Oneri dell’aggiudicatario Clausole campione

Oneri dell’aggiudicatario. 1. A carico dell’Aggiudicatario gravano, integralmente e per tutta la durata del periodo contrattuale, i seguenti oneri:
Oneri dell’aggiudicatario. Sono a carico dell’aggiudicatario: − tutti gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico e ai contributi previsti dai C.C.N.L. e Integrativi e dalle leggi vigenti in materia di norme assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie. − L’aggiudicatario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Si impegna, altresì, ad ottemperare, all’interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell’offerta, a categorie assimilabili e nella località in cui il servizio si svolge. − L’aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell’offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. − L’aggiudicatario esonera, pertanto, l’Agenzia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui alla presente fornitura e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. − L’aggiudicatario si impegna altresì ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali. − L’aggiudicatario si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili. − L’aggiudicatario si impegna inoltre ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia un sopralluogo nei locali in cui deve essere effettuato il servizio al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti. − l’aggiudicatario dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. − In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l’Agenzi...
Oneri dell’aggiudicatario. 11.2 Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Aggiudicatario ed emissione del DUVRI
Oneri dell’aggiudicatario. Nel presente capitolato vengono descritte le condizioni di esecuzione del servizio. A maggior dettaglio si allega il “DUVRI preliminare all’affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, e di indicazione dei costi interferenziali per la sicurezza” contenente la valutazione dei rischi interferenziali (dovuti alla presenza di terzi al di fuori dell’appalto) e dei rischi propri dello specifico appalto (comprende i rischi dovuti alla presenza di nostri operatori e condizioni operative particolari ai fini della sicurezza). I costi così quantificati devono considerarsi quali oneri fissi e invariabili e non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze. Il personale dell’Aggiudicatario è espressamente tenuto ad attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai Regolamenti d’accesso aziendali emanati da GESCO e alle indicazioni di sicurezza dei referenti GESCO dei siti in cui si troverà ad operare nel corso del servizio. Si specifica che è espressamente vietato accedere ai siti GESCO senza preventivo accordo con i referenti GESCO. Ciò premesso, rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività ed attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza oltre che dalla documentazione ricevuta in fase di offerta, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
Oneri dell’aggiudicatario. Si riassumono i principali obblighi anche di spesa a carico della Ditta aggiudicataria, elenco indicativo e non esaustivo: - Assunzione di ogni responsabilità per i danni causati nell’espletamento del servizio oggetto del contratto; - Oneri per il personale; - Sostituzioni ferie e altre assenze degli operatori; - Amministrazione e gestione del personale; - Polizza assicurativa per il personale dell’impresa e contro la Responsabilità Civile relativa ai danni cagio- nati dai fruitori del servizio e/o dal personale dipendente, e non, nel corso delle attività; - Aggiornamento e formazione del personale a spese della ditta aggiudicataria; - Reintegro, in caso di rottura, di tutti gli arredi, delle attrezzature e degli impianti forniti in dotazione; - Materiale di consumo, attrezzature e quanto altro appaia necessario per la realizzazione delle attività; - Materiale di consumo, e quanto altro necessario per la gestione delle strutture, per la pulizia degli ambienti disinfestazione e derattizzazione e per l’igiene personale; - Rispetto del pubblico con il quale il personale della Xxxxx viene a contatto e del segreto d’ufficio per tutti gli atti amministrativi e sanitari compiuti in pendenza d’appalto; - Sostenimento di tutte le spese, compresi xxxxx e registrazione, dovute alla stipula del contratto e alla regi- strazione dei verbali dell’ufficiale rogante, nonché pubblicazione su due quotidiani nazionali e due quoti- diani locali; - Espletamento con cura e diligenza di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato per l’esecuzione del contratto; - Fornitura di tutti gli ausili necessari all’espletamento del servizio non a carico dell’A.O.U. “Maggiore del- la Carità” di Novara; - Fornitura delle divise, complete degli accessori, per il personale la cui foggia è da concordare con le sin- gole Aziende; - Ottemperanza alla normativa sulla privacy; - Obbligo allo svolgimento di attività attinenti l’oggetto della presente gara anche se non esplicitamente de- scritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richie- sto; - Obbligo, nel caso di società cooperativa, di dare adempimento all’art. 34 del CCNL delle cooperative so- ciali e garantire ai soci un trattamento economico e previdenziali non inferiore a quello previsto per i di- pendenti.
Oneri dell’aggiudicatario. Nel presente documento vengono dettagliatamente descritte le condizioni di esecuzione del servizio. A maggior dettaglio si riporta in All. 3 il DUVRI preliminare con l’indicazione dei costi interferenziali per la sicurezza; nel documento vengono anche indicate le misure di prevenzione e protezione da porre in atto ed i relativi costi. I costi così quantificati devono considerarsi quali oneri fissi e invariabili e non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze. Il personale dell’Aggiudicatario è espressamente tenuto ad attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai Regolamenti d’accesso agli impianti di trattamento/smaltimento e alle indicazioni di sicurezza dei referenti dei siti in cui si troverà ad operare nel corso del servizio. Ciò premesso, rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività ed attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
Oneri dell’aggiudicatario. Articolo 9 Compiti della Ditta aggiudicataria Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la Ditta aggiudicataria organizzerà l’attività secondo criteri di efficacia e di ottimizzazione delle risorse, ferma restando la regolarità del servizio reso. In ogni fase progettuale sarà presente la collaborazione del Servizio comunale istituzionalmente competente. Spetta altresì alla Ditta aggiudicataria: • garantire la funzionalità, l’adattabilità, la continuità e l’immediatezza degli interventi; • assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse.
Oneri dell’aggiudicatario. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad ottemperare con la massima diligenza a tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Tecnico. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati, tecnici, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all’attività della Regione e dei Soggetti interessati (Agenzie, Gestori dei servizi etc) che verranno a conoscenza della Ditta, in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati come riservati e come tali trattati. La Ditta Aggiudicataria è responsabile dell’utilizzo improprio da parte del proprio personale e/o dei rilevatori delle autorizzazioni alla libera circolazione sugli autobus. La Ditta Aggiudicataria si obbliga, in ogni caso, a sollevare la Regione e le Agenzie da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo e dal comportamento del proprio personale, in quanto addetto alle operazioni previste per le varie attività. La Ditta aggiudicataria è anche tenuta a partecipare ad incontri, riunioni, sopralluoghi e rilevazioni, intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito alle attività e alle elaborazioni da effettuare e comunque occorrenti per lo svolgimento delle attività contrattuali.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: