ATTO PUBBLICO Clausole campione

ATTO PUBBLICO. Spese, imposte o tasse inerenti la vendita, saranno a carico dell'acquirente, escluse solamente quelle per legge a carico del venditore. Il venditore dovrà, ove richiesto, prestarsi a quanto necessario per la trascrizione del contratto preliminare di vendita. L'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da oneri e pesi, comprese le spese condominiali, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, salvo se espressamente indicate nella presente proposta e accettate dall'acquirente, essere in regola con la normativa edilizia ed urbanistica e liberamente compravendibile. Dovrà essere trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, comprensivo della proporzionale quota delle parti comuni.
ATTO PUBBLICO. È il documento redatto, con le formalità specificamente richieste, normalmente da un notaio. Particolari atti possono essere redatti con l’ausilio di un altro pubblico ufficiale (Cancelliere del Tribunale, Segretario comunale).
ATTO PUBBLICO. Il contratto deve essere concluso con la forma dell’atto pubblico quando è richiesto dalla legge a pena di nullità o per accordo delle parti, pur in assenza di una espressa previsione di legge. Il codice civile prescrive che devono essere conclusi per atto pubblico, a pena di nullità: le convenzioni matrimoniali (art. 162, c. 1); la donazione (art. 782, c. 1). Devono altresì, essere conclusi per atto pubblico l’atto costitutivo delle società di capitale e cooperative (artt. 2328, 2424, 2475, 2518), l’atto di fusione societaria (art. 2504 c.c.). Pur in assenza di una esplicita previsione devono farsi per atto pubblico gli atti costitutivi di alcuni enti collettivi senza scopo di lucro, quali associazioni e fondazioni (si ricorda che queste ultime si fanno per atto unilaterale e non per contratto). Per le convenzioni matrimoniali e per la donazione, la legge notarile e il relativo regolamento (l. 89/1913 e il r.d. 1326/1914) richiedono oltre all’atto pubblico, la presenza di testimoni che assistano alla formazione dell’atto e che lo sottoscrivano. Aldilà dei casi espressamente citati, nella prassi accade spesso che le parti si accordino per riprodurre il contratto nelle forma dell’atto pubblico per finalità che riguardano la prova o la pubblicità. L’atto pubblico è definito dall’art. 2699 c.c. come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato». La redazione del documento secondo questo procedimento si chiama “rogazione”. Le parti dichiarano la loro volontà davanti al pubblico ufficiale, il quale la raccoglie in un atto che successivamente legge alle parti, le quali, controllata la corrispondenza alle loro dichiarazioni, lo sottoscrivono insieme al pubblico ufficiale rogante. Tra gli altri pubblici ufficiali cui si riferisce la legge oltre al notaio, si ricordano i consoli, i cancellieri dei tribunali che rogano i verbali di conciliazione giudiziale41. La pubblica fede significa che l’atto pubblico «fa piena prova fino a querela di falso» • «della provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha firmato» • «delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 c.c.) Ciò significa che la pubblica fede riguarda l’estrinseco dell’atto, ovvero il fatto che le parti hanno dichiarato « ciò che l’ufficiale rogante attesta di aver sentito dichiarare»,...
ATTO PUBBLICO. Su richiesta di una qualunque delle Parti, il presente Patto dovrà essere autenticato con atto notarile.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).