Definizione di CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE. - la Direzione Sanitaria – S.O.S. Assistenza Specialistica Ambulatoriale, con nota prot. n. 10962/22 del 18/02/2022, ha segnalato l’esigenza di aderire al primo degli atti aggiuntivi, relativamente alla prestazione denominata Modulo Opzionale “Servizio complementare di gestione della Televisita”; - in data 16/06/2022, ha inviato alla S.O.S. ICT e alla S.O.S. Acquisizione Beni e Servizi la documentazione relativa al progetto di adesione e ai fabbisogni integrativi per l’interfacciamento informativo delle attrezzature già a disposizione dell’A.S.L. VCO; - dal suddetto progetto si evince che l’ampliamento dell’attività di Telemedicina consegue la finalità di promuovere l’erogazione di prestazioni in modalità “a distanza” tra gli specialisti ambulatoriali convenzionati nonché di individuare le prestazioni ambulatoriali per singola specialità, offrendo tempi di risposta più rapidi ed ottimizzando il contatto tra medico e paziente; - l'onere annuo a carico dell'A.S.L. per l'adesione al “Servizio complementare di gestione della Televisita” è determinato in un canone annuo di € 18.800,00, IVA 22% esclusa; - l'onere contrattuale complessivo per il periodo dal 01/07/2022 – 19/07/2023 (data di scadenza del periodo certo della predetta Convenzione) ammonta ad € 19.792,36 pari ad € 24.146,68 comprensivo di I.V.A. 22%, e che detto canone viene ad incrementare l’onere già previsto per la gestione del Servizio unico ed integrato per la gestione delle prenotazioni sanitarie a carico dell'A.S.L. VCO, come già indicato nelle precedenti deliberazioni n. 920/2018, 418/2019 e 590/2019; Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione della presente delibera. Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto
CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale re...
CONSIDERATO CHE si rende, pertanto, necessario approvare la stipula del contratto applicativo dell’Accordo Quadro relativo all’affidamento della fornitura in parola, secondo le modalità del relativo schema di Accordo Quadro - in particolare dell’art. 4 - e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per il fabbisogno del Municipio Roma VII di detto materiale informatico, per il periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo e fino al 30/07/2022; si rende, altresì, necessario procedere ad impegnare i relativi fondi di competenza in favore della Società Eco Laser Informatica S.r.l. con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 15/A, CAP 00144, CF/ P. IVA 04427081007 (COD. CRED. 86921) come appresso specificato, sull’intervento U1.03.01.02.006.0MAI: C.D.R. IOI 1306246/814 ANNO 2020 € 461,55 PERIODO: dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo al 31.12.2020; ANNO 2021 € 1.107,74 PERIODO: 12 MESI ANNO 2022 € 646,18 PERIODO: 7 MESI (SCADENZA 30/07/2022) C.D.R. ISG 1306248/814 ANNO 2020 € 3.840,65 PERIODO: dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo al 31.12.2020; ANNO 2021 € 9.217,58 PERIODO: 12 MESI ANNO 2022 € 5.376,92 PERIODO: 7 MESI (SCADENZA 30/07/2022) è, inoltre, necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella figura dell’Economo del Municipio Roma VII, incarico attualmente ricoperto dal Funzionario Xxxxx Xxxxxxxxxx di individuare, il quale svolge anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto applicativo (D.E.C.); si procederà alla stipula del contratto applicativo a firma del Direttore responsabile, sotto forma di scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d'uso ai sensi della normativa vigente; è stato emesso il DURC in data 16/06/2020 e il documento attesta che la Società aggiudicataria è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; i dati raccolti sono stati trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016; in ottemperanza alle note del Segretariato Generale - prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017 -, si attesta che è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endo-procedimentali ed il Provvedimento finale; nel rispetto della normativa vigente i...

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  • TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, CONTESTUALMENTE, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE FINO ALLA PERDITA INTEGRALE DEL CAPITALE INVESTITO.

  • CONSIDERATO CHE: - è stato già richiesto ad ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) per il procedimento di selezione del contraente lo smartCIG ZC52942B8D e che lo stesso è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.

  • CONSIDERATO CHE: - l'articolo 3, punto 1, lettera b) dell'Accordo di Programma operativo stabilisce che "Il finanziamento provinciale è da utilizzarsi per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività descritte nel Progetto e sostenute nel periodo di vigenza dell'Accordo"; - per quanto concerne la durata, l'articolo 9 prevede che "Il presente Accordo di Programma operativo decorre 01 luglio 2016 e scade il 30 giugno 2019.

  • CONSIDERATO CHE CONSIDERANT QUE - L’obietivo generale del progeto A.P.P. VER.

  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE, QUALE FUTURO CONSIDERATO CHE SI PROSPETTANO ULTERIORI MODIFICHE OLTRE A QUELLE GIÀ ATTUATE, AD ESEMPIO IL CONTRIBUTO DATORIALE ANCHE PER I FONDI APERTI.


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CONSIDERATO CHE per la realizzazione della Strategia per la rigenerazione urbana denominata_______________, a seguito della partecipazione al Bando RU, il Comune di_____________________(o Unione o associazione di Comuni) è stato ammesso a contributo per l’importo di euro________________(risorse FSC), come si evince dall’Allegato C “Elenco delle domande ammesse a contributo” alla deliberazione della Giunta regionale n. 2194/2018 (oppure: è stato ammesso a contributo per l’importo di euro ……. con deliberazione GR 1042/2019); il Comune, nell’ambito della Strategia ha presentato un quadro economico con il quale si è impegnato a cofinanziare l’/gli intervento/i oggetto del/i predetto/i contributo/i per euro ____ (cofinanziamento risorse FSC); in attuazione di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Bando Rigenerazione Urbana, così come modificati con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2194/2018, 1042/2019, 2203/2019 e 246/2020, il Comune di _____________, entro il termine previsto del ________________ ha presentato alla Regione Xxxxxx-Romagna la proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana ed entro il termine del/in data ___________ ha approvato il progetto definitivo ex art. 23 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli interventi ammessi a contributo a valere sulle risorse FSC; in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del Bando RU, il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Xxxxxx-Romagna ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione di cui al precedente alinea, verificando in particolare: i contenuti del presente accordo di programma, anche in relazione agli obiettivi della Strategia per la rigenerazione urbana e la coerenza delle finalità del progetto definitivo con quelle del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di partecipazione al Bando RU, di ogni singolo intervento ammesso a finanziamento.
CONSIDERATO CHE.  la Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041 e in ogni caso resterà in vigore fino all’adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico di cui alla DGR 784/2016;  con la Convenzione, il cui schema si allega alla presente delibera, il Comune di Ziano Piacentino si obbliga, tra l’altro, nei confronti di Lepida SpA e del concessionario o dei concessionari tramite Infratel a quanto previsto dall’art.6 ed in particolare: □ “a concedere i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione di tubazioni, cavi in fibra ottica, pozzetti, armadietti e di tutto quanto necessario alla realizzazione dell’opera, a titolo non oneroso, per tutta la vita dell’infrastruttura stessa; □ a rilasciare tutti i permessi necessari entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta pena la cancellazione dell’intervento o il suo posizionamento in coda alle graduatorie utilizzate per identificare le opere da realizzare, in facoltà di Lepida SpA, ed in facoltà di Infratel o del Concessionario identificato di realizzare i lavori in silenzio-assenso; □ a prevedere, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 art. 49, comma 1, l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico □ a prevedere l’esenzione dal pagamento di oneri fideiussori, a qualunque titolo, in particolar modo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, alla luce del fatto che i suddetti opereranno tramite affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli appalti pubblici e si impegnano ad effettuare la sistemazione di eventuali ripristini delle manomissioni del suolo pubblico non eseguiti a regola d’arte” ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, per cui non è stata chiesta l’espressione del parere di regolarità contabile;
CONSIDERATO CHE loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. con nota ARES
CONSIDERATO CHE. La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali: - l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato; - l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca.
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse è parte del New gTLD Program ed è uno dei meccanismi di protezione dei diritti di proprietà intellettuale costituito da ICANN.
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse ha due funzioni primarie: (i) l'autenticazione dei dati e della validità dei marchi (come definiti di seguito) e (ii) l'inserimento di Trademark Records in un database al fine di fornire informazioni necessarie ai nuovi Registri gTLD per fornire i NORN (come definiti di seguito) Considerato che: - Deloitte è la società selezionata da ICANN come ente deputato alla autentificazione e alla validazione per il Servizio Trademark Clearinghouse; - Deloitte ha stipulato un contratto con CHIP che lo qualifica quale ente che stipulerà contratti con gli Agenti Trademark per l'elaborazione delle richieste di registrazione nel Trademark Clearinghouse. Prendendo parte a questo accordo, il Contraente conviene di avere esaminato e accettato i seguenti documenti, che collettivamente costituiscono il "Contratto" tra le Parti: - le presenti Condizioni di contratto - l'offerta economica relativa al Servizio Trademark Clearinghouse - la Privacy Policy di Register, consultabile al link seguente: xxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx Il Contraente dichiara, inoltre, di accettare i vincoli derivanti dai seguenti documenti: - Linee guida del Servizio Trademark Clearinghouse consultabili al link seguente: www.trademark- xxxxxxxxxxxxx.xxx; - procedure relative alla Risoluzione delle Dispute, consultabili su xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx. - privacy policy del fornitore del TMCH, consultabile al presente link xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx.
CONSIDERATO CHE il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto di fattibilità tecnico ed economico PFTE da porre a base di gara per la procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare la progettazione esecutiva congiunta all’esecuzione dei lavori per interventi di rigenerazione e riqualificazione di aree degradate e potenziamento delle infrastrutture e servizi previsti dall’intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 “Tra i fiumi d’Abruzzo” (CUP C98I21000060004); - per la redazione del P.F.T.E. dell’intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 “Tra i fiumi d’Abruzzo” (CUP C98I21000060004) è necessario avvalersi di contributi specifici, che presuppongono conoscenze tecniche e scientifiche, non limitate alla sola attività professionale propria dell'ingegnere o dell'architetto mediante il ricorso a diversificate professionalità esterne all’Amministrazione regionale, atte a costituire un apposito gruppo di lavoro; - l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. dell’intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 “Tra i fiumi d’Abruzzo” (CUP C98I21000060004); - il costo complessivo per il servizio di cui trattasi è stato determinato come da Quadro Economico riallineato di cui alla determinazione dirigenziale n. DPC032/39 del 07 aprile 2022 che prevede che l’importo per la redazione del progetto F.T.E. sia pari ad euro 121.016,94 (centoventunozerosedici/94) comprensivi del 7% delle spese, oltre oneri previdenziali e Iva, e nello specifico: