PREMESSA Clausole campione

PREMESSA. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all...
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.
PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
PREMESSA. Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Telefonia FissaLotto unico (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Fastweb S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Telefonia Fissa. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
PREMESSA. A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della Deliberazione n. 51 – 11389 del 23.12.2003: “D.P.C.M 29 novembre 2001, allegato 1, Punto 1.C. Applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio sanitaria” e della successiva predisposizione della convenzione tra A.S.L. TO4 e gli Enti Gestori – si è provveduto all’applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi all’articolazione delle cure domiciliari dell’assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale degli anziani non autosufficienti e dei disabili in condizioni di gravità assegnando al Distretto il compito di assicurare l’integrazione tra i servizi sanitari, sanitari a rilievo sociale e sociali a rilievo sanitario. Con particolare riferimento all’articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungo assistenza, l’A.S.L. TO4 e gli Enti gestori si sono impegnati con i succitati accordi a perseguire i seguenti obiettivi:  la promozione e la differenziazione delle attività e dei servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi privilegiando le azioni volte ad evitare l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione impropria;  il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento con particolare riferimento a quelli svolti al domicilio in forma integrata;  il mantenimento del cittadino nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile;  l’attivazione di una rete complessa e diversificata di prestazioni in ambito distrettuale anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale;  il supporto di care giver anche attraverso azioni finalizzate a potenziare l’autonomia di interventi. La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n.39- 11190: “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R n. 37-6500 del 23.7.2007”, ha inteso ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto alle Cure domiciliari in Lungo assistenza e, nello stesso tempo, istituire il contributo economico a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti, disciplinando, fra l’altro, i destinatari, i massimali, le condizioni per l’erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare o dell’affid...
PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:
PREMESSA. La Provincia di Salerno ai sensi dell’art. 1 comma 85 lettera b) del D. Lgs. 56/2014 esercita funzioni nel campo della “gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”. Inoltre quale ente proprietario della rete stradale provinciale e di gestore delle strade regionali è assoggettato a quanto previsto dall’art. 14 del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, tale articolo, tra l’altro prevede che: In relazione a tali funzioni la rete stradale assegnata alla Provincia consta di circa 2.500,00 Km, di cui circa 2.100 km di strade provinciali e circa 440 km di strade regionali in gestione con conseguenti problematiche diversificate sia per tipologia che per localizzazione (zone montane – zone costiere – zone con forti agglomerati urbani). Al fine di poter gestire in maniera più efficiente ed efficace le attività di manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza è stato stabilito, di procedere alla suddivisione della rete Stradale in gestione della Provincia di Salerno in due aree manutentive, Area 1 – parte nord della Provincia ed Area 2, parte sud della Provincia. Per l’esecuzione dei lavori è stato stabilito di avvalersi dello strumento dell’Accordo Quadro, prevedendo l’attivazione di due distinte procedure di appalto finalizzate ognuna alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per area relativamente alle attività di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza. Ciò al fine di avere, a fronte di risorse limitate, uno strumento che definisce le condizioni generali di affidamento relativamente alle tipologie di intervento ed ai prezzi unitarie e consenta un più rapido soddisfacimento delle esigenze ed un più efficiente consumo delle risorse assegnate dal finanziamento. In merito alle modalità di realizzazione e di affidamento dei lavori, il codice dei contratti prevede la possibilità di utilizzo dell’accodo quadro. Ai sensi dell’articolo 3 lettera iii) del Dlgs 50/2016 l’accordo quadro viene definito come segue:
PREMESSA. Fim, Fiom, Uilm nazionali considerano la presentazione di una piattaforma unitaria per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, un risultato significativo che permette il rilancio di un’azione sindacale in un settore importante e diffuso quale è l’artigianato metalmeccanico per l’economia del nostro Paese. Del resto il positivo rinnovo del Contratto Nazionale unitariamente realizzato nello scorso mese di gennaio 2006 con tutte le controparti per i metalmeccanici dipendenti di aziende industriali e la stipula dell’Accordo interconfederale sull’artigianato, a carattere sperimentale, realizzato lo scorso mese di febbraio 2006, rafforzano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici dipendenti di aziende artigiane ad aver rinnovato il proprio Contratto Nazionale di Lavoro. La piattaforma unitaria propone di rafforzare il ruolo del Contratto Nazionale e della contrattazione collettiva anche in funzione di una nuova e diversa politica industriale che indirizzi la capacità competitiva delle imprese artigiane sul terreno della qualità del lavoro, sulla qualità dei prodotti, sull’innovazione organizzativa e tecnologica e per favorire lo sviluppo di un sistema d’impresa a rete. Per questo si richiede un aumento salariale capace di tutelare e affermare il potere d’acquisto delle retribuzioni, di rafforzare il sistema di relazioni sindacali ad ogni livello, anche qualificando e finalizzando il ruolo degli Osservatori, di valorizzare la formazione e la professionalità, la qualità del lavoro e la stabilità dell’occupazione, coniugando in tal modo la specificità del settore artigiano con il miglioramento delle condizioni di lavoro.