Common use of Assistenza al Titolare del trattamento Clause in Contracts

Assistenza al Titolare del trattamento. Il Responsabile, tenuto conto della natura del trattamento, assiste, per quanto possibile, il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative, nell'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio delle persone interessate "diritti” di cui al capitolo 3 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dovrebbe, per quanto possibile, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, prima della raccolta di dati personali; b) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del GDPR, se i dati personali non sono stati ottenuti direttamente dall'interessato; c) Gestire le richieste degli interessati sul: a. diritto di accesso; b. diritto alla rettifica c. diritto alla cancellazione ("il diritto all'oblio") d. diritto di limitare l'elaborazione e. diritto alla portabilità dei dati f. diritto di opposizione g. diritto di opporsi al risultato di processi decisionali individuali automatizzati, compresa la profilazione d) Informare l’interessato in merito alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali o alla limitazione del trattamento. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 32-36 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati resi disponibili al Responsabile del trattamento, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma f. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati dovrebbe, per quanto possibile, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento; b) Denunciare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) senza indebito ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare rileva tale violazione a meno che, sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; c) Informare l’interessato - senza indebito ritardo -della violazione dei dati personali quando è probabile che tale violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; d) Svolgere una valutazione d' impatto sulla protezione dei dati, se un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e) Consultare l'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) prima dell'elaborazione, se la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati mostra che il trattamento comporterà un rischio elevato e in mancanza di misure idonee a limitare il rischio. Le parti definiscono nell’Appendice C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento, nonché la portata e l'entità dell'assistenza necessaria.

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Samples: Accordo Di Designazione, Data Processing Agreement

Assistenza al Titolare del trattamento. Il Responsabile, tenuto conto della natura del trattamento, assiste, per quanto possibile, il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative, nell'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio delle persone interessate "diritti” di cui al capitolo 3 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dovrebbe, per quanto possibile, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, prima della raccolta di dati personali; b) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del GDPR, se i dati personali non sono stati ottenuti direttamente dall'interessato; c) Gestire le richieste degli interessati sul: a. diritto di accesso; b. diritto alla rettifica c. diritto alla cancellazione ("il diritto all'oblio") d. diritto di limitare l'elaborazione e. diritto alla portabilità dei dati f. diritto di opposizione g. diritto di opporsi al risultato di processi decisionali individuali automatizzati, compresa la profilazione d) Informare l’interessato in merito alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali o alla limitazione del trattamento. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 32-36 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati resi disponibili al Responsabile del trattamento, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma f. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati dovrebbe, per quanto possibile, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento; b) Denunciare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) senza indebito ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare rileva tale violazione a meno che, sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; c) Informare l’interessato - senza indebito ritardo -della - della violazione dei dati personali quando è probabile che tale violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; d) Svolgere una valutazione d' impatto sulla protezione dei dati, se un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e) Consultare l'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) prima dell'elaborazione, se la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati mostra che il trattamento comporterà un rischio elevato e in mancanza di misure idonee a limitare il rischio. Le parti definiscono nell’Appendice C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento, nonché la portata e l'entità dell'assistenza necessaria.

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Samples: Accordo Di Designazione, Accordo Di Designazione

Assistenza al Titolare del trattamento. Il Responsabile, tenuto 1. Tenendo conto della natura del trattamento, assiste, per quanto possibile, il Titolare responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento con adeguate misure tecniche e organizzativeorganizzative adeguate, nell'adempimento dell'obbligo nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare gli obblighi del Titolare titolare di rispondere dare seguito alle richieste di esercizio delle persone interessate "diritti” dei diritti dell’interessato di cui al capitolo 3 capo III del regolamento generale sulla protezione dei datiRGPD. Ciò implica significa che il Responsabile responsabile del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, deve assistere il titolare del trattamento dovrebbe, per a ottemperare a quanto possibile, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, prima della raccolta di dati personali; b) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del GDPR, se i dati personali non sono stati ottenuti direttamente dall'interessato; c) Gestire le richieste degli interessati sulsegue: a. diritto di accessoessere informato all’atto della raccolta dei dati personali presso l’in- teressato; b. diritto alla rettificadi essere informato quando i dati non sono stati raccolti presso l’inte- ressato; c. diritto di accesso dell’interessato; d. diritto di rettifica; e. diritto alla cancellazione ("il «diritto all'oblio"all’oblio»); d. f. diritto di limitare l'elaborazionelimitazione di trattamento; e. g. obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limi- tazione del trattamento; h. diritto alla portabilità dei dati; f. i. diritto di opposizione; g. j. diritto di opporsi al risultato di processi decisionali individuali automatizzatinon essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trat- tamento automatizzato, compresa la profilazione. d) Informare l’interessato in merito alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali o alla limitazione 2. Il responsabile del trattamento. Il Responsabile , oltre all’obbligo di assistere il titolare del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 32-36 del Regolamento generale sulla protezione dei datisecondo quanto previsto dalla clausola 6.4, tenendo conto della natura del tratta- mento e delle informazioni a sua disposizione, assiste il titolare del trattamento e nel garantire la conformità a quanto segue: a. l’obbligo del titolare del trattamento di notificare la violazione dei dati resi disponibili al Responsabile del trattamento, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma f. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati dovrebbe, per quanto possibile, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento; b) Denunciare le violazioni dei dati personali all'autorità perso- nali all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) competente [INDICARE L’AUTORITÀ DI CON- TROLLO COMPETENTE] senza indebito ingiustificato ritardo e, se ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare rileva tale violazione ne è venuto a conoscenza, a meno che, che sia improbabile impro- babile che la violazione dei dati personali comporti presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; c) Informare l’interessato - b. l’obbligo del titolare del trattamento di comunicare la violazione dei dati per- sonali all’interessato senza indebito ritardo -della ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali quando è probabile che tale violazione comporti suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; d) Svolgere c. l’obbligo del titolare del trattamento di effettuare una valutazione d' dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati); d. l’obbligo del titolare del trattamento di consultare l’autorità di controllo com- petente, [INDICARE L’AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE], prima del trattamento laddove una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, se un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e) Consultare l'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) prima dell'elaborazione, se la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati mostra indichi che il trattamento comporterà comporterebbe un alto rischio elevato e in mancanza assenza di misure idonee a limitare adottate dal titolare del trattamento per mitigare il rischio. 3. Le parti definiscono nell’Appendice nell’appendice C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui le quali il responsabile del trattamento è tenuto ad deve assistere il titolare del trattamento, trattamento nonché l’ambito di applicazione e la portata misura dell’assistenza richiesta. Ciò si applica agli obbli- ghi previsti nelle clausole 9.1 e l'entità dell'assistenza necessaria9.2.

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Samples: Contractual Clauses

Assistenza al Titolare del trattamento. Il Responsabile, tenuto conto della natura del trattamento, assiste, per quanto possibile, il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative, nell'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio delle persone interessate "diritti” di cui al capitolo 3 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dovrebbe, per quanto possibile, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, prima della raccolta di dati personali; b) Informare gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del GDPR, se i dati personali non sono stati ottenuti direttamente dall'interessato; c) Gestire le richieste degli interessati sul: a. diritto di accesso; b. diritto alla rettifica c. diritto alla cancellazione ("il diritto all'oblio") d. diritto di limitare l'elaborazione e. diritto alla portabilità dei dati f. diritto di opposizione g. diritto di opporsi al risultato di processi decisionali individuali automatizzati, compresa la profilazione d) Informare l’interessato in merito alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali o alla limitazione del trattamento. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 32-36 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati resi disponibili al Responsabile del trattamento, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma f. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati dovrebbe, per quanto possibile, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nelle seguenti attività: a) Attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento; b) Denunciare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) senza indebito ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare rileva tale violazione a meno che, sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; c) Informare l’interessato - senza indebito ritardo -della - della violazione dei dati personali quando è probabile che tale violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; d) Svolgere una valutazione d' impatto sulla protezione dei dati, se un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e) Consultare l'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) prima dell'elaborazione, se la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati mostra che il trattamento comporterà un rischio elevato e in mancanza di misure idonee a limitare il rischio. Le parti definiscono nell’Appendice C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento, nonché la portata e l'entità dell'assistenza necessaria.

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Samples: Data Processing Agreement