Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavo- rativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657. I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di clima- tizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni. II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settima- nale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione. III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall’articolo 28 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragio- ne di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all’articolo 38. IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddi- visione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 29 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazio- ne del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge. V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti: a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettri- ca addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione; b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzio- ne e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri; c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri; d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patri- monio aziendale; e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 68 del presente contratto. VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre quanto previsto dall’articolo 1, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del pre- sente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga. VII) In riferimento all’articolo 63, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi. VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o tra- sportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro stra- ordinario. IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimen- to o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. NOTA A VERBALE SUL PUNTO V Con la norma di cui alla lettera c), del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavo- rativo lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923secondo quanto previsto dall'art. 16, lett. d), del D.Lgs. 8.4.2003, n. 265766.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di clima- tizzazione climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settima- nale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l’orario settimanali l'orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall’articolo 28 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragio- ne di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all’articolo 38.
IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddi- visione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 29 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazio- ne del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettri- ca addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;
b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzio- ne e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patri- monio aziendale;
e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 68 del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre quanto previsto dall’articolo 1, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del pre- sente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’articolo 63, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o tra- sportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro stra- ordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimen- to o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. NOTA A VERBALE SUL PUNTO V Con la norma di cui alla lettera c), del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.
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Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavo- rativo lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di clima- tizzazione climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinaixxxxxxxx, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settima- nale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall’articolo 28 27 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragio- ne ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all’articolo 3836.
IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddi- visione suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 29 27 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazio- ne effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettri- ca elettrica addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;
b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzio- ne produzione e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patri- monio patrimonio aziendale;
e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 68 66 del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre quanto previsto dall’articolo 1, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del pre- sente presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’articolo 6361, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o tra- sportatitrasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro stra- ordinariostraordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimen- to stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. NOTA A VERBALE SUL PUNTO V Con la norma di cui alla lettera c), del punto V), le parti Parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavo- rativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettricadell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di clima- tizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al ai servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settima- nale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei . III)Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, contingenza, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall’articolo 28 dall'art. 6 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragio- ne di ragione dì 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro settima- nale settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei limiti tabellari e dei minimi di paga si applicano le norme di cui all’articolo 38all'art. 24.
IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddi- visione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 29 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazio- ne del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettri- ca addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;
b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzio- ne e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patri- monio aziendale;
e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 68 del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre quanto previsto dall’articolo 1, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del pre- sente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’articolo 63, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o tra- sportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro stra- ordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimen- to o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. NOTA A VERBALE SUL PUNTO V Con la norma di cui alla lettera c), del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.
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Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavo- rativo lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di clima- tizzazione climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinaixxxxxxxx, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settima- nale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall’articolo 28 27 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragio- ne ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all’articolo 3836.
IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddi- visione suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 29 27 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazio- ne effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
: a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettri- ca elettrica addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;
b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzio- ne e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patri- monio aziendale;
e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 68 del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre quanto previsto dall’articolo 1, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del pre- sente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’articolo 63, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o tra- sportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro stra- ordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimen- to o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. NOTA A VERBALE SUL PUNTO V Con la norma di cui alla lettera c), del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.
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Samples: Collective Labor Agreement
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavo- rativo lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923R.D. 6/12/1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di clima- tizzazione climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinaixxxxxxxx, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settima- nale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II), le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall’articolo 28 dall’art. 6 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragio- ne ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settima- nale settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all’articolo 38all’art. 23 Disciplina Speciale Parte Prima.
IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddi- visione suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 29 dall’art. 6 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazio- ne effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
a) (corrispondente alla 5ª 5a categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettri- ca elettrica addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;
b) (corrispondente alla 4ª 4a categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzio- ne produzione e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
c) (corrispondente alla 3ª 3a categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
d) (corrispondente alla 2ª 2a categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patri- monio patrimonio aziendale;
e) (corrispondente alla 1ª 1a categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 68 dall’art. 21, reclami e controversie, della Disciplina Generale del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre quanto previsto dall’articolo 1dall’art. 2, Disciplina Generale, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del pre- sente presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’articolo 63all’art. 19, Disciplina Generale, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o tra- sportatitrasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro stra- ordinariostraordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimen- to stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. NOTA A VERBALE SUL PUNTO - Nota a verbale sul punto V - Con la norma di cui alla lettera c), del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole. - Nota a verbale - In adempimento di quanto previsto dall’art 19 del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66, le parti stipulanti concordano di incontrarsi, entro il 30/9/2003, per definire, entro il 31/12/2003, la disciplina contrattuale di attuazione del citato decreto legislativo 8/4/2003, n. 66 che ha recepito la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE.
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