CASI SPECIFICI Clausole campione

CASI SPECIFICI. Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti: ⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o ⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di: ⚫ danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o ⚫ necessità di montaggio delle catene da neve. In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile: ⚫ riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o ⚫ fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino". Erogabilità 3 volte per annualità assicurativa
CASI SPECIFICI. Il conducente: ⚫ di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o ⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente Erogabilità 3 volte per annualità assicurativa
CASI SPECIFICI. Il Conducente: ⚫ di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
CASI SPECIFICI. In caso di: ⚫ furto o rapina, senza ritrovamento, ⚫ incendio totale, la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di Premio In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.
CASI SPECIFICI. In caso di: ⚫ furto o rapina, senza ritrovamento, ⚫ incendio totale, la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio
CASI SPECIFICI. Nel punto c. si precisa che, se i lavori sono assoggettabili all’applicazione del D. Lgs. n° 81/2008 (cd. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche, la garanzia opera solo se l’Assicurato:
CASI SPECIFICI. Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assi- stenza venga erogato a favore di conducenti: • di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o • con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di • danni agli penumatici (compresa la foratura, l’esplosione, lo squarcio e la rottura) o • necessità di montaggio delle catene da neve. In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l’intervento sul luogo del fermo l’operatore dell’officina mobile: • riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo sul posto o • fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneu- matico o del kit di riparazione la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 “Traino”. Erogabilità Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
CASI SPECIFICI. Il Conducente: • di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o • con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via perma- nente Erogabilità Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
CASI SPECIFICI. Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.
CASI SPECIFICI. Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l’Azienda Ulss, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali: In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti. In tal caso l’Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni. Si intende il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verranno considerate n. 3 segnalazioni di “non conformità” con riferimento mensile. Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità. Si intende la mancata condivisione con la stazione appaltante, della proposta organizzativa circa le modalità di gestione del servizio, da presentarsi in fase di avvio del servizio; in tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini previsti dal Capitolato per l’adempimento delle relative obbligazioni Si intende la mancata presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell’attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal DEC. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verranno considerate n. 3 segnalazioni di “non conformità” con riferimento mensile. Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità. In particolare se tali segnalazioni sono riconducibili al mancato rispetto di protocolli applicati ai pazienti per cause riconducibili all’operatore della cooperativa, la penale sarà applicata se riferita ad un numero di pazienti superiore al 5%, percentuale calcolata sul numero di accessi mensili. Inoltre tale penale sarà applicata anche nel caso in cui un referto non venga digitalmente firmato. È infatti indispensabile che la totalità dei referti sia digitalmente firmata. In ta...