Definizione di Strumenti finanziari

Strumenti finanziari titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR (in via residuale); previsto il ricorso a derivati.
Strumenti finanziari indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Strumenti finanziari si intendono:

Examples of Strumenti finanziari in a sentence

  • Strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (mercato Over The Counter): Swap su tasso Swap su cambi Swap su commodities Opzioni su tasso Opzioni su cambi Opzioni su commodities L’operatività su tali tipologie di strumenti finanziari è prestata nell’ambito dei servizi di negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini.

  • Per gli Strumenti finanziari con esecuzione a mercato, i prezzi indicati nel Conto di Trading dovrebbero essere considerati di carattere indicativo e non è garantito che il Cliente negozierà al prezzo indicato.

  • Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

  • I singoli contratti di prestito hanno ad oggetto gli Strumenti finanziari ed hanno durata non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo.

  • La Banca fornirà informazioni dettagliate sul Compenso per Strumenti finanziari specifici su richiesta scritta del Titolare del conto indirizzata al suo Relationship Manager.


More Definitions of Strumenti finanziari

Strumenti finanziari. Con riferimento alle risorse conferite alla Gestione per i mandati a benchmark, è possibile investire alle condizioni e nei limiti di legge e/o di regolamento e/o di Convenzione - titoli di debito - azioni - derivati - OICM - la massima concentrazione per singolo emittente (sommando azioni ed obbligazioni) sarà pari al 5% del totale delle masse gestite. In particolari situazioni dei mercati finanziari, il Gestore ha la facoltà di investire in titoli obbligazionari di un unico emittente, negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone, una quota superiore al limite precedentemente indicato e pari al massimo al 30% del patrimonio in gestione, purché gli investimenti posti in essere siano di breve durata (massimo 1 anno), e con elevato merito creditizio (almeno AA- dell’agenzia S&P e Aa3 di Moody’s, facendo riferimento, in assenza di rating dell’emissione, a quello dell’emittente). Con riferimento al comparto total return è inoltre consentito, nei vincoli e con limiti alle scelte di investimento, di investire per i due gestori: Generali - con il limite massimo del 50% del portafoglio, quote di OICR, ETF, SICAV e altri fondi comuni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CEE, ivi inclusi quelli istituiti da imprese del gruppo di appartenenza del GESTORE, a condizione che essi siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del portafoglio tramite una adeguata diversificazione del rischio. Inoltre i programmi e i limiti di investimento di tali fondi comuni devono essere sostanzialmente compatibili con quelli delle linee di indirizzo della Gestione; - contratti derivati secondo la definizione dell’art. 1 del D.M. Tesoro n. 703/96, nei limiti dell’art.5 del medesimo D.M. Tesoro n. 703/96 e in conformità con le linee di indirizzo e i vincoli indicati Pimco - con il limite massimo del 50% del portafoglio, quote di OICR, ETF, SICAV e altri fondi comuni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, ivi inclusi quelli istituiti da imprese del gruppo di appartenenza del Gestore Finanziario, a condizione che essi siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del portafoglio tramite una adeguata diversificazione del rischio. Inoltre i programmi e i limiti di investimento di tali fondi comuni devono essere sostanzialmente compatibili con quelli delle Linee di Indirizzo della Gestione delle Risorse. - contratti derivati secondo la defi...
Strumenti finanziari titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari quotati su mercati regolamentati; OICR; strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa di settore. − Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto. Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. − Aree geografiche di investimento: nessun limite, sia per i titoli obbligazionari che per i titoli di capitale l’area
Strumenti finanziari è possibile investire alle condizioni e nei limiti di legge e/o di regolamento e/o di Convenzione, ovvero: ▪ obbligazioni ▪ azioni ▪ derivati ▪ OICM − Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto. Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. − Aree geografiche di investimento: nessun limite, nell’ambito del rispetto del benchmark.
Strumenti finanziari. titoli di debito prevalentemente Investment Grade; − titoli di capitale o OICVM azionari; − quote di O.I.C.R. armonizzati U.E. la cui politica di investimento sia coerente con l'obiettivo della gestione; − ETF, SICAV a condizione che i rispettivi investimenti siano in linea con i limiti summenzionati; − derivati, l’operatività in derivati è consentita nei limiti della legge vigente.
Strumenti finanziari indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).
Strumenti finanziari le risorse di VALORPREVI possono essere investite nelle attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi, e nel rispetto della normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”. La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari. L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell’OCSE. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 10%. L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione. L'investimento in titoli del mercato monetario, ovvero altri titoli di debito con vita non superiore a sei mesi, ivi compresi i depositi bancari a breve, è ammesso nel limite massimo complessivo del 20%. Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L’esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%. L’impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla normativa di attuazione dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.
Strumenti finanziari gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche;