Definizione di Coperture assicurative

Coperture assicurative. Le garanzie contenute nella Polizza concesse dalla Compagnia e che prevedono il pagamento di un indennizzo al verificarsi del sinistro.
Coperture assicurative. INFORTUNI causati da calamità naturali 1.1 Non prevista Xxxxxxx XXXXXXXXXX euro 4.000.000(*). “Estensioni di garanzia” ROTTURE SOTTOCUTANEE 1.2 La copertura assicurativa decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia Opera esclusivamente la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE e la SOCIETÀ indennizza forfettariamente un grado di INVALIDITÀ PERMANENTE pari al 3% con il massimo di euro 3.000. di 48 O G G E T T O D E L C O N T R A T T O O G G E T T O D E L C O N T R A T T O Norme valide solo per POLIZZE CUMULATIVE Garanzia o bene colpito da SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in POLIZZA) Rif. (art.) FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione) LIMITE DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) “Coperture assicurative” INFORTUNI aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante) 1.1 Non prevista Xxxxxxx XXXXXXXXXX euro 6.500.000 (**). “Ci sono dei limiti di copertura?” POLIZZE CUMULATIVE 4 Non prevista Xxxxxxx XXXXXXXXXX Euro 2.500.000 ridotto a Euro 600.000 per le POLIZZE con durata inferiore a 1 anno.
Coperture assicurative. Rimpatrio della salma 1.1 Non prevista Xxxxxxx XXXXXXXXXX Euro 3.000 “Coperture assicurative” Ernia da INFORTUNIO (***) operabile con garanzia INABILITA’ TEMPORANEA prevista in POLIZZA 1.1 Non prevista Per un periodo massimo di 30 giorni.

Examples of Coperture assicurative in a sentence

  • Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Finanziamento, le Coperture assicurative avranno termine alla data di effetto dell’Estinzione Anticipata Totale o della Portabilità.

  • In caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Finanziamento, le Coperture assicurative avranno termine alla data di effetto dell’Estinzione Anticipata Totale o della Portabilità e le Compagnie rimborseranno all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese per l’emissione del Contratto di assicurazione e per il rimborso del premio.

  • Per le Coperture assicurative RICOVERO OSPEDALIERO e INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA la Compagnia liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 48 nel corso della durata contrattuale.

  • Qualora l’Estinzione Anticipata Parziale comporti anche la riduzione della durata del finanziamento rispetto alla durata del finanziamento originario, le Coperture assicurative avranno durata pari a quella del nuovo Piano di rimborso del Finanziamento.

  • Si rinvia all’articolo 2.1 – Titolo I - delle Condizioni di Assicurazione, per l’indica- zione dei soggetti esclusi dalle Coperture assicurative.


More Definitions of Coperture assicurative

Coperture assicurative. Ernia da INFORTUNIO (***) operabile con garanzia INABILITA’ TEMPORANEA non prevista in POLIZZA 1.1 Non prevista Euro 1.500 (forfettario).
Coperture assicurative. Ernia da INFORTUNIO (***) NON operabile 1.1 Non prevista La SOCIETÀ riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della INVALIDITÀ PERMANENTE totale.
Coperture assicurative le Garanzie Assicurative prestate dalle Compagnie all’Aderente ai sensi della Polizza Collettiva e in forza della quale le Compagnie si impegnano alla corresponsione delle prestazioni, ove dovute, a favore del Beneficiario, al verificarsi del sinistro. Data di decorrenza delle garanzie: il termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare: coincide con le ore 24.00 del giorno di emissione della Lettera di Conferma. L’efficacia delle garanzie è subordinata al pagamento del premio assicurativo contrattualmente previsto.
Coperture assicurative garanzie assicurative collettive e Facoltative prestate dalla Compagnia all’Aderente ai sensi della Polizza Collettiva, che prevede il pagamento di un indennizzo, a favore del Beneficiario, al verificarsi di un sinistro.
Coperture assicurative. L’appaltatore dovrà prestare le cauzioni e le coperture assicurative previste dall’artico- lo 30 della legge n. 109/1994 e dagli articoli 100 e seguenti del DPR 554/1999. In par- ticolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere pre- disposta a copertura di una somma pari a Euro ……………. (… ).
Coperture assicurative. Il Gestore deve disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni e copertura assicurativa per Responsabilità verso Terzi e Operatori (nel progetto gestionale dovrà essere dichiarato il massimale coperto dalla polizza assicurativa); Il Soggetto Gestore deve inoltre garantire: − la tenuta di un registro degli ospiti aggiornato con pagine numerate, riportante in ordine progressivo di ingresso in struttura i nominativi e le generalità degli utenti, la data di inizio e di fine della permanenza. Il registro deve essere aggiornato quotidianamente con le presenze/assenze degli ospiti ogni volta che vi sia una variazione in ingresso od in uscita dal Gruppo Appartamento; − la predisposizione e tenuta di cartella per ciascun ospite, aggiornata in base alle condizioni fisiche e psicologiche, le terapie in corso prescritte dal medico curante, gli orari e le modalità di assunzione dei farmaci, nonché tutta la documentazione utile per la cura e l’assistenza dell’ospite. Le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a tutelare la privacy; la cartella contiene il progetto individualizzato (che deve indicare: obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità di intervento, il piano delle verifiche) e viene definito con il coinvolgimento dell’utente, del caregiver familiare e del medico curante; dell’attuazione del progetto individualizzato è responsabile il coordinatore del Gruppo Appartamento; − adozione di un piano/procedura, con individuazione del responsabile che definisca l’organizzazione e le azioni degli operatori in caso di emergenza sia tecnologica, che ambientale correlata ad eventi naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.), sia di tipo assistenziale; − qualora necessario, definizione di procedura riguardante le modalità di custodia e conservazione dei farmaci, incluso eventualmente l’utilizzo di contenitori chiusi a chiave; − collaborazione con il Servizio sociale territoriale per l’eventuale attivazione di interventi/servizi in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ospiti, ed in coerenza con quanto previsto dal PAI/PEI (qualora presente); − realizzazione di un documento relativo della avvenuta valutazione dei rischi e adozione delle misure necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.i; − una verifica, almeno annuale, da parte degli operatori della struttura , in accordo con le eventuali altre figure professionali interessate, sull’andamento dei singoli casi; − la predisposizione di una rela...
Coperture assicurative. Il Fasdapi copre mediante strumenti assicurativi i rischi di invalidità permanente con riduzione superiore a 2/3 della capacità lavorativa specifica o di morte. Se l’evento è determinato da infortunio, l’indennità è pari a: - 6 annualità di retribuzione per l’invalidità permanente; - 5 annualità di retribuzione in caso di morte. Se l’evento è determinato da cause diverse, l’indennità è pari a: - 150.000 euro per il dirigente senza figli a carico né coniuge (90.000 euro per il quadro superiore); - 220.000 euro per il dirigente con figli a carico e/o con il coniuge (130.000 euro per il quadro superiore). Contributi annuali: Qualifica/Età c/impresa c/dirigente totale fino a 50 anni 1.160,00 150,00 1.310,00 da 51 a 55 anni 1.280,00 150,00 1.430,00 da 56 a 60 anni 1.640,00 150,00 1.790,00 WELFARE CONTRATTUALE Qualifica/Età c/impresa c/dirigente totale da 61 a 75 anni 1.830,00 150,00 1.980,00 fino a 50 anni 690,00 100,00 790,00 da 51 a 55 anni 790,00 100,00 890,00 da 56 a 60 anni 990,00 100,00 1.090,00 da 61 a 75 anni 1.190,00 100,00 1.290,00 Contributi contrattuali Fondazione IDI. Struttura paritetica per la formazione e l’aggiornamento del personale direttivo, finanziata con un contributo da ripartire in parti eguali tra l’azienda e il lavoratore. Misura del contributo (importi in vigore da 1.1.2014): - dirigenti 300 euro/anno; - quadri superiori 200 euro/anno.