Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto), cd. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale o misto), cd. clausole elastiche, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia definita la durata, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: • lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario; • necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 e successive modificazioni); • frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo rubricato “Diritto allo studio”; • necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • accudire figli fino al compimento del 8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL, Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto), cded. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale o misto), cded. clausole elastiche, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia definita la durata, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ ' fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: • - lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario; • - necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 e successive modificazioni); • - frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo all'articolo rubricato “"Diritto allo studio”"; • - necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • - accudire figli fino al compimento del 8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%.
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Samples: CCNL
Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto), cdc.d. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale o misto), cdc.d. clausole elastiche, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia definita la durata, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ ' fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: • - lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario; • orario; - necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 n. 104/1992 e successive modificazioni); • modificazioni); - frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo all'articolo rubricato “"Diritto allo studio”; • studio"; - necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • pattuite; - accudire figli fino al compimento del 8dell'8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto In sede di contrattazione, territoriale o aziendale, possono essere concordate clausole elastiche e flessibili in ordine alla collocazione temporale dell'attività lavorativa; nei territori o nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia, si applicano le disposizioni di seguito indicate. In presenza di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, possono essere concordate, con un preavviso è di almeno due giorni, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Le ore di lavoro ordinarie sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% (*) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Nei contratti di tipo verticale e misto possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30% dell'orario concordato. Le ore di lavoro che determinano un incremento della quantità della prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata forfetariamente e convenzionalmente in misura non inferiore al 36,5% (35% + 1,5%) (*). In luogo della maggiorazione dell'1,5% può concordarsi un'indennità annuale pari ad almeno € 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale può parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali debitamente comprovate (art. 157 del c.c.n.l.). La denuncia, in forma scritta, potrà essere prevista effettuata quando siano decorsi 6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito di tale denuncia, viene meno la possibilità facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontalelavorativa inizialmente concordata, verticale o misto), cd. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare ovvero il suo incremento in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale o misto), cd. applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico a sua volta, recedere dal patto scritto nel quale sia definita la durata, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativiun mese. E’ (*) Tale maggiorazione non rientra nella retribuzione di fatto salvo, in caso ed è esclusa dal computo di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: • lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario; • necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 e successive modificazioni); • frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo rubricato “Diritto allo studio”; • necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • accudire figli fino al compimento del 8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%ogni altro istituto.
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Samples: Collective Labor Agreement
Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, tipo verticale o misto), cd. anche clausole flessibili, e/o la possibilità di variare elastiche relative alla variazione in aumento la della durata della prestazione lavorativa (nei prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi di part-time orizzontale o misto), cd. clausole elastiche, previo il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia definita la durataatto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale unitaria o, anche contestuale al contratto in alternativa, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. La facoltà di lavoro. Tali variazioni devono procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere richieste al lavoratore esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica, una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e comprovati gravi motivi familiari e/festivo. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita, previo consenso del datore di lavoro, per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o personali si intendono elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo "Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a titolo meramente esemplificativotempo parziale" e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano: • lo svolgimento di - altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orariod'orario; • necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 e successive modificazioni); • frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo rubricato “Diritto allo studio”; • - necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • accudire figli fino al compimento del 8° anno pattuite a terapie o cicli di etàcura - altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa o organizzazione sindacale territoriale stipulante il c.c.n.l. ovvero tra azienda e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%lavoratore interessato.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto), cd. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale o misto), cd. clausole elastiche, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia definita la durata, anche contestuale al ai contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ È fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: • - lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario; • - necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 e successive modificazioni); • - frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo all'articolo rubricato “"Diritto allo studio”"; • - necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • - accudire figli fino al ai compimento del 8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%.
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Samples: Contrattazione Collettiva