Casi di Default Clausole campione
Casi di Default. Il Richiedente non si trova in alcun Caso di Default e nessun Caso di Default è prevedibile che si verifichi per effetto dell’erogazione del Finanziamento.
Casi di Default. Al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati (i “Casi di Default”), le Parti Finanziatrici avranno diritto di richiedere al Richiedente l’immediato integrale rimborso del Finanziamento, oltre interessi maturati e spese, e il Richiedente si impegna e si obbliga a rimborsare integralmente i predetti importi entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta scritta inviatagli dalla Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici ai sensi di quanto previsto dal successivo Paragrafo 3.3.2) nei casi di: utilizzo dei fondi erogati a titolo di Finanziamento per finalità differenti rispetto al finanziamento del Progetto; violazione, falsità o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dal Richiedente ai sensi del seguente Articolo 8; violazione dei termini e delle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, alla quale non è stato posto rimedio dal Richiedente entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici); incapacità o impossibilità da parte del Richiedente ad adempiere alle proprie obbligazioni alla relativa scadenza, sospensione dei pagamenti alla relativa scadenza o, a fronte di difficoltà finanziarie attuali o potenziali, sottoscrizione di accordi con i creditori di ristrutturazione o il rimborso del debito; nel caso in cui il Richiedente subisca un protesto o sia dichiarato “cattivo pagatore” dalla Centrale dei Rischi; apertura di una procedura concorsuale, di concordato preventivo o liquidatorio, ristrutturazione dei debiti o di amministrazione straordinaria o di natura analoga, ivi inclusa la cessione o il pignoramento dei beni a favore dei creditori ai sensi della legge applicabile o cessazione dei pagamenti; concessione di una moratoria dei pagamenti del Richiedente; mancato pagamento da parte del Richiedente di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento alla relativa Data di Scadenza, salvo che tale mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico o amministrativo e che sia rimediato entro e non oltre i 2 (due) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ successivi alla rispettiva Data di Scadenza; con riguardo a ogni finanziamento ottenuto dal Richiedente (diverso dal Finanziamento): (i) mancato pagamento da parte del Richiedente; (ii) decadenza dal beneficio del termine (cross default); nel caso in cui sia instaurato contro il Richiedente un procedimento monitorio, ovvero i beni immobili di proprietà dello stesso siano ogg...
