LE PARTI Clausole campione

LE PARTI. Il contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali parti, ex parte lavoratoris, una delle figure che, come detto nel primo capitolo, la legge 23 marzo 1981, n.91, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.). Per quanto riguarda la figura del lavoratore, il più volte citato, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina leg...
LE PARTI. A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
LE PARTI. La parte pubblica Le OO. SS.
LE PARTI. Le parti devono essere identificate: • nella loro denominazione, codice fiscale e sede • con l'individuazione della persona che sottoscrive, indicandone i dati anagrafici e i poteri che la autorizzano alla firma. Per il Comune: la stipulazione del contratto deve essere effettuata dall'organo dotato di rappresentanza esterna: • il dirigente della struttura cui si riferisce il contratto, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ; • il presidente o un suo delegato, per le convenzioni quadro con pubbliche amministrazioni per la gestione associata di servizi e funzioni. Per la completa indicazione dei poteri di rappresentanza, vanno, inoltre, riportati gli estremi della determinazione di affidamento/aggiudicazione. Per il contraente: • in caso di legale rappresentante: deve essere specificato il titolo che abilita alla rappresentanza e alla sottoscrizione (ad esempio: titolare, amministratore delegato, etc.), verificandolo mediante visura camerale, anche con riferimento ad eventuali limiti per importo o tipologia di contratto; • in caso di procuratore (generale o speciale), deve essere acquisita e controllata la procura (cfr. articolo 1392 del codice civile) per verificarne la validità e i poteri in relazione all'atto che deve essere sottoscritto. Inoltre, la procura deve: – essere specificatamente citata nell'atto e indicata come primo allegato (allegato “A”); – risultare dalla CCIAA, citando nell'atto gli estremi di registrazione (salvo il caso di procura speciale, rilasciata per lo specifico atto); – essere materialmente allegata all'atto in originale o copia dichiarata conforme all'originale da notaio. Può essere omessa l'allegazione della procura se la stessa è già stata allegata ad altro atto repertoriato/registrato presso l'ente; in questo caso devono essere citati gli estremi di repertoriazione/registrazione dell'atto che la contiene; • in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il contratto è sottoscritto dal rappresentante legale della società mandataria, in virtù del mandato speciale di rappresentanza conferito mediante l’atto notarile di costituzione dell’associazione temporanea. Non è impedita comunque alla mandataria la possibilità di delegare tale attività ad un procuratore speciale attraverso il medesimo atto di raggruppamento ovvero mediante un distinto atto di procura. Devono essere espressamente indicati i soggetti che compongono il raggruppamento. L'atto costitutivo di raggruppamento deve essere: – specificatamente citato nell'...
LE PARTI. 3.5.2 la veste di parte del contratto ai sensi del 2o co. della stessa disposizione. Difatti, l’espressione « diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato», contenuta nell’art. 1705, 2o co., c.c., deve intendersi riferita a qualsivoglia categoria di diritti derivanti da un rapporto obbligatorio posto in essere dal mandatario nell’interesse del mandante (Cass. 4 giugno 1980, n. 3626, ined.), tanto da consentirgli l’azione di rilascio. E` stato dunque affermato, e successivamente ribadito (Cass. 22 aprile 1995, n. 4587, MGC, 1995, 904), che: Il proprietario di un immobile locato ad un terzo da un suo mandatario senza rappresentanza puo`, nel revocare il mandato, e sostituendosi al mandatario, esercitare ex art. 1705, 2o co., c.c., ogni diritto di credito derivante dal rapporto obbligatorio posto in essere e quindi anche il diritto a ricevere il pagamento dei canoni diretta- mente da parte del conduttore ed e` legittimato ad agire in giudizio nei confronti di costui per la realizzazione di tale diritto (Cass. 19 febbraio 1993, n. 2029, RGE, 1994, I, 60; ALC, 1993, 518). Sviluppando ancora il medesimo tema della locazione stipulata dal mandatario senza rappresentanza, occorre ricordare che nel periodo vincolistico (v. Cap. I, § 1.3.1) il locatore poteva sottrarre il rapporto locativo al regime di xxxxxxx, in alcune ipotesi individuate dalla legge, adducendo la necessita` di disporre dell’immobile per desti- narlo al proprio uso (art. 4, l. 23 maggio 1950, n. 253). Poteva accadere, allora, che, essendo stata stipulata la locazione dal mandatario senza rappresentanza, il proprie- tario-mandante intendesse far cessare la proroga per necessita` propria e non del mandatario-locatore: sicche´ sorgeva il quesito dei limiti entro cui il proprietario non locatore potesse far valere ragioni proprie a giustificazione della pretesa. Anche oggi un analogo quesito puo` porsi nel caso del diniego di rinnovazione alla prima scadenza (artt. 28 e 29 l. eq. can.; art. 3 l. loc. ab.) addotto dal proprietario non locatore. Il fenomeno evidenziato esorbita dal ristretto l’ambito della questione esaminata dalla Suprema Corte e possiede un piu` generale interesse pratico. Accade infatti frequentemente, nell’ambito dei rapporti familiari, che l’immobile venga locato in nome proprio da un congiunto dell’effettivo proprietario. In tal caso ci si puo` trovare dinanzi ad un contratto stipulato da un soggetto che abbia agito sulla base di un mandato fiduciario ricevuto dal prop...
LE PARTI. 1. Sagit Srl, già Unilever Italia Spa (di seguito, Sagit), con sede legale a Cisterna di Latina (LT), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti surgelati e di gelati confezionati, prevalentemente a marchio Algida. Tale società è controllata da Unilever Italia Spa, a sua volta controllata da Unilever NV, società di diritto olandese a capo dell'omonimo gruppo. Il fatturato realizzato da Sagit nel 2000 è stato di circa 2.200 miliardi di lire.
LE PARTI. 1. CO.GE.BAN. è un’associazione di imprese che ha lo scopo di sviluppare l’utilizzo del servizio Bancomat presso i terminali POS. Per il raggiungimento di tale obiettivo, CO.GE.BAN. ha ottenuto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) la licenza d’uso del marchio Bancomat, con facoltà di sub-licenza alle banche. Di CO.GE.BAN. possono far parte le banche e le società capogruppo di gruppi bancari associate all’ABI.
LE PARTI. Le parti partecipano al procedimento personalmente e/o mediante un proprio rappresentante munito di appositi poteri di rappresentanza e conciliazione della controversia. Le parti sono altresì libere di farsi assistere da altre persone di propria fiducia, da rappresentanti di associazioni dei consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare la Delegazione Italiana a conoscenza dei nominativi di coloro che saranno presenti all’incontro. Xxx sia instaurato un procedimento di mediazione obbligatoria, le parti devono essere assistite da un avvocato a cui sia stato conferito il relativo mandato, quale condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’intera procedura. Le parti si impegnano a partecipare personalmente al procedimento di mediazione in buona fede. Se una delle parti, dopo aver accettato di partecipare alla mediazione, non partecipa o abbandona la procedura di mediazione, sarà obbligata a pagare o a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento, così come determinati dal mediatore. Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare o a rimborsare il compenso al mediatore e i diritti amministrativi della Delegazione Italiana oltre alle spese vive sostenute dal mediatore, come determinate al successivo Art. 20. Le parti hanno diritto di accesso ai seguenti atti e documenti del procedimento di mediazione che la Sezione è obbligata a custodire in un apposito fascicolo, eventualmente anche in via informatica, debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, nonché – su richiesta di una delle parti – i soli atti da essa depositati al di fuori di sessioni comuni. Si precisa che sono esclusi dal diritto di accesso comunicazioni e documenti che, in vista o nel corso di una riunione separata, siano stati qualificati da una parte come riservati al solo mediatore. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
LE PARTI. 1. Globo Vigilanza S.r.l. (di seguito, Globo Vigilanza), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. Globo Vigilanza è attiva prevalentemente nella regione Toscana nella fornitura di servizi di vigilanza privata. Rientrano in tale attività la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili, che non implicano l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.