ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ Clausole campione

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità. A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identifi­ cazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità. A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

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