SEDI DI ESECUZIONE Clausole campione

SEDI DI ESECUZIONE. Ciascun negoziatore selezionato ha individuato nella propria Strategia di esecuzione, in relazione a ciascuna categoria di strumento finanziario, le sedi di esecuzione sulle quali ripone motivato affidamento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei CLIENTI. Ciascun negoziatore selezionato ci ha reso disponibile l’elenco delle Sedi di Esecuzione incluse nella propria strategia di esecuzione. I negoziatori selezionati si sono impegnati e/o si riservano il diritto a: ▪ aggiungere o di rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dall’elenco; ▪ solamente in particolari circostanze, di utilizzare altre sedi di esecuzione allorquando ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento del miglior risultato possibile; ▪ utilizzare altri intermediari (cd. broker); ▪ non applicare commissioni in modalità discriminatoria tra le diverse sedi di esecuzione.
SEDI DI ESECUZIONE. A seconda del prodotto per il quale si desidera partecipare a una transazione, l'Ordine può essere eseguito in diverse sedi di esecuzione. Gli ordini possono essere eseguiti su una delle seguenti borse: - Le borse di riferimento per i Titoli. - Le borse di riferimento per i Derivati. - Borse alternative per Xxxxxx e/o Derivati come Chi-X. Gli Ordini inviati Direttamente al mercato ed eseguiti in base alla Politica di esecuzione degli ordini di DEGIRO vengono eseguiti sulla borsa di riferimento. Gli Ordini che vengono inviati a un broker di terze parti per essere eseguiti in base alla loro politica di esecuzione degli ordini possono essere eseguiti su più sedi di esecuzione rispetto a quando gli ordini vengono inviati Direttamente al mercato. I broker di terze parti effettueranno la propria selezione delle sedi di esecuzione, in base alle proprie preferenze e criteri di selezione. Di solito, un broker di terze parti farà uso di diverse sedi di esecuzione, come mercati regolamentati, MTF, OTF, ENTI, market maker, fornitori di liquidità, istituti di investimento e altri. DEGIRO monitorerà regolarmente le sedi di esecuzione utilizzate dai broker di terze parti. È possibile consultare l'elenco aggiornato dei broker di terze partiqui. L'utente accetta e istruisce espressamente che i broker di terze parti possono eseguire ordini al di fuori del mercato regolamentato delle sedi di negoziazione, MTF e OTF, per i quali DEGIRO cercherà il consenso dell'utente espresso e specifico al momento della conclusione del Contratto con il Cliente. In generale, l'accesso a più sedi di esecuzione dà la possibilità di trarre profitto da una migliore liquidità e da prezzi migliori. Tuttavia, i broker di terze parti non hanno accesso a segmenti di borsa al dettaglio. Il percorso utilizzato dipende dal prodotto, dal tipo di Ordine o dalla durata dell'Ordine. Per una panoramica di quando vengono utilizzati broker Diretti al mercato o di terze parti, consultare la sezione Mercati del sito Web. Per una panoramica di tutte le sedi possibili si prega di consultare il documento Sedi di esecuzione sul sito Web. Gli Ordini possono anche essere eseguiti al di fuori di una borsa. Spesso si parla di “OTC”. Quando si eseguono ordini o si prende la decisione di trattare prodotti OTC, come le obbligazioni, DEGIRO verifica l'equità del prezzo proposto al Cliente, raccogliendo i dati di mercato utilizzati nella stima del prezzo di tale prodotto e, ove possibile, confrontando con prodotti simili o c...
SEDI DI ESECUZIONE. La Banca Popolare Valconca negozierà in proprio i pronti contro termine e le obbligazioni emesse dalla Banca stessa • La Banca Popolare Valconca potrà eseguire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non trattati da Nexi Spa nella propria politica di esecuzione/trasmissione ordini: in tali casi, la Banca si rivolgerà a market makers ovvero, previa acquisizione del necessario consenso scritto del Cliente – la stessa Banca agirà in via occasionale come internalizzatore o si rivolgerà ad internalizzatori sistematici indicati al Cliente prima del conferimento dell'ordine, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla Banca in tema di Best Execution. La Banca riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni sono coerenti con quelle pubblicate conformemente alle norme tecniche elaborate a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE. In riferimento agli ordini riguardanti gli strumenti finanziari diversi da quelli regolati in conto proprio o nel mercato interno con meccanismo ad asta siano essi quotati che non quotati, la Banca svolge attività di raccolta ordini, affidando l’esecuzione a controparti individuate tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti: • elevati standard tecnologici e organizzativi; • adeguati dispositivi di esecuzione; • significativo numero di sedi di esecuzione raggiunte; • efficienza nel “settlement” (regolamento); • comprovata affidabilità, competenza, professionalità e onorabilità. Sulla base dei fattori suesposti è stata selezionata la seguente controparte: Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI). Nel raggiungimento del miglior risultato possibile, le elencate controparti tengono conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri: corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e di regolamento, velocità di esecuzione. Alcune circostanze possono incidere su questo ordine di importanza, modificandone la sequenza. La scelta delle sedi di esecuzione è stata effettuata dalle elencate controparti, in seguito ad analisi statistiche dei livelli di liquidità ed efficienza delle stesse. Gli ordini sono trasmessi alla controparte in modalità telematica interconnessa. La Banca, in caso di...
SEDI DI ESECUZIONE. Nel seguito sono illustrate le modalità di definizione dei gruppi omogenei di ordini e le valutazioni compiute per individuare, sulla base dei criteri descritti nel punto 2.2.2. e per ciascuna Asset Class definita, la Sede di Esecuzione prescelta.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: