ATTO PUBBLICO Clausole campione

ATTO PUBBLICO. Spese, imposte o tasse inerenti la vendita, saranno a carico dell'acquirente, escluse solamente quelle per legge a carico del venditore. Il venditore dovrà, ove richiesto, prestarsi a quanto necessario per la trascrizione del contratto preliminare di vendita. L'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da oneri e pesi, comprese le spese condominiali, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, salvo se espressamente indicate nella presente proposta e accettate dall'acquirente, essere in regola con la normativa edilizia ed urbanistica e liberamente compravendibile. Dovrà essere trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, comprensivo della proporzionale quota delle parti comuni.
ATTO PUBBLICO. Il contratto deve essere concluso con la forma dell’atto pubblico quando è richiesto dalla legge a pena di nullità o per accordo delle parti, pur in assenza di una espressa previsione di legge. Il codice civile prescrive che devono essere conclusi per atto pubblico, a pena di nullità: le convenzioni matrimoniali (art. 162, c. 1); la donazione (art. 782, c. 1). Devono altresì, essere conclusi per atto pubblico l’atto costitutivo delle società di capitale e cooperative (artt. 2328, 2424, 2475, 2518), l’atto di fusione societaria (art. 2504 c.c.). Pur in assenza di una esplicita previsione devono farsi per atto pubblico gli atti costitutivi di alcuni enti collettivi senza scopo di lucro, quali associazioni e fondazioni (si ricorda che queste ultime si fanno per atto unilaterale e non per contratto). Per le convenzioni matrimoniali e per la donazione, la legge notarile e il relativo regolamento (l. 89/1913 e il r.d. 1326/1914) richiedono oltre all’atto pubblico, la presenza di testimoni che assistano alla formazione dell’atto e che lo sottoscrivano. Aldilà dei casi espressamente citati, nella prassi accade spesso che le parti si accordino per riprodurre il contratto nelle forma dell’atto pubblico per finalità che riguardano la prova o la pubblicità. L’atto pubblico è definito dall’art. 2699 c.c. come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato». La redazione del documento secondo questo procedimento si chiama “rogazione”. Le parti dichiarano la loro volontà davanti al pubblico ufficiale, il quale la raccoglie in un atto che successivamente legge alle parti, le quali, controllata la corrispondenza alle loro dichiarazioni, lo sottoscrivono insieme al pubblico ufficiale rogante. Tra gli altri pubblici ufficiali cui si riferisce la legge oltre al notaio, si ricordano i consoli, i cancellieri dei tribunali che rogano i verbali di conciliazione giudiziale41. La pubblica fede significa che l’atto pubblico «fa piena prova fino a querela di falso» • «della provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha firmato» • «delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 c.c.) Ciò significa che la pubblica fede riguarda l’estrinseco dell’atto, ovvero il fatto che le parti hanno dichiarato « ciò che l’ufficiale rogante attesta di aver sentito dichiarare»,...
ATTO PUBBLICO. Su richiesta di una qualunque delle Parti, il presente Patto dovrà essere autenticato con atto notarile.
ATTO PUBBLICO. È il documento redatto, con le formalità specificamente richieste, normalmente da un notaio. Particolari atti possono essere redatti con l’ausilio di un altro pubblico ufficiale (Cancelliere del Tribunale, Segretario comunale).