Prescrizione in materia di assicurazione Clausole campione

Prescrizione in materia di assicurazione. “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.” Cosa vuol dire: per il prodotto Avvera Protezione Rata l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE‌ 1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE‌
Prescrizione in materia di assicurazione. “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto
Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Prescrizione in materia di assicurazione. (Art. 2952 del Codice Civile)
Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è ve- rificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 (dieci) anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta so- spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppu- re il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pa- gamento dell’Indennità. Tabella di legge per i casi di Invalidità Permanente(allegato 1 al DPR 30/06/1965 nr. 1124 in vigore al 31/12/1999) Abbattitore di piante 2 Accalappiacani 2 Accordatore 1 Addestratore di cani 2 Addetto alla potatura 2 Addobbatore con uso di impalcature 2 Addobbatore senza uso di impalcature 2 Agente di assicurazioni 1 Agente di borsa/cambio 1 Agente di custodia 2 Agente di informazione 1 Agente immobiliare 1 Agente marittimo 1 Agente pubblicitario 1 Agente settore commercio 1 Agente settore credito 1 Agente settore industria e servizi vari 1 Agente teatrale 1 Agricoltore con uso di macchine 2 Agricoltore senza uso di macchine 2 Agromono - agrimensore 1 Albergatore che svolge tutte le attività inerenti 2 Albergatore (escluse attività di cucina e facchinaggio) 2 Allevatore di bovini 2 Allevatore di equini 2 Allevatore di suini 2 Allevatore in genere 2 Allibratore 1 Ambasciatore 1 Amministratore di beni 1 Amministratore di beni altrui 1 Amministratore di beni propri 1 Analista di laboratorio 1 Anestesista 1 Annunciatore, presentatore 1 Antennista 2 Antiquario 1 Apicultore 2 Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1 Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1 Argentatore 2 Argentiere 2 Armaiolo 2 Armatore 2 Arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 1 Arrotino 2 Artigiano che non svolge lavori manuali 1 Artigiano che svolge lavori manuali 2 Ascensori - addetto all’installazione, manutenzione, riparazione 2 Ascensori (albergo - addetti agli) 2 Assistente sociale 1 Attacchino ...
Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Prescrizione in materia di assicurazione. “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.” Cosa vuol dire: per il prodotto “Leasing Veicoli”, l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE‌ 1. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO‌ 1.1 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATOLe dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2. DURATA DELLA COPERTURA‌
Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.