entro una terna di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, Medici proposta dai due primi; in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove ove deve riunirsi il Collegio dei MediciMedico. Il Nominato il terzo Medico, la Società convoca il Collegio invitando I'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. II Collegio Medico ha risiede, a scelta dell'Assicurato nel comune sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legale, legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera rimunera il medico Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medicoMedico. È E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunitàI'opportunità, l’accertamento l'accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” dell'invalidità Permanente ad epoca da definirsi fissarsi dal Collegio stessostesso entro 2 anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva. Le decisioni La decisione del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti obbligatoria per le Parti anche qualora se uno dei medici Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Ipm Tecnici Laboratorio Page 1 of 13

Controversie. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrosinistro nonché su causa, sullo stato natura e conseguenze dell'infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a firmare il verbale stesso. In caso di divergenze sul grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” Invalidità Permanente o sul grado o durata dell’Inabilità Temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàindennizzabilità previsti dall’art. 28, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per Parte parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medicimedici. Il Collegio Medico ha medico risiede nel Comune, sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi redigere in doppio esemplare, uno per ciascuna ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico medico sono vincolanti per le Parti anche qualora se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Agente / Intermediario in genere / Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui Antiquario senza restauro Appartenente al Clero Architetto Artigiano senza uso di macchine Artista (attore, musicista, cantante, regista, sceneggiatore) / Modello - Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare Assistente sociale Attuario Avvocato Barbiere / Parrucchiere Benestante senza particolari occupazioni Biologo / addetto a laboratori di analisi mediche Xxxxxxxxx Commercialista / Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico / Politico / Sindacalista Dirigente / Impiegato / Quadro senza lavoro manuale Disegnatore / Grafico / Pubblicitario Enologo ed enotecnico Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare / addetto Forze armate solo personale amministrativo Fotografo Guida turistica Ingegnere Imprenditore senza lavoro manuale Insegnante escluse discipline sportive / materie sperimentali e pratica professionale Magistrato Medico generico/ Medico specialista / Odontoiatra Notaio Odontotecnico Orefice / Orologiaio / Gioielliere Pensionato Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Ostetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale, Audiometrista, Educatore Professionale) Proprietario settore ricettizio (Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale Sarto/ Vetrinista Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni Addetto in attività commerciali o servizi con lavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, affittuario) / Bracciante agricolo Agronomo Allevatore / proprietario di pollame, equini, bovini, suini , ovini Artigiano con uso di macchine (calzolaio, pellettiere, pellicciaio, conciaio, corniciaio) Autista Autoriparatore (Xxxxxxxxxxx, Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a Boscaiolo Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista Casaro / Macellaio / Salumiere Cuoco / Pasticciere / Panettiere / Pizzaiolo / Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale Esercente di attività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista Fabbro / Saldatore / Tornitore Falegname / Mobiliere Geologo Geometra Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Giardiniere / Vivaist a/ Floricultore / Orticoltore Guardiacaccia / guardiapesca / guardie campestri / guardie forestali Idraulico Imbianchino Imprenditore con lavoro manuale Insegnante di discipline sportive quali: nuoto, sci, basket, pallavolo, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di educazione fisica Insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida Marinaio Marmista / Incisore / Scultore / Intagliatore / Coniatore Mediatore Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA Pescatore Porprietario / Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e simili) Portiere/ Custode Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, Podologo …….) Restauratore / Antiquario Tappezziere Tipografo Topografo Venditore ambulante

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Infortuni