Rimborso anticipato obbligatorio Clausole campione

Rimborso anticipato obbligatorio. 6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell’Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015: (a) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o (b) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o (c) nel caso in cui non sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o (d) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o (e) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o (f) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o (g) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o (h) nel caso in cui sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, l’importo in linea capitale tempo per tempo...
Rimborso anticipato obbligatorio. Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista, la Banca cancelli in tutto o in parte il Credito Provvista e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito Banca ovvero di una o più Erogazioni Provvista, ai sensi dell’articolo [4.03 [provvista BEI] del Contratto Provvista / 3.3 del Regolamento Prestiti[provvista CEB]], l’Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta, debitamente documentata, al Prenditore e al MIUR. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà da parte dell’Istituto Finanziatore, il Prenditore e/o il MIUR, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a), dovranno corrispondere, a seconda dei casi, alla Data di Rimborso Anticipato o alla data di cancellazione indicata dall’Istituto Finanziatore nella predetta comunicazione, che non potrà in ogni caso cadere prima di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione medesima, le somme richieste e/o dovute ai sensi del presente Articolo 2 ─ ivi incluse le eventuali somme di cui al successivo Articolo 2.03 ─ unitamente a quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino, a seconda dei casi, alla menzionata Data di Rimborso Anticipato o data di cancellazione.
Rimborso anticipato obbligatorio. Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista BEI, la BEI cancelli in tutto o in parte il Credito BEI e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito BEI ovvero di una o più Erogazioni BEI, ai sensi dell’Articolo 4.03 del Contratto Provvista BEI, l’Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. All’esercizio di tale facoltà da parte dell’Istituto Finanziatore conseguirà l’obbligo, per il Prenditore e/o per il MIUR, di corrispondere quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino alla Data di Rimborso Anticipato, nonché le eventuali ulteriori somme di cui al successivo Paragrafo 2.03 del presente Contratto.
Rimborso anticipato obbligatorio. Qualora, in qualsiasi momento la Garanzia FdG sia o diventi inefficace o invalida o sia o diventi oggetto di revoca o risoluzione per qualsiasi ragione (incluso per inadempimento o comunque responsabilità imputabile alla Parte Mutuataria), la Parte Mutuataria, avrà l’obbligo di rimborsare integralmente la somma mutuata in essere (unitamente al pagamento degli interessi maturati e di quanto altro alla stessa dovuto ai sensi del Contratto) entro, e non oltre, 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di richiesta inviata dalla Banca, restando inteso che, quanto precede è in aggiunta agli importi che la Parte Mutuataria dovesse essere tenuta a versare a qualsiasi titolo a favore del Fondo di Garanzia /o degli altri organismi competenti, in base alla normativa applicabile, in ogni caso di revoca, invalidità, risoluzione e/o inefficacia totale o parziale della Garanzia FdG nonché ai diritti e rimedi previsti dalla normativa vigente.
Rimborso anticipato obbligatorio. Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6.4.3, la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Parte Finanziatrice, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio di ciascun Finanziamento, un ammontare pari a: (a) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia parzialmente risolto, con conseguente obbligo di rimborso anticipato parziale del relativo Finanziamento Beneficiario; (b) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia totalmente risolto, con conseguente obbligo di rimborso anticipato totale del relativo Finanziamento Beneficiario; (c) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di esperimento di qualsiasi altro rimedio contrattuale che comporti l’inefficacia o la decadenza dal termine con riferimento a tale Contratto di Finanziamento Beneficiario; (d) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia anticipatamente e totalmente rimborsato dal Beneficiario su base volontaria, restando inteso che gli ammontari di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) verranno corrisposti alla Data di Pagamento successiva al verificarsi del relativo evento occorso.
Rimborso anticipato obbligatorio qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell’articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 30 giugno 2017:
Rimborso anticipato obbligatorio. Rimborso anticipato volontario Lo Short Term Facility Agreement prevede il rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento, tra l’altro, nei seguenti casi:
Rimborso anticipato obbligatorio qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell’articolo 9.1 (Rendicontazione) del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2020, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, i relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell’articolo 6.3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che, per la determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti, non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Inadempienze Probabili, Sofferenze e/o Crediti con riferimento ai quali la Garanzia del Fondo di Garanzia non sia stata concessa o sia stata dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia.
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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.